TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Bruno, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Guglielmo Marconi, n. 47, PARTE ATTRICE contro
nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Trento e Trieste, n. 8, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento
[...] contrattuale di quest'ultima e quantificati in complessivi € 50.000,00 o nella superiore somma accertata in giudizio.
A sostegno della propria pretesa, l'attore rappresentava che le parti avevano stipulato un contratto di appalto in forza del quale la si obbligava a realizzare delle opere edili per la Controparte_2 ristrutturazione conservativa e la riqualificazione di un immobile di proprietà dell'attore e sito in Terranuova Bracciolini (AR) località Campolacconi, fraz. Montemarciano n. 113, nonché alla riqualificazione energetica del medesimo edificio, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 188.986,46, integralmente saldato dall'attore.
In particolare, l'intervento di efficientamento energetico era stato progettato in maniera tale da consentire all'attore di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal D.M. 26/06/2015 così come pagina 1 di 10 modificato dalla legge n. 145/2018 (c.d. Ecobonus), e doveva pertanto rispondere a requisiti di materiale, spessore e trasmittanza tecnica ben precisi, ossia essere realizzata in stiferite o materiale similare per uno spessore di 10 cm e un valore di trasmittanza pari a 0,260 W/mqK.
Successivamente alla conclusione dell'opera e all'invio da parte della convenuta della relativa documentazione, necessaria per richiedere l'accesso ai bonus fiscali, all'attore veniva comunicato dal termotecnico incaricato, ing. che i valori di trasmittanza termica ottenuti non solo Testimone_1 non rispondevano ai requisiti richiesti dalla normativa per la concessione del bonus, cui pertanto non poteva accedere, ma nemmeno ai parametri normativi di conformità, in quanto il materiale isolante impiegato dalla era diverso rispetto a quello indicato nel capitolato d'appalto e Controparte_2 aveva valori di trasmittanza molto inferiori.
Oltre al mancato accesso alle detrazioni fiscali, il sig. lamentava ulteriori danni, anch'essi Pt_1 causalmente riconducibili all'inadempimento dell'appaltatrice, e nello specifico un aumento del consumo energetico dell'immobile e un sensibile deprezzamento del valore dello stesso, cui si aggiungevano i costi dei lavori di ripristino da effettuare per adeguare l'impianto alle prescrizioni di legge.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento della domanda di accertati i fatti come esposti negli atti e la relativa responsabilità, Parte_1 condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
i titoli e le causali di cui in espositiva, al risarcimento dei danni subiti dal signor che Parte_1 si quantificano nella somma di € 63.800,00, risultante dalla Ctu eseguita in corso di causa, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che risulti dovuta, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 del codice civile;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, compensi e spese generali oltre cap ed Iva come per legge, spese di ctu e di ctp.”.
All'udienza del 28.11.2022, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Successivamente all'ammissione di alcune delle istanze istruttorie richieste da parte attrice, con comparsa di costituzione e risposta del 26.6.2023, si costituiva in giudizio la convenuta, nel frattempo divenuta eccependo di non essere mai stata a conoscenza del fatto che l'intervento Controparte_1 fosse finalizzato al conseguimento delle agevolazioni fiscali e che nessuna specifica era stata fornita relativamente al valore di trasmittanza termica. Eccepiva inoltre che il materiale posato era stato scelto proprio dalla committenza e approvato dalla direzione dei lavori, con cui peraltro era stata concordata una modifica in corso d'opera, relativa sia al materiale che allo spessore dell'isolante, diligentemente realizzata dall'appaltatrice. Deduceva dunque che l'opera era stata realizzata a regola d'arte, secondo le indicazioni fornite da parte committente sia nel capitolato d'appalto che nelle istruzioni successive alla modifica, ed era stata da questa collaudata e accettata, con la conseguenza che nessun inadempimento contrattuale poteva essere contestato alla convenuta.
Sulla base di tali allegazioni, concludeva: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto: NEL MERITO Rigettare,
pagina 2 di 10 anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., tutte le domande di rito e di merito formulate nei confronti della comparente siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché eccessive e non provate;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire e prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria contestualmente alla costituzione nel subprocedimento si sequestro preventivo: 1)- Contratto di appalto del 18.2.2019 con capitolato allegato;
2)- Pec Avv. Lorenzoni del 5.8.2020; 3)- Pec Avv. Lorenzoni del 23.9.2020; 4)-
[...] con allegata scheda tecnica;
5)- Foto della copertura durante le fasi di smontaggio;
6)- Controparte_3
Foto del dettaglio isolamento copertura;
7)- Foto della copertura isolata;
8)- Libretto delle Misure;
9)- Registro di contabilità; 10)- Stato Avanzamento Lavori;
11)- Certificato di pagamento;
12)- Fattura n. 319 del 28.2.2019 con allegato DDT;
13)- Rogito di cessione di quote del Controparte_3
4.5.2023; 14)- Visura CCIAA Pieri Edilizia S.r.l.; 15)- Memoria di costituzione nel procedimento di ATP n. 1444/2021 R.G.; 16)- Pec Avv. Lorenzoni del 7.4.2021 ore 10:04; 17)- Pec Avv. Lorenzoni del 7.4.2021 ore 12:26; 18)- Pec Avv. Lorenzoni del 30.4.2021 ore 18:27; 19)- Relazione finale nel procedimento di ATP rubricato al n. 1444/2021 R.G.; B. Convocare il Consulente a chiarimenti sulle circostanze dedotte all'udienza del 9.1.2025 ed in particolare a quantificare l'ammontare degli sgravi fiscali per la sostituzione degli infissi ai quali l'attore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la relativa pratica ed a quantificare l'ammontare del risparmio di cui ha beneficiato l'attore in conseguenza della non esecuzione delle opere di demolizione, di messa in sicurezza e di ricostruzione non realizzate per effetto della variazione delle lavorazioni nonché per effetto del mancato smaltimento del materiale rinvenuto nella copertura;
C. Dichiarare la nullità delle testimonianze rese all'udienza del 14.9.2023 da e da Signori perché incapaci di assumere l'ufficio di Testimone_1 Tes_2 testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per le motivazioni allegate a verbale e da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
IN OGNI CASO Condannare l'attore alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e ctu volta a verificare la conformità o meno dell'impianto di coibentazione alle norme di legge al tempo vigenti nonché ai requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali, e infine a quantificare i danni subiti dall'attrice; la relazione veniva depositata in data 16.10.2024.
