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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/09/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3075 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del, comunicato il, l'udienza del è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 10.9.2025 e vertente tra tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. avv. Claudio Coggiatti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Cioffi
-convenuto-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.9.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava Parte_1 in giudizio il deducendo di essere creditore nei confronti Controparte_1 del predetto ente dell'importo di € 20.195,49 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da Hera Comm s.p.a., oltre ad euro
287,73 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 alla data del 2.9.2022, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre ad
2 euro 320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale, oltre ad euro 10.800,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno in relazione a n.
270 fatture tardivamente pagate dall'Ente.
Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
o € 20.195,49 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
o € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
o
€ 10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, addebitati, nella n. 1 fattura (v. doc.
n. 4) riepilogata nell'elenco che si produce (v. doc. n. 5), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 270 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 4 (v. doc. n. 6)]. • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
3 Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte Parte_1 capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
• In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il P_
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a
[...] titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. • In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.6.2023, il si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, respingere le domande attoree poiché nulle, inammissibili/improcedibili e/o comunque totalmente infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte sopra esposte nel presente atto, sia con
4 riferimento alle domande principali, che accessorie, nonché a quella ulteriormente subordinata ex art.2041 c.c., accertando e dichiarando la totale inammissibilità/improcedibilità e/o comunque insussistenza e/o infondatezza delle pretese economiche in esse azionate;
2) in mero subordine, rideterminare la somma eventualmente dovuta in riduzione e senza riconoscimento degli interessi moratori. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.9.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 363 /2019;
Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
Segnatamente, parte attrice, quale presunta cessionaria del credito dedotto in lite, ha chiesto, in via principale, la condanna del P_
al pagamento della somma di euro 20.195,49 a titolo di sorte
[...] capitale, contabilizzata nelle fatture emesse da Hera Comm s.p.a., oltre ad euro 287,73 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 alla data del 2.9.2022, interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, euro 320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno, euro
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno per tardivo pagamento di n. 270 fatture emesse da Eni s.p.a., Enel Energia s.p.a. e Eni Gas e Luce s.p.a.. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno della propria pretesa ha depositato: contratto Parte_1 di cessione del credito concluso con Hera Comm s.p.a. (all. 7 alla citazione); elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale (all.
5 3 alla citazione); fatture azionate (all. nn. 15 e 17 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.); documentazione contrattuale riferibile a Hera Comm s.p.a.
(all. 14 alla I memoria ex art. 183 c.p.c.); attestazione consumi Hera
Comm s.p.a. da parte del Distributore Locale (all. 16 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.); fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 (all. 4 all'atto di citazione) relativa alle fatture emesse da Enel Energia s.p.a., Eni s.p.a. ed Eni Gas e Parte Luce;
elenco riepilogativo della fattura emessa da a titolo di risarcimento forfettario del danno (all. 5 all'atto di citazione); sollecito di pagamento (all. 18 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
A fronte di ciò, il ha eccepito: a) il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice per mancata espressa accettazione da parte dell'Ente delle cessioni di credito stipulate con Hera Comm s.p.a.; b) la nullità dell'atto di citazione per mancanza e/o incertezza dei requisiti di cui all'art.163, comma 3, n. 3 e n. 4, c.p.c.; c) l'inammissibilità della domanda di risarcimento forfettario ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002; d)
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
2.1. Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta da per Parte_1 la condanna del al pagamento del credito di euro Controparte_1
20.195,49 di cui alle fatture per la fornitura di gas emesse da Hera Comm
s.p.a., oltre interessi moratori, anatocistici e risarcimento forfettario del danno, come specificati nell'atto di citazione, debba essere rigettata per i seguenti motivi.
Nel caso di spese riguardanti somministrazioni, l'art. 191, comma 1, del
T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
6 Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
La Corte di legittimità, nella recentissima ordinanza n. 17197 del
21.6.2024, decidendo una fattispecie analoga a quella sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un ente locale nei confronti di Parte_2 quale cessionaria del credito originariamente vantato da a CP_2 titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica, richiamato il disposto dell'art. 191 t.u.e.l., ha affermato che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”.
Tale pronuncia è conforme ai principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di obbligazioni assunte dagli enti locali (cfr. Cass. n.
