TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/11/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2851/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2851/2025, promossa con ricorso congiunto cumulativo depositato il
09.07.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Luino (VA) il 28.01.1975
Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
e
2) Parte_2
Nato a Melicucco (RC) il 18.01.1963 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PP (VV), in data 5 agosto 1993
(anno 1993 atto n. 10 parte II serie A)
1 con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
di anni 30; Persona_1
, di anni 28; Persona_2
, di anni 22. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto cumulativo depositato in data 09.07.2025, richiedevano la pronuncia di separazione personale nonchè, spirato il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
Accordi relativi alla separazione
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di PP (VV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale di via F.lli Sapori n. 18 a Parte_1
RO (VA), mentre il sig. ha provveduto a trasferirsi presso la sua nuova Parte_2
residenza di via Campagna n. 2 a Lavena Ponte Tresa (VA).
4) Il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire la proprietà della sua Parte_2 quota pari al 50% indivisa dell'unità immobiliare già destinata a domicilio coniugale alla sig.ra
, la quale accetta irrevocabilmente il suddetto obbligo alla cessione/trasferimento Parte_1
ed, a sua volta, si obbliga a rilevare la succitata quota del 50% di proprietà del marito, con successivo rogito notarile, accollandosi il pagamento del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile di che trattasi già dalla stessa accollatosi per la quota di 1/2, e precisamente l'appartamento facente parte del fabbricato plurifamiliare con accesso dalla via F.lli Sapori n. 18 a
RO e che si sviluppa come segue:
- piano terreno con ingresso-soggiorno, disimpegno, vano scala, bagno, cucina, balcone con area esclusiva antistante;
- piano primo con disimpegno, bagno, due camere, un locale studio, un balcone;
- piano seminterrato con disimpegno, un bagno, una cantina e un box di autorimessa.
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di RO, foglio 3, con i seguenti mappali:
- 6120 sub. 17, via F.lli Sapori snc, P. S1 – T – 1, Cat. A/2, cl. 5, vani 7, rc Euro 596,51;
2 - 6120 sub. 18, via F.lli Sapori snc, P. S1, Cat. C/6, cl. 7, mq. 31, rc Euro 81,65.
Coerenze partendo da nord in senso orario a corpo: ente comune a sub. 1, unità immobiliari ai subalterni 19 e 20, ancora ente comune al sub. 1, e unità immobiliari ai subalterni 15 e 16.
A dette unità immobiliari segue e compete la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni per uso, legge e/o destinazione ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile, nonché del vigente regolamento di condominio, pari a millesimi 103,71 (centotre virgola settantuno) da attribuire per millesimi:
- 92,05 (novantadue virgola zerocinque) per l'appartamento;
- 11,66 (undici virgola sessantasei) per il box di autorimessa.
Per l'identificazione di tali enti comuni le parti fanno riferimento al regolamento di condominio allegato all'atto di compravendita del suddetto immobile a firma Notaio dott. in Persona_4
data 16 novembre 2005, registrato a Gavirate il 28 novembre 2005 al n. 3641, Serie 1T.
Le cessioni degli immobili di cui sopra (appartamento e vano autorimessa) avverranno a corpo, nello stato di fatto e diritto nel quale i beni si trovano, conosciuti ed accettati dalle parti e comprenderanno tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive in quanto esistenti e saranno eseguite libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Varese con nota in data 15 gennaio 2004 ai numeri 810/166 seguita da frazionamento ipotecario in quote con atto a rogito Notaio dott. in data 26 ottobre Persona_4
2005 numero 30671/5526 di rep. a seguito di che, alle suddette unità immobiliari, è stata attribuita la quota numero 8 (otto).
Si precisa che, qualora dovessero rendersi necessarie ed indispensabili per perfezionare e regolarizzare il trasferimento delle quote degli immobili di cui sopra pratiche catastali/ trascrizioni/ spese tecniche ecc., detti incombenti e costi resteranno a carico esclusivo della parte acquirente sig.ra , incluse le spese per la redazione del certificato di attestazione energetica e Parte_1
quelle per eventuali adeguamenti alla legge degli impianti tecnologici.