La causa era quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Occorre innanzitutto premettere che, in coerenza con i principi generali in tema di onere della prova, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione incombe sul creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 826/2015).
Nel contratto di appalto, ciò si traduce nella necessità per cui, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda del committente, spetta all'appaltatore convenuto pagina 3 di 10 l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione e pertanto di aver realizzato l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. civ. n. 19110/2023).
Nel caso di specie, parte attrice e committente, ha allegato il titolo costitutivo della Parte_1 propria pretesa ossia il contratto d'appalto sottoscritto in data 18.2.2019 con la convenuta, avente ad oggetto, fra le altre cose, la realizzazione di un impianto di coibentazione del tetto di un immobile di sua proprietà. Nello specifico, il contratto prevedeva che la convenuta dovesse realizzare uno strato di
“isolante termico in stiferite o similare dello spessore di circa 10 cm” a copertura di tutta la superficie del tetto (cfr. pag. 6 del capitolato allegato al contratto, doc. 1 atto di citazione).
Ai requisiti di materiale e spessore si aggiungeva, secondo la ricostruzione dell'attore, anche uno specifico requisito relativo al valore di trasmittanza termica, che avrebbe dovuto essere pari a 0,260 W/mqK e il cui rispetto risultava determinante al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'Ecobonus. Tale valore era stato indicato dal committente nella stratigrafia allegata alla SCIA presentata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 19.2.2019 (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice). ha poi allegato l'inadempimento di parte convenuta, avendo la realizzato Parte_1 CP_1 uno strato di materiale isolante diverso rispetto a quanto pattuito, sia per spessore (6 cm) sia per materiale (polistirene estruso) sia, infine, per valore di trasmittanza termica ottenuto (0,322 W/mqK).
Occorre a questo punto esaminare la posizione di parte convenuta e dunque accertare se, in conformità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, la stessa abbia fornito la prova del proprio esatto adempimento.
In sede di costituzione (tardiva), la ha negato di essere mai stata a conoscenza della CP_1 volontà del sig. di accedere all'Ecobonus e di dover rispettare specifici requisiti di trasmittanza, Pt_1 atteso che nel contratto non vi si faceva alcun riferimento, e che dunque in definitiva nessun comportamento inadempiente poteva esserle contestato.
Ha specificato inoltre che nel corso dei lavori, l'oggetto del contratto era mutato, in quanto era stato rinvenuto un preesistente strato isolante in stiferite, dello spessore di 4 cm, la cui presenza era sconosciuta alle parti le quali avevano dunque concordato di realizzare l'impianto impiegando uno strato di coibentazione di spessore minore, ossia di 6 cm, con cui raggiungere lo spessore desiderato di 10 cm, così come effettivamente realizzato dalla convenuta che pertanto si era limitata a seguire le nuove istruzioni impartite dalla direzione dei lavori e dalla committenza.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di sia fondata per le ragioni e i motivi che si Parte_1 vanno ad esporre.
Innanzitutto va osservato che, seppure sia vero che il capitolato prevedesse solamente i due requisiti del materiale e dello spessore, come eccepito dalla , tuttavia deve rilevarsi che nella premessa CP_1 del contratto di appalto è specificato che “è intenzione della affidare in appalto alla Parte_2 società opere edili consistenti nella realizzazione Ristrutturazione Conservativa Controparte_2 di immobile (…) in conformità al progetto esecutivo ed eventuali varianti presentato al Comune di Terranuova Bracciolini (AR) con Segnalazione Certificata Inizio Attivita' n. 170 prot. 3035 del 19/02/2019”. pagina 4 di 10 All'art. 1 del contratto è inoltre previsto “La Ditta appaltatrice si impegna..ad effettuare per il Committente la realizzazione dei lavori indicati negli elaborati grafici e relazioni allegati alla SCIA nonchè come specificato nell'allegato Capitolato… La realizzazione dei lavori sopra indicati dovrà essere eseguita a regola d'arte e in conformità con l'allegata documentazione”.
Oggetto del contratto era dunque, evidentemente, quello di realizzare un'opera conforme a quanto indicato nella segnalazione e risulta chiaro che è all'esecuzione di tale specifica prestazione che l'appaltatore si obbligava con la sottoscrizione dell'accordo.
Se ne ricava inoltre che la SCIA e i relativi allegati costituissero parte integrante della pattuizione contrattuale in forza dell'esplicito richiamo fatto agli stessi dal contratto. Tra tali allegati, era presente una stratigrafia in cui viene indicato, quale valore di trasmittanza previsto dal progetto, quello di 0,26 W/mqK, il quale rappresentava anche il valore-soglia per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal c.d. Ecobonus.
A questo proposito, vale la pena precisare che nessuna rilevanza può assumere il fatto che l'impresa appaltatrice non fosse stata messa a conoscenza da parte dell'attore della volontà di questi di conseguire tali agevolazioni in quanto, come si è visto, il rispetto del requisito di trasmittanza costituiva già parte dell'obbligazione; pertanto, il fatto che la convenuta non si sia attenuta a tali prescrizioni rappresenta già di per sé inadempimento. In altre parole, la avrebbe dovuto comunque CP_1 realizzare un impianto conforme al progetto, indipendentemente dalla conoscenza o meno del fine specifico ed ulteriore perseguito dal sig. Pt_1
Alla medesima conclusione si perviene anche qualora si consideri vera l'ipotesi del mutamento dell'oggetto del contratto durante l'esecuzione dei lavori, come eccepito dalla convenuta.
