CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7722 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. CO Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra 2
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Alessio Giornetti e
AN FA, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellante principale e appellato incidentale e
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Controparte_1 P.IVA_1
Fusco 113, presso lo studio degli Avv.ti Carlo F. La Porta e Maria Lilia La Porta, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellata
nonché
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), elettivamente domiciliati in Roma, piazza di San Lorenzo in C.F._3
Lucina 4, presso lo studio degli Avv.ti Silvio Di Castro e Domenico Cortese, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Appellanti incidentali ed appellati principali
Oggetto: contratto preliminare di vendita.
Conclusioni: come da scritti difensivi. 3
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i sigg. CP_1 Parte_1
e assumendo che, in data 19/4/2012, aveva formulato al sig.
[...] Controparte_4 una proposta per acquistare, al prezzo di Euro 530.000,00, Parte_1
l'immobile sito in Roma, Via Bertoloni n. 33, e che in tale occasione aveva anche versato a quest'ultimo la somma di Euro 5.000,00 a titolo di caparra.
Successivamente, avendo riscontrato che l'immobile proveniva dall'eredità dell'Arch.
la società attrice, dopo aver esaminato la dichiarazione di successione Persona_1 presentata dal sig. si avvedeva che lo stato civile del “de cuius” era Parte_1 quello di “coniugato”, sicché solo in tale momento il promittente venditore aveva reso nota l'esistenza della sig.ra anch'essa comproprietaria Controparte_4 dell'immobile per successione nella misura del 50%, la quale, però, non aveva mai conferito alcun mandato a venderlo.
Pertanto, la , dopo aver contattato la sig.ra aveva appreso CP_1 CP_4 dell'esistenza di una lite giudiziaria tra i promittenti venditori in merito alla divisione dei beni ereditari, tra i quali rientrava anche l'immobile in questione;
di conseguenza, stante la situazione sottostante, la aveva preteso: 1) che la sig.ra CP_1 CP_4 oltre a regolarizzare la dichiarazione di successione, sottoscrivesse anch'essa, per accettazione, la proposta di acquisto in precedenza formulata al sig. Parte_1
partecipando alla stipula del contratto preliminare;
2) che entrambi gli eredi
[...] addivenissero ad un accordo transattivo di divisione riguardo l'immobile oggetto di trattativa, accordo che, con mail del 10/5/2012, i promittenti venditori dichiaravano di aver sottoscritto.
Quindi, in data 19/6/2012, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, nel quale era stato fissato il termine del 31/12/2012 per la stipula del contratto definitivo, con contestuale assunzione, da parte dei promittenti alienanti, dell'impegno a tenere indenne la promissaria acquirente dagli esiti della lite ereditaria;
in tale occasione, poi, la aveva versato l'ulteriore somma di Euro 65.000,00 CP_1 4
a titolo di caparra confirmatoria, corrispondendo all'agenzia immobiliare l'importo di
Euro 15.900,00 per compensi di mediazione.
Nel luglio 2012, la banca presso la quale la aveva presentato una richiesta di CP_1 leasing, aveva comunicato alla richiedente di aver interrotto la relativa istruttoria, in quanto la causa pendente tra i coeredi era stata considerata ostativa alla pronunzia della relativa delibera;
inoltre, prima dello spirare del termine fissato per la stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra aveva reso noto di aver fatto venir meno, CP_4 impugnandolo, l'accordo di transazione ereditario.
Ciò premesso, al fine di ovviare a tali problematiche, dopo ripetute trattative le parti, in data 25/1/2013, 25/5/2013 e 25/9/2013, avevano sottoscritto tre atti integrativi del contratto preliminare e, in tali occasioni, la aveva versato ai convenuti altre CP_1 somme a titolo di acconto sul prezzo di vendita, per complessivi Euro 170.o00,00.
In particolare, nell'ultimo di detti accordi, con il quale era stato fissato anche il termine del 31/10/2013 per procedere alla stipula del contratto definitivo, era stato anche dato atto che la UBI Leasing, in data 20/9/2013, aveva comunicato alla CP_1
l'accoglimento della richiesta di leasing da costei avanzata.
Ciò nonostante, i promittenti alienanti non adempivano agli accordi integrativi assunti;
inoltre, in data 23/10/2013, il Notaio designato dalla promissaria acquirente per la stipula del definitivo si era avveduto non solo che l'immobile era gravato da un'ipoteca giudiziale per Euro 100.000,00, ma anche che i promittenti venditori avevano un debito nei confronti del Condominio di Via Bertoloni n. 31-33 superiore ad Euro
20.000,00, per il quale era stata iscritta ipoteca su altri immobili di proprietà dei medesimi.