Si precisa che, a titolo di corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà delle suddette unità immobiliari, la sig.ra si accolla il pagamento del residuo mutuo ipotecario Parte_1 gravante sull'immobile di che trattasi già dalla stessa accollatosi per la quota di 1/2. Le spese notarili saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.ra . Parte_1
Nella cessione sono da intendersi inclusi tutti gli arredi e corredi.
3 La sig.ra è già nel possesso degli immobili mentre la proprietà gli verrà trasferita Parte_1
al momento del rogito che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione (tenuto conto anche dell'agenda del Notaio).
Il sig. ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, modificato dall'art. Parte_2
19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a pena di nullità.
Le parti, sin d'ora, ai fini del successivo trasferimento immobiliare, garantiscono e dichiarano che non sussistono sul bene pesi e vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli di sorta.
Le parti dichiarano sin da ora che intendono avvalersi , per i trasferimenti di cui sopra, dei benefici fiscali applicabili nelle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, dandosi atto che l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione dei conflitti insorti tra i ricorrenti.
A seguito dell'avvenuto trasferimento dell'immobile le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro relativamente all'acquisto originario dell'immobile e ad ogni altra questione, azione, diritto, pretesa relativi e connessi a qualsiasi titolo con la compravendita, ristrutturazione, mantenimento dell'abitazione ridetta e di aver tacitato così ogni reciproca pretesa di carattere economico sul punto.
5) L'autoveicolo Opel Corsa tg. CC502YM, intestato alla sig.ra , resterà a lei in Parte_1
uso in via esclusiva, con l'impegno di continuare a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché ad assumersene qualsiasi responsabilità (civile e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
6) L'autoveicolo Peugeot 207 tg. DP324VJ, intestato al sig. , resterà a lui in Parte_2 uso in via esclusiva, con l'impegno di continuare a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché ad assumersene qualsiasi responsabilità (civile e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.08.1993, in PP (VV), con atto trascritto agli Atti di Matrimonio del
Comune di PP (VV) (anno 1993, atto n. 10, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2851/2025, promossa con ricorso congiunto cumulativo depositato il
09.07.2025 da:
1) Parte_1
Nata a Luino (VA) il 28.01.1975
Cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
e
2) Parte_2
Nato a Melicucco (RC) il 18.01.1963 cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in PP (VV), in data 5 agosto 1993
(anno 1993 atto n. 10 parte II serie A)
1 con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
di anni 30; Persona_1
, di anni 28; Persona_2
, di anni 22. Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto cumulativo depositato in data 09.07.2025, richiedevano la pronuncia di separazione personale nonchè, spirato il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
Accordi relativi alla separazione
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, i quali vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di PP (VV) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) La sig.ra rimarrà ad abitare nella casa coniugale di via F.lli Sapori n. 18 a Parte_1
RO (VA), mentre il sig. ha provveduto a trasferirsi presso la sua nuova Parte_2
residenza di via Campagna n. 2 a Lavena Ponte Tresa (VA).
4) Il sig. si obbliga irrevocabilmente a cedere e trasferire la proprietà della sua Parte_2 quota pari al 50% indivisa dell'unità immobiliare già destinata a domicilio coniugale alla sig.ra
, la quale accetta irrevocabilmente il suddetto obbligo alla cessione/trasferimento Parte_1
ed, a sua volta, si obbliga a rilevare la succitata quota del 50% di proprietà del marito, con successivo rogito notarile, accollandosi il pagamento del residuo mutuo ipotecario gravante sull'immobile di che trattasi già dalla stessa accollatosi per la quota di 1/2, e precisamente l'appartamento facente parte del fabbricato plurifamiliare con accesso dalla via F.lli Sapori n. 18 a
RO e che si sviluppa come segue:
- piano terreno con ingresso-soggiorno, disimpegno, vano scala, bagno, cucina, balcone con area esclusiva antistante;
- piano primo con disimpegno, bagno, due camere, un locale studio, un balcone;
- piano seminterrato con disimpegno, un bagno, una cantina e un box di autorimessa.
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di RO, foglio 3, con i seguenti mappali:
- 6120 sub. 17, via F.lli Sapori snc, P. S1 – T – 1, Cat. A/2, cl. 5, vani 7, rc Euro 596,51;
2 - 6120 sub. 18, via F.lli Sapori snc, P. S1, Cat. C/6, cl. 7, mq. 31, rc Euro 81,65.
Coerenze partendo da nord in senso orario a corpo: ente comune a sub. 1, unità immobiliari ai subalterni 19 e 20, ancora ente comune al sub. 1, e unità immobiliari ai subalterni 15 e 16.
A dette unità immobiliari segue e compete la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni per uso, legge e/o destinazione ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del Codice
Civile, nonché del vigente regolamento di condominio, pari a millesimi 103,71 (centotre virgola settantuno) da attribuire per millesimi:
- 92,05 (novantadue virgola zerocinque) per l'appartamento;
- 11,66 (undici virgola sessantasei) per il box di autorimessa.
Per l'identificazione di tali enti comuni le parti fanno riferimento al regolamento di condominio allegato all'atto di compravendita del suddetto immobile a firma Notaio dott. in Persona_4
data 16 novembre 2005, registrato a Gavirate il 28 novembre 2005 al n. 3641, Serie 1T.
Le cessioni degli immobili di cui sopra (appartamento e vano autorimessa) avverranno a corpo, nello stato di fatto e diritto nel quale i beni si trovano, conosciuti ed accettati dalle parti e comprenderanno tutte le accessioni, pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive in quanto esistenti e saranno eseguite libere da pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca iscritta a Varese con nota in data 15 gennaio 2004 ai numeri 810/166 seguita da frazionamento ipotecario in quote con atto a rogito Notaio dott. in data 26 ottobre Persona_4
2005 numero 30671/5526 di rep. a seguito di che, alle suddette unità immobiliari, è stata attribuita la quota numero 8 (otto).
Si precisa che, qualora dovessero rendersi necessarie ed indispensabili per perfezionare e regolarizzare il trasferimento delle quote degli immobili di cui sopra pratiche catastali/ trascrizioni/ spese tecniche ecc., detti incombenti e costi resteranno a carico esclusivo della parte acquirente sig.ra , incluse le spese per la redazione del certificato di attestazione energetica e Parte_1
quelle per eventuali adeguamenti alla legge degli impianti tecnologici.
Si precisa che, a titolo di corrispettivo per il trasferimento della quota di proprietà delle suddette unità immobiliari, la sig.ra si accolla il pagamento del residuo mutuo ipotecario Parte_1 gravante sull'immobile di che trattasi già dalla stessa accollatosi per la quota di 1/2. Le spese notarili saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.ra . Parte_1
Nella cessione sono da intendersi inclusi tutti gli arredi e corredi.
3 La sig.ra è già nel possesso degli immobili mentre la proprietà gli verrà trasferita Parte_1
al momento del rogito che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione (tenuto conto anche dell'agenda del Notaio).
Il sig. ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 52/1985, modificato dall'art. Parte_2
19, co.14 D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale a pena di nullità.
Le parti, sin d'ora, ai fini del successivo trasferimento immobiliare, garantiscono e dichiarano che non sussistono sul bene pesi e vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli di sorta.
Le parti dichiarano sin da ora che intendono avvalersi , per i trasferimenti di cui sopra, dei benefici fiscali applicabili nelle attribuzioni patrimoniali tra coniugi in sede di separazione, dandosi atto che l'accordo patrimoniale che precede è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione dei conflitti insorti tra i ricorrenti.
A seguito dell'avvenuto trasferimento dell'immobile le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro relativamente all'acquisto originario dell'immobile e ad ogni altra questione, azione, diritto, pretesa relativi e connessi a qualsiasi titolo con la compravendita, ristrutturazione, mantenimento dell'abitazione ridetta e di aver tacitato così ogni reciproca pretesa di carattere economico sul punto.
5) L'autoveicolo Opel Corsa tg. CC502YM, intestato alla sig.ra , resterà a lei in Parte_1
uso in via esclusiva, con l'impegno di continuare a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché ad assumersene qualsiasi responsabilità (civile e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
6) L'autoveicolo Peugeot 207 tg. DP324VJ, intestato al sig. , resterà a lui in Parte_2 uso in via esclusiva, con l'impegno di continuare a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché ad assumersene qualsiasi responsabilità (civile e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, allo stato nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.08.1993, in PP (VV), con atto trascritto agli Atti di Matrimonio del
Comune di PP (VV) (anno 1993, atto n. 10, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
5 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
6