A tale proposito, questo Giudicante deve osservare che, nonostante l'attore abbia più volte contestato la ricostruzione degli eventi fornita dalla convenuta, ossia che a seguito del rinvenimento di un preesistente strato di stiferite gli accordi tra le parti fossero stati parzialmente rivisti, seppure per via orale e senza essere trasfusi in alcun documento, il fatto può dirsi provato in base atti di causa.
La stessa direttrice dei lavori incaricata da nonché ctp per lo stesso, arch. Parte_1 Per_1
nelle osservazioni alla ctu dichiara che “l'accordo fra le parti ha riguardato la modifica dello
[...] spessore del nuovo coibente rispetto alle previsioni del contratto, in quanto era stata verificata la presenza di un precedente strato di coibente “stiferite” di 4 cm circa, già installato sulla copertura” (All. A alla relazione del ctu).
Anche nella relazione del termotecnico incaricato da ing. (all. 3 Parte_1 Testimone_1 atto di citazione), si legge che “Successivamente, durante l'esecuzione dei lavori, è emerso che la copertura era dotata già precedentemente di un minimo strato di isolante termico di 3 cm, probabilmente riconducibile a , a cui è stato aggiunto a completamento, uno strato di Parte_3 isolante di spessore 6 cm del tipo LI EF , dando così atto che CP_4 effettivamente vi fosse un preesistente strato di isolante, che lo stesso fosse stato scoperto dalle parti al momento delle lavorazioni e che, infine, ciò abbia comportato una parziale revisione delle condizioni contrattuali.
pagina 5 di 10 Tuttavia, da quanto allegato dalle parti emerge che tali modifiche hanno riguardato solamente lo spessore e non anche il materiale, dovendosi dunque necessariamente concludere che lo strato di
“stiferite o similare” dovesse essere posato per la differenza, al fine di raggiungere, insieme al coibente già esistente, lo spessore pattuito cioè quello di 10 cm, così come anche affermato dalla direttrice dei lavori nelle proprie osservazioni e dalla stessa parte convenuta.
Era d'altra parte onere della convenuta provare che in corso d'opera era stata concordata una variazione sia del materiale che dello spessore dell'isolante.
Si rende necessario a questo punto richiamare le conclusioni del ctu Ing. le cui valutazioni Per_2 laddove recepite dal Tribunale, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, e devono pertanto ritenersi in gran parte condivise, così come le risposte alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Dalla relazione di consulenza tecnica emerge che l'impresa convenuta non ha rispettato tanto le prescrizioni di materiale quanto quelle di spessore e, infine, si è resa generalmente inadempiente quanto ai requisiti di trasmittanza, sia con riferimento alla soglia prevista per accedere all'Ecobonus sia con riferimento ai parametri di legge vigenti all'epoca dei fatti.
Ed infatti il consulente ha constatato che la ha realizzato “uno strato di 6 cm di polistirene CP_1
EfYos XPS della con caratteristiche di isolamento termico differenti da quelle della , CP_4 Parte_3 meno isolanti a parità di spessore” e che “di conseguenza a seguito della modifica a lavori finiti il nuovo pacchetto di isolamento della copertura è risultato differente da quello previsto nel calcolo depositato presso il Comune in materia di contenimento energetico (differente quindi dal progetto autorizzato dal titolo edilizio) e con prestazioni inferiori a quelle previste” (pag. 5 bozza di relazione).
Il consulente ha inoltre verificato che non solo il materiale posato non consistesse in “stiferite o similare” come previsto dal contratto, ma anche che sommando lo strato di 6 cm realizzato dalla
[...]
allo strato preesistente, non si otteneva nemmeno uno spessore totale di 10 cm, così come CP_1 invece affermato dalla convenuta.
Ed infatti osserva il ctu “Nel corso delle indagini di consulenza il CTU ha potuto constatare che attualmente sul tetto è stato realizzato uno strato di coibentazione più esterno, posto sotto l'impermeabilizzazione in guaina e il rivestimento in coppi e tavelle di laterizio, realizzato con polistirene estruso (EFYOS XPS) di spessore 60mm che sormonta una guaina di spessore 3 mm;
sotto la quale si ha uno strato di coibentazione di 30mm di stiferite (quello preesistente all'intervento oggetto di causa). Complessivamente si ha oggi uno strato di coibentazione di 90 mm e non di 100 mm (10mm inferiore a quello previsto) come previsto progettualmente e costituito da due strati uno preesistente in stiferite e uno aggiunto non in stiferite ma in polistirene estruso con caratteristiche di isolamento molto minori alla stiferite (conducibilità termica ʎ= 0.034 W/mq °K per il polistirene estruso spessore 60mm contro una conducibilità termica della stiferite dell'ordine ʎ= 0.026 W/mq °K). Di fatto quanto oggi realizzato è differente da quanto previsto progettualmente nel calcolo depositato ai fini del risparmio energetico risultando il realizzato difforme dal titolo edilizio autorizzato dalla SCIA” (pagg. 5 e 6).
pagina 6 di 10 Conclude dunque il ctu: “lo strato di coibentazione così come realizzato nel corso dei lavori svolti dalla Convenuta nell'ambito della SCIA 170 del 19.02.2019 Prot 3035/2019, risulta inadeguato (all'epoca della sua realizzazione) per soddisfare sia i requisiti minimi per la coibentazione di legge prevista dal DM 26/06/2015 che quelli previsti dal DM 26/01/2010 necessari per accedere agli sgravi fiscali previsti dalla finanziaria Legge n 145 del 30/12/2018 prorogata al 31/12/2019” (pag. 9).
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta dunque evidente che vi sia stato inadempimento da parte della relativamente alle previsioni contrattuali, con riferimento sia al requisito di CP_1 trasmittanza termica indicato nella stratigrafia allegata alla SCIA, richiamata nel contratto di appalto, sia al requisito di spessore, in quanto lo strato totale e complessivo di isolante risulta spesso 9 cm e non 10 cm come da capitolato sia, infine, alla tipologia di materiale, che non è “stiferite” e nemmeno un materiale “similare” per trasmittanza.
Prima di passare alla quantificazione e liquidazione delle singole voci di danno, si ritiene comunque opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in punto di corresponsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
ha infatti sostenuto di aver agito in conformità alle istruzioni ricevute dalla direttrice dei CP_1 lavori nominata da arch. e che dunque questa sia responsabile per Parte_1 Persona_3 la realizzazione di un'opera in maniera difforme rispetto ai desiderata della committenza.
Lo stesso ctu ha avuto modo di osservare che “La difformità realizzativa in corso di esecuzione dei lavori per quanto emerge dagli atti è stata eseguita dalla ditta Convenuta, non risulta in atti però che il cambio di isolamento sia stato oggetto di valutazione da parte della parte Attrice o dalla DL che, a conoscenza delle esigenze prestazionali dell'involucro ai fini dell'isolamento, al momento della fornitura del nuovo materiale in sostituzione di quello previsto (sia in spessore che in materiale) avessero sentito l'esigenza di consultare il termotecnico prima di autorizzarne la posa. L'impresa svolge, nell'ambito dell'appalto, la sua attività in piena autonomia di mezzi ma sotto il controllo della DL nel rispetto delle prescrizioni progettuali così come autorizzate dal titolo edilizio. Rimane difficile ritenere che in fase di esecuzione dei lavori, per una variazione così importante ed evidente quale la modifica dello strato di isolamento rispetto a quanto contrattualizzato e a quanto previsto dal titolo edilizio, non vi sia stata prima della posa in opera del materiale una valutazione tecnica di conformità e rispondenza progettuale da parte della DL o della Committenza con il coinvolgimento eventuale del progettista termotecnico, che per quanto rilevabile dagli atti viene messo a conoscenza di quanto realizzato solo ad opere finite al momento delle opportune asseverazioni ai fini fiscali necessarie al conseguimento degli incentivi” (pag. 6 bozza di relazione).
Ad ogni modo, pur ritenendo di condividere le perplessità manifestate dal ctu circa quello che è stato il ruolo del Direttore dei lavori nella vicenda in esame, deve tuttavia rilevarsi che quest'ultima non è stata convenuta in giudizio dall'attore né è stata chiamata quale terzo dalla convenuta, attesa la tardività della sua costituzione nel presente procedimento;
pertanto, una sua eventuale corresponsabilità nella causazione del danno non è stata né avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in questo processo.
Quanto appena detto è confortato anche dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui le responsabilità dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al pagina 7 di 10 vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, co. 1 e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, domanda che, nel caso di specie, non è stata proposta (cfr. Cass. civ. n. 14378/2023).
In ogni caso appare dirimente il fatto che non ha comunque fornito alcuna prova del fatto CP_1 che vi era stato accordo sul tipo di materiale isolante fornito, ossia il “polistirene estruso FYOS XPS”, il cui livello di trasmittanza termica è ben inferiore rispetto a quello della “stiferite”, come anche rilevato dal ctu, e che dunque la scelta del nuovo coibente fosse stata approvata dalla committenza o anche solo dal direttore dei lavori.
Ritenuto così accertato l'inadempimento della convenuta e dunque l'an della pretesa attorea, può ora procedersi alla quantificazione delle singole voci di danno.
L'attore ha in primo luogo lamentato il danno costituito dalla mancata percezione delle agevolazioni fiscali previste dall'Ecobonus e pari al 65% per le misure di efficientamento energetico degli involucri.
In merito, il consulente ha affermato che “Le agevolazioni fiscali eventualmente perdute, tenuto conto degli importi dei lavori di efficientamento energetico depositati in atti dalla parte Attrice pari a circa 37.882,73 € oltre a 1020,00€ per gli infissi, possono essere stimate in circa 37.882,73*0.65= 24.623,80€ oltre a 1020,00*0.50= 510,00€ per complessivi circa 25.000,00 €” (pag. 10 bozza di relazione).
In secondo luogo, parte attrice ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 conseguente al maggior fabbisogno energetico dell'immobile a causa della trasmittanza realizzata e dunque dell'aumento dei costi dovuti al consumo energetico.
Il consulente ha spiegato di aver effettuato la stima di tali danni attraverso “una analisi sommaria del bilancio energetico dell'unità abitativa al primo piano (sotto il tetto) sulla base dei dati raccolti da i documenti depositati in atti dalle parti valutando le differenze sul fabbisogno energetico annuo nelle due configurazioni di isolamento della copertura (riportata nell'allegato 4). Per la differenza di fabbisogno energetico, così calcolata si è stimato il costo annuo (posticipato) e quindi attualizzato al presente per un lasso di vita utile della copertura di 50 anni con tasso di sconto (medio riferito al periodo) del 3%” (pag. 11 relazione).
Sul punto, devono essere svolte alcune variazioni rispetto a quanto stimato dal ctu.
Va infatti rilevato che il ctu ha preso in considerazione un periodo di 50 anni, andando a delineare un danno futuro che non può essere oggetto di liquidazione, anche alla luce del riconoscimento del risarcimento dei costi di ripristino dell'immobile di cui si dirà nel prosieguo. Si ritiene pertanto di dover liquidare solamente i costi per il maggior consumo energetico dalla data dell'evento (2020) fino alla data della presente pronuncia, calcolati facendo riferimento al maggior costo annuo così come individuato dal ctu (€ 120,94 annui).
