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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1897/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4508/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1114/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi
Resistente/Appellato: in subordine accoglimento parziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112401450230, notificato in data 12 novembre 2024, per un importo di
€ 3.014,00 e in caso di definizione agevolata in € 2.367,00 riferito all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1. Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto eccependone la nullità e/o illegittimità considerato che per periodo dal 1 agosto 2018 e il 31 dicembre 2023 l'immobile era stato locato al sig. Nominativo_1, come da contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, il quale in data 13 febbraio 2019 ha prodotto regolare richiesta di attivazione dell'utenza, come da nota allegata.
Non vi è stata quindi l'omessa dichiarazione e quindi non si è in presenza di un illecito di omessa dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per il periodo in contestazione.
Invoca la prescrizione dell'anno 2018 essendo trascorso il quinquennio previsto per legge, in presenza di formale richiesta di attivazione dell'utenza.
Comunica di aver presentato istanza in autotutela al comune di Roma, ad oggi rimasta inevasa.
Nella memoria di costituzione il comune di Roma Capitale conferma che trattandosi di accertamento per evasione totale, alla ricorrente viene contestato la mancata iscrizione in tariffa, a cui consegue anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Ribadisce di aver verificato che la ricorrente era conduttrice dell'immobile de quo e ciò consentiva quindi la sua individuazione quale soggetto passivo della tassa, pertanto tenuto all'assolvimento degli obblighi contestati. In via subordinata, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto conteggiando il quantum dovuto per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018, attesa la iscrizione avvenuta da parte del consorte dal 01.08.2018.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Questo Giudice ritiene sufficientemente provato che l'iscrizione a tariffa per l'immobile de quo sia avvenuta dal 01.08.2018 da parte del sig. Nominativo_1 e che la ricorrente sia soggetto passivo dell'imposta per il solo periodo dal 01.01.2028 al 31.07.2018.
Ne consegue, pertanto, che il periodo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale come chiesto in via subordinata, conteggiando il quantum dovuto solo per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018, attesa l'iscrizione a tabella avvenuta a partire dal 01.01.2018.
L'annullamento parziale dell'Avviso comporta la riemissione di un nuovo avvio di accertamento.
Per tali motivi il ricorso va parzialmente accolto e le spese di lite vanno poste a carico del comune di Roma
Capitale che non ha proceduto tempestivamente a rettificare l'avviso a seguito della richiesta di autotutela inviata dalla parte in data 29.11.2024 costringendola a proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Condanna il comune di Roma Capotale alla refusione delle spese di lite quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Roma lì, 29/01/2025 Il Giudice Monocratico Nominativo_2
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4508/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450230 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1114/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi
Resistente/Appellato: in subordine accoglimento parziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112401450230, notificato in data 12 novembre 2024, per un importo di
€ 3.014,00 e in caso di definizione agevolata in € 2.367,00 riferito all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1. Chiede la ricorrente l'annullamento dell'atto eccependone la nullità e/o illegittimità considerato che per periodo dal 1 agosto 2018 e il 31 dicembre 2023 l'immobile era stato locato al sig. Nominativo_1, come da contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, il quale in data 13 febbraio 2019 ha prodotto regolare richiesta di attivazione dell'utenza, come da nota allegata.
Non vi è stata quindi l'omessa dichiarazione e quindi non si è in presenza di un illecito di omessa dichiarazione ai fini della Ta.Ri. per il periodo in contestazione.
Invoca la prescrizione dell'anno 2018 essendo trascorso il quinquennio previsto per legge, in presenza di formale richiesta di attivazione dell'utenza.
Comunica di aver presentato istanza in autotutela al comune di Roma, ad oggi rimasta inevasa.
Nella memoria di costituzione il comune di Roma Capitale conferma che trattandosi di accertamento per evasione totale, alla ricorrente viene contestato la mancata iscrizione in tariffa, a cui consegue anche il mancato pagamento del tributo, maggiorato di sanzioni ed interessi. Ribadisce di aver verificato che la ricorrente era conduttrice dell'immobile de quo e ciò consentiva quindi la sua individuazione quale soggetto passivo della tassa, pertanto tenuto all'assolvimento degli obblighi contestati. In via subordinata, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto conteggiando il quantum dovuto per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018, attesa la iscrizione avvenuta da parte del consorte dal 01.08.2018.
All' odierna pubblica udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Questo Giudice ritiene sufficientemente provato che l'iscrizione a tariffa per l'immobile de quo sia avvenuta dal 01.08.2018 da parte del sig. Nominativo_1 e che la ricorrente sia soggetto passivo dell'imposta per il solo periodo dal 01.01.2028 al 31.07.2018.
Ne consegue, pertanto, che il periodo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale come chiesto in via subordinata, conteggiando il quantum dovuto solo per il periodo dal 01.01.2018 al 31.07.2018, attesa l'iscrizione a tabella avvenuta a partire dal 01.01.2018.
L'annullamento parziale dell'Avviso comporta la riemissione di un nuovo avvio di accertamento.
Per tali motivi il ricorso va parzialmente accolto e le spese di lite vanno poste a carico del comune di Roma
Capitale che non ha proceduto tempestivamente a rettificare l'avviso a seguito della richiesta di autotutela inviata dalla parte in data 29.11.2024 costringendola a proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Condanna il comune di Roma Capotale alla refusione delle spese di lite quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Roma lì, 29/01/2025 Il Giudice Monocratico Nominativo_2