Pertanto, essendo stata informata dall'UNI Leasing dell'impossibilità di procedere all'erogazione di qualsiasi somma in presenza di iscrizione ipotecaria, la CP_1 aveva deciso di intimare ai promittenti venditori di procedere all'immediata sua cancellazione, avvisandoli che la delibera della banca avrebbe perso validità dopo 180 giorni. 5
Nonostante ciò, i promittenti venditori non avevano provveduto né alla cancellazione dell'ipoteca, né al pagamento dei debiti nei confronti del Condominio, impedendo così alla di procedere all'acquisto dell'immobile. CP_1
Di conseguenza, lamentando la violazione, da parte del sig. del principio di Parte_1 buona fede e correttezza nelle trattative, e stigmatizzando le ripetute condotte inadempienti serbate da entrambi i convenuti rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare e con le successive sue integrazioni, la concludeva chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_1 precontrattuale e contrattuale dei promittenti alienanti, la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme da lei corrisposte a titolo di acconto sul prezzo di vendita, nonché al versamento del doppio della caparra, per una somma complessiva di Euro
300.000,00, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 150.000,00; inoltre la società attrice chiedeva anche il ristoro del danno sofferto per il mancato versamento, in proprio favore, del 50% dei canoni di locazione (per un importo pari a Euro
6.625,00), oltre al rimborso delle spese inutilmente sostenute nella vicenda (per una somma complessiva di Euro 20.514,36, oltre Iva). Il tutto oltre interessi e spese processuali.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
Il sig. preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda Pt_1 Parte_1 per violazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/10, così come modificato dalla L. 98/13, nonché
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, poi, non si limitava solo a resistere, ma proponeva anche domanda riconvenzionale affinché, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la fosse CP_1 condannata al pagamento della somma residuale di Euro 295.000,00, di cui Euro
196.666,66 in favore dello stesso ed Euro 98.333,33 in favore della Parte_1 sig.ra con la sospensione degli effetti traslativi della sentenza Controparte_4 costitutiva sino all'effettivo pagamento di quanto dovuto;
infine, il sig. Parte_1 chiedeva anche la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., CP_1 da liquidarsi secondo equità; il tutto con vittoria di spese processuali.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso della sig.ra sicché la Controparte_4 causa veniva interrotta. 6
Con atto di citazione in riassunzione, la conveniva in giudizio, oltre al CP_1 [...]
già costituito in proprio, anche gli eredi della sig.ra i quali Pt_1 Controparte_4 non si costituivano, venendo dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del sig.
[...]
e con l'acquisizione delle prove testimoniali offerte dalle parti. Parte_1
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attrice precisava che il
“quantum” delle sue domande, pari a complessivi Euro 477.139,36, avrebbe dovuto intendersi ridotto a seguito dell'avvenuto incasso, nelle more del giudizio, della somma di Euro 66.510,00.
Con sentenza n. 5666/20, il Tribunale dichiarava la legittimità del recesso dal contratto preliminare e dai successivi accordi integrativi operato dalla e, per l'effetto, CP_1 condannava il sig. ed impersonalmente gli eredi della sig.ra Parte_1 [...]
rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3, a versare all'attrice il Controparte_4 doppio della caparra, per un totale di Euro 130.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a restituire alla società la somma di Euro 103.490,00 (pari alla differenza tra quanto versato dalla in acconto sul prezzo (Euro CP_1
170.000,00) e la somma di Euro 66.510,00, da lei incassata nel corso del giudizio), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
infine, condannava il sig. Parte_1
e gli eredi della sig.ra sempre nella misura di 2/3 e di 1/3, a
[...] Controparte_4 rifondere alla le spese processuali. CP_1
Il Tribunale, in sostanza, rigettate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità/nullità dell'atto di citazione, rilevava che nessun inadempimento poteva essere addebitato ai convenuti per la mancata comunicazione alla promissaria acquirente delle vicende concernenti il contenzioso ereditario, in quanto essi si erano adoperati per risolvere la controversia ereditaria allo scopo di procedere alla compravendita.
Al contrario, in merito alla circostanza, lamentata dalla con lettera del CP_1
18/11/2013, dell'avvenuta iscrizione, “medio tempore”, di tre ipoteche sull'immobile promesso in vendita (per un complessivo importo di Euro 93.159,30), il Tribunale riteneva i promittenti venditori inadempienti, in quanto, secondo quanto previsto dal 7
contratto preliminare, l'immobile avrebbe dovuto essere libero da pesi e da oneri al momento del rogito, e ciò anche in ragione del fatto che, in caso contrario, la Ubi
Leasing avrebbe negato alla promittente acquirente la concessione di ogni beneficio;
inoltre il Tribunale riteneva che tale inadempimento fosse ancor più grave alla luce del fatto che i promittenti venditori, nel frattempo, avevano incassato dalla una CP_1 notevole somma in acconto sul prezzo, sicché si erano trovate anche economicamente nella condizione di poter liberare l'immobile.
Conseguentemente, il giudice riteneva legittimo il recesso della promissaria acquirente, condannando i convenuti a versare alla le somme sopra indicate. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e convenendo in giudizio anche i sigg. CO e quali eredi della defunta sig.ra CP_3 [...]
Controparte_4
Con un primo motivo di appello, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto insuperabile la questione della presenza delle ipoteche (la cui esistenza -a suo dire- era stata resa ben nota alla ), basando il proprio convincimento su fatti CP_1 meramente allegati, non provati e addirittura smentiti da prove documentali di segno contrario.
Infatti, secondo l'appellante, non corrispondeva a verità che l'immobile dovesse essere necessariamente liberato dalle ipoteche prima della stipula del rogito ma, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto preliminare, solo al momento del rogito;
inoltre non era vero neanche che la finanziaria avesse negato alla il leasing, in CP_1 quanto, in data 20/9/2013, detta richiesta era stata accolta, tanto che il 25/9/2013 le parti avevano stipulato il terzo accordo integrativo al preliminare, con il quale si era dato atto che il saldo del prezzo di vendita sarebbe stato effettuato direttamente dalla società di leasing in favore dei venditori, con conseguente possibilità di provvedere alla cancellazione delle ipoteche direttamente in occasione della stipula del definitivo;
peraltro, la conferma che non vi fosse alcun ostacolo al perfezionamento del contratto definitivo emergeva dalla stessa lettera inviata dalla in data 3/12/2013, con CP_1 la quale la società aveva comunicato il proprio rinnovato interesse a procedere all'acquisto nonostante la presenza delle ipoteche, proponendo anche l'intervento di 8
una società finanziaria che avrebbe acquistato i crediti della Banca e del Condominio per ottenere l'assenso alla cancellazione delle iscrizioni.