Il quantum risarcitorio rispetto a tale voce di danno è dunque pari ad € 604,07.
pagina 8 di 10 Infine, ha allegato quale ulteriore voce di danno il minor valore sul mercato Parte_1 immobiliare dell'immobile a causa del minor rendimento energetico e i costi per l'adeguamento dell'impianto di efficientamento energetico realizzato dalla convenuta alle prescrizioni di legge.
In merito, è appena il caso di notare che l'appaltatore è tenuto, in virtù del proprio obbligo di diligenza qualificata e di esecuzione a regola d'arte, a conoscere le normative che regolano il tipo di lavorazioni che lo stesso svolge e, in questo caso, i valori minimi di legge previsti in materia di efficientamento energetico degli edifici, senza poter invocare a sua discolpa un'ignoranza degli stessi.
Sul punto valgono poi le già richiamate valutazioni del ctu ing. il quale ha verificato che Per_2
l'impianto realizzato non risponde ai requisiti minimi di trasmittanza previsti dalla normativa in materia.
Quanto alla stima del danno conseguente a tale inadempimento, il consulente ha premesso di aver considerato i costi necessari all'intervento di ripristino e dunque di adeguamento dell'immobile alle soglie legali di efficientamento energetico, concludendo che “la valutazione del minor valore dell'immobile potrà essere valutata pari al costo dell'intervento di ripristino delle condizioni di isolamento così come da progetto stimato pari a 32.269,00 oltre IVA come sopra valutati”, ossia
“complessivamente 35.680,00 € comprensivi di IVA (al 10%)” (pag. 13 relazione).
L'ammontare complessivo del quantum risarcitorio ammonta dunque ad € 61.284,07 IVA inclusa, che la dovrà versare a favore di e a cui dovranno aggiungersi gli interessi CP_1 Parte_1 legali dalla domanda al saldo.
Resta infine da statuire sulle spese di giudizio.
In base al principio della soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio vengono poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 52.000 € 260.000 parametri medi per tutte le fasi). Occorre altresì tenere conto che in corso di causa è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attore ed è stata riservata alla presente sentenza la statuizione sulle spese. Per quanto concerne il procedimento cautelare, in base al principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.000,00 – 52.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva).
Non rientrando la controversia odierna fra quelle per cui l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prescrive il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità, parte attrice non può chiedere che siano poste a carico della controparte spese non necessarie che tuttavia ha liberamente scelto di sostenere.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie la domanda di e per l'effetto condanna al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
61.284,07 IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale;
- accertato che parte attrice ha diritto alla rifusione delle spese di lite relative al processo di merito nella misura di € 545,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge e che parte convenuta ha diritto alla rifusione delle spese di lite relative al processo cautelare nella misura di € 2.026,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge, operata la compensazione tra i rispettivi debiti condanna alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 545,00 Controparte_1 per spese ed € 12.077,00 per onorari oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu interamente e definitivamente a carico di Controparte_1
Arezzo, 04/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1991/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Bruno, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via Guglielmo Marconi, n. 47, PARTE ATTRICE contro
nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Lorenzoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Trento e Trieste, n. 8, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento
[...] contrattuale di quest'ultima e quantificati in complessivi € 50.000,00 o nella superiore somma accertata in giudizio.
A sostegno della propria pretesa, l'attore rappresentava che le parti avevano stipulato un contratto di appalto in forza del quale la si obbligava a realizzare delle opere edili per la Controparte_2 ristrutturazione conservativa e la riqualificazione di un immobile di proprietà dell'attore e sito in Terranuova Bracciolini (AR) località Campolacconi, fraz. Montemarciano n. 113, nonché alla riqualificazione energetica del medesimo edificio, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 188.986,46, integralmente saldato dall'attore.
In particolare, l'intervento di efficientamento energetico era stato progettato in maniera tale da consentire all'attore di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal D.M. 26/06/2015 così come pagina 1 di 10 modificato dalla legge n. 145/2018 (c.d. Ecobonus), e doveva pertanto rispondere a requisiti di materiale, spessore e trasmittanza tecnica ben precisi, ossia essere realizzata in stiferite o materiale similare per uno spessore di 10 cm e un valore di trasmittanza pari a 0,260 W/mqK.
Successivamente alla conclusione dell'opera e all'invio da parte della convenuta della relativa documentazione, necessaria per richiedere l'accesso ai bonus fiscali, all'attore veniva comunicato dal termotecnico incaricato, ing. che i valori di trasmittanza termica ottenuti non solo Testimone_1 non rispondevano ai requisiti richiesti dalla normativa per la concessione del bonus, cui pertanto non poteva accedere, ma nemmeno ai parametri normativi di conformità, in quanto il materiale isolante impiegato dalla era diverso rispetto a quello indicato nel capitolato d'appalto e Controparte_2 aveva valori di trasmittanza molto inferiori.
Oltre al mancato accesso alle detrazioni fiscali, il sig. lamentava ulteriori danni, anch'essi Pt_1 causalmente riconducibili all'inadempimento dell'appaltatrice, e nello specifico un aumento del consumo energetico dell'immobile e un sensibile deprezzamento del valore dello stesso, cui si aggiungevano i costi dei lavori di ripristino da effettuare per adeguare l'impianto alle prescrizioni di legge.
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in accoglimento della domanda di accertati i fatti come esposti negli atti e la relativa responsabilità, Parte_1 condannare la convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
i titoli e le causali di cui in espositiva, al risarcimento dei danni subiti dal signor che Parte_1 si quantificano nella somma di € 63.800,00, risultante dalla Ctu eseguita in corso di causa, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che risulti dovuta, anche in via equitativa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 del codice civile;
con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, compensi e spese generali oltre cap ed Iva come per legge, spese di ctu e di ctp.”.
