Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1413
CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la determinazione n. 13/2020 fosse immediatamente lesiva in quanto fissava i costi ammessi a riconoscimento, configurandosi come atto presupposto dei provvedimenti successivi. Essendo un atto amministrativo generale, doveva essere impugnata direttamente nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Infondatezza nel merito del ricorso di primo grado

    Le ulteriori argomentazioni di merito inserite dal giudice di primo grado in una sentenza di inammissibilità sono prive di rilevanza giuridica e non necessitano di autonoma impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1413
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1413
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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