Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/06/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. ssa Maria Margiotta Giudice
dr.ssa Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore, nella causa iscritta al n. 2483 del
Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente TRA
nato a [...] in data [...], elettivamente do- Parte_1
miciliato in VIA PAPIRETO. 26 PA , presso lo studio dell'Avv. AZZA-
RETTO GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente – CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamen- Controparte_1
te domiciliato in VIA HOUEL, 24 90138 PA presso lo studio dell'Avv.
PARISI GIOVANNI , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
–resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 16.6.2025 le parti concludevano
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come da note di trattazione scritta depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.FATTI CONTROVERSI.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da , Controparte_1
mediante eliminazione dell'assegno posto a suo carico a titolo di assegno di-
vorzile a favore della resistente ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , oltre che la restituzione pari ad € Persona_1
50,00 mensile, “per tutto il periodo della sua erronea attribuzione”;
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato di avere costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di altri due figli
(nati successivamente al primo ricorso per la modifica delle condizioni, in cui era già stata allegata la nascita della primogenita;
di avere Per_2
condotto in locazione un'abitazione con il suo nuovo nucleo familiare;
che la sua seconda moglie ha subito una contrazione dei redditi prodotti dall'attivi-
tà call-center, avendo perso il lavoro;
di aver contratto alcuni finanziamenti gravanti sull'emolumento stipendiale.
Il ricorrente ha poi dedotto che la ha medio tempore svolto attivi- CP_1
tà lavorativa presso il Comune di Misilmeri, (come si evince dalla produzio-
ne fotografica prodotta) percependo una retribuzione, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, con il relativo “buono casa”, per un totale comples-
sivo di circa € 1.200,00 mensili.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussisten- Controparte_1
za dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio nonché la ve-
ridicità delle allegazioni della controparte, non avendo la stessa mai svolto
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R.G. n.
attività lavorativa per il Comune di Misilmeri, bensì solo attività di volonta-
riato presso la Biblioteca comunale.
La resistente ha, altresì, dedotto che il figlio maggiorenne Persona_3
, al fine di rendersi economicamente autosufficiente aveva diligen-
[...]
temente tentato di inserirsi nel mondo lavorativo presentando domande per diversi concorsi pubblici, tutte senza esito positivo.
Quanto alla condizione personale del ricorrente, ha Controparte_1
contestato che l'instaurazione di una nuova convivenza e la nascita di un'al-
tra figlia siano circostanze sopravvenute rispetto a quelle prese in esame dal
Tribunale in sede di divorzio.
2.MERITO DELLA LITE.
Va innanzi tutto rilevato che non residua materia del contendere riguardo la domanda attorea di restituzione della somma di 50 euro mensili (in tesi)
indebitamente corrisposti, a seguito del decreto di correzione dell'errore ma-
teriale del 24 ottobre 2023 (v. decr. n. cronol. 21991/2023 pubbl.
28/11/2023).
Va poi anche rilevato che, con riferimento alla posizione della resistente,
all'udienza del 13/10/2023, la parte ha formalmente rinunciato all'assegno di mantenimento per il figlio (pari ad €. 150,00 mensili), Persona_1
avendo questi raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre la stessa ha do-
cumentato che, a far data dal mese di novembre 2023, le è stata revocata da parte dell'INPS la quota di reddito di cittadinanza (pari a circa €. 200,00
mensili) calcolata sul figlio maggiorenne in Persona_3
quanto non più a carico della stessa.
Sicchè la materia del contendere residua solo in ordine alla chiesta revoca
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R.G. n.
dell'assegno divorzile.
Orbene, in punto di diritto deve rammentarsi che la revisione delle condi-
zioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e la prole sta-
bilite con la sentenza di separazione ovvero di divorzio, postula la sopravve-
nienza di giustificati motivi, rappresentati da circostanze di fatto sopravve-
nute rispetto all'adozione dei provvedimenti predetti.
Nel caso di specie il trasferimento del ricorrente presso un nuovo immo-
bile condotto in locazione, la nascita di altri due figli dopo la prima revisione
(in data 14.10.2019 è nato ed in data 07.05.2021 è nato Persona_4
), nonché la perdita dell'occupazione della seconda moglie del ricor- Per_5
rente, rappresentano senza dubbio delle sopravvenienze rilevanti al fine del-
la chiesta modifica. Non lo sono invece la contrazione di finanziamenti già in epoca antecedente ed incidenti attualmente sull'importo stipendiale.
A supporto della richiesta di modifica parte ricorrente ha, peraltro, alle-
gato al ricorso: il contratto di locazione dell'immobile presso cui si è trasferi-
to con il nuovo nucleo familiare, registrato il 17.01.2020; la lettera di riso-
luzione del contratto di lavoro di del 28.10.2022; Persona_6
la propria documentazione fiscale.
Dal canto suo, la resistente ha prodotto: Certificazione ISEE 2023; attesta-
zione del Comune di Misilmeri del 24/07/2023 ove si evince che la stessa abbia svolto una mera attività di volontariato;
il contratto di locazione ad uso abitativo del 06/05/2022; nonchè la documentazione attestante la cessazio-
ne della percezione del reddito di cittadinanza.
Sulla scorta delle allegazioni delle parti e degli esiti dell'istruttoria (pret-
tamente documentale), l'assegno divorzile va ridotto ad 200,00 euro mensili,
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R.G. n.
ma non può essere del tutto revocato, anche in considerazione del fatto che una minima contrazione reddituale si è verificata anche nei confronti della stessa resistente.
3.SPESE DI LITE
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in parziale accoglimento delle domande formulate nel ricorso propo-
sto da nei confronti di , riduce Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile a favore della resistente disposto dal Tribunale di Termini
Imerese dapprima con sentenza di divorzio n. 325/2017 e da ultimo con decreto n. cron. 18980/19 pubbl il 09.11.2019 (così come corretto con de-
creto del n. cronol. 21991/2023 del 28/11/2023) ad euro 200,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e revoca l'assegno di contri-
buto al mantenimento del figlio maggiorenne;
Persona_1
- le spese di lite si intendono compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Termini Imerese il 23/06/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Francesca Incandela
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