All'udienza del 28.11.2022, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Successivamente all'ammissione di alcune delle istanze istruttorie richieste da parte attrice, con comparsa di costituzione e risposta del 26.6.2023, si costituiva in giudizio la convenuta, nel frattempo divenuta eccependo di non essere mai stata a conoscenza del fatto che l'intervento Controparte_1 fosse finalizzato al conseguimento delle agevolazioni fiscali e che nessuna specifica era stata fornita relativamente al valore di trasmittanza termica. Eccepiva inoltre che il materiale posato era stato scelto proprio dalla committenza e approvato dalla direzione dei lavori, con cui peraltro era stata concordata una modifica in corso d'opera, relativa sia al materiale che allo spessore dell'isolante, diligentemente realizzata dall'appaltatrice. Deduceva dunque che l'opera era stata realizzata a regola d'arte, secondo le indicazioni fornite da parte committente sia nel capitolato d'appalto che nelle istruzioni successive alla modifica, ed era stata da questa collaudata e accettata, con la conseguenza che nessun inadempimento contrattuale poteva essere contestato alla convenuta.
Sulla base di tali allegazioni, concludeva: “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere l'opposizione e, per l'effetto: NEL MERITO Rigettare,
pagina 2 di 10 anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., tutte le domande di rito e di merito formulate nei confronti della comparente siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché eccessive e non provate;
IN VIA ISTRUTTORIA A. Acquisire e prendere atto della seguente documentazione che è stata offerta in comunicazione mediante deposito in Cancelleria contestualmente alla costituzione nel subprocedimento si sequestro preventivo: 1)- Contratto di appalto del 18.2.2019 con capitolato allegato;
2)- Pec Avv. Lorenzoni del 5.8.2020; 3)- Pec Avv. Lorenzoni del 23.9.2020; 4)-
[...] con allegata scheda tecnica;
5)- Foto della copertura durante le fasi di smontaggio;
6)- Controparte_3
Foto del dettaglio isolamento copertura;
7)- Foto della copertura isolata;
8)- Libretto delle Misure;
9)- Registro di contabilità; 10)- Stato Avanzamento Lavori;
11)- Certificato di pagamento;
12)- Fattura n. 319 del 28.2.2019 con allegato DDT;
13)- Rogito di cessione di quote del Controparte_3
4.5.2023; 14)- Visura CCIAA Pieri Edilizia S.r.l.; 15)- Memoria di costituzione nel procedimento di ATP n. 1444/2021 R.G.; 16)- Pec Avv. Lorenzoni del 7.4.2021 ore 10:04; 17)- Pec Avv. Lorenzoni del 7.4.2021 ore 12:26; 18)- Pec Avv. Lorenzoni del 30.4.2021 ore 18:27; 19)- Relazione finale nel procedimento di ATP rubricato al n. 1444/2021 R.G.; B. Convocare il Consulente a chiarimenti sulle circostanze dedotte all'udienza del 9.1.2025 ed in particolare a quantificare l'ammontare degli sgravi fiscali per la sostituzione degli infissi ai quali l'attore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la relativa pratica ed a quantificare l'ammontare del risparmio di cui ha beneficiato l'attore in conseguenza della non esecuzione delle opere di demolizione, di messa in sicurezza e di ricostruzione non realizzate per effetto della variazione delle lavorazioni nonché per effetto del mancato smaltimento del materiale rinvenuto nella copertura;
C. Dichiarare la nullità delle testimonianze rese all'udienza del 14.9.2023 da e da Signori perché incapaci di assumere l'ufficio di Testimone_1 Tes_2 testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c. per le motivazioni allegate a verbale e da intendersi qui di seguito integralmente trascritte;
IN OGNI CASO Condannare l'attore alla refusione dei compensi e delle spese del giudizio”.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e ctu volta a verificare la conformità o meno dell'impianto di coibentazione alle norme di legge al tempo vigenti nonché ai requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali, e infine a quantificare i danni subiti dall'attrice; la relazione veniva depositata in data 16.10.2024.
La causa era quindi trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.07.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Occorre innanzitutto premettere che, in coerenza con i principi generali in tema di onere della prova, nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione incombe sul creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto dell'inadempimento, spettando poi al debitore convenuto l'onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 826/2015).
Nel contratto di appalto, ciò si traduce nella necessità per cui, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda del committente, spetta all'appaltatore convenuto pagina 3 di 10 l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione e pertanto di aver realizzato l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. civ. n. 19110/2023).
Nel caso di specie, parte attrice e committente, ha allegato il titolo costitutivo della Parte_1 propria pretesa ossia il contratto d'appalto sottoscritto in data 18.2.2019 con la convenuta, avente ad oggetto, fra le altre cose, la realizzazione di un impianto di coibentazione del tetto di un immobile di sua proprietà. Nello specifico, il contratto prevedeva che la convenuta dovesse realizzare uno strato di
“isolante termico in stiferite o similare dello spessore di circa 10 cm” a copertura di tutta la superficie del tetto (cfr. pag. 6 del capitolato allegato al contratto, doc. 1 atto di citazione).
Ai requisiti di materiale e spessore si aggiungeva, secondo la ricostruzione dell'attore, anche uno specifico requisito relativo al valore di trasmittanza termica, che avrebbe dovuto essere pari a 0,260 W/mqK e il cui rispetto risultava determinante al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'Ecobonus. Tale valore era stato indicato dal committente nella stratigrafia allegata alla SCIA presentata al Comune di Terranuova Bracciolini in data 19.2.2019 (doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice). ha poi allegato l'inadempimento di parte convenuta, avendo la realizzato Parte_1 CP_1 uno strato di materiale isolante diverso rispetto a quanto pattuito, sia per spessore (6 cm) sia per materiale (polistirene estruso) sia, infine, per valore di trasmittanza termica ottenuto (0,322 W/mqK).
