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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1376/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2021 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. e CP_1 C.F._1
nata ad [...] in data [...], (C.F.: , entrambi Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo
Caruso (C.F.: e dall'avv. Gianluca Di Barca (C.F.: ), C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso sito in GU AR
(EN) in Via Cagliari n. 12.
-Opponenti-
CONTRO
già denominata , in persona del legale TE CP_3
rappresentante pro tempore, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
pagina 1 di 14 RO al n. , P.IV ), società con socio unico, appartenente al "Gruppo P.IV_1 P.IV_2
Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA e per essa la CP_3
mandataria con rappresentanza con sede legale in Venezia Mestre, Controparte_4
alla Via Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - RO
, partecipante al gruppo TA IV , società con socio unico P.IV_3 P.IV_2 [...]
appartenente al GRUPPO BANCA IFIS e soggetta all'attività di direzione e TE
coordinamento di , , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Controparte_5
Milano (C.F.: ), presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._5
Corso Monforte, 13.
-Opposta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, quest'ultime hanno così concluso:
- Gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca per gli opponenti “Questa difesa, insiste in tutti gli
atti di parte attrici – opponenti;
- contesta e respinge la costituzione avversa siccome tardiva e
integralmente infondata sia in fatto sia in diritto;
- chiede che la causa venga posta in decisione
precisando le conclusioni così come formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del
presente giudizio delle parti attrici - opponenti, da intendersi qui integralmente riportate e
trascritte e nel cui contenuto punto per punto insiste, chiedendo l'integrale accoglimento delle
conclusioni di parti attrici - opponenti ed invero chiedendo il rigetto integrale di tutte le eccezioni,
pagina 2 di 14 domande e conclusioni formulate da parte convenuta – opposta. Si chiede concedersi termini ex
art. 190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la chiedendo la revoca del decreto opposto Controparte_6
n. 304/2021 (r.g. n. 977/2021) emesso dal Tribunale di Enna in data 27.07.2021, notificato in data
08.09.2021, con cui il Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore della Controparte_6
dell'importo di € 6.487,20, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 4119050, stipulato con la erogato in favore del e sottoscritto, in Parte_1 CP_7
qualità di coobbligata, anche dall'opponente . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito: i) la violazione dell'art. 50 del T.U.B e dell'art 2697 cc in relazione all'onere della prova;
ii) la violazione dell'art. 1264 c.c.; iii)
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.05.2022, il Giudice Istruttore ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI,
numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.01.2023, all'esito della quale il
Giudice, atteso il mancato deposito delle predette memorie da parte degli opponenti, unici costituiti sino a quella fase del giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.03.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.03.2024 si è tardivamente costituita in giudizio la - già (in virtù di cambio di denominazione sociale) e Controparte_6 CP_8
già a seguito di atto di fusione per incorporazione per atto del notaio in CP_9 Persona_1
Milano del 19.03.2014.
pagina 3 di 14 Nel corpo della predetta comparsa, la società ha rappresentato, con Controparte_6
riferimento alla titolarità del credito, oggetto dell'odierna opposizione, che la Banca Monte dei Paschi
di Siena, in qualità di avente causa di ( società con cui gli opponenti avevano Parte_1
sottoscritto il contratto di finanziamento personale), aveva ceduto a il credito Controparte_5
vantato nei confronti dei sig.ri e in virtù di atto di cessione del 22/06/2015, comunicato CP_7 CP_2
agli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 cc. (all. 6 fascicolo monitorio).
Successivamente, la cessionaria aveva ceduto alla il Controparte_5 Controparte_6
credito vantato nei confronti degli opponenti, in virtù di atto di cessione del giorno 11/10/2018
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018 (all. 7 fascicolo monitorio).
Inoltre, la in virtù di atto di scissione parziale, Rep. 7926 n. 14657 del Controparte_6
21/12/2022 per atto del Notaio si è scissa in con attribuzione del Persona_2 CP_10
Cont ramo alla Società pertanto, ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., la società CP_10 CP_10
Cont ha assunto, tutti i diritti e obblighi di afferenti al ramo quale
[...] Controparte_6
successore a titolo universale con riferimento a tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla scissione. Della predetta scissione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
parte seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023.
