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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2378/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ester Forato, C.F.
, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria C.F._3 all'indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliati presso il di lei Email_1 studio a Ferrara in Via Mascheraio n. 6
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati e tenuti al mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Ferrara, Via
Argenta n. 25, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata con tutti gli arredi ivi contenuti alla IG.ra , che continuerà a vivervi unitamente ai figli.
3. I genitori Controparte_1
1 Per_ provvederanno a corrispondere direttamente ad a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 mensili ciascuno, sino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente 4. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara, ovvero: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
(c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) assicurazione, bollo e spese di manutenzione dell'automobile; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. 5.
Nessun mantenimento viene stabilito fra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a CP_2
Ferrara, e nata il [...] a [...] Controparte_1
(VE), unitisi in matrimonio a Ferrara il 2 luglio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 112 Parte 1 Anno 2011.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2378/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F. CP_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Ester Forato, C.F.
, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria C.F._3 all'indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliati presso il di lei Email_1 studio a Ferrara in Via Mascheraio n. 6
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati e tenuti al mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Ferrara, Via
Argenta n. 25, di proprietà dei coniugi al 50% ciascuno, viene assegnata con tutti gli arredi ivi contenuti alla IG.ra , che continuerà a vivervi unitamente ai figli.
3. I genitori Controparte_1
1 Per_ provvederanno a corrispondere direttamente ad a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di € 250,00 mensili ciascuno, sino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente 4. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara, ovvero: (a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) ticket per trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
(b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
(c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) assicurazione, bollo e spese di manutenzione dell'automobile; 2) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. 5.
Nessun mantenimento viene stabilito fra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
2 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a CP_2
Ferrara, e nata il [...] a [...] Controparte_1
(VE), unitisi in matrimonio a Ferrara il 2 luglio 2011, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 112 Parte 1 Anno 2011.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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