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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Responsabilità professionale medica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice VI NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] B;
(Avv. SEBASTIANO BELLANCA) -attore -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale ad , in Viale della CP_1
Vittoria n. 321, P. IV;
P.IVA_1
(Avv. PAOLA LOMBARDO) - convenuto-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.01.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , rappresentando di essersi recato presso il nosocomio Controparte_2 per effettuare una visita specialistica otorinolaringoiatrica avendo riscontrato alterazione del timbro vocale;
di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico in laringoscopia, effettuati tutti gli esami del caso;
che tale intervento non era stato correttamente eseguito dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di così causando all'attore la perdita totale CP_1 temporanea ed il peggioramento definitivo della voce. Cont Ha quindi richiesto la condanna dell convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente quantificati in €. 107.361,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2023 si è costituito in giudizio l
[...]
contestando le avverse pretese ritenendo non provato il nesso di causalità CP_2 materiale tra l'intervento di laringoscopia ed il danno asseritamene subito dall'attore, contestando altresì la genericità della pretesa risarcitoria.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali e con l'espletamento di una c.t.u. medico legale.
All'udienza del 3.06.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Brevi considerazioni in diritto
La Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass.
18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve sottolinearsi che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita
2 in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3,
n. 975 del 16/01/2009).
Deve ulteriormente aggiungersi che in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria è stato ormai stabilmente chiarito che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).
Sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che l'incertezza sul primo ciclo causale ricade sulla parte istante (Cass. Cassazione civile sez. III, 12/02/2025 n.3582; Cass., 11/11/2019, n.
28991; Cass., 26/07/2017, n. 18392);
Le evidenze processuali
Ciò detto, l'attore ha allegato in punto di fatto di essersi sottoposto ad un intervento di
“peeling cordale bilaterale” suggerito dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio ad esito di visita otorinolaringoiatrica cui decideva di sottoporsi riscontrata un'anomala alterazione del timbro vocale;
ha rappresentato di aver riportato, in seguito a tale intervento, gravi complicanze, consistite nella perdita totale della voce (afonia) e di essere stato costretto a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici nonché ad un lungo e complesso percorso riabilitativo di logopedia tuttora in corso.
Ha ascritto la responsabilità dell'accaduto a due fattori: le scorrette manovre endoscopiche eseguite durante l'intervento e la scelta fatta dai sanitari della modalità esecutiva dell'intervento eseguito in un'unica seduta che avrebbe comportato un'esposizione del paziente a rischi significativamente più elevati rispetto ad una esecuzione frazionata in due tempi operatori. In particolare, secondo quanto rappresentato dall'attore, l'esecuzione frazionata avrebbe garantito una “maggiore possibilità di preservare i margini cordali e ridurre la probabilità di esiti cicatriziali irreversibili, consentendo al contempo un monitoraggio clinico e strumentale intermedio” (v. comparsa conclusionale depositata in data 28.08.2025).
Ha chiesto pertanto l'accertamento della responsabilità della convenuta quantificando il danno patito nella misura di €. 107.361,00.
Tuttavia, le allegazioni di parte attrice non hanno trovato riscontro nell'accertamento
3 tecnico medico legale compiuto.
Il collegio peritale nominato, composto dal Dott. specialista in medicina Persona_1 legale e dal Dott. , specialista in otorinolaringoiatria, ha infatti evidenziato Persona_2 che l'intervento chirurgico di “peeling cordale bilaterale” effettuato presso il P.O. S. Giovanni di Dio di è risultato, in considerazione delle condizioni patologiche delle quali era CP_1 affetto il paziente, una scelta terapeutica conforme alle leges artis, eseguito con un approccio chirurgico corretto e scevro da elementi di criticità.
Al riguardo, infatti, occorre dare atto del fatto che l'intervento cui è stato sottoposto l'attore risultava funzionale ad “esaminare ed evidenziare eventuali lesioni alla mucosa … precisare l'estensione di una lesione, fare un prelievo bioptico, ricercare altre lesioni associate od eseguire procedure chirurgiche sulla laringe” (v. pag. 6 della consulenza tecnica).
Tale accertamento è risultato necessario, oltre che fondamentale, al fine di scongiurare e valutare la presenza di eventuali carcinomi maligni.
Secondo quanto riportato dai consulenti, sulla base di studi clinici specialistici a riguardo, “I carcinomi della laringe che si sviluppano nel piano glottico inizialmente si presentano, nella maggior parte dei casi, come lesioni leucoplasiche e/o eritroplasiche ed hanno uno sviluppo superficiale, seguendo le barriere anatomiche. Naturalmente anche lesioni pre-neoplastiche ed aree di cheratosi senza displasia possono manifestarsi clinicamente con aree leucoplasiche
e/o eritroplasiche che differiscono chiaramente per il loro pattern di crescita. Dirimente è
l'esame istologico della lesione” (v. De Vincentiis M, et al. Linee Guida sul “Cancro della
Laringe”; Isituto Europeo di Oncologia. Percorsi diagnostici e terapeutici. Neoplasie di cavo orale,faringe,laringe,ghiandolesalivaritiroide.Link:https://www.aooi.it/contents/attachment/c4
/duaaoi.doc).
In considerazione della leucoplachia riscontrata nelle corde vocali del paziente, descritta come “lesione discheratosica della corda vocale vera destra in toto che raggiunge la commissura anteriore e il terzo anteriore della corda vocale vera sinistra”, i consulenti hanno sottolineato come gli operatori sanitari non potevano esimersi dall'effettuare l'intervento chirurgico.
Infatti il “peeling cordale bilaterale” che si è spinto fino alla commissura anteriore, zona dove si è successivamente formata la sinechia cicatriziale, è da considerare un approccio corretto non potendosi escludere nelle aree sede di leucoplachia la possibile presenza di zone di carcinoma in situ (v. pag. 9 della consulenza tecnica).
L'attuale danno lamentato dall'attore (disfonia persistente, formazione di una sinechia, la recidiva della lesione leucoplasica ed il tessuto di granulazione) è quindi risultato, in uno alla patologia originaria, una possibile concausa dell'intervento chirurgico. Intervento però necessario ed imposto dalle linee guida in quanto volto a scongiurare l'eventuale presenza di
4 carcinomi, suggeriti dalle lesioni discheratosiche riscontrate sul paziente.
Del resto di tali conseguenze il paziente è, inoltre, stato correttamente ed analiticamente notiziato (v. consenso informato firmato in data 7.04.2021).
Al riguardo difatti, come emerge anche dalle argomentazioni del collegio peritale, nel consenso informato regolarmente sottoscritto il paziente era stato opportunamente reso edotto circa la possibilità di “insuccessi funzionali”, quali “disfonia persistente” (alterazione della voce) e “persistenza di residui, infiammazione locale con possibilità di formazione di tessuto di granulazione (granuloma) e sinechie (aderenze cicatriziali)
Le conclusioni dei consulenti d'ufficio, adeguatamente e logicamente motivate dal punto di vista tecnico, vengono condivise dal Tribunale e fatte proprie anche in merito alle risposte formulate rispetto ai rilievi mossi dal C.T.P. nominato da parte attrice.
In definitiva l'operato dei sanitari relativo alla scelta di effettuare un unico intervento chirurgico non ha comportato danni o diminuito le probabilità per il paziente di una maggiore possibilità di preservare i margini cordali e ridurre la probabilità di esiti cicatriziali irreversibili.
L'intervento chirurgico di peeling cordale bilaterale effettuato presso il P.O. “S. Giovanni di
Dio” di è risultato, in considerazione delle condizioni patologiche delle quali CP_1 risultava affetto il paziente, una scelta terapeutica conforme alle leges artis.
Sulla base di quanto appena esposto, non residuano dubbi in relazione al corretto operato dei sanitari intervenuti nel rispetto delle linee guida in relazione all'intervento effettuato.
Le spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore indeterminabile), seguono come di consueto principio della soccombenza.