Infine l'appellante lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudicante aveva omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, con condanna della società attrice al pagamento del saldo (pari ad Euro 295.000,00) e con la sospensione degli effetti traslativi della sentenza costitutiva sino all'effettivo versamento di quanto dovuto.
Con un secondo motivo di appello, poi, il sig. si doleva del fatto che Parte_1 il Tribunale non avesse considerato che l'ipoteca iscritta dalla CARIFE era stata cancellata (a seguito dell'introduzione del giudizio di riduzione ex art. 702 bis c.p.c.), e che le altre due iscrizioni ipotecarie erano ormai divenute meramente formali stante l'estinzione totale del debito.
Con un terzo motivo di gravame, infine, l'appellante lamentava che, sebbene con ordinanza del 13/6/2018, il Tribunale avesse ammesso le prove orali offerte dalla e la prova contraria offerta dallo stesso quest'ultima non era CP_1 Parte_1 stata espletata, con conseguente impossibilità di dimostrare che la società attrice era stata a conoscenza della presenza delle ipoteche.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto: in via principale, la declaratoria dell'inadempimento della società CP_1 agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto preliminare e dai successivi accordi integrativi, con conseguente sua condanna al pagamento dell'importo residuale di Euro
295.000,00 (di cui Euro 196.666,66, in favore del sig. ed Euro 98.333,33 in Parte_1 favore degli eredi della sig.ra , con sospensione degli effetti Controparte_4 traslativi della sentenza costitutiva sino all'effettivo pagamento di quanto ancora dovuto;
in via subordinata, acclarata la cessazione della materia del contendere quanto al profilo risarcitorio, che la condanna a proprio carico fosse limitata -sempre nella misura indicata della quota di 2/3- alla sola restituzione degli importi già corrisposti dalla , con esclusione di ogni ipotesi di risarcimento del danno, anche a titolo CP_1 di versamento del doppio della caparra confirmatoria;
il tutto con vittoria delle spese di lite. 9
In via istruttoria, l'appellante chiedeva l'ammissione della prova testimoniale non assunta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la , preliminarmente, eccepiva la nullità della CP_1 citazione, ex art. 164 c.p.c. per il mancato rispetto del termine a comparire, ex art. 163 bis c.p.c., e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 23/10/2020, su richiesta dell'appellante, la Corte disponeva il rinnovo della notifica al sig. residente all'estero. Controparte_2
Successivamente, costituitisi in giudizio, i sigg. CO e eccepivano, in CP_3 via preliminare, la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione del procedimento di primo grado, chiedendo di essere rimessi in termini per poter allegare il loro difetto di legittimazione passiva sostanziale, non avendo mai assunto la qualità di eredi della sig.ra inoltre, dopo aver eccepito la nullità della notificazione Controparte_4 dell'atto di appello, per il mancato rispetto, nei confronti del sig. del Controparte_2 termine a comparire ex art. 163 bis, comma 1, c.p.c. e, nei confronti della sig.ra
[...]
del disposto di cui all'art. 140 c.p.c., chiedevano la fissazione, ex art. 164, CP_3 comma 3 c.p.c., di una nuova udienza.
Infine, nel merito, i sigg. non si limitavano solo a resistere, ma a loro volta CP_3 proponevano appello incidentale avverso l'impugnata sentenza affinché fosse accertato che essi, stante la loro rinuncia all'eredità della madre difettavano Controparte_4 di legittimazione passiva sostanziale rispetto alla pretesa creditoria della , e, CP_1 per l'effetto, affinché fossero annullati i capi n. 2), 3) e 4 della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la condanna anche degli “eredi di CP_4
al pagamento delle somme indicate nel dispositivo.
[...]
In ogni caso, poi, chiedevano il rigetto della domanda proposta dalla nei CP_1 loro confronti, con vittoria di spese processuali.
In via istruttoria, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale. 10
Con ordinanza del 18/6/2021, la Corte accoglieva l'istanza ex art. 164 c.p.c. formulata dagli appellati e e, per l'effetto, rinviava la causa per Controparte_2 CP_3
l'ulteriore trattazione.
Con “memoria di replica all'atto di intervento e appello incidentale e modifica delle conclusioni”, depositata in data 20/11/2025, la chiedeva che fosse dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere tra lei stessa e l'appellante principale per intervenuti accordi transattivi, con compensazione delle spese;
inoltre, chiedeva la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, il rigetto delle domande proposte dai sigg. CO e in quanto, non rivestendo essi la qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 non potevano essere parti nel presente giudizio di appello, difettando anche di interesse e di legittimazione ad agire;
in subordine, la chiedeva la declaratoria CP_1
d'inammissibilità dell'eccezione concernente l'asserito difetto di notifica agli eredi nel giudizio di primo grado, o comunque il suo rigetto.