Occorre a questo punto esaminare la posizione di parte convenuta e dunque accertare se, in conformità con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, la stessa abbia fornito la prova del proprio esatto adempimento.
In sede di costituzione (tardiva), la ha negato di essere mai stata a conoscenza della CP_1 volontà del sig. di accedere all'Ecobonus e di dover rispettare specifici requisiti di trasmittanza, Pt_1 atteso che nel contratto non vi si faceva alcun riferimento, e che dunque in definitiva nessun comportamento inadempiente poteva esserle contestato.
Ha specificato inoltre che nel corso dei lavori, l'oggetto del contratto era mutato, in quanto era stato rinvenuto un preesistente strato isolante in stiferite, dello spessore di 4 cm, la cui presenza era sconosciuta alle parti le quali avevano dunque concordato di realizzare l'impianto impiegando uno strato di coibentazione di spessore minore, ossia di 6 cm, con cui raggiungere lo spessore desiderato di 10 cm, così come effettivamente realizzato dalla convenuta che pertanto si era limitata a seguire le nuove istruzioni impartite dalla direzione dei lavori e dalla committenza.
Ritiene questo Tribunale che la domanda di sia fondata per le ragioni e i motivi che si Parte_1 vanno ad esporre.
Innanzitutto va osservato che, seppure sia vero che il capitolato prevedesse solamente i due requisiti del materiale e dello spessore, come eccepito dalla , tuttavia deve rilevarsi che nella premessa CP_1 del contratto di appalto è specificato che “è intenzione della affidare in appalto alla Parte_2 società opere edili consistenti nella realizzazione Ristrutturazione Conservativa Controparte_2 di immobile (…) in conformità al progetto esecutivo ed eventuali varianti presentato al Comune di Terranuova Bracciolini (AR) con Segnalazione Certificata Inizio Attivita' n. 170 prot. 3035 del 19/02/2019”. pagina 4 di 10 All'art. 1 del contratto è inoltre previsto “La Ditta appaltatrice si impegna..ad effettuare per il Committente la realizzazione dei lavori indicati negli elaborati grafici e relazioni allegati alla SCIA nonchè come specificato nell'allegato Capitolato… La realizzazione dei lavori sopra indicati dovrà essere eseguita a regola d'arte e in conformità con l'allegata documentazione”.
Oggetto del contratto era dunque, evidentemente, quello di realizzare un'opera conforme a quanto indicato nella segnalazione e risulta chiaro che è all'esecuzione di tale specifica prestazione che l'appaltatore si obbligava con la sottoscrizione dell'accordo.
Se ne ricava inoltre che la SCIA e i relativi allegati costituissero parte integrante della pattuizione contrattuale in forza dell'esplicito richiamo fatto agli stessi dal contratto. Tra tali allegati, era presente una stratigrafia in cui viene indicato, quale valore di trasmittanza previsto dal progetto, quello di 0,26 W/mqK, il quale rappresentava anche il valore-soglia per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal c.d. Ecobonus.
A questo proposito, vale la pena precisare che nessuna rilevanza può assumere il fatto che l'impresa appaltatrice non fosse stata messa a conoscenza da parte dell'attore della volontà di questi di conseguire tali agevolazioni in quanto, come si è visto, il rispetto del requisito di trasmittanza costituiva già parte dell'obbligazione; pertanto, il fatto che la convenuta non si sia attenuta a tali prescrizioni rappresenta già di per sé inadempimento. In altre parole, la avrebbe dovuto comunque CP_1 realizzare un impianto conforme al progetto, indipendentemente dalla conoscenza o meno del fine specifico ed ulteriore perseguito dal sig. Pt_1
Alla medesima conclusione si perviene anche qualora si consideri vera l'ipotesi del mutamento dell'oggetto del contratto durante l'esecuzione dei lavori, come eccepito dalla convenuta.
A tale proposito, questo Giudicante deve osservare che, nonostante l'attore abbia più volte contestato la ricostruzione degli eventi fornita dalla convenuta, ossia che a seguito del rinvenimento di un preesistente strato di stiferite gli accordi tra le parti fossero stati parzialmente rivisti, seppure per via orale e senza essere trasfusi in alcun documento, il fatto può dirsi provato in base atti di causa.
La stessa direttrice dei lavori incaricata da nonché ctp per lo stesso, arch. Parte_1 Per_1
nelle osservazioni alla ctu dichiara che “l'accordo fra le parti ha riguardato la modifica dello
[...] spessore del nuovo coibente rispetto alle previsioni del contratto, in quanto era stata verificata la presenza di un precedente strato di coibente “stiferite” di 4 cm circa, già installato sulla copertura” (All. A alla relazione del ctu).
Anche nella relazione del termotecnico incaricato da ing. (all. 3 Parte_1 Testimone_1 atto di citazione), si legge che “Successivamente, durante l'esecuzione dei lavori, è emerso che la copertura era dotata già precedentemente di un minimo strato di isolante termico di 3 cm, probabilmente riconducibile a , a cui è stato aggiunto a completamento, uno strato di Parte_3 isolante di spessore 6 cm del tipo LI EF , dando così atto che CP_4 effettivamente vi fosse un preesistente strato di isolante, che lo stesso fosse stato scoperto dalle parti al momento delle lavorazioni e che, infine, ciò abbia comportato una parziale revisione delle condizioni contrattuali.
pagina 5 di 10 Tuttavia, da quanto allegato dalle parti emerge che tali modifiche hanno riguardato solamente lo spessore e non anche il materiale, dovendosi dunque necessariamente concludere che lo strato di
“stiferite o similare” dovesse essere posato per la differenza, al fine di raggiungere, insieme al coibente già esistente, lo spessore pattuito cioè quello di 10 cm, così come anche affermato dalla direttrice dei lavori nelle proprie osservazioni e dalla stessa parte convenuta.
