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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173288 CONTR. CONSORT 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22992298 CONTR. CONSORT. 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso bacinisettentrionali@pec
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12519182 CONTR. CONSORT. 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12519182 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la richiesta formale n.12519182 del 28/05/2022 per € 253,73, relativo a Contributo consortile (2020/2021)., l'ingiunzione n. 1131450 del 04/10/2024 per
€ 219,61, relativo a Contributo consortile (2022) e · l'avviso di accertamento n.23173288 del 24/10/2024 per € 193,92, relativo a Contributo consortile (2023) e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo la mancanza di benefici, la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati, la mancanza di motivazione, la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile e l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11.
AREARISCOSSIONI SRL, già Areariscossioni Spa, si è costituita e ha presentato controdeduzioni.
Il consorzio di bonifica di cui epigrafe non si è costituito.
La corte all'udienza del 19/2/2025 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Area di inammissibilità delle doglianze relative al merito del tributo, atteso che quello relativo all'annualità 2022 portato dall'ingiunzione n.1131450 era stato già accertato e determinato nell'avviso di pagamento n.14873210 del 10/12/2022, nella richiesta formale n.17051748 notificata in data 14-08-2023, nell'avviso di accertamento n.18411702 notificato il 01-11-2023 e quello relativo all'annualità 2023 portato dall'avviso di accertamento n.23173288 era stato già accertato e determinato dall'avviso di pagamento n. 17697111 del 01/08/2023 e dalla richiesta formale n. 19894574 notificata in data 04-01-2024.
Orbene, con riferimento al tributo relativo all'annualità 2022 portato dall'ingiunzione n.1131450, va detto che la mancata impugnazione dell'avviso di pagamento n.14873210 del 10/12/2022 e della richiesta formale n.17051748 notificata in data 14-08-2023 non comporta alcuna conseguenza, atteso che il contribuente ha la facoltà e non l'onere d'impugnare gli atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, l'avviso di pagamento e la richiesta formale di pagamento), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato, non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (Sez. 6 - 5, Ordinanza 2022, n.11481). Quindi, l'inerzia del contribuente rispetto al ricevimento dell'avviso di pagamento non preclude l'autonoma impugnazione di un successivo atto per la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa impositiva, che può essere pertanto contestata in tale sede (Cass., Sez. 5', 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021,
n.14200). Quanto, invece, all'gavviso di accertamento n.18411702 asseritamente notificato in data
1-11-2023, va detto invece che Area non ha dato prova della avvenuta notifica di tale atto al contribuente, atteso che l'avviso di ricevimento, a tal fine prodotto, non è idoneo a dimostrare la consegna del plico postale al destinatario poiché non risulta in alcuna parte compilato.
Parimenti dicasi per il tributo relativo all'annualità 2023 portato dall'avviso di accertamento n.23173288, risultando lo stesso preceduto dall'avviso di pagamento n. 17697111 del 01/08/2023 e dalla richiesta formale n. 19894574 notificata in data 04-01-2024, entrambi atti facoltativamente impugnabili dal contribuente.
Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, in quanto nel caso di specie il provvedimento contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di
Bonifica per il fondo descritto (del quale non vengono indicati neanche gli estremi catastali), mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010).
Dal testo dell'atto impugnato non si evince neanche se il consorzio abbia esercitato la potestà impositiva, utilizzando o meno il criterio di cui alla lettera a) dell'art. 23, L.R. n.11/2003.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito che l'atto impugnato si atteggia quale atto impositivo, per cui deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 26009/2008).
In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
…………… (inserire qui la parte in rosso dopo il deposito della sentenza)
Inoltre, la mancata prova della notifica dell'atto sottostante preclude di ritenere che l'atto impugnato sia stato motivato per relationem.
Fermo restando il profilo assorbente che precede, va detto che il Consorzio ed Area non hanno provato neanche in giudizio la fondatezza della pretesa. Infatti, sebbene il ricorrente abbia contestato l'assenza di benefici, non hanno dimostrato l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile.
Inoltre, quanto affermato da Area srl, secondo cui gli atti impugnati sono motivati tramite espresso richiamo alla richiesta formale non è dirimente, atteso che anche tale atto risulta privo di ogni riferimento al piano di classifica, mentre non può tenersi conto degli avvisi ordinari, in quanto, oltre a non essere stato richiamato nell'atto impugnato, non è stata data prova della loro notifica al ricorrente, poichè pacificamente spedito tramite posta ordinaria.
Spese al soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna Area ed il Consorzio di cui in epigrafe, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 30.00 per esborsi ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7596/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23173288 CONTR. CONSORT 2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 22992298 CONTR. CONSORT. 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 02367840788
elettivamente domiciliato presso bacinisettentrionali@pec
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12519182 CONTR. CONSORT. 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12519182 CONTR. CONSORT. 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso in opposizione avverso la richiesta formale n.12519182 del 28/05/2022 per € 253,73, relativo a Contributo consortile (2020/2021)., l'ingiunzione n. 1131450 del 04/10/2024 per
€ 219,61, relativo a Contributo consortile (2022) e · l'avviso di accertamento n.23173288 del 24/10/2024 per € 193,92, relativo a Contributo consortile (2023) e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese, deducendo la mancanza di benefici, la natura privatistica e non pubblicistica del rapporto tra Consorzio ed associati, la mancanza di motivazione, la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile e l'incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione Calabria 23.07.2003, n. 11.