All'udienza del 28/11/2025, i difensori del sig. e della Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dando conferma dell'accordo transattivo “medio tempore” intercorso tra i loro assistiti;
al contrario, il difensore dei sigg. CO e insisteva nelle eccezioni CP_3 originariamente formulate, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta dalla nei loro confronti. CP_1
Quindi, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex artt. 342 Controparte_1
c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti 11
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n.
13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, può essere accolta la richiesta avanzata congiuntamente dai difensori del sig. e della all'udienza di precisazione delle conclusioni, Parte_1 CP_1 con cui è stata chiesta la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti, stante l'apposito accordo transattivo “medio tempore” intercorso tra i loro assistiti, cui entrambi i difensori hanno fatto esplicito richiamo.
Per quanto concerne, invece, la posizione dei sigg. CO e si osserva CP_3 che va disattesa l'eccezione da loro proposta avente ad oggetto l'asserito difetto di notifica dell'atto di riassunzione, in quanto dall'esame degli atti risulta condivisibile la valutazione del Tribunale secondo cui la citazione in riassunzione della CP_1 venne regolarmente notificata a tutti gli eredi della sig.ra collettivamente e CP_4 impersonalmente, presso l'ultimo domicilio in vita di costei che, come da relata di notifica, era quello di Roma, Via Stoppani n. 10, coincidente con quello della sua ultima abitazione anagrafica;
a ciò, poi, aggiungasi che, al di là delle mere allegazioni, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la “de cuius” avesse inteso effettivamente trasferire il proprio domicilio a Lima (Perù), presso la residenza del di lei figlio, sig. Controparte_2 12
Per quanto concerne, poi, il mancato rispetto dei termini a comparire, si osserva che nel presente giudizio è stata disposta la concessione di nuovi termini a difesa in favore dei sigg. di cui essi hanno concretamente usufruito, tanto da aver potuto CP_3 svolgere adeguatamente le loro difese anche nel merito, proponendo anche apposito appello incidentale.
Ciò premesso, l'eccezione con cui i sigg. hanno sostenuto il loro difetto di CP_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata dalla , merita di CP_1 essere accolta.
Premesso che la proposizione di tale eccezione è senz'altro ammissibile in ogni fase del giudizio, costituendo, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28793/2023;
Cass. Sez. U. n. 2951/2016), una mera difesa con la quale il convenuto si limita a negare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio (e, dunque, un elemento costitutivo della domanda), si osserva che, in merito alla chiamata all'eredità, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che
“la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una
“pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c. c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 3765/2021 che cita, in motivazione, Cass. n. 21346/2018).
Orbene, nel caso di specie, i sigg. CO e costituitisi nella presente CP_3 fase di appello, hanno dimostrato documentalmente di aver rinunciato sin dal dicembre del 2017 all'eredità della loro madre, sig.ra sicché, in applicazione Controparte_4 dei richiamati principi giurisprudenziali, non può che essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da loro formulata. 13
Infatti, se è vero che la sentenza di primo grado venne correttamente pronunciata, oltre che nei confronti del sig. anche impersonalmente nei confronti Parte_1 degli “eredi di ” (non essendo tenuto il giudice alla loro specifica Controparte_4 individuazione), è altresì vero che l'odierno appellante, prima di notificare l'atto di appello personalmente ai sigg. CO e nella predetta qualità, avrebbe CP_3 dovuto avere l'accortezza di verificare se essi avevano o meno accettato l'eredità della sig.ra Il che non è avvenuto. Controparte_4
Ne consegue che i predetti, essendo stati evocati nel presente giudizio di appello in quanto eredi della loro defunta madre, hanno tutto l'interesse a far accertare la loro estraneità alla vicenda successoria e, pertanto, ad ottenere la parziale riforma dell'impugnata sentenza in tal senso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda originariamente proposta dalla nei CP_1 confronti dei sigg. CO e dev'essere respinta;
a tale statuizione CP_3 consegue anche la revoca della condanna dei predetti alla rifusione, in favore della
, di un terzo delle spese processuali di primo grado. CP_1
Riguardo alle spese processuali, stante l'intervenuto accordo transattivo ne viene disposta l'integrale compensazione tra il sig. e la . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne, invece, la posizione dei sigg. CO e le spese CP_3 processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della;
inoltre, CP_1 tenuto conto del contenuto dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore degli appellanti incidentali, le stesse vengono liquidate nella misura minima stabilita dal D.M. n. 55/2014, con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
nonché di e , nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 14
eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5666/20, Controparte_4 così statuisce:
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 la Controparte_1
accoglie l'appello incidentale proposto da e nei Controparte_2 CP_3 confronti di e della e, per l'effetto, in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta dalla nei confronti dei predetti, nella qualità di eredi di;
Controparte_1 Controparte_4
compensa integralmente le spese processuali tra e la Parte_1 CP_1
[...]
condanna a rifondere a e le spese del Controparte_1 Controparte_2 CP_3 grado di appello, che vengono liquidate in Euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. CO Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2916 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 28-11-2025, vertente tra 2
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, via Antonio Bertoloni n. 55, presso lo studio degli Avv.ti Alessio Giornetti e
AN FA, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellante principale e appellato incidentale e
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Controparte_1 P.IVA_1
Fusco 113, presso lo studio degli Avv.ti Carlo F. La Porta e Maria Lilia La Porta, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Appellata
nonché
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
( ), elettivamente domiciliati in Roma, piazza di San Lorenzo in C.F._3
Lucina 4, presso lo studio degli Avv.ti Silvio Di Castro e Domenico Cortese, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
Appellanti incidentali ed appellati principali
Oggetto: contratto preliminare di vendita.
Conclusioni: come da scritti difensivi. 3
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ”) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i sigg. CP_1 Parte_1
e assumendo che, in data 19/4/2012, aveva formulato al sig.
[...] Controparte_4 una proposta per acquistare, al prezzo di Euro 530.000,00, Parte_1
l'immobile sito in Roma, Via Bertoloni n. 33, e che in tale occasione aveva anche versato a quest'ultimo la somma di Euro 5.000,00 a titolo di caparra.
Successivamente, avendo riscontrato che l'immobile proveniva dall'eredità dell'Arch.
la società attrice, dopo aver esaminato la dichiarazione di successione Persona_1 presentata dal sig. si avvedeva che lo stato civile del “de cuius” era Parte_1 quello di “coniugato”, sicché solo in tale momento il promittente venditore aveva reso nota l'esistenza della sig.ra anch'essa comproprietaria Controparte_4 dell'immobile per successione nella misura del 50%, la quale, però, non aveva mai conferito alcun mandato a venderlo.
Pertanto, la , dopo aver contattato la sig.ra aveva appreso CP_1 CP_4 dell'esistenza di una lite giudiziaria tra i promittenti venditori in merito alla divisione dei beni ereditari, tra i quali rientrava anche l'immobile in questione;
di conseguenza, stante la situazione sottostante, la aveva preteso: 1) che la sig.ra CP_1 CP_4 oltre a regolarizzare la dichiarazione di successione, sottoscrivesse anch'essa, per accettazione, la proposta di acquisto in precedenza formulata al sig. Parte_1
partecipando alla stipula del contratto preliminare;
2) che entrambi gli eredi
[...] addivenissero ad un accordo transattivo di divisione riguardo l'immobile oggetto di trattativa, accordo che, con mail del 10/5/2012, i promittenti venditori dichiaravano di aver sottoscritto.
Quindi, in data 19/6/2012, le parti avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, nel quale era stato fissato il termine del 31/12/2012 per la stipula del contratto definitivo, con contestuale assunzione, da parte dei promittenti alienanti, dell'impegno a tenere indenne la promissaria acquirente dagli esiti della lite ereditaria;
in tale occasione, poi, la aveva versato l'ulteriore somma di Euro 65.000,00 CP_1 4
a titolo di caparra confirmatoria, corrispondendo all'agenzia immobiliare l'importo di
Euro 15.900,00 per compensi di mediazione.
Nel luglio 2012, la banca presso la quale la aveva presentato una richiesta di CP_1 leasing, aveva comunicato alla richiedente di aver interrotto la relativa istruttoria, in quanto la causa pendente tra i coeredi era stata considerata ostativa alla pronunzia della relativa delibera;
inoltre, prima dello spirare del termine fissato per la stipula dell'atto di compravendita, la sig.ra aveva reso noto di aver fatto venir meno, CP_4 impugnandolo, l'accordo di transazione ereditario.
Ciò premesso, al fine di ovviare a tali problematiche, dopo ripetute trattative le parti, in data 25/1/2013, 25/5/2013 e 25/9/2013, avevano sottoscritto tre atti integrativi del contratto preliminare e, in tali occasioni, la aveva versato ai convenuti altre CP_1 somme a titolo di acconto sul prezzo di vendita, per complessivi Euro 170.o00,00.
In particolare, nell'ultimo di detti accordi, con il quale era stato fissato anche il termine del 31/10/2013 per procedere alla stipula del contratto definitivo, era stato anche dato atto che la UBI Leasing, in data 20/9/2013, aveva comunicato alla CP_1
l'accoglimento della richiesta di leasing da costei avanzata.
Ciò nonostante, i promittenti alienanti non adempivano agli accordi integrativi assunti;
inoltre, in data 23/10/2013, il Notaio designato dalla promissaria acquirente per la stipula del definitivo si era avveduto non solo che l'immobile era gravato da un'ipoteca giudiziale per Euro 100.000,00, ma anche che i promittenti venditori avevano un debito nei confronti del Condominio di Via Bertoloni n. 31-33 superiore ad Euro
20.000,00, per il quale era stata iscritta ipoteca su altri immobili di proprietà dei medesimi.
Pertanto, essendo stata informata dall'UNI Leasing dell'impossibilità di procedere all'erogazione di qualsiasi somma in presenza di iscrizione ipotecaria, la CP_1 aveva deciso di intimare ai promittenti venditori di procedere all'immediata sua cancellazione, avvisandoli che la delibera della banca avrebbe perso validità dopo 180 giorni. 5
Nonostante ciò, i promittenti venditori non avevano provveduto né alla cancellazione dell'ipoteca, né al pagamento dei debiti nei confronti del Condominio, impedendo così alla di procedere all'acquisto dell'immobile. CP_1
Di conseguenza, lamentando la violazione, da parte del sig. del principio di Parte_1 buona fede e correttezza nelle trattative, e stigmatizzando le ripetute condotte inadempienti serbate da entrambi i convenuti rispetto alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto preliminare e con le successive sue integrazioni, la concludeva chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_1 precontrattuale e contrattuale dei promittenti alienanti, la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme da lei corrisposte a titolo di acconto sul prezzo di vendita, nonché al versamento del doppio della caparra, per una somma complessiva di Euro
300.000,00, oltre al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 150.000,00; inoltre la società attrice chiedeva anche il ristoro del danno sofferto per il mancato versamento, in proprio favore, del 50% dei canoni di locazione (per un importo pari a Euro
6.625,00), oltre al rimborso delle spese inutilmente sostenute nella vicenda (per una somma complessiva di Euro 20.514,36, oltre Iva). Il tutto oltre interessi e spese processuali.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti.
Il sig. preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda Pt_1 Parte_1 per violazione dell'art. 5 del d.lgs. 28/10, così come modificato dalla L. 98/13, nonché
l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, poi, non si limitava solo a resistere, ma proponeva anche domanda riconvenzionale affinché, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la fosse CP_1 condannata al pagamento della somma residuale di Euro 295.000,00, di cui Euro
196.666,66 in favore dello stesso ed Euro 98.333,33 in favore della Parte_1 sig.ra con la sospensione degli effetti traslativi della sentenza Controparte_4 costitutiva sino all'effettivo pagamento di quanto dovuto;
infine, il sig. Parte_1 chiedeva anche la condanna della al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., CP_1 da liquidarsi secondo equità; il tutto con vittoria di spese processuali.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso della sig.ra sicché la Controparte_4 causa veniva interrotta. 6
Con atto di citazione in riassunzione, la conveniva in giudizio, oltre al CP_1 [...]
già costituito in proprio, anche gli eredi della sig.ra i quali Pt_1 Controparte_4 non si costituivano, venendo dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del sig.
[...]
e con l'acquisizione delle prove testimoniali offerte dalle parti. Parte_1
Quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attrice precisava che il
“quantum” delle sue domande, pari a complessivi Euro 477.139,36, avrebbe dovuto intendersi ridotto a seguito dell'avvenuto incasso, nelle more del giudizio, della somma di Euro 66.510,00.
Con sentenza n. 5666/20, il Tribunale dichiarava la legittimità del recesso dal contratto preliminare e dai successivi accordi integrativi operato dalla e, per l'effetto, CP_1 condannava il sig. ed impersonalmente gli eredi della sig.ra Parte_1 [...]
rispettivamente nella misura di 2/3 e di 1/3, a versare all'attrice il Controparte_4 doppio della caparra, per un totale di Euro 130.000,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché a restituire alla società la somma di Euro 103.490,00 (pari alla differenza tra quanto versato dalla in acconto sul prezzo (Euro CP_1
170.000,00) e la somma di Euro 66.510,00, da lei incassata nel corso del giudizio), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
infine, condannava il sig. Parte_1
e gli eredi della sig.ra sempre nella misura di 2/3 e di 1/3, a
[...] Controparte_4 rifondere alla le spese processuali. CP_1
Il Tribunale, in sostanza, rigettate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità/nullità dell'atto di citazione, rilevava che nessun inadempimento poteva essere addebitato ai convenuti per la mancata comunicazione alla promissaria acquirente delle vicende concernenti il contenzioso ereditario, in quanto essi si erano adoperati per risolvere la controversia ereditaria allo scopo di procedere alla compravendita.
Al contrario, in merito alla circostanza, lamentata dalla con lettera del CP_1
18/11/2013, dell'avvenuta iscrizione, “medio tempore”, di tre ipoteche sull'immobile promesso in vendita (per un complessivo importo di Euro 93.159,30), il Tribunale riteneva i promittenti venditori inadempienti, in quanto, secondo quanto previsto dal 7
contratto preliminare, l'immobile avrebbe dovuto essere libero da pesi e da oneri al momento del rogito, e ciò anche in ragione del fatto che, in caso contrario, la Ubi
Leasing avrebbe negato alla promittente acquirente la concessione di ogni beneficio;
inoltre il Tribunale riteneva che tale inadempimento fosse ancor più grave alla luce del fatto che i promittenti venditori, nel frattempo, avevano incassato dalla una CP_1 notevole somma in acconto sul prezzo, sicché si erano trovate anche economicamente nella condizione di poter liberare l'immobile.
Conseguentemente, il giudice riteneva legittimo il recesso della promissaria acquirente, condannando i convenuti a versare alla le somme sopra indicate. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva Parte_1 appello avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia e convenendo in giudizio anche i sigg. CO e quali eredi della defunta sig.ra CP_3 [...]
Controparte_4
Con un primo motivo di appello, l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto insuperabile la questione della presenza delle ipoteche (la cui esistenza -a suo dire- era stata resa ben nota alla ), basando il proprio convincimento su fatti CP_1 meramente allegati, non provati e addirittura smentiti da prove documentali di segno contrario.
Infatti, secondo l'appellante, non corrispondeva a verità che l'immobile dovesse essere necessariamente liberato dalle ipoteche prima della stipula del rogito ma, secondo quanto previsto dall'art. 6 del contratto preliminare, solo al momento del rogito;
inoltre non era vero neanche che la finanziaria avesse negato alla il leasing, in CP_1 quanto, in data 20/9/2013, detta richiesta era stata accolta, tanto che il 25/9/2013 le parti avevano stipulato il terzo accordo integrativo al preliminare, con il quale si era dato atto che il saldo del prezzo di vendita sarebbe stato effettuato direttamente dalla società di leasing in favore dei venditori, con conseguente possibilità di provvedere alla cancellazione delle ipoteche direttamente in occasione della stipula del definitivo;
peraltro, la conferma che non vi fosse alcun ostacolo al perfezionamento del contratto definitivo emergeva dalla stessa lettera inviata dalla in data 3/12/2013, con CP_1 la quale la società aveva comunicato il proprio rinnovato interesse a procedere all'acquisto nonostante la presenza delle ipoteche, proponendo anche l'intervento di 8
una società finanziaria che avrebbe acquistato i crediti della Banca e del Condominio per ottenere l'assenso alla cancellazione delle iscrizioni.
