Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 14.05.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20979 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Pasquale Lipardi presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle liti presso cui è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda amministrativa in data 17.03.2023 per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile con esito negativo;
di aver proposto ricorso per ATPO definito con decreto di omologa emesso in data 26.04.2024 con cui è stata riconosciuta un'invalidità permanente del 74% con decorrenza da agosto 2023; di aver notificato all' CP_1
in data 14.05.2024 il decreto di omologa unitamente al mod. AP70;
agosto, settembre e ottobre 2024 mentre nulla è stato versato a titolo di arretrati maturati dal 01.08.2023 al 31.05.2024
Tanto premesso, ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei in CP_1
questione, con vittoria di spese;
Nel resistere alla domanda, l ha dedotto che ratei arretrati maturati sono stati utilizzati CP_1
a copertura parziale dell'indebito, n. 5058379 pari ad € 5.372,45, che trova origine dal fatto che il ricorrente è erede di nato a [...] il [...] Persona_1 deceduto il 21/07/2012. L' ha inoltre fatto rilevare di aver notificato al ricorrente la CP_1 comunicazione dell'indebito in questione. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
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Va in premessa evidenziato che nella fattispecie in esame , sia l'indebito che gli arretrati si sono formati con riferimento a distinte prestazioni di natura assistenziale pensione e assegno di invalidità civile ) così che la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione .
L'istituto della compensazione di cui agli artt 1241 cc e seg. presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione impropria si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, per quanto in questa sede rileva, del divieto previsto dal n.
3 dell'art. 1246 cod.civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. 20 giugno 2003, n.9904, in motivazione)
Nella fattispecie in esame, di contro, non ricorre il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall'istituto per assegno di invalidità civile ( a seguito di decreto di omologa) e quelle dovute dallo stesso ricorrente, in qualità di erede, in relazione alla prestazione assistenziale percepita dal dante causa, poi eliminata ( pensione cat. INVCIV) non avendo origine , i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto.
Né l'identità del titolo può essere affermata sul generico presupposto che entrambe le prestazioni abbiano natura assistenziale, in quanto si tratta di trattamenti riconosciuti a due diversi soggetti.
Ne consegue che risulta illegittima la trattenuta fatta dall' dell'intero importo spettante CP_1
al ricorrente a titolo di ratei arretrati per assegno di invalidità civile in questa sede rivendicati, che, dovendosi qualificare come compensazione 'propria', soggiace ai limiti imposti dalla legge per questo istituto, che l , pertanto, sarà tenuto ad applicare nel recuperare il CP_1 saldo dell'indebito accertato e comunicato al ricorrente con due raccomandate postali con Co
, che risultano recapitate in data 18.12.2015 e in data 28.08.2024 ( cfr all. nella prod
) CP_1
In particolare nel caso di specie devono trovare applicazione l'art. 1246 comma 3 c.c secondo cui “La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i casi:…3) di credito dichiarato impignorabile” e l'art 547 cpc comma 7 per cui “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.”
Entro questi limiti l può procedere al recupero delle somme indebitamente percepite CP_1
dal dante causa del ricorrente e poste in parziale compensazione con il credito di quest'ultimo. Questione che, tuttavia, nel dettaglio, non riguarda il presente giudizio, in cui si controverte unicamente del diritto agli arretrati nella loro interezza, fatta salva la facoltà dell' di procedere a recupero presso il ricorrente delle somme indebitamente percepite CP_1
dal suo dante causa, con diversa procedura e nel rispetto delle prescrizioni legali.
Il ricorso pertanto va accolto.
Le spese vanno interamente compensate in quanto le questioni esaminate non sono state evidenziate affatto nell'atto introduttivo del giudizio, pur non essendo stata contestata la ricezione delle due raccomandate citate ( cfr verbale di prima udienza di discussione)
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento dei ratei di assegni di CP_1 invalidità civile maturati dall'01.08.2023 al 31.05.2024 ,
b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 14.05.2025 Il giudice del lavoro
( dr Ada Bonfiglio)