AREARISCOSSIONI SRL, già Areariscossioni Spa, si è costituita e ha presentato controdeduzioni.
Il consorzio di bonifica di cui epigrafe non si è costituito.
La corte all'udienza del 19/2/2025 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Area di inammissibilità delle doglianze relative al merito del tributo, atteso che quello relativo all'annualità 2022 portato dall'ingiunzione n.1131450 era stato già accertato e determinato nell'avviso di pagamento n.14873210 del 10/12/2022, nella richiesta formale n.17051748 notificata in data 14-08-2023, nell'avviso di accertamento n.18411702 notificato il 01-11-2023 e quello relativo all'annualità 2023 portato dall'avviso di accertamento n.23173288 era stato già accertato e determinato dall'avviso di pagamento n. 17697111 del 01/08/2023 e dalla richiesta formale n. 19894574 notificata in data 04-01-2024.
Orbene, con riferimento al tributo relativo all'annualità 2022 portato dall'ingiunzione n.1131450, va detto che la mancata impugnazione dell'avviso di pagamento n.14873210 del 10/12/2022 e della richiesta formale n.17051748 notificata in data 14-08-2023 non comporta alcuna conseguenza, atteso che il contribuente ha la facoltà e non l'onere d'impugnare gli atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, l'avviso di pagamento e la richiesta formale di pagamento), il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato, non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19 (Sez. 6 - 5, Ordinanza 2022, n.11481). Quindi, l'inerzia del contribuente rispetto al ricevimento dell'avviso di pagamento non preclude l'autonoma impugnazione di un successivo atto per la medesima annualità, non derivandone alcuna "cristallizzazione" della pretesa impositiva, che può essere pertanto contestata in tale sede (Cass., Sez. 5', 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 6-5, 24 maggio 2021,
n.14200). Quanto, invece, all'gavviso di accertamento n.18411702 asseritamente notificato in data
1-11-2023, va detto invece che Area non ha dato prova della avvenuta notifica di tale atto al contribuente, atteso che l'avviso di ricevimento, a tal fine prodotto, non è idoneo a dimostrare la consegna del plico postale al destinatario poiché non risulta in alcuna parte compilato.
Parimenti dicasi per il tributo relativo all'annualità 2023 portato dall'avviso di accertamento n.23173288, risultando lo stesso preceduto dall'avviso di pagamento n. 17697111 del 01/08/2023 e dalla richiesta formale n. 19894574 notificata in data 04-01-2024, entrambi atti facoltativamente impugnabili dal contribuente.
Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, in quanto nel caso di specie il provvedimento contiene esclusivamente la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di quota consortile in favore del Consorzio di
Bonifica per il fondo descritto (del quale non vengono indicati neanche gli estremi catastali), mentre non contiene la specifica motivazione costituita dall'indicazione del piano di classifica relativo al territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, necessaria per operare i dovuti riscontri in ordine ai criteri seguiti per il riparto della contribuenza (cfr., sul punto, Cass. S.U. n. 26009/2008; Cass. n.
17066/2010).
Dal testo dell'atto impugnato non si evince neanche se il consorzio abbia esercitato la potestà impositiva, utilizzando o meno il criterio di cui alla lettera a) dell'art. 23, L.R. n.11/2003.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito che l'atto impugnato si atteggia quale atto impositivo, per cui deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 26009/2008).
In mancanza di puntuale motivazione costituita dal riferimento al piano di classifica del territorio consortile approvato dalla competente autorità regionale, recanti i criteri per il riparto della contribuenza, non risulta in alcun modo delimitato l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nella fase contenziosa, con la conseguenza che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa volta a contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.
…………… (inserire qui la parte in rosso dopo il deposito della sentenza)
Inoltre, la mancata prova della notifica dell'atto sottostante preclude di ritenere che l'atto impugnato sia stato motivato per relationem.
Fermo restando il profilo assorbente che precede, va detto che il Consorzio ed Area non hanno provato neanche in giudizio la fondatezza della pretesa. Infatti, sebbene il ricorrente abbia contestato l'assenza di benefici, non hanno dimostrato l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile.
Inoltre, quanto affermato da Area srl, secondo cui gli atti impugnati sono motivati tramite espresso richiamo alla richiesta formale non è dirimente, atteso che anche tale atto risulta privo di ogni riferimento al piano di classifica, mentre non può tenersi conto degli avvisi ordinari, in quanto, oltre a non essere stato richiamato nell'atto impugnato, non è stata data prova della loro notifica al ricorrente, poichè pacificamente spedito tramite posta ordinaria.
Spese al soccombente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna Area ed il Consorzio di cui in epigrafe, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 30.00 per esborsi ed € 233,00 per compensi, oltre accessori di legge e con distrazione se richiesta.