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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/06/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.06.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sammarro;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Toretti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , CP_1
Per_ successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 6.8.2014), chiedeva disporsi il versamento a carico del resistente di un contributo al mantenimento della minore nella misura indicata in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva rideterminarsi l'importo del mantenimento in misura equa e proporzionata alle sue effettive condizioni economiche. All'udienza del 28.5.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, riservava la decisione al
Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del Per_ 28.5.2025 (da intendersi qui integralmente trascritto), il quale prevede l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi nei termini di cui al predetto verbale d'udienza, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse della minore.
Quanto alle statuizioni di natura economica, deve disporsi in conformità a quanto concordato dalle parti trattandosi di condizioni eque nell'interesse della minore, secondo cui il sig. si impegna CP_1
a versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale, da concertarsi previamente tra le parti.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa gli accordi relativi alla figlia minore nei termini pattuiti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 463 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.06.1972, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sammarro;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Toretti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con , CP_1
Per_ successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (il 6.8.2014), chiedeva disporsi il versamento a carico del resistente di un contributo al mantenimento della minore nella misura indicata in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva rideterminarsi l'importo del mantenimento in misura equa e proporzionata alle sue effettive condizioni economiche. All'udienza del 28.5.2025 le parti raggiungevano un accordo per la definizione consensuale del giudizio e il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti, riservava la decisione al
Collegio sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Tribunale ritiene di recepire l'accordo raggiunto dalle parti e riportato al verbale d'udienza del Per_ 28.5.2025 (da intendersi qui integralmente trascritto), il quale prevede l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, con diritto di visita del padre da esercitarsi nei termini di cui al predetto verbale d'udienza, trattandosi di condizioni confacenti al preminente interesse della minore.
Quanto alle statuizioni di natura economica, deve disporsi in conformità a quanto concordato dalle parti trattandosi di condizioni eque nell'interesse della minore, secondo cui il sig. si impegna CP_1
a versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 (da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT), oltre alla compartecipazione al 50% alle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale, da concertarsi previamente tra le parti.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa gli accordi relativi alla figlia minore nei termini pattuiti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Andrea Palma Dott. Antonio Giovanni Provazza