TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3328
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza ed eccesso di potere del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari.

  • Rigettato
    Illogicità del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari.

  • Rigettato
    Irragionevolezza del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.1, co.649 L.n.190/2014 del decreto direttoriale

    Il decreto direttoriale si è mosso nei limiti stretti fissati dalla norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e, altresì, stabilendo le modalità del versamento a cura dei concessionari. La norma primaria non autorizzava l’Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate unilateralmente dai concessionari

    I rapporti interni tra concessionari e gestori hanno un’impronta tipicamente privatistica, di matrice contrattuale, e sono estranei al rapporto concessorio tra Amministrazione e concessionario. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art.23 Cost. (riserva di legge)

    La legge, anche alla luce della novella interpretativa, disciplina in modo chiaro e compiuto il presupposto del tributo, il quantum debeatur e i criteri di riparto (esterno e interno alla filiera).

  • Rigettato
    Violazione degli artt.3 e 53 Cost. (capacità contributiva e uguaglianza)

    L’individuazione dei presupposti della tassazione rientra nella discrezionalità del legislatore. La norma non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria che assume come presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua astratta idoneità all’operatività. Inoltre, l’effettiva incidenza del tributo all’interno della filiera è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore, permettendo di apprezzare la differente redditività nell’ambito dei rapporti privatistici.

  • Rigettato
    Violazione degli artt.41 e 42 Cost. (libera iniziativa economica e proprietà)

    L’art.1, co.649 L.n.190/2014 non svuota di contenuto economico il bene di proprietà della ricorrente al punto da configurarsi come fattispecie sostanzialmente espropriativa. Inoltre, la parte ricorrente non ha assolto all’onus probandi di dimostrare che l’entità del prelievo possa comportare seri limiti all’esercizio del diritto. La portata del tributo è stata ridimensionata dall’art.1, co.920-921 L.n.208/2015, incidendo solo per l’anno 2015 e in modo proporzionale al beneficio economico del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3328
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3328
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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