Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14064/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14064 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui si respingeva l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, comma 1, let. f), della legge 5/02/1992 n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 la dott.ssa OV TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.
2. Dalla documentazione in atti risulta che ricorrente ha presentato domanda di cittadinanza in data -OMISSIS-. All’esito dell’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha ritenuto insussistente la coincidenza tra l’interesse pubblico e l’interesse del richiedente all’acquisto dello status civitatis, adottando il decreto di rigetto impugnato.
3. In particolare, il diniego si fonda sugli elementi emersi dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS-, nonché dal certificato dei carichi pendenti, dai quali risultano, a carico del ricorrente, i seguenti precedenti e vicende penalmente rilevanti:
- -OMISSIS-: decreto penale di condanna del Tribunale di -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 116, comma 13, del d.lgs. n. 285/1992;
- -OMISSIS-: denuncia per furto aggravato;
- -OMISSIS-: ritiro della patente di guida, in quanto mai convertita nonostante la residenza in Italia da oltre un anno.
4. Alla luce di tali elementi, la Questura di -OMISSIS- ha espresso parere sfavorevole all’accoglimento dell’istanza, cui si è conformata anche la Prefettura di -OMISSIS-.
5. L’Amministrazione ha inoltre dato comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, senza che il ricorrente facesse pervenire osservazioni nel termine assegnato. Persistendo le ragioni ostative, è stato quindi adottato il provvedimento definitivo di rigetto.
6. Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per eccesso di potere, lamentando un’istruttoria asseritamente insufficiente, un travisamento dei fatti e la mancata considerazione della propria integrazione sociale e familiare, evidenziando, tra l’altro, la presenza di legami familiari con cittadini italiani.
7. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di forma depositando la documentazione rilevante.
8. All’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Giova rammentare, in via preliminare, lo stato della giurisprudenza, come di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio – Roma, Sez. V-bis, sentenze nn. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), per la quale l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
10. Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. Gen. 10 giugno 1999, n. 9; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 798 del 1999; n. 4460 del 2000; n. 195 del 2005; Cons. Stato, Sez, I, sentenza n. 1796 del 2008; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; Cons. Stato, Sez. III, sentenze n. 6374 del 2018; n. 1390 del 2019, n. 4121 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenze n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920 del 2013; n. 4199 del 2013).
11. L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
12. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
13. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
14. In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenze n. 3227 del 2021; n. 12006 del 2021; TAR Lazio – Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 12568 del 2009; Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019; n. 657 del 2017; n. 2601 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 3103 del 2006; n.798 del 1999).
15. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
16. Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
17. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6473 del 2021; Cons. Stato, Sez. VI, sentenze n. 5913 del 2011; n. 4862 del 2010; n. 3456 del 2006; TAR Lazio – Roma, Sez. I-ter, sentenza n. 3226 del 2021; TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5665 del 2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni” (TAR Lazio - Roma, Sez. II-quater, sentenza n. 5615 del 2015).
18. Alla luce delle coordinate giurisprudenziali sin qui illustrate, non appare irragionevole la valutazione dell’amministrazione, che ha connotato sfavorevolmente la posizione del ricorrente nel tessuto sociale, alla luce delle vicende penalmente rilevanti di cui si è reso protagonista.
19. Il Ministero, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha valutato complessivamente la condotta del ricorrente, rilevando la presenza di precedenti penalmente rilevanti che, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti indicativi di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
20. In particolare, dalla documentazione istruttoria emergono le seguenti vicende penalmente rilevanti poste a carico del ricorrente:
– violazioni della normativa sulla circolazione stradale: il ricorrente è stato destinatario di un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 116, comma 13, del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché del ritiro della patente di guida, mai convertita nonostante la residenza in Italia da oltre un anno; tali condotte attengono a un settore nel quale il rispetto delle regole è posto a presidio della sicurezza pubblica e sono state legittimamente valorizzate dall’Amministrazione;
– denuncia per furto aggravato: risulta, altresì, una denuncia per furto aggravato, che l’Amministrazione ha considerato quale elemento di particolare rilievo ai fini della valutazione complessiva della condotta del richiedente, in quanto espressivo della violazione di norme penali poste a tutela di beni fondamentali della convivenza civile.
21. L’Amministrazione ha, pertanto, fondato il proprio giudizio negativo su un apprezzamento complessivo delle condotte emerse nel periodo di osservazione, ritenendole incompatibili con il livello di affidabilità e di rispetto delle regole richiesto ai fini della concessione dello status civitatis.
22. In tale prospettiva, la valutazione operata non appare illogica, irragionevole o sproporzionata, risultando coerente con la finalità del potere esercitato e con l’esigenza di verificare l’effettiva adesione del richiedente ai valori fondamentali dell’ordinamento.
23. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso si appalesa infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
24. Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione degli interessi coinvolti e della ridotta attività difensiva dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IC, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
OV TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV TI | IO IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.