13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”. In senso conforme cfr. Cass. n. 33768/2019; Cass. n.
15410/2018; Cass. n. 26202/2010; Cass. n.1 2880/2010).
La nullità che viene in rilievo è rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13159/2024; Cass. Civ. n. 9364/2023, secondo cui “È
7 estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile
d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno”. In senso conforme v. Cass. n. 15050/2018) e la deduzione ad opera della parte interessata a far valere detta nullità non è soggetta a preclusioni collegate alla costituzione in giudizio del convenuto.
Tale questione è stata esaminata dalla parte attrice nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tuttavia, in relazione ai crediti dedotti in lite, non è stata acquisita al giudizio la documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione né del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.
Nel caso in esame non vi è prova né che le somme azionate fossero state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire della fornitura del gas né che i relativi importi fossero stati inseriti nei bilanci relativi agli anni in discussione, dalla cui approvazione discende l'impegno sui relativi stanziamenti, come stabilito dall'art. 183, comma 2, lett. c) del T.U.E.L.
A tal riguardo, occorre evidenziare che vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, con la conseguenza che, la parte che ha interesse ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici richiesti dalla legge per la tutela di esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Oltre a ciò, è importante osservare che la posizione del presunto creditore non è sfornita di tutela, atteso che, come accennato, in base all'art. 191
t.u.e.l., in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
8 Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve dichiararsi la nullità dei contratti sottesi al credito azionato.
A nulla, poi, vale replicare che il rapporto contrattuale intercorso tra il e la cedente Hera Comm s.p.a. è sorto ex lege in virtù Controparte_1 della disciplina del c.d. “servizio di ultima istanza” di cui all'art. 31, comma 2, lettera b), Delibera ARG/gas 64/09 dell' servizio del tutto CP_3 assimilabile a quello svolto in regime di salvaguardia. Ritiene il tribunale che, sebbene questo sia un servizio di fornitura di gas naturale attivato in situazioni eccezionali, per clienti che si ritrovano senza fornitore per cause non imputabili alla loro volontà, la normativa che lo disciplina non può derogare alle norme speciali dettate in materia di contrattazione pubblica.
Se appare esatto affermare che il regime di ultima istanza, al pari del cd. regime di salvaguardia, consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, come per tutti i rapporti con la p.a., risulta altrettanto evidente che il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 191 e 183 t.u.e.l., che imponendo all'ente locale di giustificare ogni spesa, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Occorre peraltro dare atto che l'art. 183 del t.u.e.l. individua l'impegno di spesa come prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di “obbligazione giuridicamente perfezionata”, è determinata la somma da pagare, mentre l'art. 191 precisa che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
(comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
9 Dette norme non sembrano operare distinzioni a seconda della fonte legale o negoziale dell'obbligazione da cui origina la spesa. Quindi, sulla scorta dell'interpretazione del dato normativo, sembra possibile affermare che l'impegno di spesa debba essere emesso dall'ente locale anche nel caso di obblighi contrattuale nascenti dalla legge.
Del resto, la S.C. ha ripetutamente affermato che “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo
- è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191” (Cass. n. 9364/2023).
Ebbene, nel caso in esame non vi è prova né che le somme azionate fossero state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire della fornitura del gas né che i relativi importi fossero stati inseriti nei bilanci relativi agli anni in discussione, dalla cui approvazione discende l'impegno sui relativi stanziamenti, come stabilito dall'art. 183, comma 2, lett. c) del T.U.E.L.
Ciò posto, è importante osservare che la posizione del presunto creditore non è sfornita di tutela, atteso che, come accennato, in base all'art. 191
t.u.e.l., in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
3. Ulteriormente, si ritiene che anche la domanda proposta dall'attrice per la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno per tardivo pagamento di n. 207 fatture emesse da Eni s.p.a., Enel Energia s.p.a. ed Eni Gas e Luce s.p.a., debba essere rigettata per carenza di prova della legittimazione attiva sostanziale.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U., n. 2951/2016). Il problema di merito è, invero,
10 quello di verificare se il diritto azionato in giudizio – o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa (Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò chiarito, si rileva che il sin dalla costituzione in Controparte_1 giudizio, ha contestato la richiesta di pagamento in questione sul rilievo dell'omessa indicazione del rapporto sottostante e della non riconducibilità all'attrice delle fatture di cui deduce il tardivo pagamento da parte
11 dell'ente (fatture peraltro non allegate, ma soltanto richiamate nell'elenco di cui all'allegato n. 6 alla citazione).
