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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5831 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Innocenza Vono – Presidente
Dott. Fabio Doro – Giudice
Dott. Francesco Panchieri – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7024/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Padova, via San Marco Parte_1 P.IVA_1
n.11/C, in persona del curatore dott. con studio in Padova, via XX Settembre n.79, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Nevoni del Foro di Padova (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio in Padova, via Foscolo n.13, ha eletto domicilio
ATTORE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Campodarsego (PD), via Straelle n.83/E
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“A) In via principale: accertare e dichiarare ai sensi degli artt. artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476
c.c. la responsabilità del sig. per la distrazione delle disponibilità liquide a danno Controparte_1 della società fallita di cui al punto 2A), e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in complessivi Euro 105.616, 97, o Parte_1 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
B) in via subordinata rispetto alla domanda sub A): per l'ipotesi in cui venisse accertato che le disponibilità liquide indicate nei bilanci relativi agli esercizi sociali dal 2017-2019 e nella situazione patrimoniale al 31.08.2020 non fossero state reali, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
1 ai sensi degli artt. 2482ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e per l'effetto condannarlo al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in Parte_1 terzo comma dell'art. 2486 c.c. pari ad Euro 110.000,00, o in subordine ex art. 2486 terzo comma ultimo inciso c.c. pari ad Euro 260.614,03, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
C) in via ulteriore rispetto alla domanda sub. A) ed in via subordinata rispetto alla domanda sub. B): accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476 c.c. la responsabilità del sig. per avere omesso il pagamento di imposte e di tributi, facendo maturare interessi e Controparte_1 sanzioni rimasti pure impagati, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in Euro 12.076,72 o della somma maggiore Parte_1
o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
D) in ogni caso, in via ulteriore rispetto alle precedenti ipotesi A), B) e C): accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476 c.c. la responsabilità del sig. per avere Controparte_1 egli eseguito dei pagamenti preferenziali in danno di creditori della società poi fallita e avere eseguito distrazioni patrimoniali, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del
[...] complessivamente quantificato in Euro 18.495,23 o della somma maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso: spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”
Per il convenuto: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.5.20231, il Parte_1 giusta autorizzazione del giudice delegato del 26.10.2022 (all.1), ha convenuto socio Controparte_1 unico e amministratore della società, per sentire accogliere le conclusioni sopra indicate.
A sostegno della domanda ha esposto quanto segue.
La società, costituita con atto del 4.8.2014 e con capitale di 2 euro, svolgeva attività di bar e di ristorazione presso il “Net Center” di Padova. È stata dichiarata fallita, su ricorso di un creditore (H2C
S.p.a.), con sentenza del Tribunale di Padova del 18.10.2020 n. 120 (all.3); di essa è sempre stato amministratore il convenuto che ne è divenuto socio unico il 28.6.2017 (in precedenza socio al 50%).
Non è mai stato invece presente il collegio sindacale o l'organo di controllo contabile (all. 2).
In sede di costituzione nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, la società, rappresentata dall'ex amministratore ha depositato, allegandolo alla memoria del 9.9.2020, il bilancio di Controparte_1 esercizio al 31.8.2020 (all. 50 delle produzioni in quel giudizio-all.4 attore) dal quale risulta, nell'attivo circolante, una disponibilità liquida di 110.000 euro. Il documento era accompagnato dalla dicitura conclusiva: “il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili”.
2 Al momento però dell'inventario (ottobre-novembre 2020), il curatore ha rinvenuto nelle casse e nei conti correnti della società somme per soli 5.123,97 euro complessivi, di cui 33 euro per cassa (all.5 del 17.11.2020) e 5.090,97 euro quale saldo attivo dei due conti correnti sociali, quello presso AN
EL (3.101,94 euro) e quello acceso in AN TE SA (1.989,03 euro2); v. all. 6 estratti conto.
Ne consegue, secondo l'attore, la responsabilità dell'amministratore unico per la distrazione di gran parte delle disponibilità liquide della società fallita, quantificata nella differenza tra quelle indicate nel giudizio prefallimentare (110.000 euro) e quelle rinvenute alla data della dichiarazione di insolvenza
(5.212,86 euro rectius 5.123,97) e dunque in 105.616,97 euro (rectius 104.876,03 euro).
1.2 In via alternativa, nel caso in cui si ritenesse che le liquidità indicate nei bilanci relativi agli esercizi sociali dal 2017 al 2019 (all.10, 11, 12) e nella situazione patrimoniale al 31.08.2020 non fossero reali, ma artificiosamente incrementate per mascherare la perdita del patrimonio netto, il ha Parte_1 contestato al convenuto la violazione degli artt. 2482 ter, 2485 e 2486 del c.c. (aderendo alla posizione dottrinale secondo cui le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale si applicano anche alle società di esiguo patrimonio). Per la quantificazione del danno in tale ipotesi, l'attore ha proceduto, in primo luogo, a rettificare il patrimonio netto, escludendo dagli esercizi 2017, 2018, 2019 la voce
“disponibilità liquide”, giungendo così ad un risultato negativo in tutti gli esercizi (31.12.2017: -
115.963 euro, 31.12.2018: -110.673 euro, 31.12.2019: -129.405 euro3) che veniva ad unirsi alle perdite degli esercizi precedenti (31.12.2014: -78 euro v. all.8, 31.12.2015: -358 euro v. all.9, 31.12.2016: -
29.339 euro v. all. 134). Il pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale5, è stato quindi determinato, avvalendosi della presunzione di cui all'art. 2486 c.3 c.c., in 110.000 euro, corrispondenti alla differenza tra il patrimonio netto all'ultimo bilancio disponibile prima del fallimento (-129.405 euro) ed il patrimonio più prossimo alla data in cui avrebbe dovuto essere constatata la causa di scioglimento (art. 2484 c.1 n.4 c.c.), individuato, tenendo conto dei termini per l'approvazione del bilancio 2014 (art. 2364 c.c.), in quello di cui al bilancio al 31.12.2015 (-358 euro). Dall'ammontare sono stati dedotti, in conformità alla presunzione citata, i costi per la liquidazione della società per un ammontare forfettario di 20.000 euro.
