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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 816/2025
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale promosso in data 05.03.2025 da
( ), con l'Avv. MATTEO LUIGI Parte_1 C.F._1
ABBIATI,
RICORRENTE nei confronti di
), con l'Avv. CARLO PIAZZA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento volontario di
( ) e ( ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
anch'essi con l'Avv. CARLO PIAZZA.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
04.06.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore di modificare le condizioni vigenti confermando i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in pari data di seguito integralmente riportati:
“revoca il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio dalla data della domanda giudiziale, CP_3
pag. 1 dispone che il padre versi direttamente a l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, sino CP_2
all'11.06.2026, spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza n. 151 pubblicata in data 20.05.2010 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato che il ricorrente è il padre di e (nati l'11.06.2005) e ha posto a suo CP_2 CP_3
carico l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00 (id est: € 200,00 a figlio), annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole.
In data 05.03.2025 il ricorrente ha dedotto che i figli sono divenuti maggiorenni in data 11.06.2023
e che “non è dato sapere se stiano seguendo un percorso di studi (le richieste di pagamento delle spese scolastiche sono cessate dalla fine dell'anno 2022) o se, diversamente, abbiano reperito un'occupazione lavorativa raggiungendo un'autosufficienza economica” e ha chiesto, in via principale, nel caso in cui venisse accertata l'autosufficienza economica di e , “disporre l'estinzione dell'obbligo di corresponsione CP_2 CP_3
dell'assegno di mantenimento” e, in via subordinata, nel caso in cui venisse accertata la parziale autosufficienza economica dei figli, ridurre a complessivi € 200,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia il contributo al mantenimento indiretto dei medesimi posto a suo carico.
Costituendosi in giudizio in data 14.05.2025 la resistente e i figli hanno allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di e il mancato raggiungimento CP_3
dell'autosufficienza economica da parte di assunta con contratto a tempo determinato CP_2
avente scadenza il 30.06.20251 e hanno chiesto revocare l'obbligo paterno di contribuire indirettamente al mantenimento di e “confermare l'obbligo del Sig. , a versare alla Sig.ra CP_3 Parte_1
un contributo mensile al mantenimento della figlia , per l'importo di euro 350,00 CP_1 CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie extra assegno secondo quanto regolamentato dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano”.
Alla prima udienza celebrata in data 04.06.2025 la figlia ha dichiarato di non avere ancora CP_2
contezza del rinnovo del proprio contratto di lavoro o della sua trasformazione a tempo indeterminato e che i bonifici ricevuti da afferiscono al contratto di lavoro CP_4
intrattenuto da settembre 2024 a novembre 2024. 1 v. doc. 4 di parte resistente pag. 2 Il giudice istruttore, rilevate, tra l'altro, la tardiva costituzione in giudizio della resistente e dei figli maggiorenni, la maturazione delle decadenze e preclusioni di legge rispetto ai diritti disponibili,
l'indisponibilità della sola quota prettamente alimentare del contributo paterno al mantenimento della prole e la parzialità della documentazione reddituale/patrimoniale offerta in atti, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti ut supra integralmente riportati e ha proposto alle parti di definire la controversia con la loro conferma a spese di lite compensate.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta innanzi formulata.