A fronte di ciò, si è limitata a chiedere il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.800,00, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 321/2002, senza dedurre né provare la propria legittimazione sostanziale. In particolare, non è stato acquisito il contratto di cessione del credito di cui si allega il tardivo pagamento né altra documentazione idonea a provare la titolarità del rapporto controverso.
In ogni caso, anche a non voler ritenere decisivo tale aspetto, è comunque decisivo il fatto che non vi sia prova dell'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del con conseguente nullità del Controparte_1 contratto di fornitura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Infine, deve essere dichiarata improcedibile la domanda proposta nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo Controparte_1 pacifico il principio secondo cui, in ipotesi di assunzione di obbligazioni da parte dell'ente locale senza un preventivo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita, come previsto dal quarto comma dell'art. 191 t.u.e.l. (Cass. Civ. n. 33768/2019, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”. In senso conforme cfr. Cass. n. 5480/2024; Cass. n. 10432/2022; Cass. n.
12608/2017; Cass. n. 11036/2018; Cass. n. 30109/2018).
12 Ne consegue che, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., con conseguente improponibilità dell'azione (Cass. n.
25870/2020).
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento
(26.000,01-52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
13
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del, comunicato il, l'udienza del è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3075 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 10.9.2025 e vertente tra tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. avv. Claudio Coggiatti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mario Cioffi
-convenuto-
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.9.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava Parte_1 in giudizio il deducendo di essere creditore nei confronti Controparte_1 del predetto ente dell'importo di € 20.195,49 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da Hera Comm s.p.a., oltre ad euro
287,73 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 alla data del 2.9.2022, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre ad
2 euro 320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale, oltre ad euro 10.800,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n.
231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno in relazione a n.
270 fatture tardivamente pagate dall'Ente.
Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
o € 20.195,49 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate Parte_1 nell'elenco prodotto sub doc. n. 3; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale -scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
o € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato pagamento di n. 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
o
€ 10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, addebitati, nella n. 1 fattura (v. doc.
n. 4) riepilogata nell'elenco che si produce (v. doc. n. 5), a titolo di risarcimento forfettario del danno [€ 40,00 moltiplicato per n. 270 fatture indicate nei dettagli allegati alle fatture di cui al doc. n. 4 (v. doc. n. 6)]. • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
3 Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di di ogni Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte Parte_1 capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alle fatture emesse a titolo di risarcimento forfettario del danno;
• In via ulteriormente subordinata, per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il P_
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di
[...] [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a
[...] titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. • In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.6.2023, il si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via principale, respingere le domande attoree poiché nulle, inammissibili/improcedibili e/o comunque totalmente infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni tutte sopra esposte nel presente atto, sia con
4 riferimento alle domande principali, che accessorie, nonché a quella ulteriormente subordinata ex art.2041 c.c., accertando e dichiarando la totale inammissibilità/improcedibilità e/o comunque insussistenza e/o infondatezza delle pretese economiche in esse azionate;
2) in mero subordine, rideterminare la somma eventualmente dovuta in riduzione e senza riconoscimento degli interessi moratori. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 10.9.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 363 /2019;
Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
Segnatamente, parte attrice, quale presunta cessionaria del credito dedotto in lite, ha chiesto, in via principale, la condanna del P_
al pagamento della somma di euro 20.195,49 a titolo di sorte
[...] capitale, contabilizzata nelle fatture emesse da Hera Comm s.p.a., oltre ad euro 287,73 per interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 alla data del 2.9.2022, interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, euro 320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2,
d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno, euro
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno per tardivo pagamento di n. 270 fatture emesse da Eni s.p.a., Enel Energia s.p.a. e Eni Gas e Luce s.p.a.. In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno della propria pretesa ha depositato: contratto Parte_1 di cessione del credito concluso con Hera Comm s.p.a. (all. 7 alla citazione); elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale (all.
5 3 alla citazione); fatture azionate (all. nn. 15 e 17 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.); documentazione contrattuale riferibile a Hera Comm s.p.a.
(all. 14 alla I memoria ex art. 183 c.p.c.); attestazione consumi Hera
Comm s.p.a. da parte del Distributore Locale (all. 16 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.); fattura emessa a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 (all. 4 all'atto di citazione) relativa alle fatture emesse da Enel Energia s.p.a., Eni s.p.a. ed Eni Gas e Parte Luce;
elenco riepilogativo della fattura emessa da a titolo di risarcimento forfettario del danno (all. 5 all'atto di citazione); sollecito di pagamento (all. 18 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
A fronte di ciò, il ha eccepito: a) il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva dell'attrice per mancata espressa accettazione da parte dell'Ente delle cessioni di credito stipulate con Hera Comm s.p.a.; b) la nullità dell'atto di citazione per mancanza e/o incertezza dei requisiti di cui all'art.163, comma 3, n. 3 e n. 4, c.p.c.; c) l'inammissibilità della domanda di risarcimento forfettario ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002; d)
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
2.1. Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta da per Parte_1 la condanna del al pagamento del credito di euro Controparte_1
20.195,49 di cui alle fatture per la fornitura di gas emesse da Hera Comm
s.p.a., oltre interessi moratori, anatocistici e risarcimento forfettario del danno, come specificati nell'atto di citazione, debba essere rigettata per i seguenti motivi.
Nel caso di spese riguardanti somministrazioni, l'art. 191, comma 1, del
T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
6 Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
La Corte di legittimità, nella recentissima ordinanza n. 17197 del
21.6.2024, decidendo una fattispecie analoga a quella sottoposta al vaglio di questo giudice, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un ente locale nei confronti di Parte_2 quale cessionaria del credito originariamente vantato da a CP_2 titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica, richiamato il disposto dell'art. 191 t.u.e.l., ha affermato che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”.
Tale pronuncia è conforme ai principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di obbligazioni assunte dagli enti locali (cfr. Cass. n.
13159/2024, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”. In senso conforme cfr. Cass. n. 33768/2019; Cass. n.
15410/2018; Cass. n. 26202/2010; Cass. n.1 2880/2010).
La nullità che viene in rilievo è rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 13159/2024; Cass. Civ. n. 9364/2023, secondo cui “È
7 estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile
d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa a tal fine alcun giudicato esterno”. In senso conforme v. Cass. n. 15050/2018) e la deduzione ad opera della parte interessata a far valere detta nullità non è soggetta a preclusioni collegate alla costituzione in giudizio del convenuto.
Tale questione è stata esaminata dalla parte attrice nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tuttavia, in relazione ai crediti dedotti in lite, non è stata acquisita al giudizio la documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione né del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.
Nel caso in esame non vi è prova né che le somme azionate fossero state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire della fornitura del gas né che i relativi importi fossero stati inseriti nei bilanci relativi agli anni in discussione, dalla cui approvazione discende l'impegno sui relativi stanziamenti, come stabilito dall'art. 183, comma 2, lett. c) del T.U.E.L.
A tal riguardo, occorre evidenziare che vi sono esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, con la conseguenza che, la parte che ha interesse ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici richiesti dalla legge per la tutela di esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Oltre a ciò, è importante osservare che la posizione del presunto creditore non è sfornita di tutela, atteso che, come accennato, in base all'art. 191
t.u.e.l., in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
8 Pertanto, alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve dichiararsi la nullità dei contratti sottesi al credito azionato.
A nulla, poi, vale replicare che il rapporto contrattuale intercorso tra il e la cedente Hera Comm s.p.a. è sorto ex lege in virtù Controparte_1 della disciplina del c.d. “servizio di ultima istanza” di cui all'art. 31, comma 2, lettera b), Delibera ARG/gas 64/09 dell' servizio del tutto CP_3 assimilabile a quello svolto in regime di salvaguardia. Ritiene il tribunale che, sebbene questo sia un servizio di fornitura di gas naturale attivato in situazioni eccezionali, per clienti che si ritrovano senza fornitore per cause non imputabili alla loro volontà, la normativa che lo disciplina non può derogare alle norme speciali dettate in materia di contrattazione pubblica.
