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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10141/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 10141/2022
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Rodolfo Omar Zurino Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
Resistente
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_2 CP_3
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_4
Resistente
Oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2022 parte ricorrente impugnava la iscrizione ipotecaria n.
071 2019 1460000 663008 e la iscrizione ipotecaria n. 071 2019 1460000 664007, notificate il 23.06.2022, con le quali gli veniva richiesto un importo complessivo pari ad € 113.030,82, e aventi ad oggetto i seguenti avvisi di addebito/cartelle di pagamento:
1 - cartella di pagamento n. 071 2017 0105560 386000, notificata il 18.10.2018, di €
6.794,49 per sanzioni amministrative, maggiorazioni ed interessi, anno 2014, di competenza dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli;
- cartella di pagamento n. 071 2018 0012394 585000, il 19.10.2018, di € 16.926,15 per sanzioni amministrative, maggiorazioni ed interessi, anno 2016, di competenza dell' di Napoli;
Controparte_1
- avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, presuntivamente notificata il
15.03.2019, e avente ad oggetto l'omesso versamento di € 60.757,36 per somme aggiuntive su contributi mod. DM/10 e interessi, negli anni 2013-2014-2015-2016, di competenza dell' di Napoli. CP_2
Eccepiva la nullità delle iscrizioni ipotecarie, la decadenza del diritto a riscuotere le somme, nonché la prescrizione delle somme richieste.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019 1460000 664007 per violazione degli artt. 50 e 77 D.P.R. 602/73 e per omessa notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare la non debenza per inesistenza e/o decadenza e/o prescrizione del credito dell'
e dell' relativo a contributi, sanzioni amministrative, Controparte_1 CP_5
maggiorazioni ed interessi per gli anni 2013-2014-2015-2016 e conseguentemente di-chiarare illegittima la loro iscrizione a ruolo, annullando le cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560
386000 e n. 071 2018 0012394 585000, nonché l'avviso di addebito n. 371 2019 0000428
800000, nonché le successive iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019
1460000 664007 e le “spese per procedure” ; previa declaratoria di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019 1460000 664007, condannare le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido e/o ciascuna per quanto di competenza, alla cancellazione, a propria cura e spese, della ipoteca legale iscritta con nota n. 19872/2131 del 23.05.22 sull'immobile sito in Sessa Aurunca e censito in catasto al f. 223, p.lla 434, sub 5
e 10, nonché della ipoteca legale iscritta con nota n. 25101/3489 del 23.05.22 sull'immobile sito in Casoria e censito in catasto al f. 3, p.lla 124, sub 13; condannare le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido e/o ciascuna per quanto di sua responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente per illegittimità delle iscrizioni ipotecarie impugnate, da liquidarsi equitativamente, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.
Con decreto del 30.8.2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.
2 Si costituivano in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, come da rispettive memorie in atti.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari,
è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata anche come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente della riscossione contro l'iscrizione ipotecaria di cui al ricorso (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”).
3 Non esiste pertanto un termine per l'opposizione.
Quanto al merito, occorre osservare che il ricorrente ha eccepito che la notifica delle cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560 386000 e della cartella di pagamento n. 071 2018
0012394 585000 sottese alla iscrizione ipotecaria sarebbe nulla in quanto la raccomandata informativa sarebbe stata consegnata a mani di soggetti ignoti al ricorrente e alla propria compagine societaria.
Lo stesso ha eccepito quanto all'avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, che sarebbe stato notificato in data 15.3.2019, e firmato dal sig. . Persona_1
Sul punto osserva il Tribunale che, in ordine alla eccepita nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560 386000 e n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, atti prodromici alle iscrizioni ipotecarie opposte, secondo giurisprudenza ormai granitica, nel caso in cui la notifica sia effettuata presso l'indirizzo della sede legale della società, “qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.(Cass. Se. Trib. n.
37828/2022, Cass., Sez V, n. 3516/2012; Cass., Sez. V., n. 13954/2017, Cass., Sez. V. n.
32981/2018).
Aggiunge però la giurisprudenza citata che tale presunzione può essere superata soltanto mediante la prova fornita dalla società che l'effettivo consegnatario dell'atto sia del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza in loco sia da ascrivere ad una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione.
Ciò posto, rileva il Tribunale che nel caso di specie il ricorrente ha fornito prova, su di esso incombente, dell'estraneità rispetto alla compagine societaria dei soggetti che hanno ricevuto l'atto.
Ha infatti all'uopo depositato la visura storica della società nonchè il registro dei dipendenti, dai quali non risulta il nominativo di quale dipendente della società, mentre Persona_2
risulta che il sig. è stato assunto soltanto in data 16.11.2020 e, dunque, in Persona_1
un momento successivo alla presunta notifica firmata.
Pertanto, deve ritenersi che, alla data di notifica delle la iscrizione ipotecaria n. 071 2019
1460000 663008 e della iscrizione ipotecaria n. 071 2019 1460000 664007, (23.06.2022), e in assenza di prova relativa alla notifica delle cartelle di pagamento nn 071 2017 0105560
386000 e della cartella di pagamento n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito
4 n. 371 2019 0000428 800000 era già maturata la prescrizione quinquennale delle somme richieste in quanto relative agli anni 2013 2014, 2015 e 2016.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dr.ssa
Federica Izzo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui cartelle di pagamento nn.
071 2017 0105560 386000 e n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito n. 371
2019 0000428 800000;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
Euro 4.041,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 24.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 13.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 10141/2022
Tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Rodolfo Omar Zurino Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
Resistente
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_2 CP_3
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_4
Resistente
Oggetto: opposizione a iscrizione ipotecaria
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2022 parte ricorrente impugnava la iscrizione ipotecaria n.