L'attore ha proposto anche una modalità alternativa di determinazione del danno: posto che non sono state consegnate dall'amministratore le scritture contabili del 2020 e che, per quanto sopra, le altre risulterebbero comunque irregolari6, sarebbe applicabile l'ultimo periodo dell'art. 2486 c.c. con la
3 conseguenza di doversi quantificare il danno in 260.614,03 euro, ossia nella differenza tra l'attivo fallimentare realizzato (16.526,82 euro) (all. 24: relazione semestrale al 26.05.2022) ed il passivo accertato nel ino alla data della domanda (euro 277.140,85, all. 25: verbali Parte_1 di stato passivo del del 5.2.2021, del 19.2.2021, del 3.12.2021 e del Parte_1
21.6.2022).
1.3 In via gradata rispetto alla precedente ed ulteriore rispetto alla prima, l'attore ha sostenuto che la responsabilità dell'amministratore discende anche dall'omesso pagamento di imposte e tributi (per
48.990,31 euro) che ha portato al maturare di interessi e sanzioni nei confronti della società per
12.076,72 euro (come risultanti dalla domanda di ammissione dell'Agenzia delle Entrate, v. all. 26, ed ammessi al passivo come da all. 25).
1.4 Da ultimo, l'attore ha sostenuto la responsabilità di in relazione ai fatti di cui al procedimento CP_1 penale RGNR n.197/2021(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova), nel quale, alla data della domanda, era stata fissata udienza preliminare;
trattasi, in particolare, dei seguenti pagamenti preferenziali (3.620,20 euro in totale): 1.442,65 euro in favore di Parte_3
(27.1.2020); 330 euro a favore dello stesso quale rimborso finanziamento soci (6.4.2020);
[...] CP_1
1.847,55 euro a per spese condominiali e di autorimessa. Tutti questi crediti erano CP_2 chirografari (o postergati), ma sono stati soddisfatti, in prossimità del fallimento, in via anticipata rispetto a quelli privilegiati ammessi al passivo, rimasti impagati per mancanza di attivo.
Dal procedimento penale (capo 1) sono poi emerse distrazioni (così qualificate) a favore di CP_3
a cui sono stati versati 5.474,01 euro a titolo di noleggio della vettura Mercedes Classe A, targata
[...]
FS170ED, e 9.450 euro per l'acquisto della stessa (mai intestata alla società né in uso ad essa, v. all.
35).
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
L'attore, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ulteriormente articolato la propria prospettazione evidenziando che: a) l'aver prodotto nel giudizio per la dichiarazione di fallimento la situazione economica sopra menzionata è comportamento equipollente alla sottoscrizione della stessa da parte dell'amministratore e che, in ogni caso, la scrittura, essendo rimasto contumace il convenuto,
è da ritenersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.; b) lo stesso all'atto della consegna dei locali CP_1 al curatore, ha ammesso che non vi erano altre disponibilità liquide diverse da quelle sopra indicate e, non partecipando al giudizio, ha omesso di fornire prova dell'eventuale destinazione all'attività di impresa delle risorse riportate dal bilancio prefallimentare;
c) per la prima ipotesi subordinata, la riclassificazione operata dei bilanci 2017-2019 è conforme al principio contabile OIC 14; per gli anni precedenti, comunque caratterizzati da patrimonio netto negativo, non sono state invece operate rettifiche perché il valore delle disponibilità liquide era esiguo.
delle condotte contestate (capo 3) nel procedimento penale RGNR 197/2021 pendente nei confronti del convenuto
4 3. Con ordinanza riservata in data 8.1.2024, è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio rispetto ai seguenti profili: “A) determini il CTU la differenza in ordine alle “disponibilità liquide” tra quanto indicato nella situazione economico patrimoniale al 31.08.2020 di prodotta sub doc. 4 CP_4 dall'attore e le disponibilità liquide effettivamente sussistenti alla data del fallimento, verificando altresì se dai documenti di causa risulti “giustificazione” circa l'utilizzo in tutto o in parte delle disponibilità liquide “mancanti” rispetto a quelle indicate nella situazione economico patrimoniale al
31.8.2020; B) verifichi il CTU quali importi per interessi, sanzioni e oneri siano scaturiti a carico della società dall'omesso pagamento delle imposte e tributi per gli anni 2017-2018; C) CP_4 verifichi il CTU con riferimento ai pagamenti indicati come preferenziali al punto 4) della memoria attorea datata 20.10.2023 e se in ragione di detti pagamenti sia stato pregiudicato il soddisfacimento di creditori aventi grado poziore o pari grado e in quale misura;
C1) con l'occasione indichi altresì̀ il
CTU i pagamenti risultanti dagli atti di causa come effettuati a per noleggio e acquisto CP_3 autovettura”.
Il c.t.u., basandosi sulla documentazione offerta dall'attore, ha risposto ai quesiti rilevando: quanto al punto A), come dai documenti di causa non risulti giustificazione circa l'utilizzo dei 110.000 euro di cui alla situazione contabile (peraltro, le scritture dell'anno 2020 non sono state fornite dall'amministratore)7; gli importi per interessi, sanzioni e oneri sono stati quantificati, al momento della consulenza, in 22.655,02 euro (12.089,57 euro per sanzioni, 7.075,76 euro per interessi, 3.489,69 euro per aggio coattivo); i pagamenti preferenziali sono da ritenersi pregiudizievoli in considerazione dell'ammontare dei crediti privilegiati (198.015,41 euro); da ultimo, il consulente ha riscontrato la presenza delle fatture e dei pagamenti riguardanti la vettura Mercedes Classe A, targata FS170ED.
Il 30.7.2024 la causa è stata rinviata al 5.11.2025 per la rimessione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il 5.9.2025 il ha ribadito le conclusioni sopra esposte fondate sulle Parte_1 argomentazioni che sono state confermate nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal nuovo Giudice
Istruttore nelle more designato ex d.l. 117/2025.
5 ***
4. Le domande proposte dalla curatela, sintetizzate nei punti A), C) e D) delle conclusioni, devono essere accolte, mentre la subordinata di cui al punto B) è assorbita dall'accoglimento della prima domanda.
4.1 In punto di diritto, si deve premettere che l'azione del curatore ai sensi dell'art. 146 R.D. 267/1942
(e oggi dell'art. 255 D.lgs 14/2019) compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.1 e 3 c.c., sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476 c.6 c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, da intendersi unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali8. Ne consegue che il curatore, nel proporre l'azione di responsabilità contro l'amministratore, può senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità verso la società e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito (illecito che potrà essere soltanto allegato per quanto in maniera specifica), il danno ed il nesso tra il primo ed il secondo, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza (Cass. civ., Sez. I, ord.,
1 settembre 2023, n. 25631; Cass. civ., Sez. I, ord., 12 maggio 2021, n. 12567; Cass. civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441).
4.2 Nella vicenda in esame, la curatela ha provato, in relazione alla prima domanda, che, nell'ambito del giudizio instaurato per la dichiarazione di fallimento, il convenuto, a mezzo del difensore, aveva prodotto, con memoria del 9.9.2020, un bilancio di esercizio al 31.8.2020 (ex art. 15 c.4 R.D. 267/1942) dal quale risultavano, nell'attivo circolante, disponibilità liquide per 110.000 euro;
significative risorse, peraltro, erano indicate anche nei bilanci degli esercizi precedenti (138.998 euro al 31.12.2019, 72.399 euro al 31.12.2018 e 92.272,32 euro al 31.12.2017). Come già indicato, però, al momento dell'inventario (ottobre-novembre 2020), il curatore ha rinvenuto nelle casse e nei conti correnti della società somme per soli 5.123,97 euro complessivi, di cui 33 euro per cassa (all.5 del 17.11.2020) e
5.090,97 euro quale saldo attivo dei due conti correnti sociali, quello presso AN EL (3.101,94 euro)
e quello acceso in AN TE SA (1.989,03 euro). Il convenuto ha confermato poi al curatore che la società non aveva altre liquidità, mentre il c.t.u. non ha rinvenuto nelle scritture giustificazione alcuna dell'impiego dei 110.000 euro di cui al bilancio del 31.8.2020.
In tale quadro, si deve ritenere che l'attore abbia ampiamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
è dimostrata infatti la qualità di amministratore di l'esistenza della somma nel patrimonio della CP_1 società9 ed il danno, in termini di mancato rinvenimento della stessa all'atto dell'apertura della
6 procedura concorsuale. Quanto alla riconducibilità del pregiudizio al convenuto, si desume in via inferenziale dalla brevissima distanza temporale tra la presentazione in giudizio del bilancio ed il mancato rinvenimento delle liquidità e dal fatto che fosse il solo, in quanto socio ed CP_1 amministratore unico, ad avere accesso alle risorse dell'impresa.
Di contro, nessun elemento è stato offerto dal convenuto, né si rinviene negli atti per stabilire una destinazione alternativa dell'importo. Una volta dimostrati i fatti distrattivi, peraltro, resta a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass
16952/2016).
All'accoglimento della domanda sub. A) consegue, come espressamente richiesto dall'attore,
l'assorbimento di quella sub. B).
4.3 Meritevoli di accoglimento sono anche le domande di cui ai punti C) e D).
4.3.1 Con riguardo alla prima, deve essere rammentato che il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l'amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata, sia perché il mancato pagamento dei tributi e degli oneri previdenziali espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente pregiudizievoli rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori (che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni). Nello specifico, come già affermato da questo Tribunale, non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni, giacché così operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività d'impresa, esponendo la società, come detto, a maggiori oneri per sanzioni e accessori (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 5 novembre 2023; id., ord. 27 gennaio 2025; id, ord. 30 gennaio 2025).
Il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo, ma deve essere commisurato alle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse assolto regolarmente i propri obblighi.
Nel caso in esame, l'ammontare valutato dal consulente, al momento della redazione dell'elaborato, è pari a 22.655,02 euro (12.089,57 euro per sanzioni, 7.075,76 euro per interessi, 3.489,69 euro per aggio coattivo), somma che deve pertanto essere aggiunta al risarcimento sopra indicato.
4.3.2 Dalla documentazione in atti, infine, risultano i pagamenti preferenziali di cui al procedimento
RGNR n.197/2021: 1.442,65 euro in favore di 330 euro a Parte_3 favore dello stesso quale rimborso finanziamento soci, 1.847,55 euro a per spese CP_1 CP_2 condominiali e di autorimessa, 5.474,01 euro a a titolo di noleggio della vettura Controparte_3
Mercedes Classe A, targata FS170ED, poi acquistata per 9.450 euro. Tutti i pagamenti concernono
7 crediti chirografari (o addirittura postergati come nel caso del rimborso all'amministratore) e hanno perciò cagionato pregiudizio alla massa – come rilevato anche dal c.t.u. – essendosi anteposti ai privilegiati (rimasti in larghissima misura insoddisfatti).
Il convenuto va in conclusione condannato al pagamento della somma di 146.075,26 euro (104.876,03 euro per la domanda A;
22.655,02 euro per la domanda C;
18.544,21 euro per la domanda D), oltre a rivalutazione e interessi secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n.1712
(applicabili anche alla responsabilità contrattuale v. Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2020 n.7948).
Trattandosi di debito di valore, la somma liquidata va rivalutata alla data odierna, dalla data del
18.10.2020.
Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 18.10.2020 e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sono dovuti i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese del giudizio sono liquidate in complessivi euro 19.375 (valori medi dello scaglione 260.000-
520.000 euro, salvo per la fase decisionale per la quale il compenso è determinato nel minimo tenuto conto del mancato deposito di memorie di replica a seguito della contumacia del convenuto)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie le domande attoree di cui ai punti A), C) e D), con assorbimento di quella di cui al punto
B) e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 in persona del curatore fallimentare della complessiva somma di 146.075,26 euro, oltre a rivalutazione e interessi da calcolare in base ai criteri esposti in motivazione a far data dal
18.10.2020, e ai soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
2. condanna al pagamento in favore del in persona del Controparte_1 Parte_1 curatore fallimentare delle spese di lite che liquida in euro 19.375,00 per compensi professionali, oltre € 2.469,58 per esborsi, spese forfettarie (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto, con obbligo di restituzione delle spese a tal fine anticipate dal attore. Parte_1
8 Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Innocenza Vono
IL GIUDICE EST.
Dott. Francesco Panchieri
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 atto notificato a mezzo del servizio postale a persona di famiglia convivente (v. allegato all'atto di citazione) 2 errori materiali negli importi corretti in sede di memoria 171 ter c.p.c. 3 per tutti gli esercizi, salvo il 2019, i valori erano comunque negativi (31.12.2017: -25.936 euro, 31.12.2018: - 38.673,90 euro, 31.12.2019: +595 euro) 4 bilancio non depositato 5 provata dai partitari da cui emergono diversi atti di esercizio e pagamenti in favore di creditori (all. da 14 a 18) e dai libri giornale (all. da 19 a 23) 6 la tenuta della contabilità – e in particolare del “mastrino di cassa” dal 2017 al 2019 e del conto “acconti fornitori” – in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è una 7 l'evoluzione della liquidità riportata dal consulente d'ufficio è la seguente: nella situazione al 31.12.2019, risultano disponibilità per 138.998 euro relative a: saldo del conto corrente acceso presso TE San Paolo per 7.857,04 euro, saldo del conto corrente acceso presso AN EL per 633,63 euro e denaro in cassa per 130.507,71 euro.
Relativamente all'anno 2018 le disponibilità liquide ammontano a 72.399 euro di cui 72.372,85 euro relativamente al conto “cassa”, 19,10 euro presenti nel conto corrente intestato a AN EL e 7,22 euro quale saldo del conto corrente presso AN TE. Nell'anno 2017 le disponibilità liquide sono di 92.272,32 euro di cui 91.984,61 euro relativamente al conto “denaro in cassa”, 2.139,38 euro relativi ad un conto generico “AN c/c” poi “girato” a AN TE, 2,94 euro presenti sul conto AN EL e 284,77 euro sul conto AN TE.
Nell'anno 2016 le disponibilità liquide ammontano a 5.354 euro.
Nei bilanci del 2014 e 2015 il conto “disponibilità liquide” è pari a 2 euro. 8 in ordine al cumulo delle azioni ex art. 146 R.D. 267/1942 v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 22 maggio 2024, n. 14243 9 in ordine al rilievo probatorio contro l'imprenditore delle risultanze del bilancio v. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3190; Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6547; Cass. civ., 26 marzo 1983, n. 2148
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Innocenza Vono – Presidente
Dott. Fabio Doro – Giudice
Dott. Francesco Panchieri – Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 7024/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Padova, via San Marco Parte_1 P.IVA_1
n.11/C, in persona del curatore dott. con studio in Padova, via XX Settembre n.79, Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Nevoni del Foro di Padova (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio in Padova, via Foscolo n.13, ha eletto domicilio
ATTORE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Campodarsego (PD), via Straelle n.83/E
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“A) In via principale: accertare e dichiarare ai sensi degli artt. artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476
c.c. la responsabilità del sig. per la distrazione delle disponibilità liquide a danno Controparte_1 della società fallita di cui al punto 2A), e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in complessivi Euro 105.616, 97, o Parte_1 della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
B) in via subordinata rispetto alla domanda sub A): per l'ipotesi in cui venisse accertato che le disponibilità liquide indicate nei bilanci relativi agli esercizi sociali dal 2017-2019 e nella situazione patrimoniale al 31.08.2020 non fossero state reali, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
1 ai sensi degli artt. 2482ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. e per l'effetto condannarlo al Controparte_1 risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in Parte_1 terzo comma dell'art. 2486 c.c. pari ad Euro 110.000,00, o in subordine ex art. 2486 terzo comma ultimo inciso c.c. pari ad Euro 260.614,03, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
C) in via ulteriore rispetto alla domanda sub. A) ed in via subordinata rispetto alla domanda sub. B): accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476 c.c. la responsabilità del sig. per avere omesso il pagamento di imposte e di tributi, facendo maturare interessi e Controparte_1 sanzioni rimasti pure impagati, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del complessivamente quantificato in Euro 12.076,72 o della somma maggiore Parte_1
o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
D) in ogni caso, in via ulteriore rispetto alle precedenti ipotesi A), B) e C): accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 146 L.F., 2393, 2394bis, 2476 c.c. la responsabilità del sig. per avere Controparte_1 egli eseguito dei pagamenti preferenziali in danno di creditori della società poi fallita e avere eseguito distrazioni patrimoniali, e per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno in favore del
[...] complessivamente quantificato in Euro 18.495,23 o della somma maggiore o minore Parte_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
E) in ogni caso: spese diritti e onorari di causa interamente rifusi”
Per il convenuto: contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.5.20231, il Parte_1 giusta autorizzazione del giudice delegato del 26.10.2022 (all.1), ha convenuto socio Controparte_1 unico e amministratore della società, per sentire accogliere le conclusioni sopra indicate.
A sostegno della domanda ha esposto quanto segue.
La società, costituita con atto del 4.8.2014 e con capitale di 2 euro, svolgeva attività di bar e di ristorazione presso il “Net Center” di Padova. È stata dichiarata fallita, su ricorso di un creditore (H2C
S.p.a.), con sentenza del Tribunale di Padova del 18.10.2020 n. 120 (all.3); di essa è sempre stato amministratore il convenuto che ne è divenuto socio unico il 28.6.2017 (in precedenza socio al 50%).
Non è mai stato invece presente il collegio sindacale o l'organo di controllo contabile (all. 2).
In sede di costituzione nel giudizio per la dichiarazione di fallimento, la società, rappresentata dall'ex amministratore ha depositato, allegandolo alla memoria del 9.9.2020, il bilancio di Controparte_1 esercizio al 31.8.2020 (all. 50 delle produzioni in quel giudizio-all.4 attore) dal quale risulta, nell'attivo circolante, una disponibilità liquida di 110.000 euro. Il documento era accompagnato dalla dicitura conclusiva: “il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili”.
2 Al momento però dell'inventario (ottobre-novembre 2020), il curatore ha rinvenuto nelle casse e nei conti correnti della società somme per soli 5.123,97 euro complessivi, di cui 33 euro per cassa (all.5 del 17.11.2020) e 5.090,97 euro quale saldo attivo dei due conti correnti sociali, quello presso AN
EL (3.101,94 euro) e quello acceso in AN TE SA (1.989,03 euro2); v. all. 6 estratti conto.
Ne consegue, secondo l'attore, la responsabilità dell'amministratore unico per la distrazione di gran parte delle disponibilità liquide della società fallita, quantificata nella differenza tra quelle indicate nel giudizio prefallimentare (110.000 euro) e quelle rinvenute alla data della dichiarazione di insolvenza
(5.212,86 euro rectius 5.123,97) e dunque in 105.616,97 euro (rectius 104.876,03 euro).
1.2 In via alternativa, nel caso in cui si ritenesse che le liquidità indicate nei bilanci relativi agli esercizi sociali dal 2017 al 2019 (all.10, 11, 12) e nella situazione patrimoniale al 31.08.2020 non fossero reali, ma artificiosamente incrementate per mascherare la perdita del patrimonio netto, il ha Parte_1 contestato al convenuto la violazione degli artt. 2482 ter, 2485 e 2486 del c.c. (aderendo alla posizione dottrinale secondo cui le disposizioni sulla riduzione del capitale sociale si applicano anche alle società di esiguo patrimonio). Per la quantificazione del danno in tale ipotesi, l'attore ha proceduto, in primo luogo, a rettificare il patrimonio netto, escludendo dagli esercizi 2017, 2018, 2019 la voce
“disponibilità liquide”, giungendo così ad un risultato negativo in tutti gli esercizi (31.12.2017: -
115.963 euro, 31.12.2018: -110.673 euro, 31.12.2019: -129.405 euro3) che veniva ad unirsi alle perdite degli esercizi precedenti (31.12.2014: -78 euro v. all.8, 31.12.2015: -358 euro v. all.9, 31.12.2016: -
29.339 euro v. all. 134). Il pregiudizio derivante dalla prosecuzione dell'attività sociale5, è stato quindi determinato, avvalendosi della presunzione di cui all'art. 2486 c.3 c.c., in 110.000 euro, corrispondenti alla differenza tra il patrimonio netto all'ultimo bilancio disponibile prima del fallimento (-129.405 euro) ed il patrimonio più prossimo alla data in cui avrebbe dovuto essere constatata la causa di scioglimento (art. 2484 c.1 n.4 c.c.), individuato, tenendo conto dei termini per l'approvazione del bilancio 2014 (art. 2364 c.c.), in quello di cui al bilancio al 31.12.2015 (-358 euro). Dall'ammontare sono stati dedotti, in conformità alla presunzione citata, i costi per la liquidazione della società per un ammontare forfettario di 20.000 euro.