Vengono definitivamente poste a carico di parte attrice anche le spese per la consulenza tecnica già liquidate con separato decreto
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra
[...] Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3810,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 17 ottobre 2025 Il Giudice
VI NO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice VI NO, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 308 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
Parte_1 nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...] B;
(Avv. SEBASTIANO BELLANCA) -attore -
nei confronti di:
Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale ad , in Viale della CP_1
Vittoria n. 321, P. IV;
P.IVA_1
(Avv. PAOLA LOMBARDO) - convenuto-
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.01.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , rappresentando di essersi recato presso il nosocomio Controparte_2 per effettuare una visita specialistica otorinolaringoiatrica avendo riscontrato alterazione del timbro vocale;
di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico in laringoscopia, effettuati tutti gli esami del caso;
che tale intervento non era stato correttamente eseguito dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio di così causando all'attore la perdita totale CP_1 temporanea ed il peggioramento definitivo della voce. Cont Ha quindi richiesto la condanna dell convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente quantificati in €. 107.361,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1 Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2023 si è costituito in giudizio l
[...]
contestando le avverse pretese ritenendo non provato il nesso di causalità CP_2 materiale tra l'intervento di laringoscopia ed il danno asseritamene subito dall'attore, contestando altresì la genericità della pretesa risarcitoria.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali e con l'espletamento di una c.t.u. medico legale.
All'udienza del 3.06.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 c.p.c.
***
Brevi considerazioni in diritto
La Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità dell'ente ospedaliero come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492;
Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass.
18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo che fa sorgere a carico dell'ente ospedaliero (o della casa di cura privata), accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni;
b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve sottolinearsi che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita
2 in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3,
n. 975 del 16/01/2009).
Deve ulteriormente aggiungersi che in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria è stato ormai stabilmente chiarito che il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).
Sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che l'incertezza sul primo ciclo causale ricade sulla parte istante (Cass. Cassazione civile sez. III, 12/02/2025 n.3582; Cass., 11/11/2019, n.
28991; Cass., 26/07/2017, n. 18392);
Le evidenze processuali
Ciò detto, l'attore ha allegato in punto di fatto di essersi sottoposto ad un intervento di
“peeling cordale bilaterale” suggerito dai sanitari dell'ospedale San Giovanni di Dio ad esito di visita otorinolaringoiatrica cui decideva di sottoporsi riscontrata un'anomala alterazione del timbro vocale;
ha rappresentato di aver riportato, in seguito a tale intervento, gravi complicanze, consistite nella perdita totale della voce (afonia) e di essere stato costretto a sottoporsi ad ulteriori interventi chirurgici nonché ad un lungo e complesso percorso riabilitativo di logopedia tuttora in corso.
Ha ascritto la responsabilità dell'accaduto a due fattori: le scorrette manovre endoscopiche eseguite durante l'intervento e la scelta fatta dai sanitari della modalità esecutiva dell'intervento eseguito in un'unica seduta che avrebbe comportato un'esposizione del paziente a rischi significativamente più elevati rispetto ad una esecuzione frazionata in due tempi operatori. In particolare, secondo quanto rappresentato dall'attore, l'esecuzione frazionata avrebbe garantito una “maggiore possibilità di preservare i margini cordali e ridurre la probabilità di esiti cicatriziali irreversibili, consentendo al contempo un monitoraggio clinico e strumentale intermedio” (v. comparsa conclusionale depositata in data 28.08.2025).
Ha chiesto pertanto l'accertamento della responsabilità della convenuta quantificando il danno patito nella misura di €. 107.361,00.
Tuttavia, le allegazioni di parte attrice non hanno trovato riscontro nell'accertamento
3 tecnico medico legale compiuto.
Il collegio peritale nominato, composto dal Dott. specialista in medicina Persona_1 legale e dal Dott. , specialista in otorinolaringoiatria, ha infatti evidenziato Persona_2 che l'intervento chirurgico di “peeling cordale bilaterale” effettuato presso il P.O. S. Giovanni di Dio di è risultato, in considerazione delle condizioni patologiche delle quali era CP_1 affetto il paziente, una scelta terapeutica conforme alle leges artis, eseguito con un approccio chirurgico corretto e scevro da elementi di criticità.
Al riguardo, infatti, occorre dare atto del fatto che l'intervento cui è stato sottoposto l'attore risultava funzionale ad “esaminare ed evidenziare eventuali lesioni alla mucosa … precisare l'estensione di una lesione, fare un prelievo bioptico, ricercare altre lesioni associate od eseguire procedure chirurgiche sulla laringe” (v. pag. 6 della consulenza tecnica).
Tale accertamento è risultato necessario, oltre che fondamentale, al fine di scongiurare e valutare la presenza di eventuali carcinomi maligni.
Secondo quanto riportato dai consulenti, sulla base di studi clinici specialistici a riguardo, “I carcinomi della laringe che si sviluppano nel piano glottico inizialmente si presentano, nella maggior parte dei casi, come lesioni leucoplasiche e/o eritroplasiche ed hanno uno sviluppo superficiale, seguendo le barriere anatomiche. Naturalmente anche lesioni pre-neoplastiche ed aree di cheratosi senza displasia possono manifestarsi clinicamente con aree leucoplasiche
e/o eritroplasiche che differiscono chiaramente per il loro pattern di crescita. Dirimente è
l'esame istologico della lesione” (v. De Vincentiis M, et al. Linee Guida sul “Cancro della
Laringe”; Isituto Europeo di Oncologia. Percorsi diagnostici e terapeutici. Neoplasie di cavo orale,faringe,laringe,ghiandolesalivaritiroide.Link:https://www.aooi.it/contents/attachment/c4
/duaaoi.doc).
In considerazione della leucoplachia riscontrata nelle corde vocali del paziente, descritta come “lesione discheratosica della corda vocale vera destra in toto che raggiunge la commissura anteriore e il terzo anteriore della corda vocale vera sinistra”, i consulenti hanno sottolineato come gli operatori sanitari non potevano esimersi dall'effettuare l'intervento chirurgico.
Infatti il “peeling cordale bilaterale” che si è spinto fino alla commissura anteriore, zona dove si è successivamente formata la sinechia cicatriziale, è da considerare un approccio corretto non potendosi escludere nelle aree sede di leucoplachia la possibile presenza di zone di carcinoma in situ (v. pag. 9 della consulenza tecnica).
L'attuale danno lamentato dall'attore (disfonia persistente, formazione di una sinechia, la recidiva della lesione leucoplasica ed il tessuto di granulazione) è quindi risultato, in uno alla patologia originaria, una possibile concausa dell'intervento chirurgico. Intervento però necessario ed imposto dalle linee guida in quanto volto a scongiurare l'eventuale presenza di
4 carcinomi, suggeriti dalle lesioni discheratosiche riscontrate sul paziente.
Del resto di tali conseguenze il paziente è, inoltre, stato correttamente ed analiticamente notiziato (v. consenso informato firmato in data 7.04.2021).
Al riguardo difatti, come emerge anche dalle argomentazioni del collegio peritale, nel consenso informato regolarmente sottoscritto il paziente era stato opportunamente reso edotto circa la possibilità di “insuccessi funzionali”, quali “disfonia persistente” (alterazione della voce) e “persistenza di residui, infiammazione locale con possibilità di formazione di tessuto di granulazione (granuloma) e sinechie (aderenze cicatriziali)
Le conclusioni dei consulenti d'ufficio, adeguatamente e logicamente motivate dal punto di vista tecnico, vengono condivise dal Tribunale e fatte proprie anche in merito alle risposte formulate rispetto ai rilievi mossi dal C.T.P. nominato da parte attrice.
In definitiva l'operato dei sanitari relativo alla scelta di effettuare un unico intervento chirurgico non ha comportato danni o diminuito le probabilità per il paziente di una maggiore possibilità di preservare i margini cordali e ridurre la probabilità di esiti cicatriziali irreversibili.
L'intervento chirurgico di peeling cordale bilaterale effettuato presso il P.O. “S. Giovanni di
Dio” di è risultato, in considerazione delle condizioni patologiche delle quali CP_1 risultava affetto il paziente, una scelta terapeutica conforme alle leges artis.
Sulla base di quanto appena esposto, non residuano dubbi in relazione al corretto operato dei sanitari intervenuti nel rispetto delle linee guida in relazione all'intervento effettuato.
Le spese di lite liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (valore indeterminabile), seguono come di consueto principio della soccombenza.
Vengono definitivamente poste a carico di parte attrice anche le spese per la consulenza tecnica già liquidate con separato decreto
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni altra
[...] Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA parte attrice alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3810,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 17 ottobre 2025 Il Giudice
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