***
L'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica di quanto disposto a mezzo della sentenza n. 151/2010 pubblicata dal TM di Milano non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica di quanto disposto a mezzo della sentenza n. 151/2010 pubblicata dal TM di Milano e DISPONE in conformità e, nel dettaglio,
2) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1
contribuire mensilmente al mantenimento del figlio dalla data della domanda CP_3
giudiziale;
3) DÀ ATTO CHE il ricorrente si è obbligato a Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia versando CP_2
direttamente a quest'ultima l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, sino all'11.06.2026;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
pag. 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 816/2025
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale promosso in data 05.03.2025 da
( ), con l'Avv. MATTEO LUIGI Parte_1 C.F._1
ABBIATI,
RICORRENTE nei confronti di
), con l'Avv. CARLO PIAZZA, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento volontario di
( ) e ( ), CP_2 C.F._3 CP_3 C.F._4
anch'essi con l'Avv. CARLO PIAZZA.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
04.06.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore di modificare le condizioni vigenti confermando i provvedimenti adottati in via provvisoria e urgente in pari data di seguito integralmente riportati:
“revoca il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio dalla data della domanda giudiziale, CP_3
pag. 1 dispone che il padre versi direttamente a l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, sino CP_2
all'11.06.2026, spese compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo della sentenza n. 151 pubblicata in data 20.05.2010 il Tribunale per i Minorenni di Milano ha dichiarato che il ricorrente è il padre di e (nati l'11.06.2005) e ha posto a suo CP_2 CP_3
carico l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 400,00 (id est: € 200,00 a figlio), annualmente rivalutabili, a titolo di contributo al mantenimento indiretto ordinario della prole.
In data 05.03.2025 il ricorrente ha dedotto che i figli sono divenuti maggiorenni in data 11.06.2023
e che “non è dato sapere se stiano seguendo un percorso di studi (le richieste di pagamento delle spese scolastiche sono cessate dalla fine dell'anno 2022) o se, diversamente, abbiano reperito un'occupazione lavorativa raggiungendo un'autosufficienza economica” e ha chiesto, in via principale, nel caso in cui venisse accertata l'autosufficienza economica di e , “disporre l'estinzione dell'obbligo di corresponsione CP_2 CP_3
dell'assegno di mantenimento” e, in via subordinata, nel caso in cui venisse accertata la parziale autosufficienza economica dei figli, ridurre a complessivi € 200,00 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia il contributo al mantenimento indiretto dei medesimi posto a suo carico.
Costituendosi in giudizio in data 14.05.2025 la resistente e i figli hanno allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di e il mancato raggiungimento CP_3
dell'autosufficienza economica da parte di assunta con contratto a tempo determinato CP_2
avente scadenza il 30.06.20251 e hanno chiesto revocare l'obbligo paterno di contribuire indirettamente al mantenimento di e “confermare l'obbligo del Sig. , a versare alla Sig.ra CP_3 Parte_1
un contributo mensile al mantenimento della figlia , per l'importo di euro 350,00 CP_1 CP_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie extra assegno secondo quanto regolamentato dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano”.
Alla prima udienza celebrata in data 04.06.2025 la figlia ha dichiarato di non avere ancora CP_2
contezza del rinnovo del proprio contratto di lavoro o della sua trasformazione a tempo indeterminato e che i bonifici ricevuti da afferiscono al contratto di lavoro CP_4
intrattenuto da settembre 2024 a novembre 2024. 1 v. doc. 4 di parte resistente pag. 2 Il giudice istruttore, rilevate, tra l'altro, la tardiva costituzione in giudizio della resistente e dei figli maggiorenni, la maturazione delle decadenze e preclusioni di legge rispetto ai diritti disponibili,
l'indisponibilità della sola quota prettamente alimentare del contributo paterno al mantenimento della prole e la parzialità della documentazione reddituale/patrimoniale offerta in atti, ha assunto i provvedimenti provvisori e urgenti ut supra integralmente riportati e ha proposto alle parti di definire la controversia con la loro conferma a spese di lite compensate.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta innanzi formulata.
***
L'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica di quanto disposto a mezzo della sentenza n. 151/2010 pubblicata dal TM di Milano non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica di quanto disposto a mezzo della sentenza n. 151/2010 pubblicata dal TM di Milano e DISPONE in conformità e, nel dettaglio,
2) REVOCA l'obbligo posto a carico del ricorrente di Parte_1
contribuire mensilmente al mantenimento del figlio dalla data della domanda CP_3
giudiziale;
3) DÀ ATTO CHE il ricorrente si è obbligato a Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario indiretto della figlia versando CP_2
direttamente a quest'ultima l'importo mensile di € 200,00, rivalutato come per legge, sino all'11.06.2026;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
pag. 3