Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, GI ZA, in funzione di Giudice del lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza tra
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Gatto;
Parte 1 '
e in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con l'Avv. L. Labonia
MOTIVI DELLA DECISIONE
conviene in giudizio | [...] Con ricorso depositato in data 20.11.2024 Parte 1
"
CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “ nel merito accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati in atti, anche per intervenuta prescrizione della iscrizione ipotecaria di cui alla nota di iscrizione UTC: Codice Fiscale 1 del 3 ottobre 2019
(limitatamente ai crediti di natura assistenziale e previdenziale rientrati nella giurisdizione ordinaria) e per intervenuta prescrizione del credito garantito e conseguente estinzione della obbligazione sottostante, l'estinzione parziale della iscrizione ipotecaria medesima e per l'effetto ordinare alla Agenzie delle Entrate Riscossione di procedere a propria cura e spese alla riduzione della medesima decurtando l'importo comprensivo di sanzioni e interessi relativo al credito di natura assistenziale e previdenziale estinto per prescrizione;
2)
3) accertare e dichiarare la omessa notifica e/o la irregolarità, inesistenza e/o nullità della medesima relativamente agli avvisi di pagamento e delle cartelle di pagamento indicati nella nota di iscrizione ipotecaria del 2019 in forza dei quali è stata iscritta la misura impugnata e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti ivi portati per tutte le ragioni in atti indicate e conseguentemente ordinare l'estinzione parziale e la riduzione della ipoteca alla Controparte 1 a propria cura e spese limitatamente ai crediti di natura contributiva, interessi e sanzioni estinti per prescrizione;
con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore".
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via preliminare la integrazioneControparte_1 CP e dell'Inail e chiedendo nel merito il rigetto deldel contraddittorio nei confronti dell' ricorso.
Il ricorso va rigettato, in quanto inammissibile ed infondato
1. Con il ricorso il ricorrente lamenta la omissione della notificazione della comunicazione preventiva della iscrizione ipotecaria, della iscrizione ipotecaria, delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento ed eccepisce la prescrizione dei contributi ingiunti.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa della Agenzia opposta si evince che la [...]
Controparte_3 ha notificato al Pt 1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201900000461000 in data 8 marzo 2019 a mezzo pec all'indirizzo che risultava dai pubblici registri MDALLESTIMENTI@PEC.IT e che in data 28 ottobre 2019 ha notificato via pec la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n.
06820191460000052004 allo stesso indirizzo pec.
Tale notifica appare rituale.
La Corte di Cassazione, infatti, con l'ordinanza ampiamente condivisibile n. 30922/2024 del
3 dicembre 2024, nell'accogliere le motivazioni espresse dall' ha Controparte_4 "
rilevato che "è valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ".pdf", senza necessità che sia adottato il formato '.p7m', atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario".
La Suprema Corte ha dapprima ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati ".p7m" e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria. A supporto delle suddette affermazioni, il giudice di legittimità ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto ingiuntivo al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni.
L'atto di preavviso e la iscrizione ipotecaria risultano, pertanto, notificati ritualmente al ricorrente.
Peraltro con riferimento agli avvisi di addebito va rilevato che CP_ non convenuto in giudizio, è il solo Ente in possesso della documentazione relativa alla notificazione degli avvisi, in quanto a far tempo dal 1.01.2012 si occupa anche della attività di notificazione di tali atti di ingiunzione.
Inoltre, con riferimento alle cartelle esattoriali relativi ai contributi 'Inail, la questione della assenza di documentazione attestante la notificazione delle cartelle non ha alcuna rilevanza, dal momento che non vi è alcun dubbio che gli stessi importi sono stati richiesti con gli atti di intimazione e con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria allegati dalla Agenzia e ritualmente comunicati all'istante.
2.Con riferimento alla tematica della prescrizione, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
Dirimente è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 7514/2022 per cui "deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222,
Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”. Il difetto di legittimazione dell Controparte 1 sull'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti contributivi rispetto ai quali l'agente della riscossione resta estraneo elimina in radice la possibilità di giungere a una pronuncia di merito sulla questione. Ad abundatiam, si rileva che il Tribunale nemmeno avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio, non essendo possibile ovviare all'errata individuazione della parte legittimata a contraddire con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato. Per tutte le suesposte ragioni, dirimenti e assorbenti di ogni altra questione proposta, l'appello proposto dal
Pt 2 deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata seppur con una diversa motivazione". Orbene il Pt 1 formula una azione di accertamento negativo del credito contributivo per intervenuta prescrizione senza chiamare in giudizio gli Enti titolari del credito contributivo. Non vi sono ragioni per non applicare il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite della
Cassazione.
In conclusione il ricorso in opposizione va rigettato anche in ragione del difetto di legittimazione passiva della. Controparte_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M
Il Giudice, GI ZA, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da [...] con ricorso depositato in data 20.11.2024 nei confronti dellaParte 1
[...]
'così provvede: Controparte_3
1) rigetta la opposizione;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
[...] , che liquida in complessivi Euro 8.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 5.03.3025
Il Giudice
(GI ZA)