Infine, la società subentrata in virtù della predetta scissione parziale nella titolarità del CP_10
credito, ha conferito mandato alla Società al fine di procedere al recupero Controparte_6
del credito vantato nei confronti dei Sig.ri e (all. 3 comparsa di costituzione della CP_7 CP_2
- estratto atto di scissione-punto 6 “Si dà atto che, per effetto della scissione, Controparte_6
lo statuto sociale della società beneficiaria non subirà modifiche per effetto della scissione, mentre
quello della società scissa sarà modificato, a far data dalla data di efficacia della scissione ….. al fine
pagina 4 di 14 di estenderne l'oggetto sociale all'attività di “riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e
pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999”).
Con riferimento alla debenza delle somme, la società , ha rappresentato che Controparte_6
nonostante i diversi solleciti, l'ultimo dei quali inviato con lettera di diffida datata 18/12/2020 (all. 8
fascicolo monitorio), gli opponenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto, così come da estratto conto riepilogativo (all. 9 fascicolo monitorio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la società ha eccepito l'infondatezza Controparte_6
in fatto e diritto dell'opposizione di controparte e chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo.
Celebratasi l'udienza di precisazioni delle conclusioni del 19.03.2024, il Giudice istruttore ha rinviato la trattazione della causa per i medesimi incombenti all'udienza del 10.12.2024.
Con ordinanza del 10.02.2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 24.02.2025 la società , nella qualità di mandataria della società Controparte_4
già denominata , appartenente al "Gruppo Banca IFIS", TE CP_3
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ha depositato comparsa di Controparte_5
nuova costituzione rappresentando che in data 3.10.2024, con rogito del notaio rep. Persona_3
n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11.11.2024, la società è stata fusa CP_10
per incorporazione in società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta TE
all'attività di direzione e coordinamento di (all. n. 5 comparsa di nuova costituzione ), Controparte_5
pertanto a far data da giorno 11.11.2024 per effetto della fusione per incorporazione la società CP_3
pagina 5 di 14 è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, TE
attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a CP_10
Tanto premesso la , si è richiamata integralmente agli scritti e alle Controparte_4
conclusioni depositate da chiedendo l'estromissione di quest'ultima per effetto Controparte_6
dell'intervenuta fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c, di in CP_10 TE
In data 11 aprile 2025, la società , quale procuratrice di Controparte_4 TE
ha depositato comparsa ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e si è rivelata CP_1 Controparte_2
infondata e deve essere rigettata.
Giova preliminarmente rilevare che gli eventi sopravvenuti nelle more del giudizio hanno modificato il rapporto processuale così come originariamente introdotto nell'atto di citazione, influenzando la portata soggettiva del processo.
Come esposto nella parte in fatto, la società e per essa la sua procuratrice TE
si è costituta nel presente giudizio in sostituzione di la Controparte_4 Controparte_6
quale a sua volta era stata incaricata dalla società per il recupero del credito. CP_10
Orbene, come sopra rappresentato quest'ultima (società è stata fusa per incorporazione CP_10
in (all. n. 5 comparsa di nuova costituzione). TE
Ebbene, in riferimento alla fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione di tutti i rapporti giuridici (dunque anche di natura processuale) in capo al soggetto incorporante, che dunque diventa centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.
Sul punto si rappresenta che, sebbene “La fusione per incorporazione determina l'estinzione della
società incorporata, per cui i rapporti giuridici - attivi e passivi - facenti capo alla società incorporata
pagina 6 di 14 vanno imputati ad un diverso soggetto giuridico, ossia la società incorporante. Tale fenomeno, se
verificatosi in corso di giudizio, comporterebbe l'interruzione del processo, in virtù del 'venir meno'
della parte. Tuttavia in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione
dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici anche processuali facenti capo alle
società incorporate vi è una prosecuzione dell'incorporante - vale ad evitare l'interruzione, dato che
l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.” (Tribunale
Prato sez. I, 23/01/2024, n.63)
Alla luce delle superiori premesse, l'intervenuta costituzione della società , TE
anche dopo che la causa è stata assunta in decisione, deve considerarsi pienamente ammissibile.
Invero, la predetta società nel caso di specie non può considerarsi come terza intervenuta, per la quale opererebbe il diverso disposto di cui all'art. 268 c.p.c, atteso che all'esito della fusione per incorporazione della società la società è subentrata in tutti i CP_10 TE
rapporti giuridici anche processuali facenti capo alla società incorporata, senza che vi sia necessità di interruzione del processo, considerato che in forza del disposto dell'art 2504 bis c.c vi è una prosecuzione in tutti i rapporti giuridici anche processuali facenti capo alla società incorporata.
Orbene, chiarite le intervenute modifiche nell'ambito soggettivo del presente giudizio e passando al merito delle eccezioni sollevate dagli opponenti si rileva quanto segue.
Con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte opponente relativamente al mancato esperimento del procedimento di mediazione, si rileva che, sebbene nel caso di specie si controverta in una materia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, tuttavia,
trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, trova applicazione il disposto del comma 4 dell'art. 5 del medesimo decreto, secondo cui la mediazione non è condizione di procedibilità fino a quando non venga concessa, anche in via provvisoria, l'esecuzione del decreto.
pagina 7 di 14 Poiché nel presente giudizio non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, deve ritenersi che non sussista l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione, in quanto la condizione di procedibilità resta subordinata alla sola eventuale concessione dell'esecutorietà del titolo monitorio.
Nel merito si rileva quanto segue.
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 50 DEL T.U.B E DELL'ART 2697 CC IN RELAZIONE
ALL'ONERE DELLA PROVA
In relazione all'eccezione di cui al superiore punto i) sollevata da parte opponente, giova preliminarmente evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo, atteso che secondo costante orientamento giurisprudenziale
"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge
nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa
fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda
riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni
stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la
nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità
relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto sussiste per la Banca nel caso di contratti di conto corrente – stante l'esistenza di reciproci rapporti di dare e avere – per la pagina 8 di 14 ricostruzione del rapporto, ma nel caso di finanziamento, come nel caso de quo, valgono gli ordinari oneri probatori. Ciò comporta che il creditore è tenuto a provare la consegna della somma, la natura e il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (ex multis Cass. n. 30944 del 29/11/2018;
Cass. n. 8409 del 2015; Cass. n. 6295/2013; Cass. 2404/2010; Cass. n. 9541 del 22/04/2010; Cass. n.
9209 del 06/07/2001), mentre spetta al debitore provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito.
Sempre sull'onere della prova, giova ricordare che il giudizio di cognizione è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Orbene, nella fattispecie in esame la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo risulta documentalmente provata mediante la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto in data
14.07.2011 ( cfr. all. 5 procedimento monitorio), nonché della rendicontazione contabile aggiornata,
comprensiva dell'elenco dei pagamenti effettuati e delle rate rimaste insolute ( cfr. all.
4.5 comparsa di costituzione . Controparte_11
In particolare, il credito azionato deriva da un contratto di prestito personale con rimborso rateale, il cui inadempimento da parte dei debitori ha determinato la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esigibilità dell'intero residuo debito.
pagina 9 di 14 La quantificazione del credito è stata effettuata sulla base della documentazione contabile certificata ex art. 50 T.U.B., ritenuta idonea ai fini monitori dalla giurisprudenza di legittimità.
Di contro parte opponente non ha negato la sottoscrizione del contratto di finanziamento, né
l'erogazione delle somme a suo favore, tantomeno ha contestato validamente l'ammontare delle somme richieste.
Pertanto, gli opponenti non hanno adempiuto all'onere della prova incombenti sugli stessi in ordine all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratti sottoscritto, in contrasto con l'ormai risalente principio giurisprudenziale della presunzione di persistenza del diritto di credito, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo esatto adempimento (in tal senso già le nota sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13533
del 28.10.2001).
Alla luce delle superiori premesse deve pertanto ritenersi accertata la debenza delle somme ingiunte,
pari ad € 6.487,20, oltre interessi e spese come da decreto.
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART 1264 C.C.
Con ulteriore motivo di censura parte opponente eccepisce la violazione dell'art 1264 c.c. rilevando che “parte convenuta – opposta, agendo quale cessionaria del credito della società con cui gli
odierni attori – opponenti avrebbero intrattenuto rapporti contrattuali, così come tutte le altre società
precedenti che sono subentrate in questo asserito credito, avrebbe dovuto notificare la cessione agli
asseriti debitori ceduti, che l'avrebbero dovuta accettare per essere valida ed efficace. In difetto di
tali adempimenti, il cui onere probatorio ricade sull'odierna convenuta – opposta, sarebbe illegittima
pagina 10 di 14 la richiesta di pagamento ad opera della convenuta – opposta per violazione della norma in
epigrafe”.
La censura non merita accoglimento.
Invero, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.
Peraltro, nel caso di cessioni in blocco, come nel caso che ci occupa, la pubblicazione della notizia ex art. 4 L. n. 130 del 1999, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993),
ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c..
Invero, le previsioni in parola, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta comprovata la legittimazione attiva dell'opposta quale attuale titolare del credito, oggetto dell'odierna opposizione. TE
In particolare, il credito oggetto di causa trae origine da un contratto di finanziamento stipulato in data
14.07.2011 tra il sig. , con la sig.ra quale coobbligata, e la società CP_7 Controparte_2
all'epoca appartenente al Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Parte_1
Tale credito è stato successivamente oggetto di plurime cessioni, tutte regolarmente formalizzate e opponibili ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.). In particolare:
pagina 11 di 14 in data 30.06.2015, ha ceduto un portafoglio di crediti deteriorati, Parte_1
comprendente anche quello per cui è causa, alla mediante cessione in Controparte_5
blocco ex art. 58 T.U.B., con pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
in data 28.12.2018, ha a sua volta ceduto il medesimo credito Controparte_5
alla già operante come mediante cessione pro Controparte_6 Controparte_8
soluto;
Cont
in data 01.07.2022, il ramo d'azienda di comprensivo del Controparte_6
credito in oggetto, è stato conferito alla la quale è subentrata ex lege in tutti i CP_10
rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al ramo ceduto, tale operazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2023, in conformità all'art. 58, comma 2, T.U.B.,
che stabilisce l'efficacia del trasferimento verso i debitori anche in assenza di notifica individuale, purché vi sia pubblicazione ufficiale;
infine, con atto di fusione per incorporazione del 31 ottobre 2024, rogato dal Notaio Per_3
è stata fusa in con efficacia dal giorno 11
[...] CP_10 TE
novembre 2024, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.;
è pertanto subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della TE
società incorporata, inclusi i crediti oggetto del presente giudizio.
L'opponibilità delle suddette cessioni risulta altresì comprovata dalle pubblicazioni in Gazzetta
Ufficiale, come puntualmente indicate nella parte in fatto, e dalla comunicazione individuale inviata ai debitori in data 18.12.2020, elementi che, secondo consolidata giurisprudenza, sono idonei a soddisfare i requisiti di conoscibilità e opponibilità previsti dalla normativa vigente.
pagina 12 di 14 Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva in capo a TE
, quale attuale titolare del credito azionato.
[...]
•SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo le spese nei confronti di parte opposta vanno poste a carico degli opponenti, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. mod, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria essendo stata la stessa pretermessa e dunque tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.700,00, così ripartiti: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IV e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definendo il giudizio, così
dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da (c.f. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ; CP_2 C.F._2
- CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 304/2021 emesso dal Tribunale di Enna
in data 27.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 977/2021R.G.;
- CONDANNA gli opponenti (c.f. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta C.F._2 [...]
già denominata , in persona del legale rappresentante pro TE CP_3
tempore, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia RO al n.
pagina 13 di 14 , P.IV , società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca P.IV_1 P.IV_2
IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di e per essa la Controparte_5
mandataria con rappresentanza le spese di lite che si liquidano in € Controparte_4
1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Enna, lì 03.09.2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2021 promossa da:
nato a [...] in data [...], c.f. e CP_1 C.F._1
nata ad [...] in data [...], (C.F.: , entrambi Controparte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo
Caruso (C.F.: e dall'avv. Gianluca Di Barca (C.F.: ), C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lorenzo Caruso sito in GU AR
(EN) in Via Cagliari n. 12.
-Opponenti-
CONTRO
già denominata , in persona del legale TE CP_3
rappresentante pro tempore, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
pagina 1 di 14 RO al n. , P.IV ), società con socio unico, appartenente al "Gruppo P.IV_1 P.IV_2
Banca IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA e per essa la CP_3
mandataria con rappresentanza con sede legale in Venezia Mestre, Controparte_4
alla Via Terraglio, n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - RO
, partecipante al gruppo TA IV , società con socio unico P.IV_3 P.IV_2 [...]
appartenente al GRUPPO BANCA IFIS e soggetta all'attività di direzione e TE
coordinamento di , , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Controparte_5
Milano (C.F.: ), presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Milano, C.F._5
Corso Monforte, 13.
-Opposta-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 1/10/2024, sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, quest'ultime hanno così concluso:
- Gli avv.ti Lorenzo Caruso e Gianluca Di Barca per gli opponenti “Questa difesa, insiste in tutti gli
atti di parte attrici – opponenti;
- contesta e respinge la costituzione avversa siccome tardiva e
integralmente infondata sia in fatto sia in diritto;
- chiede che la causa venga posta in decisione
precisando le conclusioni così come formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del
presente giudizio delle parti attrici - opponenti, da intendersi qui integralmente riportate e
trascritte e nel cui contenuto punto per punto insiste, chiedendo l'integrale accoglimento delle
conclusioni di parti attrici - opponenti ed invero chiedendo il rigetto integrale di tutte le eccezioni,
pagina 2 di 14 domande e conclusioni formulate da parte convenuta – opposta. Si chiede concedersi termini ex
art. 190 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, gli odierni opponenti hanno convenuto in giudizio la chiedendo la revoca del decreto opposto Controparte_6
n. 304/2021 (r.g. n. 977/2021) emesso dal Tribunale di Enna in data 27.07.2021, notificato in data
08.09.2021, con cui il Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore della Controparte_6
dell'importo di € 6.487,20, oltre spese e compensi del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso in virtù del contratto di finanziamento n. 4119050, stipulato con la erogato in favore del e sottoscritto, in Parte_1 CP_7
qualità di coobbligata, anche dall'opponente . Controparte_2
A sostegno dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito: i) la violazione dell'art. 50 del T.U.B e dell'art 2697 cc in relazione all'onere della prova;
ii) la violazione dell'art. 1264 c.c.; iii)
l'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 17.05.2022, il Giudice Istruttore ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma VI,
numeri 1), 2) e 3) c.p.c., rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.01.2023, all'esito della quale il
Giudice, atteso il mancato deposito delle predette memorie da parte degli opponenti, unici costituiti sino a quella fase del giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.03.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.03.2024 si è tardivamente costituita in giudizio la - già (in virtù di cambio di denominazione sociale) e Controparte_6 CP_8
già a seguito di atto di fusione per incorporazione per atto del notaio in CP_9 Persona_1
Milano del 19.03.2014.
pagina 3 di 14 Nel corpo della predetta comparsa, la società ha rappresentato, con Controparte_6
riferimento alla titolarità del credito, oggetto dell'odierna opposizione, che la Banca Monte dei Paschi
di Siena, in qualità di avente causa di ( società con cui gli opponenti avevano Parte_1
sottoscritto il contratto di finanziamento personale), aveva ceduto a il credito Controparte_5
vantato nei confronti dei sig.ri e in virtù di atto di cessione del 22/06/2015, comunicato CP_7 CP_2
agli stessi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1264 e 1265 cc. (all. 6 fascicolo monitorio).
Successivamente, la cessionaria aveva ceduto alla il Controparte_5 Controparte_6
credito vantato nei confronti degli opponenti, in virtù di atto di cessione del giorno 11/10/2018
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/10/2018 (all. 7 fascicolo monitorio).
Inoltre, la in virtù di atto di scissione parziale, Rep. 7926 n. 14657 del Controparte_6
21/12/2022 per atto del Notaio si è scissa in con attribuzione del Persona_2 CP_10
Cont ramo alla Società pertanto, ai sensi degli artt. 2506 ss. c.c., la società CP_10 CP_10
Cont ha assunto, tutti i diritti e obblighi di afferenti al ramo quale
[...] Controparte_6
successore a titolo universale con riferimento a tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla scissione. Della predetta scissione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
parte seconda, n. 7 del 17 gennaio 2023.