Infine l'appellante lamentava la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., in quanto il giudicante aveva omesso di pronunciare sulla domanda riconvenzionale con cui aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, con condanna della società attrice al pagamento del saldo (pari ad Euro 295.000,00) e con la sospensione degli effetti traslativi della sentenza costitutiva sino all'effettivo versamento di quanto dovuto.
Con un secondo motivo di appello, poi, il sig. si doleva del fatto che Parte_1 il Tribunale non avesse considerato che l'ipoteca iscritta dalla CARIFE era stata cancellata (a seguito dell'introduzione del giudizio di riduzione ex art. 702 bis c.p.c.), e che le altre due iscrizioni ipotecarie erano ormai divenute meramente formali stante l'estinzione totale del debito.
Con un terzo motivo di gravame, infine, l'appellante lamentava che, sebbene con ordinanza del 13/6/2018, il Tribunale avesse ammesso le prove orali offerte dalla e la prova contraria offerta dallo stesso quest'ultima non era CP_1 Parte_1 stata espletata, con conseguente impossibilità di dimostrare che la società attrice era stata a conoscenza della presenza delle ipoteche.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto: in via principale, la declaratoria dell'inadempimento della società CP_1 agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto preliminare e dai successivi accordi integrativi, con conseguente sua condanna al pagamento dell'importo residuale di Euro
295.000,00 (di cui Euro 196.666,66, in favore del sig. ed Euro 98.333,33 in Parte_1 favore degli eredi della sig.ra , con sospensione degli effetti Controparte_4 traslativi della sentenza costitutiva sino all'effettivo pagamento di quanto ancora dovuto;
in via subordinata, acclarata la cessazione della materia del contendere quanto al profilo risarcitorio, che la condanna a proprio carico fosse limitata -sempre nella misura indicata della quota di 2/3- alla sola restituzione degli importi già corrisposti dalla , con esclusione di ogni ipotesi di risarcimento del danno, anche a titolo CP_1 di versamento del doppio della caparra confirmatoria;
il tutto con vittoria delle spese di lite. 9
In via istruttoria, l'appellante chiedeva l'ammissione della prova testimoniale non assunta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, la , preliminarmente, eccepiva la nullità della CP_1 citazione, ex art. 164 c.p.c. per il mancato rispetto del termine a comparire, ex art. 163 bis c.p.c., e l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 23/10/2020, su richiesta dell'appellante, la Corte disponeva il rinnovo della notifica al sig. residente all'estero. Controparte_2
Successivamente, costituitisi in giudizio, i sigg. CO e eccepivano, in CP_3 via preliminare, la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione del procedimento di primo grado, chiedendo di essere rimessi in termini per poter allegare il loro difetto di legittimazione passiva sostanziale, non avendo mai assunto la qualità di eredi della sig.ra inoltre, dopo aver eccepito la nullità della notificazione Controparte_4 dell'atto di appello, per il mancato rispetto, nei confronti del sig. del Controparte_2 termine a comparire ex art. 163 bis, comma 1, c.p.c. e, nei confronti della sig.ra
[...]
del disposto di cui all'art. 140 c.p.c., chiedevano la fissazione, ex art. 164, CP_3 comma 3 c.p.c., di una nuova udienza.
Infine, nel merito, i sigg. non si limitavano solo a resistere, ma a loro volta CP_3 proponevano appello incidentale avverso l'impugnata sentenza affinché fosse accertato che essi, stante la loro rinuncia all'eredità della madre difettavano Controparte_4 di legittimazione passiva sostanziale rispetto alla pretesa creditoria della , e, CP_1 per l'effetto, affinché fossero annullati i capi n. 2), 3) e 4 della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata disposta la condanna anche degli “eredi di CP_4
al pagamento delle somme indicate nel dispositivo.
[...]
In ogni caso, poi, chiedevano il rigetto della domanda proposta dalla nei CP_1 loro confronti, con vittoria di spese processuali.
In via istruttoria, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale. 10
Con ordinanza del 18/6/2021, la Corte accoglieva l'istanza ex art. 164 c.p.c. formulata dagli appellati e e, per l'effetto, rinviava la causa per Controparte_2 CP_3
l'ulteriore trattazione.
Con “memoria di replica all'atto di intervento e appello incidentale e modifica delle conclusioni”, depositata in data 20/11/2025, la chiedeva che fosse dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere tra lei stessa e l'appellante principale per intervenuti accordi transattivi, con compensazione delle spese;
inoltre, chiedeva la declaratoria d'inammissibilità o, comunque, il rigetto delle domande proposte dai sigg. CO e in quanto, non rivestendo essi la qualità di eredi di CP_3 Controparte_4 non potevano essere parti nel presente giudizio di appello, difettando anche di interesse e di legittimazione ad agire;
in subordine, la chiedeva la declaratoria CP_1
d'inammissibilità dell'eccezione concernente l'asserito difetto di notifica agli eredi nel giudizio di primo grado, o comunque il suo rigetto.
