CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1592/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 08/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7011C01024-2016 per l'anno d'imposta 2012 per IRPEF, IRAP, IVA .
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa aveva notificato il suddetto avviso in data 28.07.2016, scaturito da un
Processo Verbale di Constatazione del 16/04/2015. L'Ufficio, rilevata l'inattendibilità della contabilità, procedeva a ricostruzione induttiva del reddito ai sensi degli artt. 39 e 41-bis del DPR 600/73 e art. 54 del
DPR 633/72.
In particolare, emergevano gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli reali relativi ai consumi di energia elettrica (15 Kw impegnati contro 6 kw dichiarati;
69.140 kw consumati contro i 10.000 kw dichiarati) e alle quote di ammortamento.
Inoltre, la parte non esibiva la distinta analitica delle rimanenze finali ex art. 14 DPR 600/73. L'Ufficio rideterminava i ricavi applicando una percentuale di ricarico del 200% sul costo del venduto (€ 97.773,00), valore medio desunto dagli studi di settore.
2.-Con sentenza n.916/2021 depositata il 08/03/2021,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 1.200,00.
3.-Per la riforma della sentenza di primo grado il contribuente Ricorrente_1 ha presentato appello per i seguenti motivi:
a) violazione del contraddittorio;
b) difetto di motivazione;
c) infondatezza nel merito.
4.-Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa contesta la fondatezza dell'Appello
,chiedendone il rigetto.
5.-La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Il motivo è infondato. Per i tributi "non armonizzati" (IRPEF e IRAP), l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non ravvisabili nella fattispecie. Per i tributi
"armonizzati" (IVA), pur sussistendo l'obbligo, la sanzione della nullità opera solo se il contribuente assolve alla "prova di resistenza", enunciando le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere e che avrebbero condotto a un risultato diverso. Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a contestazioni generiche senza fornire prova di argomenti idonei a modificare l'esito dell'accertamento.
6.2. Sulla carenza di motivazione
L'atto d'imposizione risulta correttamente motivato, contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto (dati
Società_1, assenza distinta rimanenze) e delle ragioni giuridiche (artt. 39 e 41-bis DPR 600/73) che hanno permesso al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. La motivazione ha chiaramente esposto l'iter logico-giuridico seguito.
6.3. Nel merito: legittimità dell'accertamento induttivo
La ricostruzione induttiva è pienamente legittimata dall'inattendibilità della contabilità. La mancata esibizione della distinta analitica delle rimanenze finali, obbligatoria anche per i soggetti in contabilità semplificata (art. 9 DL 69/89), impedisce il controllo dei ricavi e giustifica il ricorso al metodo induttivo. L'applicazione della percentuale di ricarico del 200% appare congrua e ragionevole, in quanto:
-È basata su un valore medio tra il minimo (103) e il massimo (300) degli indici di coerenza dello studio di settore dichiarato dalla parte stessa.
-Il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria volta a dimostrare l'applicazione di ricarichi inferiori su specifici prodotti.
-Le gravi discrasie sui consumi elettrici (quasi sette volte superiori al dichiarato) confermano l'inattendibilità dei ricavi esposti.
7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 1.594,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3687/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 916/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 08/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C01024/2016 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il Contribuente Ricorrente_1 presentava ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Siracusa, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TY7011C01024-2016 per l'anno d'imposta 2012 per IRPEF, IRAP, IVA .
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa aveva notificato il suddetto avviso in data 28.07.2016, scaturito da un
Processo Verbale di Constatazione del 16/04/2015. L'Ufficio, rilevata l'inattendibilità della contabilità, procedeva a ricostruzione induttiva del reddito ai sensi degli artt. 39 e 41-bis del DPR 600/73 e art. 54 del
DPR 633/72.
In particolare, emergevano gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli reali relativi ai consumi di energia elettrica (15 Kw impegnati contro 6 kw dichiarati;
69.140 kw consumati contro i 10.000 kw dichiarati) e alle quote di ammortamento.
Inoltre, la parte non esibiva la distinta analitica delle rimanenze finali ex art. 14 DPR 600/73. L'Ufficio rideterminava i ricavi applicando una percentuale di ricarico del 200% sul costo del venduto (€ 97.773,00), valore medio desunto dagli studi di settore.
2.-Con sentenza n.916/2021 depositata il 08/03/2021,la CTP di Siracusa rigettava il ricorso proposto e condannava il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio in euro 1.200,00.
3.-Per la riforma della sentenza di primo grado il contribuente Ricorrente_1 ha presentato appello per i seguenti motivi:
a) violazione del contraddittorio;
b) difetto di motivazione;
c) infondatezza nel merito.
4.-Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa contesta la fondatezza dell'Appello
,chiedendone il rigetto.
5.-La controversia è stata ,quindi , sottoposta all'esame di questa Corte, nel corso dell'odierna udienza camerale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.-L'appello è infondato e va rigettato.
6.1. Sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale
Il motivo è infondato. Per i tributi "non armonizzati" (IRPEF e IRAP), l'obbligo di contraddittorio preventivo sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non ravvisabili nella fattispecie. Per i tributi
"armonizzati" (IVA), pur sussistendo l'obbligo, la sanzione della nullità opera solo se il contribuente assolve alla "prova di resistenza", enunciando le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere e che avrebbero condotto a un risultato diverso. Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a contestazioni generiche senza fornire prova di argomenti idonei a modificare l'esito dell'accertamento.
6.2. Sulla carenza di motivazione
L'atto d'imposizione risulta correttamente motivato, contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto (dati
Società_1, assenza distinta rimanenze) e delle ragioni giuridiche (artt. 39 e 41-bis DPR 600/73) che hanno permesso al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa. La motivazione ha chiaramente esposto l'iter logico-giuridico seguito.
6.3. Nel merito: legittimità dell'accertamento induttivo
La ricostruzione induttiva è pienamente legittimata dall'inattendibilità della contabilità. La mancata esibizione della distinta analitica delle rimanenze finali, obbligatoria anche per i soggetti in contabilità semplificata (art. 9 DL 69/89), impedisce il controllo dei ricavi e giustifica il ricorso al metodo induttivo. L'applicazione della percentuale di ricarico del 200% appare congrua e ragionevole, in quanto:
-È basata su un valore medio tra il minimo (103) e il massimo (300) degli indici di coerenza dello studio di settore dichiarato dalla parte stessa.
-Il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria volta a dimostrare l'applicazione di ricarichi inferiori su specifici prodotti.
-Le gravi discrasie sui consumi elettrici (quasi sette volte superiori al dichiarato) confermano l'inattendibilità dei ricavi esposti.
7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, sezione19, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 1.594,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale