Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00947/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09314/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9314 del 2025, proposto da
IA TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto, Giacomo Testa, Tommaso Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Università di Roma Tor Vergata, non costituita in giudizio;
Unicamillus – Saint Camillus International University Of Health Sciences, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Placanica, Giorgio Condino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
delle FAQ n. 3 e 6 pubblicate dal Ministero della Ricerca sulla piattaforma "UniversItaly", in relazione alle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria di cui al d.lgs. 15 maggio 2025, n. 7;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti;
nonché, per quanto occorrer possa, della nota del 30 luglio 2025, con cui l'Università UniCamillus, in applicazione delle FAQ pubblicate dal Ministero, ha comunicato alla Ricorrente di non poter conservare il suo posto presso l'Ateneo, in caso di sua iscrizione al "semestre aperto" di cui al d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71;
nonché, in via subordinata del Decreto Ministeriale 30 maggio 2025, n. 418 e del relativo Allegato 1;
del Decreto Ministeriale 16 luglio 2025, n. 454 e del relativo Allegato 1;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Roma Tor Vergata e di Unicamillus – Saint Camillus International University Of Health Sciences;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa EL TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 11 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame stante la modifica del quadro fattuale di riferimento, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Considerato che la rinuncia è stata notificata alle controparti e risulta essere, quindi, ritualmente proposta;
Considerato che nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; prevede inoltre la norma che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente, o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese delle altre parti costituite (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429), nonché all’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione;
Ravvisato che, a fronte della notifica della rinuncia, sia le Amministrazioni rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato che la UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, hanno espresso adesione alla rinuncia chiedendo tuttavia la condanna alle spese di giudizio;
Ritenuto, conseguentemente, di dover prendere atto della rinuncia al ricorso e di dover, per l’effetto, dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente, tenuto conto della natura della controversia e della novità delle questioni giuridiche coinvolte che integrano valide ragioni di deroga alla regola di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. in base alla quale il rinunciante sopporta le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL TA |
IL SEGRETARIO