All'udienza del 28/11/2025, i difensori del sig. e della Parte_1 CP_1 chiedevano che fosse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dando conferma dell'accordo transattivo “medio tempore” intercorso tra i loro assistiti;
al contrario, il difensore dei sigg. CO e insisteva nelle eccezioni CP_3 originariamente formulate, chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta dalla nei loro confronti. CP_1
Quindi, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente, per ragioni di ordine logico e giuridico, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ex artt. 342 Controparte_1
c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti 11
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n.
13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c..
Nel merito, può essere accolta la richiesta avanzata congiuntamente dai difensori del sig. e della all'udienza di precisazione delle conclusioni, Parte_1 CP_1 con cui è stata chiesta la declaratoria dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti, stante l'apposito accordo transattivo “medio tempore” intercorso tra i loro assistiti, cui entrambi i difensori hanno fatto esplicito richiamo.
Per quanto concerne, invece, la posizione dei sigg. CO e si osserva CP_3 che va disattesa l'eccezione da loro proposta avente ad oggetto l'asserito difetto di notifica dell'atto di riassunzione, in quanto dall'esame degli atti risulta condivisibile la valutazione del Tribunale secondo cui la citazione in riassunzione della CP_1 venne regolarmente notificata a tutti gli eredi della sig.ra collettivamente e CP_4 impersonalmente, presso l'ultimo domicilio in vita di costei che, come da relata di notifica, era quello di Roma, Via Stoppani n. 10, coincidente con quello della sua ultima abitazione anagrafica;
a ciò, poi, aggiungasi che, al di là delle mere allegazioni, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la “de cuius” avesse inteso effettivamente trasferire il proprio domicilio a Lima (Perù), presso la residenza del di lei figlio, sig. Controparte_2 12
Per quanto concerne, poi, il mancato rispetto dei termini a comparire, si osserva che nel presente giudizio è stata disposta la concessione di nuovi termini a difesa in favore dei sigg. di cui essi hanno concretamente usufruito, tanto da aver potuto CP_3 svolgere adeguatamente le loro difese anche nel merito, proponendo anche apposito appello incidentale.
Ciò premesso, l'eccezione con cui i sigg. hanno sostenuto il loro difetto di CP_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata dalla , merita di CP_1 essere accolta.
Premesso che la proposizione di tale eccezione è senz'altro ammissibile in ogni fase del giudizio, costituendo, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28793/2023;
Cass. Sez. U. n. 2951/2016), una mera difesa con la quale il convenuto si limita a negare la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, fatta valere in giudizio (e, dunque, un elemento costitutivo della domanda), si osserva che, in merito alla chiamata all'eredità, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che
“la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una
“pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697
c. c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass. n. 3765/2021 che cita, in motivazione, Cass. n. 21346/2018).
Orbene, nel caso di specie, i sigg. CO e costituitisi nella presente CP_3 fase di appello, hanno dimostrato documentalmente di aver rinunciato sin dal dicembre del 2017 all'eredità della loro madre, sig.ra sicché, in applicazione Controparte_4 dei richiamati principi giurisprudenziali, non può che essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da loro formulata. 13
Infatti, se è vero che la sentenza di primo grado venne correttamente pronunciata, oltre che nei confronti del sig. anche impersonalmente nei confronti Parte_1 degli “eredi di ” (non essendo tenuto il giudice alla loro specifica Controparte_4 individuazione), è altresì vero che l'odierno appellante, prima di notificare l'atto di appello personalmente ai sigg. CO e nella predetta qualità, avrebbe CP_3 dovuto avere l'accortezza di verificare se essi avevano o meno accettato l'eredità della sig.ra Il che non è avvenuto. Controparte_4
Ne consegue che i predetti, essendo stati evocati nel presente giudizio di appello in quanto eredi della loro defunta madre, hanno tutto l'interesse a far accertare la loro estraneità alla vicenda successoria e, pertanto, ad ottenere la parziale riforma dell'impugnata sentenza in tal senso.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la domanda originariamente proposta dalla nei CP_1 confronti dei sigg. CO e dev'essere respinta;
a tale statuizione CP_3 consegue anche la revoca della condanna dei predetti alla rifusione, in favore della
, di un terzo delle spese processuali di primo grado. CP_1
Riguardo alle spese processuali, stante l'intervenuto accordo transattivo ne viene disposta l'integrale compensazione tra il sig. e la . Parte_1 CP_1
Per quanto concerne, invece, la posizione dei sigg. CO e le spese CP_3 processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico della;
inoltre, CP_1 tenuto conto del contenuto dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore degli appellanti incidentali, le stesse vengono liquidate nella misura minima stabilita dal D.M. n. 55/2014, con relativa distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
nonché di e , nella loro qualità di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 14
eredi di , avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5666/20, Controparte_4 così statuisce:
dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra e Parte_1 la Controparte_1
accoglie l'appello incidentale proposto da e nei Controparte_2 CP_3 confronti di e della e, per l'effetto, in parziale Parte_1 Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda proposta dalla nei confronti dei predetti, nella qualità di eredi di;
Controparte_1 Controparte_4
compensa integralmente le spese processuali tra e la Parte_1 CP_1
[...]
condanna a rifondere a e le spese del Controparte_1 Controparte_2 CP_3 grado di appello, che vengono liquidate in Euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 28/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo