TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/09/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2117/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIOLO ILARIA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Lecce al viale Foscolo n. 51, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCARDI PIERO, Controparte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta al corso Umberto I n. 4, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di: - revocare il contributo al mantenimento previsto a proprio carico in favore dei figli e , atteso il raggiungimento da parte degli stessi della indipendenza economica;
- Per_1 Per_2 revocare il contributo al mantenimento previsto a proprio carico in favore della moglie;
- revocare il contributo previsto a titolo di spese relative alla gestione dell'abitazione familiare;
- condannare la resistente alla restituzione in proprio favore della somma di €24.220,00, oltre interessi dal dì del sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 10/10/2024, si è costituita , Controparte_1 contestando le allegazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto nel merito di tutte le domande proposte dal nei suoi confronti e la contestuale declaratoria di difetto di legittimazione passiva Pt_1 per le domande aventi ad oggetto i figli, vinte le spese.
All'udienza del 13/11/2024 sono state ascoltate le parti e, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “revoca del concorso del al
Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
revoca del contributo posto a carico del per la gestione dell'abitazione
Pt_1 familiare;
obbligo del di corrispondere in favore dell' la somma mensile pari ad € 350,00, annualmente
Pt_1 CP_1 ed automaticamente rivalutata secondo indici Istat, a titolo di assegno divorzile con decorrenza, quanto al diverso importo, dalla sentenza che definisce il presente giudizio;
rinuncia alla domanda di restituzione delle somme proposta dal;
Pt_1 spese di lite integralmente compensate”.
Alla successiva udienza dell'8/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori hanno dato atto dell'adesione delle parti alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed hanno precisato le conclusioni riportandosi alla proposta conciliativa del Giudice.
Orbene, l'accordo raggiunto in seguito alla proposta conciliativa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 92 del 15/2/2007 (cron. n. 817), depositata il 13/3/2007, passata in giudicato, del Tribunale di Tempio Pausania, attiene a materia disponibile e non contrasta con norme imperative, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Modifica parzialmente le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 92 del 15/2/2007 (cron. n. 817), depositata il 13/3/2007, passata in giudicato, secondo gli accordi oggetto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il 13/12/2024 ed accettata dalle parti con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/7/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trani, addì 16/9/2025, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 18/06/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. COCCIOLO ILARIA, giusta procura in atti, Parte_1 presso il cui studio, sito in Lecce al viale Foscolo n. 51, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. BOCCARDI PIERO, Controparte_1 giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Molfetta al corso Umberto I n. 4, è elettivamente domiciliata;
Resistente
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio, nel senso di: - revocare il contributo al mantenimento previsto a proprio carico in favore dei figli e , atteso il raggiungimento da parte degli stessi della indipendenza economica;
- Per_1 Per_2 revocare il contributo al mantenimento previsto a proprio carico in favore della moglie;
- revocare il contributo previsto a titolo di spese relative alla gestione dell'abitazione familiare;
- condannare la resistente alla restituzione in proprio favore della somma di €24.220,00, oltre interessi dal dì del sorgere del diritto sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 10/10/2024, si è costituita , Controparte_1 contestando le allegazioni di parte ricorrente e chiedendo il rigetto nel merito di tutte le domande proposte dal nei suoi confronti e la contestuale declaratoria di difetto di legittimazione passiva Pt_1 per le domande aventi ad oggetto i figli, vinte le spese.
All'udienza del 13/11/2024 sono state ascoltate le parti e, a scioglimento della riserva, il Giudice relatore ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “revoca del concorso del al
Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario dei figli;
revoca del contributo posto a carico del per la gestione dell'abitazione
Pt_1 familiare;
obbligo del di corrispondere in favore dell' la somma mensile pari ad € 350,00, annualmente
Pt_1 CP_1 ed automaticamente rivalutata secondo indici Istat, a titolo di assegno divorzile con decorrenza, quanto al diverso importo, dalla sentenza che definisce il presente giudizio;
rinuncia alla domanda di restituzione delle somme proposta dal;
Pt_1 spese di lite integralmente compensate”.
Alla successiva udienza dell'8/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori hanno dato atto dell'adesione delle parti alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed hanno precisato le conclusioni riportandosi alla proposta conciliativa del Giudice.
Orbene, l'accordo raggiunto in seguito alla proposta conciliativa, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 92 del 15/2/2007 (cron. n. 817), depositata il 13/3/2007, passata in giudicato, del Tribunale di Tempio Pausania, attiene a materia disponibile e non contrasta con norme imperative, sicché nulla osta all'accoglimento della richiesta modifica.
Tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, garantito l'intervento del P.M., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Modifica parzialmente le condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania
n. 92 del 15/2/2007 (cron. n. 817), depositata il 13/3/2007, passata in giudicato, secondo gli accordi oggetto della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. il 13/12/2024 ed accettata dalle parti con note depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/7/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Trani, addì 16/9/2025, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia