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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/11/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASSALLO LUCA Parte_1 C.F._1 IG
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
promittente venditore, ha convenuto in giudizio promissario Parte_1 CP_1 acquirente, chiedendo di dichiarare la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 4.12.2020 e di accertare il suo diritto di ritenzione della
“caparra confirmatoria” a titolo di “indennità di occupazione” degli immobili promessi in vendita, posseduti dal sin dalla data di stipula del preliminare. CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto che il preliminare di vendita stipulato il 4.12.2020 ha avuto ad oggetto i seguenti fondi rustici siti nel Comune di Rignano Garganico:
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 241 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.09.26 –
reddito dominicale euro 5,02 – reddito agrario euro 2,63;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 243 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.03.62 –
reddito dominicale euro 1,96 – reddito agrario euro 1,03;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 240 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.12.98 –
reddito dominicale euro 7,04 – reddito agrario euro 3,69;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 242 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.03.61 –
reddito dominicale euro 1,96 – reddito agrario euro 1,03; pagina 1 di 2 fabbricato individuato nel NCEU al foglio 45 part. 254 sub 10 – classe 1 – consistenza 23,00 mq – rendita euro 60,58;
che le parti hanno fissato il termine del 31.8.2021 per la stipula del definitivo;
che il è stato subito immesso nel “possesso” materiale degli immobili ed al momento della
CP_1 stipula del preliminare ha versato la somma complessiva di euro 10.000,00, residuando l'importo di euro 1000,00 da versare all'atto della stipula del definitivo;
che il non ha mai riscontrato le richieste verbali di esso attore di procedere alla stipula del
CP_1 definitivo ed anzi in un'occasione, dopo l'ennesimo invito bonario alla stipula rivoltogli dal , lo Pt_1 ha “violentemente minacciato e cacciato in malo modo”;
che esso attore ha poi inviato diverse lettere raccomandate al (l'ultima in data 30.10.2023)
CP_1 invitandolo alla stipula del definitivo, ma il si è reso irreperibile;
CP_1
che pertanto esso attore ha diritto alla risoluzione del preliminare ed a trattenere a titolo di indennità di occupazione la caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente.
Il citato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., è rimasto contumace. CP_1
Orbene, rileva in via assorbente questo giudicante che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'invocata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Infatti, non risulta prodotta una diffida ad adempiere idonea a determinare l'effetto risolutivo ai sensi della richiamata norma codicistica: l'attore ha allegato un avviso di ricevimento attestante l'irreperibilità del destinatario, senza tuttavia produrre la missiva notificata.
Come noto, elementi essenziali della diffida ad adempiere sono la forma scritta, l'intimazione ad adempiere, la fissazione di un termine congruo per l'adempimento e la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto alla scadenza del termine assegnato.
Nel caso di specie, in mancanza della diffida scritta, non è possibile accertare la sussistenza di un grave inadempimento imputabile al promissario acquirente, anche considerando che il già al CP_1 momento della stipula del preliminare ha versato quasi interamente il prezzo pattuito (10.000,00 rispetto al prezzo complessivo di euro 11.000) e che il introducendo il presente giudizio quasi tre Pt_1 anni dopo la scadenza del termine indicato nel preliminare, ha mostrato di tollerare il notevole lasso di tempo trascorso dal preliminare senza che si fosse pervenuti alla stipula del definitivo.
Peraltro, l'attore non ha neppure articolato prove orali volte a consentire la verifica della condotta concretamente tenuta da entrambe le parti dopo la stipula del preliminare e l'eventuale accertamento di un grave inadempimento imputabile al solo promissario acquirente.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
nulla per le spese.
Foggia, 6.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1139/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VASSALLO LUCA Parte_1 C.F._1 IG
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
promittente venditore, ha convenuto in giudizio promissario Parte_1 CP_1 acquirente, chiedendo di dichiarare la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 4.12.2020 e di accertare il suo diritto di ritenzione della
“caparra confirmatoria” a titolo di “indennità di occupazione” degli immobili promessi in vendita, posseduti dal sin dalla data di stipula del preliminare. CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto in fatto che il preliminare di vendita stipulato il 4.12.2020 ha avuto ad oggetto i seguenti fondi rustici siti nel Comune di Rignano Garganico:
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 241 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.09.26 –
reddito dominicale euro 5,02 – reddito agrario euro 2,63;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 243 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.03.62 –
reddito dominicale euro 1,96 – reddito agrario euro 1,03;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 240 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.12.98 –
reddito dominicale euro 7,04 – reddito agrario euro 3,69;
terreno individuato nel NCT al foglio 45, part. 242 – qualità uliveto – classe 2 – superficie 0.03.61 –
reddito dominicale euro 1,96 – reddito agrario euro 1,03; pagina 1 di 2 fabbricato individuato nel NCEU al foglio 45 part. 254 sub 10 – classe 1 – consistenza 23,00 mq – rendita euro 60,58;
che le parti hanno fissato il termine del 31.8.2021 per la stipula del definitivo;
che il è stato subito immesso nel “possesso” materiale degli immobili ed al momento della
CP_1 stipula del preliminare ha versato la somma complessiva di euro 10.000,00, residuando l'importo di euro 1000,00 da versare all'atto della stipula del definitivo;
che il non ha mai riscontrato le richieste verbali di esso attore di procedere alla stipula del
CP_1 definitivo ed anzi in un'occasione, dopo l'ennesimo invito bonario alla stipula rivoltogli dal , lo Pt_1 ha “violentemente minacciato e cacciato in malo modo”;
che esso attore ha poi inviato diverse lettere raccomandate al (l'ultima in data 30.10.2023)
CP_1 invitandolo alla stipula del definitivo, ma il si è reso irreperibile;
CP_1
che pertanto esso attore ha diritto alla risoluzione del preliminare ed a trattenere a titolo di indennità di occupazione la caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente.
Il citato nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., è rimasto contumace. CP_1
Orbene, rileva in via assorbente questo giudicante che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'invocata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
Infatti, non risulta prodotta una diffida ad adempiere idonea a determinare l'effetto risolutivo ai sensi della richiamata norma codicistica: l'attore ha allegato un avviso di ricevimento attestante l'irreperibilità del destinatario, senza tuttavia produrre la missiva notificata.
Come noto, elementi essenziali della diffida ad adempiere sono la forma scritta, l'intimazione ad adempiere, la fissazione di un termine congruo per l'adempimento e la manifestazione univoca della volontà dell'intimante di ritenere risolto il contratto alla scadenza del termine assegnato.
Nel caso di specie, in mancanza della diffida scritta, non è possibile accertare la sussistenza di un grave inadempimento imputabile al promissario acquirente, anche considerando che il già al CP_1 momento della stipula del preliminare ha versato quasi interamente il prezzo pattuito (10.000,00 rispetto al prezzo complessivo di euro 11.000) e che il introducendo il presente giudizio quasi tre Pt_1 anni dopo la scadenza del termine indicato nel preliminare, ha mostrato di tollerare il notevole lasso di tempo trascorso dal preliminare senza che si fosse pervenuti alla stipula del definitivo.
Peraltro, l'attore non ha neppure articolato prove orali volte a consentire la verifica della condotta concretamente tenuta da entrambe le parti dopo la stipula del preliminare e l'eventuale accertamento di un grave inadempimento imputabile al solo promissario acquirente.
Nulla deve statuirsi per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande;
nulla per le spese.
Foggia, 6.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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