071 2019 1460000 663008 e la iscrizione ipotecaria n. 071 2019 1460000 664007, notificate il 23.06.2022, con le quali gli veniva richiesto un importo complessivo pari ad € 113.030,82, e aventi ad oggetto i seguenti avvisi di addebito/cartelle di pagamento:
1 - cartella di pagamento n. 071 2017 0105560 386000, notificata il 18.10.2018, di €
6.794,49 per sanzioni amministrative, maggiorazioni ed interessi, anno 2014, di competenza dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli;
- cartella di pagamento n. 071 2018 0012394 585000, il 19.10.2018, di € 16.926,15 per sanzioni amministrative, maggiorazioni ed interessi, anno 2016, di competenza dell' di Napoli;
Controparte_1
- avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, presuntivamente notificata il
15.03.2019, e avente ad oggetto l'omesso versamento di € 60.757,36 per somme aggiuntive su contributi mod. DM/10 e interessi, negli anni 2013-2014-2015-2016, di competenza dell' di Napoli. CP_2
Eccepiva la nullità delle iscrizioni ipotecarie, la decadenza del diritto a riscuotere le somme, nonché la prescrizione delle somme richieste.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, di accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019 1460000 664007 per violazione degli artt. 50 e 77 D.P.R. 602/73 e per omessa notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare la non debenza per inesistenza e/o decadenza e/o prescrizione del credito dell'
e dell' relativo a contributi, sanzioni amministrative, Controparte_1 CP_5
maggiorazioni ed interessi per gli anni 2013-2014-2015-2016 e conseguentemente di-chiarare illegittima la loro iscrizione a ruolo, annullando le cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560
386000 e n. 071 2018 0012394 585000, nonché l'avviso di addebito n. 371 2019 0000428
800000, nonché le successive iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019
1460000 664007 e le “spese per procedure” ; previa declaratoria di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie n. 071 2019 1460000 663008 e n. 071 2019 1460000 664007, condannare le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido e/o ciascuna per quanto di competenza, alla cancellazione, a propria cura e spese, della ipoteca legale iscritta con nota n. 19872/2131 del 23.05.22 sull'immobile sito in Sessa Aurunca e censito in catasto al f. 223, p.lla 434, sub 5
e 10, nonché della ipoteca legale iscritta con nota n. 25101/3489 del 23.05.22 sull'immobile sito in Casoria e censito in catasto al f. 3, p.lla 124, sub 13; condannare le resistenti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido e/o ciascuna per quanto di sua responsabilità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal ricorrente per illegittimità delle iscrizioni ipotecarie impugnate, da liquidarsi equitativamente, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione.
Con decreto del 30.8.2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati.
2 Si costituivano in giudizio i resistenti chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso, come da rispettive memorie in atti.
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Per quanto riguarda il merito, anche se le parti hanno formulato ulteriori eccezioni preliminari,
è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002)”.
La Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata anche come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente della riscossione contro l'iscrizione ipotecaria di cui al ricorso (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”).
3 Non esiste pertanto un termine per l'opposizione.
Quanto al merito, occorre osservare che il ricorrente ha eccepito che la notifica delle cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560 386000 e della cartella di pagamento n. 071 2018
0012394 585000 sottese alla iscrizione ipotecaria sarebbe nulla in quanto la raccomandata informativa sarebbe stata consegnata a mani di soggetti ignoti al ricorrente e alla propria compagine societaria.
Lo stesso ha eccepito quanto all'avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, che sarebbe stato notificato in data 15.3.2019, e firmato dal sig. . Persona_1
Sul punto osserva il Tribunale che, in ordine alla eccepita nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. 071 2017 0105560 386000 e n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito n. 371 2019 0000428 800000, atti prodromici alle iscrizioni ipotecarie opposte, secondo giurisprudenza ormai granitica, nel caso in cui la notifica sia effettuata presso l'indirizzo della sede legale della società, “qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della persona giuridica, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.(Cass. Se. Trib. n.
37828/2022, Cass., Sez V, n. 3516/2012; Cass., Sez. V., n. 13954/2017, Cass., Sez. V. n.
32981/2018).
Aggiunge però la giurisprudenza citata che tale presunzione può essere superata soltanto mediante la prova fornita dalla società che l'effettivo consegnatario dell'atto sia del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza in loco sia da ascrivere ad una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione.
Ciò posto, rileva il Tribunale che nel caso di specie il ricorrente ha fornito prova, su di esso incombente, dell'estraneità rispetto alla compagine societaria dei soggetti che hanno ricevuto l'atto.
Ha infatti all'uopo depositato la visura storica della società nonchè il registro dei dipendenti, dai quali non risulta il nominativo di quale dipendente della società, mentre Persona_2
risulta che il sig. è stato assunto soltanto in data 16.11.2020 e, dunque, in Persona_1
un momento successivo alla presunta notifica firmata.
Pertanto, deve ritenersi che, alla data di notifica delle la iscrizione ipotecaria n. 071 2019
1460000 663008 e della iscrizione ipotecaria n. 071 2019 1460000 664007, (23.06.2022), e in assenza di prova relativa alla notifica delle cartelle di pagamento nn 071 2017 0105560
386000 e della cartella di pagamento n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito
4 n. 371 2019 0000428 800000 era già maturata la prescrizione quinquennale delle somme richieste in quanto relative agli anni 2013 2014, 2015 e 2016.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della Dr.ssa
Federica Izzo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti di cui cartelle di pagamento nn.
071 2017 0105560 386000 e n. 071 2018 0012394 585000 e dell'avviso di addebito n. 371
2019 0000428 800000;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
Euro 4.041,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione.
Aversa, 24.2.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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