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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 20/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 20/06/2025 nel procedimento portante il n. 701 dell'anno 2023 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Daniele Beneventi parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare l'illegittimità della revoca disposta dall CP_1 CP_2 del beneficio del reddito di cittadinanza per difetto del requisito di residenza, con conseguente richiesta di restituzione degli importi a tale titolo percepiti dal novembre
2021 al gennaio 2023.
A sostegno della domanda deduceva di aver vissuto nel comune di Carmagnola, dalle cui liste era stato cancellato il 06/12/2019 per irreperibilità, a seguito di iscrizione del nuovo inquilino dell'abitazione da lui precedentemente locata, e di essere stato reiscritto il 16/12/2021 nelle liste anagrafiche del medesimo comune, sul cui territorio aveva continuato a essere presente anche successivamente alla cancellazione dalle liste anagrafiche.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' che Controparte_3 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per omesso espletamento del
1 procedimento amministrativo e nel merito sosteneva la piena legittimità del proprio operato, rilevando la mancanza di prova del diritto del ricorrente a percepire il sussidio in questione e l'insussistenza di fatti idonei a rendere irripetibili nei suoi confronti le somme a tale titolo percepite.
L'istituto convenuto ribadiva l'insussistenza del requisito della residenza continuativa in
Italia negli ultimi due anni, precisando di aver recepito l'esito dei controlli comunicato dal Comune di residenza, chiamato alla verifica dei requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare.
Disposta la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 443 c.p.c., successivamente alla tempestiva riassunzione la controversia veniva istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti;
indi all'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano la causa e rassegnavano le conclusioni, richiamando i rispettivi atti defensionali.
* * * * * * *
1. Le argomentazioni dell' quanto al presunto carattere vincolante delle CP_2 segnalazioni da parte dei comuni impongono alcune preliminari considerazioni finalizzate alla verifica del soggetto dotato della legittimazione passiva.
L'art. 5 del D.L. n. 4/2019, così dispone:
“
3. Il Rdc è riconosciuto dall ove ricorrano le condizioni. Ai fini del
CP_1 riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di
CP_1 comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
CP_1 pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell
CP_1 sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell'
CP_1 avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in
2 sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende CP_1 disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è CP_1 tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione CP_1 dell . CP_2
4-ter. L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai CP_1 sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1.
4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso la CP_1 piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il decorso di tale termine il pagamento CP_1 delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all' il pagamento delle somme è comunque disposto. Il CP_1 responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
1.1. L'art. 7, comma 15, prevede inoltre che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per
3 individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
2. Da tale complesso normativo emerge che, mentre l' è responsabile in via CP_1 primaria dei provvedimenti di concessione del beneficio, spetta ai comuni la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti di residenza e domicilio. Si evince, inoltre, che l può compiere, con i dati a propria disposizione, i controlli su tutti i requisiti. CP_1
La Circolare del Ministero del lavoro n. 805/2021 precisa, infatti, che “Come noto,
l'articolo 6 comma 4 del DL 4/2019 prevede che le Piattaforme digitali istituite per il reddito di cittadinanza costituiscono il “portale delle comunicazioni” tra i Centri per
l'Impiego, i Comuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Anpal e l' CP_1 secondo le modalità definite nel DM 2 settembre 2019. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti all' ai fini della irrogazione delle sanzioni o della verifica CP_1 dell'eleggibilità al beneficio mediante le piattaforme del Rdc”.
2.1. Tuttavia, l'unico ente competente a emettere i provvedimenti di concessione e revoca del reddito di cittadinanza è l' né le summenzionate disposizioni inducono CP_1
a concludere per la vincolatività delle informazioni fornite dal comune competente, stante la responsabilità dell' in relazione a qualsiasi provvedimento in materia. Il CP_2 ruolo del comune nella fattispecie non è provvedimentale, quanto piuttosto meramente istruttorio, sicché la sua attività non è di per sé idonea a incidere sul diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio.
2.2. D'altro canto, è l' l'unico soggetto tenuto al pagamento della prestazione ai CP_1 beneficiari, sicché non potrebbe ipotizzarsi, nemmeno astrattamente, una pronuncia di condanna dell'amministrazione comunale al pagamento del reddito di cittadinanza, né tantomeno l'esecuzione, nei confronti del comune, di un provvedimento che riconosca la debenza dello stesso.
Di conseguenza non possono condividersi le osservazioni della difesa del convenuto circa il presunto carattere vincolante delle comunicazioni dei comuni.
3. Tanto premesso, la presente causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza dalla data della domanda, sia attraverso l'accertamento negativo della natura di indebito delle somme già percepite e richieste in restituzione dall' sia attraverso la condanna dell'Istituto CP_1 all'erogazione dei ratei successivi al provvedimento di revoca.
4 3.1. Viene in rilievo l'art. 2 del DL n. 4/2019, che il cui comma 1, lettera a) prescrive che
“con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione Europea (…); 2) residente in Italia per almeno
10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”
Nel caso di specie, infatti, l'unico requisito contestato dall' (cfr. provvedimento CP_1 sub doc. 1 in atti di parte ricorrente) è quello della residenza in Italia in modo continuativo negli ultimi due anni, essendosi, anche in questa sede, l' convenuto CP_2 limitato a far propria la segnalazione del Comune di Carmagnola, senza svolgere alcuna contestazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b, c e c bis della norma sopra citata, sicché il ricorrente deve ritenersi, in relazione agli stessi, sollevato dal proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3.2. Segnatamente la mancata ricorrenza del requisito della residenza è stata dedotta dall' alla luce della comunicazione effettuata dall'Amministrazione comunale e CP_1 fondata sulle risultanze anagrafiche, da cui si evincerebbe che il ricorrente è risultato irreperibile dal novembre 2021 al gennaio 2023. Senonché, ai fini che qui interessano, deve aversi riguardo non già alle risultanze anagrafiche, bensì alla situazione di fatto, nel senso che la residenza in Italia va verificata nella sua nozione effettiva e non formale.
3.3. In questo senso depone la giurisprudenza della Suprema Corte che ha elaborato, in materie diverse ma con indirizzo costante e consolidato, il principio secondo cui la attestazione risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza, superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento (il principio è stato affermato in relazione alla regolarità delle notificazioni da Cass. civ. n. 30952/2017
e Cass. civ. n. 4274/2019; in materia di profili fiscali derivanti dall'accertamento dell'abitazione abituale da Cass. civ. n. 8267/2019 e Cass. civ. n. 13062/2017; in materia di prestazioni assistenziali da Cass. civ. n. 24631/2022).
4. Nel caso in esame alla luce dell'istruttoria e della documentazione prodotta a corredo del ricorso può senz'altro evincersi che il ricorrente, nato a [...] e dalle cui liste è stato cancellato per irreperibilità in data 06/12/2019 per poi essere iscritto nuovamente in data 16/12/2021, ha dimorato stabilmente a Carmagnola a tutt'oggi e dunque anche nel periodo oggetto del giudizio (novembre 2021 – gennaio 2023).
5 Tanto si ricava in primo luogo dalla circostanza che l'istante ha prestato servizio in ragione di plurimi contratti a termine, pur se di breve durata e stipulati a distanza di alcuni anni l'uno dall'altro, alle dipendenze di , gerente una ditta CP_4 individuale che si occupa di impianti elettrici (teste “ho conosciuto il ricorrente CP_4 circa 32 anni fa, intorno al 1992, quando si è presentato in ditta, chiedendo se avessi bisogno di manodopera. L'ho quindi assunto ed è rimasto nella mia azienda per circa 3/4 anni, quindi ha avviato una sua attività, sempre nel settore dell'impiantistica, che ha chiuso dopo circa un anno e mezzo. Trascorsi circa 5 anni, il ricorrente si è nuovamente presentato, chiedendo di essere assunto;
da allora ha lavorato per la mia azienda parecchie volte, nel senso che lo assumevo, ma lui rimaneva solo per poche settimane, tanto che da ultimo, anche di recente, ho preferito stipulare con lui contratti a termine di brevissima durata, non più di un mese. Preciso che tra una assunzione e l'altra in
Carmagnola. Confermo le circostanze di cui al capo 1 e 2 del ricorso di cui mi viene data lettura;
aggiungo che tra il 2019 e il 2023, ad eccezione del periodo marzo/dicembre 2020, il ricorrente ha lavorato nella mia azienda secondo le modalità che ho descritto ossia non continuativamente”).
4.1. Rilevano, inoltre, ai presenti fini, poiché forniscono concordanti indizi nel senso della dimora abituale e continuativa del ricorrente nel territorio di Carmagnola, le numerose e frequenti operazioni bancarie effettuate sul territorio di Carmagnola nel periodo in contestazione (cfr. doc. 5 in atti di parte ricorrente) e gli esiti dei controlli sulla baca dati SDI, che ne certificano la presenza tra il settembre 2019 e l'agosto 2024
(teste Vice Brigadiere presso CC di Carmagnola “dalla banca dati SDI il Tes_1 ricorrente risulta essere stato oggetto di controlli, e quindi indentificato, sul territorio di
Carmagnola dal 23/9/2019 al 9/8/2024. Tali dati sono stati da me estratti e sintetizzati su uno schema che offro all'attenzione dell'Ufficio. Nel periodo dal 12/11/2019 al
16/12/2021 risultano 4 controlli e segnatamente il 9/3/2020, 26/3/2020, 13/1/2021 e
10/3/2021”).
Deve, pertanto, ravvisarsi il requisito della residenza in Italia nel biennio antecedente la domanda, con conseguente integrale accoglimento della domanda attorea.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, in considerazione del
6 moderato grado di complessità delle questioni trattate, sulla scorta dello scaglione di valore tra € 5.201 ed € 26.000.
Non si provvede, infine, in ordine alle spese sostenute dal ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di istanza ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, DPR
n. 115/2002.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, accerta l'illegittimità della revoca della prestazione del reddito di cittadinanza disposta dall' e per l'effetto non dovuta la restituzione CP_1 dell'importo di € 7.500.
Condanna l' al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza a favore del CP_1 ricorrente, fino a persistenza dei requisiti di legge, e a versargli i ratei di reddito di cittadinanza non corrisposti a seguito di provvedimento di revoca.
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.700, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Asti, 20/06/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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