Infine, la società subentrata in virtù della predetta scissione parziale nella titolarità del CP_10
credito, ha conferito mandato alla Società al fine di procedere al recupero Controparte_6
del credito vantato nei confronti dei Sig.ri e (all. 3 comparsa di costituzione della CP_7 CP_2
- estratto atto di scissione-punto 6 “Si dà atto che, per effetto della scissione, Controparte_6
lo statuto sociale della società beneficiaria non subirà modifiche per effetto della scissione, mentre
quello della società scissa sarà modificato, a far data dalla data di efficacia della scissione ….. al fine
pagina 4 di 14 di estenderne l'oggetto sociale all'attività di “riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e
pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999”).
Con riferimento alla debenza delle somme, la società , ha rappresentato che Controparte_6
nonostante i diversi solleciti, l'ultimo dei quali inviato con lettera di diffida datata 18/12/2020 (all. 8
fascicolo monitorio), gli opponenti non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto, così come da estratto conto riepilogativo (all. 9 fascicolo monitorio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la società ha eccepito l'infondatezza Controparte_6
in fatto e diritto dell'opposizione di controparte e chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c., la conferma del decreto ingiuntivo.
Celebratasi l'udienza di precisazioni delle conclusioni del 19.03.2024, il Giudice istruttore ha rinviato la trattazione della causa per i medesimi incombenti all'udienza del 10.12.2024.
Con ordinanza del 10.02.2025, resa a scioglimento dell'udienza predetta, il Giudice istruttore ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 24.02.2025 la società , nella qualità di mandataria della società Controparte_4
già denominata , appartenente al "Gruppo Banca IFIS", TE CP_3
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ha depositato comparsa di Controparte_5
nuova costituzione rappresentando che in data 3.10.2024, con rogito del notaio rep. Persona_3
n. 88912, racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11.11.2024, la società è stata fusa CP_10
per incorporazione in società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta TE
all'attività di direzione e coordinamento di (all. n. 5 comparsa di nuova costituzione ), Controparte_5
pertanto a far data da giorno 11.11.2024 per effetto della fusione per incorporazione la società CP_3
pagina 5 di 14 è subentrata in continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, TE
attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a CP_10
Tanto premesso la , si è richiamata integralmente agli scritti e alle Controparte_4
conclusioni depositate da chiedendo l'estromissione di quest'ultima per effetto Controparte_6
dell'intervenuta fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c, di in CP_10 TE
In data 11 aprile 2025, la società , quale procuratrice di Controparte_4 TE
ha depositato comparsa ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e si è rivelata CP_1 Controparte_2
infondata e deve essere rigettata.
Giova preliminarmente rilevare che gli eventi sopravvenuti nelle more del giudizio hanno modificato il rapporto processuale così come originariamente introdotto nell'atto di citazione, influenzando la portata soggettiva del processo.
Come esposto nella parte in fatto, la società e per essa la sua procuratrice TE
si è costituta nel presente giudizio in sostituzione di la Controparte_4 Controparte_6
quale a sua volta era stata incaricata dalla società per il recupero del credito. CP_10
Orbene, come sopra rappresentato quest'ultima (società è stata fusa per incorporazione CP_10
in (all. n. 5 comparsa di nuova costituzione). TE
Ebbene, in riferimento alla fusione per incorporazione, l'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione di tutti i rapporti giuridici (dunque anche di natura processuale) in capo al soggetto incorporante, che dunque diventa centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.
Sul punto si rappresenta che, sebbene “La fusione per incorporazione determina l'estinzione della
società incorporata, per cui i rapporti giuridici - attivi e passivi - facenti capo alla società incorporata
pagina 6 di 14 vanno imputati ad un diverso soggetto giuridico, ossia la società incorporante. Tale fenomeno, se
verificatosi in corso di giudizio, comporterebbe l'interruzione del processo, in virtù del 'venir meno'
della parte. Tuttavia in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione
dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici anche processuali facenti capo alle
società incorporate vi è una prosecuzione dell'incorporante - vale ad evitare l'interruzione, dato che
l'incorporante ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.” (Tribunale
Prato sez. I, 23/01/2024, n.63)
Alla luce delle superiori premesse, l'intervenuta costituzione della società , TE
anche dopo che la causa è stata assunta in decisione, deve considerarsi pienamente ammissibile.
Invero, la predetta società nel caso di specie non può considerarsi come terza intervenuta, per la quale opererebbe il diverso disposto di cui all'art. 268 c.p.c, atteso che all'esito della fusione per incorporazione della società la società è subentrata in tutti i CP_10 TE
rapporti giuridici anche processuali facenti capo alla società incorporata, senza che vi sia necessità di interruzione del processo, considerato che in forza del disposto dell'art 2504 bis c.c vi è una prosecuzione in tutti i rapporti giuridici anche processuali facenti capo alla società incorporata.
Orbene, chiarite le intervenute modifiche nell'ambito soggettivo del presente giudizio e passando al merito delle eccezioni sollevate dagli opponenti si rileva quanto segue.
Con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte opponente relativamente al mancato esperimento del procedimento di mediazione, si rileva che, sebbene nel caso di specie si controverta in una materia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, tuttavia,
trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, trova applicazione il disposto del comma 4 dell'art. 5 del medesimo decreto, secondo cui la mediazione non è condizione di procedibilità fino a quando non venga concessa, anche in via provvisoria, l'esecuzione del decreto.
pagina 7 di 14 Poiché nel presente giudizio non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, deve ritenersi che non sussista l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione, in quanto la condizione di procedibilità resta subordinata alla sola eventuale concessione dell'esecutorietà del titolo monitorio.
Nel merito si rileva quanto segue.
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 50 DEL T.U.B E DELL'ART 2697 CC IN RELAZIONE
ALL'ONERE DELLA PROVA
In relazione all'eccezione di cui al superiore punto i) sollevata da parte opponente, giova preliminarmente evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo, atteso che secondo costante orientamento giurisprudenziale
"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge
nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne
consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa
fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda
riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni
stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la
nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità
relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto sussiste per la Banca nel caso di contratti di conto corrente – stante l'esistenza di reciproci rapporti di dare e avere – per la pagina 8 di 14 ricostruzione del rapporto, ma nel caso di finanziamento, come nel caso de quo, valgono gli ordinari oneri probatori. Ciò comporta che il creditore è tenuto a provare la consegna della somma, la natura e il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (ex multis Cass. n. 30944 del 29/11/2018;
Cass. n. 8409 del 2015; Cass. n. 6295/2013; Cass. 2404/2010; Cass. n. 9541 del 22/04/2010; Cass. n.
9209 del 06/07/2001), mentre spetta al debitore provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi del credito.
Sempre sull'onere della prova, giova ricordare che il giudizio di cognizione è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Orbene, nella fattispecie in esame la debenza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo risulta documentalmente provata mediante la produzione del contratto di finanziamento sottoscritto in data
14.07.2011 ( cfr. all. 5 procedimento monitorio), nonché della rendicontazione contabile aggiornata,
comprensiva dell'elenco dei pagamenti effettuati e delle rate rimaste insolute ( cfr. all.
4.5 comparsa di costituzione . Controparte_11
In particolare, il credito azionato deriva da un contratto di prestito personale con rimborso rateale, il cui inadempimento da parte dei debitori ha determinato la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esigibilità dell'intero residuo debito.
pagina 9 di 14 La quantificazione del credito è stata effettuata sulla base della documentazione contabile certificata ex art. 50 T.U.B., ritenuta idonea ai fini monitori dalla giurisprudenza di legittimità.
Di contro parte opponente non ha negato la sottoscrizione del contratto di finanziamento, né
l'erogazione delle somme a suo favore, tantomeno ha contestato validamente l'ammontare delle somme richieste.
Pertanto, gli opponenti non hanno adempiuto all'onere della prova incombenti sugli stessi in ordine all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratti sottoscritto, in contrasto con l'ormai risalente principio giurisprudenziale della presunzione di persistenza del diritto di credito, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo esatto adempimento (in tal senso già le nota sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13533
del 28.10.2001).
Alla luce delle superiori premesse deve pertanto ritenersi accertata la debenza delle somme ingiunte,
pari ad € 6.487,20, oltre interessi e spese come da decreto.
SULLA VIOLAZIONE DELL'ART 1264 C.C.
Con ulteriore motivo di censura parte opponente eccepisce la violazione dell'art 1264 c.c. rilevando che “parte convenuta – opposta, agendo quale cessionaria del credito della società con cui gli
odierni attori – opponenti avrebbero intrattenuto rapporti contrattuali, così come tutte le altre società
precedenti che sono subentrate in questo asserito credito, avrebbe dovuto notificare la cessione agli
asseriti debitori ceduti, che l'avrebbero dovuta accettare per essere valida ed efficace. In difetto di
tali adempimenti, il cui onere probatorio ricade sull'odierna convenuta – opposta, sarebbe illegittima
pagina 10 di 14 la richiesta di pagamento ad opera della convenuta – opposta per violazione della norma in
epigrafe”.
La censura non merita accoglimento.
Invero, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.
Peraltro, nel caso di cessioni in blocco, come nel caso che ci occupa, la pubblicazione della notizia ex art. 4 L. n. 130 del 1999, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993),
ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c..
Invero, le previsioni in parola, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta comprovata la legittimazione attiva dell'opposta quale attuale titolare del credito, oggetto dell'odierna opposizione. TE
In particolare, il credito oggetto di causa trae origine da un contratto di finanziamento stipulato in data
14.07.2011 tra il sig. , con la sig.ra quale coobbligata, e la società CP_7 Controparte_2
all'epoca appartenente al Gruppo Monte dei Paschi di Siena. Parte_1
Tale credito è stato successivamente oggetto di plurime cessioni, tutte regolarmente formalizzate e opponibili ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 (T.U.B.). In particolare:
pagina 11 di 14 in data 30.06.2015, ha ceduto un portafoglio di crediti deteriorati, Parte_1
comprendente anche quello per cui è causa, alla mediante cessione in Controparte_5
blocco ex art. 58 T.U.B., con pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
in data 28.12.2018, ha a sua volta ceduto il medesimo credito Controparte_5
alla già operante come mediante cessione pro Controparte_6 Controparte_8
soluto;
Cont
in data 01.07.2022, il ramo d'azienda di comprensivo del Controparte_6
credito in oggetto, è stato conferito alla la quale è subentrata ex lege in tutti i CP_10
rapporti giuridici attivi e passivi afferenti al ramo ceduto, tale operazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17 gennaio 2023, in conformità all'art. 58, comma 2, T.U.B.,
che stabilisce l'efficacia del trasferimento verso i debitori anche in assenza di notifica individuale, purché vi sia pubblicazione ufficiale;
infine, con atto di fusione per incorporazione del 31 ottobre 2024, rogato dal Notaio Per_3
è stata fusa in con efficacia dal giorno 11
[...] CP_10 TE
novembre 2024, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.;
è pertanto subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della TE
società incorporata, inclusi i crediti oggetto del presente giudizio.
L'opponibilità delle suddette cessioni risulta altresì comprovata dalle pubblicazioni in Gazzetta
Ufficiale, come puntualmente indicate nella parte in fatto, e dalla comunicazione individuale inviata ai debitori in data 18.12.2020, elementi che, secondo consolidata giurisprudenza, sono idonei a soddisfare i requisiti di conoscibilità e opponibilità previsti dalla normativa vigente.
pagina 12 di 14 Pertanto, deve ritenersi pienamente sussistente la legittimazione attiva in capo a TE
, quale attuale titolare del credito azionato.
[...]
•SULLE SPESE PROCESSUALI
In ragione del rigetto dell'opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo le spese nei confronti di parte opposta vanno poste a carico degli opponenti, in ossequio al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e liquidate in base al D.M. 55/2014 e succ. mod, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria essendo stata la stessa pretermessa e dunque tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.700,00, così ripartiti: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IV e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definendo il giudizio, così
dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da (c.f. ) e CP_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ; CP_2 C.F._2
- CONFERMA e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 304/2021 emesso dal Tribunale di Enna
in data 27.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 977/2021R.G.;
- CONDANNA gli opponenti (c.f. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: , in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta C.F._2 [...]
già denominata , in persona del legale rappresentante pro TE CP_3
tempore, (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia RO al n.
pagina 13 di 14 , P.IV , società con socio unico, appartenente al "Gruppo Banca P.IV_1 P.IV_2
IFIS", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di e per essa la Controparte_5
mandataria con rappresentanza le spese di lite che si liquidano in € Controparte_4
1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Enna, lì 03.09.2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 14 di 14