TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6855/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa CI EL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
difesa dall'avv. COLANTONIO SIMONE Parte_1 P.IVA_1
UNGOTEVERE PRATI 22 00193 C.F._1 Pt_1
- opponente -
contro
difesa dall'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMILIANO VIA SAN SENATORE 10 MILANO C.F._2
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione di rinuncia agli atti con accettazione della controparte
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione ex art 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.109/2025 del
02.01.2025 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente di pagare alla parte istante la somma di Euro 17.135,09, oltre interessi come Controparte_1 da domanda, nonché i compensi di procedura.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento da parte di della fattura n. Pt_1
2013403756 del mese di luglio 2023 (doc. 10 , emessa in conseguenza della Pt_1 fornitura di energia elettrica, in favore del punto di consegna POD IT002E5763851E, erogata a far data dall'8.04.2022 fino al 30.09.2023 per passaggio ad altro gestore. 2. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'opponente aveva eccepito l'insussistenza del diritto di credito in capo al fornitore per incongruenza dei dati riportati nelle fatture ed erroneità dei relativi calcoli nonché l'erroneità del credito azionato in via monitoria per omessa compensazione di quanto versato dalla cliente a titolo di deposito cauzionale.
3. Parte opposta si è regolarmente costituita, deducendo di aver presentato, in conformità
a quanto previsto dalla delibera 191/2009, una richiesta di indennizzo per €17.135,09 che è stato ottenuto dall'opposta in data 10.05.2025, con conseguente riduzione del credito al minor importo di €3.409,46, pari agli interessi maturati dalla scadenza della fattura alla data del 10.05.2025, oltre alle spese.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 bis c.p.c., nel corso della prima udienza parte opponente ha formulato una proposta conciliativa che la difesa di ha CP_1 chiesto di poter sottoporre alla propria cliente.
All'udienza del 18.12.2025, sostituita da note scritte, la difesa di ha depositato CP_1 la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dai procuratori di parte opponente, con dichiarazione di accettazione e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
4. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza, dandosi atto che le parti si sono accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella presente causa
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano il 18/12/2025
La giudice
CI EL
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione XI civile
in persona della giudice dott.ssa CI EL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa
da
difesa dall'avv. COLANTONIO SIMONE Parte_1 P.IVA_1
UNGOTEVERE PRATI 22 00193 C.F._1 Pt_1
- opponente -
contro
difesa dall'avv. CARDARELLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMILIANO VIA SAN SENATORE 10 MILANO C.F._2
- opposta -
Conclusioni delle parti: Dichiarare l'estinzione del giudizio essendo intervenuta dichiarazione di rinuncia agli atti con accettazione della controparte
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione ex art 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.109/2025 del
02.01.2025 con cui il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente di pagare alla parte istante la somma di Euro 17.135,09, oltre interessi come Controparte_1 da domanda, nonché i compensi di procedura.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento da parte di della fattura n. Pt_1
2013403756 del mese di luglio 2023 (doc. 10 , emessa in conseguenza della Pt_1 fornitura di energia elettrica, in favore del punto di consegna POD IT002E5763851E, erogata a far data dall'8.04.2022 fino al 30.09.2023 per passaggio ad altro gestore. 2. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'opponente aveva eccepito l'insussistenza del diritto di credito in capo al fornitore per incongruenza dei dati riportati nelle fatture ed erroneità dei relativi calcoli nonché l'erroneità del credito azionato in via monitoria per omessa compensazione di quanto versato dalla cliente a titolo di deposito cauzionale.
3. Parte opposta si è regolarmente costituita, deducendo di aver presentato, in conformità
a quanto previsto dalla delibera 191/2009, una richiesta di indennizzo per €17.135,09 che è stato ottenuto dall'opposta in data 10.05.2025, con conseguente riduzione del credito al minor importo di €3.409,46, pari agli interessi maturati dalla scadenza della fattura alla data del 10.05.2025, oltre alle spese.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 bis c.p.c., nel corso della prima udienza parte opponente ha formulato una proposta conciliativa che la difesa di ha CP_1 chiesto di poter sottoporre alla propria cliente.
All'udienza del 18.12.2025, sostituita da note scritte, la difesa di ha depositato CP_1 la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formalizzata dai procuratori di parte opponente, con dichiarazione di accettazione e richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.
4. Ritiene la giudicante, constatata la regolarità della rinuncia, che debba essere dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell' art. 306 cod. proc. civ. e che tale dichiarazione debba avvenire nella forma della sentenza, dandosi atto che le parti si sono accordate in ordine alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione XI civile in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella presente causa
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano il 18/12/2025
La giudice
CI EL
2