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Articolo 3 della Legge 31 luglio 1952, n. 1224
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Legge 31 luglio 1952, n. 1224
Articolo 3 della Legge 31 luglio 1952, n. 1224
Versione
11 ottobre 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 ottobre 1952
Vedi fonte istituzionale
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