Articolo 3 della Legge 31 luglio 1952, n. 1224
Articolo 2
Versione
11 ottobre 1952
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1952