Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/05/2025, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2025
N. 09644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2025, proposto da
Italproim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Caracciolo, Fausto Gaspari, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, 225;
contro
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate da Italproim in data 2.12.2024 e 14.1.2025;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto al silenzio impugnato,
per l’accertamento del diritto
a prendere visione e ad estrarre copia alla documentazione indicata nelle anzidette istanze di accesso
e per la conseguente condanna
di parte resistente ad esibire immediatamente e senza ulteriore indugio tutti gli atti e i documenti richiesti con le istanze del 2.12.2024 e del 14.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio dell’amministrazione resistente sulla sua istanza volta ad ottenere l’accesso di documentazione;
- che, con memoria del 1° aprile 2024, l’ASL ha dichiarato di non essere in possesso di alcun documento;
- che all’udienza del 13 maggio 2025, la difesa dell’ASL ha ribadito di non essere in possesso di alcuna documentazione;
- che, alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;
- che le spese debbono essere poste a carico dell’ASL resistente in quanto la dichiarazione di non avere alcun documento è stata data solo dopo l’instaurazione del presente giudizio;
- che, infatti, “in presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza ” (Cons. St., sez. III, 13 luglio 2021, n. 5284).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’ASL resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO