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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025VE0139052 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si associa alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia a spese compensate. Resistente/Appellato: chiede, in atti, estinguersi il processo, a spese compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e qui depositato il ricorrente Ricorrente_1 , in epigrafe meglio specificato, si è opposto all'avviso di Accertamento Catastale N. 2025VE0139052 con il quale La Direzione
Provinciale del Veneto, in persona del suo Direttore pro-tempore, operava una variazione con scorporo del piano sottotetto ed individuazione di due nuovi subalterni, attribuendo alle suddette nuove unità immobiliari, rispettivamente, - categoria A/10, classe 02, consistenza 9 vani e rendita di euro 6.158,75, alla nuova particella Indiritto_1, piano T-1; - categoria C/2, classe 12, consistenza 35 mq e rendita di euro 65,07, alla nuova particella Indirizzo_2, piani T-1-2-3.
La Direzione Provinciale del Veneto, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze di cui a verbale, la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento l'avviso di accertamento impugnato è stato oggetto di autotutela da parte dell'Ufficio che ha comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento catastale oggetto della presente vertenza dopo aver operato una rivalutazione dell'atto esclusivamente alla luce delle doglianze di carattere pregiudiziale e formale proposte dal ricorrente, come da decreto di annullamento allegato.
Nulla per le spese, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Venezia, 05 Febbraio 2026
Il Presidente relatore ed estensore
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente e Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025VE0139052 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si associa alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia a spese compensate. Resistente/Appellato: chiede, in atti, estinguersi il processo, a spese compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e qui depositato il ricorrente Ricorrente_1 , in epigrafe meglio specificato, si è opposto all'avviso di Accertamento Catastale N. 2025VE0139052 con il quale La Direzione
Provinciale del Veneto, in persona del suo Direttore pro-tempore, operava una variazione con scorporo del piano sottotetto ed individuazione di due nuovi subalterni, attribuendo alle suddette nuove unità immobiliari, rispettivamente, - categoria A/10, classe 02, consistenza 9 vani e rendita di euro 6.158,75, alla nuova particella Indiritto_1, piano T-1; - categoria C/2, classe 12, consistenza 35 mq e rendita di euro 65,07, alla nuova particella Indirizzo_2, piani T-1-2-3.
La Direzione Provinciale del Veneto, in persona del suo Direttore pro-tempore, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità e le presenze di cui a verbale, la controversia è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del procedimento l'avviso di accertamento impugnato è stato oggetto di autotutela da parte dell'Ufficio che ha comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento catastale oggetto della presente vertenza dopo aver operato una rivalutazione dell'atto esclusivamente alla luce delle doglianze di carattere pregiudiziale e formale proposte dal ricorrente, come da decreto di annullamento allegato.
Nulla per le spese, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) nulla per le spese.
Venezia, 05 Febbraio 2026
Il Presidente relatore ed estensore