Se appare esatto affermare che il regime di ultima istanza, al pari del cd. regime di salvaguardia, consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, come per tutti i rapporti con la p.a., risulta altrettanto evidente che il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire nel rispetto delle regole stabilite dagli artt. 191 e 183 t.u.e.l., che imponendo all'ente locale di giustificare ogni spesa, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa, secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa.
Occorre peraltro dare atto che l'art. 183 del t.u.e.l. individua l'impegno di spesa come prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di “obbligazione giuridicamente perfezionata”, è determinata la somma da pagare, mentre l'art. 191 precisa che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma
(comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
9 Dette norme non sembrano operare distinzioni a seconda della fonte legale o negoziale dell'obbligazione da cui origina la spesa. Quindi, sulla scorta dell'interpretazione del dato normativo, sembra possibile affermare che l'impegno di spesa debba essere emesso dall'ente locale anche nel caso di obblighi contrattuale nascenti dalla legge.
Del resto, la S.C. ha ripetutamente affermato che “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo
- è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191” (Cass. n. 9364/2023).
Ebbene, nel caso in esame non vi è prova né che le somme azionate fossero state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire della fornitura del gas né che i relativi importi fossero stati inseriti nei bilanci relativi agli anni in discussione, dalla cui approvazione discende l'impegno sui relativi stanziamenti, come stabilito dall'art. 183, comma 2, lett. c) del T.U.E.L.
Ciò posto, è importante osservare che la posizione del presunto creditore non è sfornita di tutela, atteso che, come accennato, in base all'art. 191
t.u.e.l., in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
3. Ulteriormente, si ritiene che anche la domanda proposta dall'attrice per la condanna del al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
10.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, a titolo di risarcimento forfettario del danno per tardivo pagamento di n. 207 fatture emesse da Eni s.p.a., Enel Energia s.p.a. ed Eni Gas e Luce s.p.a., debba essere rigettata per carenza di prova della legittimazione attiva sostanziale.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U., n. 2951/2016). Il problema di merito è, invero,
10 quello di verificare se il diritto azionato in giudizio – o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite. Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite. La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa (Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per
l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Ciò chiarito, si rileva che il sin dalla costituzione in Controparte_1 giudizio, ha contestato la richiesta di pagamento in questione sul rilievo dell'omessa indicazione del rapporto sottostante e della non riconducibilità all'attrice delle fatture di cui deduce il tardivo pagamento da parte
11 dell'ente (fatture peraltro non allegate, ma soltanto richiamate nell'elenco di cui all'allegato n. 6 alla citazione).
A fronte di ciò, si è limitata a chiedere il pagamento della Parte_1 somma di euro 10.800,00, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 321/2002, senza dedurre né provare la propria legittimazione sostanziale. In particolare, non è stato acquisito il contratto di cessione del credito di cui si allega il tardivo pagamento né altra documentazione idonea a provare la titolarità del rapporto controverso.
In ogni caso, anche a non voler ritenere decisivo tale aspetto, è comunque decisivo il fatto che non vi sia prova dell'assunzione del relativo impegno di spesa da parte del con conseguente nullità del Controparte_1 contratto di fornitura.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Infine, deve essere dichiarata improcedibile la domanda proposta nei confronti del ai sensi dell'art. 2041 c.c., essendo Controparte_1 pacifico il principio secondo cui, in ipotesi di assunzione di obbligazioni da parte dell'ente locale senza un preventivo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita, come previsto dal quarto comma dell'art. 191 t.u.e.l. (Cass. Civ. n. 33768/2019, secondo cui “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”. In senso conforme cfr. Cass. n. 5480/2024; Cass. n. 10432/2022; Cass. n.
12608/2017; Cass. n. 11036/2018; Cass. n. 30109/2018).
12 Ne consegue che, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., con conseguente improponibilità dell'azione (Cass. n.
25870/2020).
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n.
55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento
(26.000,01-52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore del convenuto, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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