L'attore ha proposto anche una modalità alternativa di determinazione del danno: posto che non sono state consegnate dall'amministratore le scritture contabili del 2020 e che, per quanto sopra, le altre risulterebbero comunque irregolari6, sarebbe applicabile l'ultimo periodo dell'art. 2486 c.c. con la
3 conseguenza di doversi quantificare il danno in 260.614,03 euro, ossia nella differenza tra l'attivo fallimentare realizzato (16.526,82 euro) (all. 24: relazione semestrale al 26.05.2022) ed il passivo accertato nel ino alla data della domanda (euro 277.140,85, all. 25: verbali Parte_1 di stato passivo del del 5.2.2021, del 19.2.2021, del 3.12.2021 e del Parte_1
21.6.2022).
1.3 In via gradata rispetto alla precedente ed ulteriore rispetto alla prima, l'attore ha sostenuto che la responsabilità dell'amministratore discende anche dall'omesso pagamento di imposte e tributi (per
48.990,31 euro) che ha portato al maturare di interessi e sanzioni nei confronti della società per
12.076,72 euro (come risultanti dalla domanda di ammissione dell'Agenzia delle Entrate, v. all. 26, ed ammessi al passivo come da all. 25).
1.4 Da ultimo, l'attore ha sostenuto la responsabilità di in relazione ai fatti di cui al procedimento CP_1 penale RGNR n.197/2021(Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova), nel quale, alla data della domanda, era stata fissata udienza preliminare;
trattasi, in particolare, dei seguenti pagamenti preferenziali (3.620,20 euro in totale): 1.442,65 euro in favore di Parte_3
(27.1.2020); 330 euro a favore dello stesso quale rimborso finanziamento soci (6.4.2020);
[...] CP_1
1.847,55 euro a per spese condominiali e di autorimessa. Tutti questi crediti erano CP_2 chirografari (o postergati), ma sono stati soddisfatti, in prossimità del fallimento, in via anticipata rispetto a quelli privilegiati ammessi al passivo, rimasti impagati per mancanza di attivo.
Dal procedimento penale (capo 1) sono poi emerse distrazioni (così qualificate) a favore di CP_3
a cui sono stati versati 5.474,01 euro a titolo di noleggio della vettura Mercedes Classe A, targata
[...]
FS170ED, e 9.450 euro per l'acquisto della stessa (mai intestata alla società né in uso ad essa, v. all.
35).
2. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
L'attore, nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha ulteriormente articolato la propria prospettazione evidenziando che: a) l'aver prodotto nel giudizio per la dichiarazione di fallimento la situazione economica sopra menzionata è comportamento equipollente alla sottoscrizione della stessa da parte dell'amministratore e che, in ogni caso, la scrittura, essendo rimasto contumace il convenuto,
è da ritenersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c.; b) lo stesso all'atto della consegna dei locali CP_1 al curatore, ha ammesso che non vi erano altre disponibilità liquide diverse da quelle sopra indicate e, non partecipando al giudizio, ha omesso di fornire prova dell'eventuale destinazione all'attività di impresa delle risorse riportate dal bilancio prefallimentare;
c) per la prima ipotesi subordinata, la riclassificazione operata dei bilanci 2017-2019 è conforme al principio contabile OIC 14; per gli anni precedenti, comunque caratterizzati da patrimonio netto negativo, non sono state invece operate rettifiche perché il valore delle disponibilità liquide era esiguo.
delle condotte contestate (capo 3) nel procedimento penale RGNR 197/2021 pendente nei confronti del convenuto
4 3. Con ordinanza riservata in data 8.1.2024, è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio rispetto ai seguenti profili: “A) determini il CTU la differenza in ordine alle “disponibilità liquide” tra quanto indicato nella situazione economico patrimoniale al 31.08.2020 di prodotta sub doc. 4 CP_4 dall'attore e le disponibilità liquide effettivamente sussistenti alla data del fallimento, verificando altresì se dai documenti di causa risulti “giustificazione” circa l'utilizzo in tutto o in parte delle disponibilità liquide “mancanti” rispetto a quelle indicate nella situazione economico patrimoniale al
31.8.2020; B) verifichi il CTU quali importi per interessi, sanzioni e oneri siano scaturiti a carico della società dall'omesso pagamento delle imposte e tributi per gli anni 2017-2018; C) CP_4 verifichi il CTU con riferimento ai pagamenti indicati come preferenziali al punto 4) della memoria attorea datata 20.10.2023 e se in ragione di detti pagamenti sia stato pregiudicato il soddisfacimento di creditori aventi grado poziore o pari grado e in quale misura;
C1) con l'occasione indichi altresì̀ il
CTU i pagamenti risultanti dagli atti di causa come effettuati a per noleggio e acquisto CP_3 autovettura”.
Il c.t.u., basandosi sulla documentazione offerta dall'attore, ha risposto ai quesiti rilevando: quanto al punto A), come dai documenti di causa non risulti giustificazione circa l'utilizzo dei 110.000 euro di cui alla situazione contabile (peraltro, le scritture dell'anno 2020 non sono state fornite dall'amministratore)7; gli importi per interessi, sanzioni e oneri sono stati quantificati, al momento della consulenza, in 22.655,02 euro (12.089,57 euro per sanzioni, 7.075,76 euro per interessi, 3.489,69 euro per aggio coattivo); i pagamenti preferenziali sono da ritenersi pregiudizievoli in considerazione dell'ammontare dei crediti privilegiati (198.015,41 euro); da ultimo, il consulente ha riscontrato la presenza delle fatture e dei pagamenti riguardanti la vettura Mercedes Classe A, targata FS170ED.
Il 30.7.2024 la causa è stata rinviata al 5.11.2025 per la rimessione al Collegio concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Il 5.9.2025 il ha ribadito le conclusioni sopra esposte fondate sulle Parte_1 argomentazioni che sono state confermate nella comparsa conclusionale.
All'udienza del 5.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione dal nuovo Giudice
Istruttore nelle more designato ex d.l. 117/2025.
5 ***
4. Le domande proposte dalla curatela, sintetizzate nei punti A), C) e D) delle conclusioni, devono essere accolte, mentre la subordinata di cui al punto B) è assorbita dall'accoglimento della prima domanda.
4.1 In punto di diritto, si deve premettere che l'azione del curatore ai sensi dell'art. 146 R.D. 267/1942
(e oggi dell'art. 255 D.lgs 14/2019) compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476 c.1 e 3 c.c., sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476 c.6 c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, da intendersi unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali8. Ne consegue che il curatore, nel proporre l'azione di responsabilità contro l'amministratore, può senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità verso la società e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito (illecito che potrà essere soltanto allegato per quanto in maniera specifica), il danno ed il nesso tra il primo ed il secondo, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza (Cass. civ., Sez. I, ord.,
1 settembre 2023, n. 25631; Cass. civ., Sez. I, ord., 12 maggio 2021, n. 12567; Cass. civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2020, n. 2975; Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441).
4.2 Nella vicenda in esame, la curatela ha provato, in relazione alla prima domanda, che, nell'ambito del giudizio instaurato per la dichiarazione di fallimento, il convenuto, a mezzo del difensore, aveva prodotto, con memoria del 9.9.2020, un bilancio di esercizio al 31.8.2020 (ex art. 15 c.4 R.D. 267/1942) dal quale risultavano, nell'attivo circolante, disponibilità liquide per 110.000 euro;
significative risorse, peraltro, erano indicate anche nei bilanci degli esercizi precedenti (138.998 euro al 31.12.2019, 72.399 euro al 31.12.2018 e 92.272,32 euro al 31.12.2017). Come già indicato, però, al momento dell'inventario (ottobre-novembre 2020), il curatore ha rinvenuto nelle casse e nei conti correnti della società somme per soli 5.123,97 euro complessivi, di cui 33 euro per cassa (all.5 del 17.11.2020) e
5.090,97 euro quale saldo attivo dei due conti correnti sociali, quello presso AN EL (3.101,94 euro)
e quello acceso in AN TE SA (1.989,03 euro). Il convenuto ha confermato poi al curatore che la società non aveva altre liquidità, mentre il c.t.u. non ha rinvenuto nelle scritture giustificazione alcuna dell'impiego dei 110.000 euro di cui al bilancio del 31.8.2020.
In tale quadro, si deve ritenere che l'attore abbia ampiamente soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
è dimostrata infatti la qualità di amministratore di l'esistenza della somma nel patrimonio della CP_1 società9 ed il danno, in termini di mancato rinvenimento della stessa all'atto dell'apertura della
6 procedura concorsuale. Quanto alla riconducibilità del pregiudizio al convenuto, si desume in via inferenziale dalla brevissima distanza temporale tra la presentazione in giudizio del bilancio ed il mancato rinvenimento delle liquidità e dal fatto che fosse il solo, in quanto socio ed CP_1 amministratore unico, ad avere accesso alle risorse dell'impresa.
Di contro, nessun elemento è stato offerto dal convenuto, né si rinviene negli atti per stabilire una destinazione alternativa dell'importo. Una volta dimostrati i fatti distrattivi, peraltro, resta a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa (Cass
16952/2016).
All'accoglimento della domanda sub. A) consegue, come espressamente richiesto dall'attore,
l'assorbimento di quella sub. B).
4.3 Meritevoli di accoglimento sono anche le domande di cui ai punti C) e D).
4.3.1 Con riguardo alla prima, deve essere rammentato che il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l'amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata, sia perché il mancato pagamento dei tributi e degli oneri previdenziali espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente pregiudizievoli rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori (che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni). Nello specifico, come già affermato da questo Tribunale, non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni, giacché così operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività d'impresa, esponendo la società, come detto, a maggiori oneri per sanzioni e accessori (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 5 novembre 2023; id., ord. 27 gennaio 2025; id, ord. 30 gennaio 2025).
Il danno subito dalla società non può essere parametrato all'entità dell'imposta o del contributo omesso, atteso che la società sarebbe stata comunque obbligata a sopportarne il costo, ma deve essere commisurato alle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e agli interessi maturati successivamente alla scadenza del termine legalmente previsto, atteso che tali esborsi sarebbero stati evitati se l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse assolto regolarmente i propri obblighi.
Nel caso in esame, l'ammontare valutato dal consulente, al momento della redazione dell'elaborato, è pari a 22.655,02 euro (12.089,57 euro per sanzioni, 7.075,76 euro per interessi, 3.489,69 euro per aggio coattivo), somma che deve pertanto essere aggiunta al risarcimento sopra indicato.
4.3.2 Dalla documentazione in atti, infine, risultano i pagamenti preferenziali di cui al procedimento
RGNR n.197/2021: 1.442,65 euro in favore di 330 euro a Parte_3 favore dello stesso quale rimborso finanziamento soci, 1.847,55 euro a per spese CP_1 CP_2 condominiali e di autorimessa, 5.474,01 euro a a titolo di noleggio della vettura Controparte_3
Mercedes Classe A, targata FS170ED, poi acquistata per 9.450 euro. Tutti i pagamenti concernono
7 crediti chirografari (o addirittura postergati come nel caso del rimborso all'amministratore) e hanno perciò cagionato pregiudizio alla massa – come rilevato anche dal c.t.u. – essendosi anteposti ai privilegiati (rimasti in larghissima misura insoddisfatti).
Il convenuto va in conclusione condannato al pagamento della somma di 146.075,26 euro (104.876,03 euro per la domanda A;
22.655,02 euro per la domanda C;
18.544,21 euro per la domanda D), oltre a rivalutazione e interessi secondo i principi espressi da Cass. civ., Sez. Un. 17 febbraio 1995, n.1712
(applicabili anche alla responsabilità contrattuale v. Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2020 n.7948).
Trattandosi di debito di valore, la somma liquidata va rivalutata alla data odierna, dalla data del
18.10.2020.
Sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma previamente devalutata al 18.10.2020 e progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente decisione, sulla base del consolidato principio secondo il quale il danno da ritardo non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo (v. Cass., sez. un., 22 aprile 1994 / 17 febbraio 1995, n. 1712 e Cass., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557 e successive conformi).
Dalla data di pubblicazione della presente decisione sono dovuti i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese del giudizio sono liquidate in complessivi euro 19.375 (valori medi dello scaglione 260.000-
520.000 euro, salvo per la fase decisionale per la quale il compenso è determinato nel minimo tenuto conto del mancato deposito di memorie di replica a seguito della contumacia del convenuto)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie le domande attoree di cui ai punti A), C) e D), con assorbimento di quella di cui al punto
B) e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1 in persona del curatore fallimentare della complessiva somma di 146.075,26 euro, oltre a rivalutazione e interessi da calcolare in base ai criteri esposti in motivazione a far data dal
18.10.2020, e ai soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
2. condanna al pagamento in favore del in persona del Controparte_1 Parte_1 curatore fallimentare delle spese di lite che liquida in euro 19.375,00 per compensi professionali, oltre € 2.469,58 per esborsi, spese forfettarie (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa, a carico del convenuto, con obbligo di restituzione delle spese a tal fine anticipate dal attore. Parte_1
8 Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 17.11.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Innocenza Vono
IL GIUDICE EST.
Dott. Francesco Panchieri
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 atto notificato a mezzo del servizio postale a persona di famiglia convivente (v. allegato all'atto di citazione) 2 errori materiali negli importi corretti in sede di memoria 171 ter c.p.c. 3 per tutti gli esercizi, salvo il 2019, i valori erano comunque negativi (31.12.2017: -25.936 euro, 31.12.2018: - 38.673,90 euro, 31.12.2019: +595 euro) 4 bilancio non depositato 5 provata dai partitari da cui emergono diversi atti di esercizio e pagamenti in favore di creditori (all. da 14 a 18) e dai libri giornale (all. da 19 a 23) 6 la tenuta della contabilità – e in particolare del “mastrino di cassa” dal 2017 al 2019 e del conto “acconti fornitori” – in maniera tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è una 7 l'evoluzione della liquidità riportata dal consulente d'ufficio è la seguente: nella situazione al 31.12.2019, risultano disponibilità per 138.998 euro relative a: saldo del conto corrente acceso presso TE San Paolo per 7.857,04 euro, saldo del conto corrente acceso presso AN EL per 633,63 euro e denaro in cassa per 130.507,71 euro.
Relativamente all'anno 2018 le disponibilità liquide ammontano a 72.399 euro di cui 72.372,85 euro relativamente al conto “cassa”, 19,10 euro presenti nel conto corrente intestato a AN EL e 7,22 euro quale saldo del conto corrente presso AN TE. Nell'anno 2017 le disponibilità liquide sono di 92.272,32 euro di cui 91.984,61 euro relativamente al conto “denaro in cassa”, 2.139,38 euro relativi ad un conto generico “AN c/c” poi “girato” a AN TE, 2,94 euro presenti sul conto AN EL e 284,77 euro sul conto AN TE.
Nell'anno 2016 le disponibilità liquide ammontano a 5.354 euro.
Nei bilanci del 2014 e 2015 il conto “disponibilità liquide” è pari a 2 euro. 8 in ordine al cumulo delle azioni ex art. 146 R.D. 267/1942 v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 22 maggio 2024, n. 14243 9 in ordine al rilievo probatorio contro l'imprenditore delle risultanze del bilancio v. Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3190; Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6547; Cass. civ., 26 marzo 1983, n. 2148