Era d'altra parte onere della convenuta provare che in corso d'opera era stata concordata una variazione sia del materiale che dello spessore dell'isolante.
Si rende necessario a questo punto richiamare le conclusioni del ctu Ing. le cui valutazioni Per_2 laddove recepite dal Tribunale, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, e devono pertanto ritenersi in gran parte condivise, così come le risposte alle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Dalla relazione di consulenza tecnica emerge che l'impresa convenuta non ha rispettato tanto le prescrizioni di materiale quanto quelle di spessore e, infine, si è resa generalmente inadempiente quanto ai requisiti di trasmittanza, sia con riferimento alla soglia prevista per accedere all'Ecobonus sia con riferimento ai parametri di legge vigenti all'epoca dei fatti.
Ed infatti il consulente ha constatato che la ha realizzato “uno strato di 6 cm di polistirene CP_1
EfYos XPS della con caratteristiche di isolamento termico differenti da quelle della , CP_4 Parte_3 meno isolanti a parità di spessore” e che “di conseguenza a seguito della modifica a lavori finiti il nuovo pacchetto di isolamento della copertura è risultato differente da quello previsto nel calcolo depositato presso il Comune in materia di contenimento energetico (differente quindi dal progetto autorizzato dal titolo edilizio) e con prestazioni inferiori a quelle previste” (pag. 5 bozza di relazione).
Il consulente ha inoltre verificato che non solo il materiale posato non consistesse in “stiferite o similare” come previsto dal contratto, ma anche che sommando lo strato di 6 cm realizzato dalla
[...]
allo strato preesistente, non si otteneva nemmeno uno spessore totale di 10 cm, così come CP_1 invece affermato dalla convenuta.
Ed infatti osserva il ctu “Nel corso delle indagini di consulenza il CTU ha potuto constatare che attualmente sul tetto è stato realizzato uno strato di coibentazione più esterno, posto sotto l'impermeabilizzazione in guaina e il rivestimento in coppi e tavelle di laterizio, realizzato con polistirene estruso (EFYOS XPS) di spessore 60mm che sormonta una guaina di spessore 3 mm;
sotto la quale si ha uno strato di coibentazione di 30mm di stiferite (quello preesistente all'intervento oggetto di causa). Complessivamente si ha oggi uno strato di coibentazione di 90 mm e non di 100 mm (10mm inferiore a quello previsto) come previsto progettualmente e costituito da due strati uno preesistente in stiferite e uno aggiunto non in stiferite ma in polistirene estruso con caratteristiche di isolamento molto minori alla stiferite (conducibilità termica ʎ= 0.034 W/mq °K per il polistirene estruso spessore 60mm contro una conducibilità termica della stiferite dell'ordine ʎ= 0.026 W/mq °K). Di fatto quanto oggi realizzato è differente da quanto previsto progettualmente nel calcolo depositato ai fini del risparmio energetico risultando il realizzato difforme dal titolo edilizio autorizzato dalla SCIA” (pagg. 5 e 6).
pagina 6 di 10 Conclude dunque il ctu: “lo strato di coibentazione così come realizzato nel corso dei lavori svolti dalla Convenuta nell'ambito della SCIA 170 del 19.02.2019 Prot 3035/2019, risulta inadeguato (all'epoca della sua realizzazione) per soddisfare sia i requisiti minimi per la coibentazione di legge prevista dal DM 26/06/2015 che quelli previsti dal DM 26/01/2010 necessari per accedere agli sgravi fiscali previsti dalla finanziaria Legge n 145 del 30/12/2018 prorogata al 31/12/2019” (pag. 9).
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta dunque evidente che vi sia stato inadempimento da parte della relativamente alle previsioni contrattuali, con riferimento sia al requisito di CP_1 trasmittanza termica indicato nella stratigrafia allegata alla SCIA, richiamata nel contratto di appalto, sia al requisito di spessore, in quanto lo strato totale e complessivo di isolante risulta spesso 9 cm e non 10 cm come da capitolato sia, infine, alla tipologia di materiale, che non è “stiferite” e nemmeno un materiale “similare” per trasmittanza.
Prima di passare alla quantificazione e liquidazione delle singole voci di danno, si ritiene comunque opportuno svolgere alcune brevi considerazioni in punto di corresponsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori.
ha infatti sostenuto di aver agito in conformità alle istruzioni ricevute dalla direttrice dei CP_1 lavori nominata da arch. e che dunque questa sia responsabile per Parte_1 Persona_3 la realizzazione di un'opera in maniera difforme rispetto ai desiderata della committenza.
Lo stesso ctu ha avuto modo di osservare che “La difformità realizzativa in corso di esecuzione dei lavori per quanto emerge dagli atti è stata eseguita dalla ditta Convenuta, non risulta in atti però che il cambio di isolamento sia stato oggetto di valutazione da parte della parte Attrice o dalla DL che, a conoscenza delle esigenze prestazionali dell'involucro ai fini dell'isolamento, al momento della fornitura del nuovo materiale in sostituzione di quello previsto (sia in spessore che in materiale) avessero sentito l'esigenza di consultare il termotecnico prima di autorizzarne la posa. L'impresa svolge, nell'ambito dell'appalto, la sua attività in piena autonomia di mezzi ma sotto il controllo della DL nel rispetto delle prescrizioni progettuali così come autorizzate dal titolo edilizio. Rimane difficile ritenere che in fase di esecuzione dei lavori, per una variazione così importante ed evidente quale la modifica dello strato di isolamento rispetto a quanto contrattualizzato e a quanto previsto dal titolo edilizio, non vi sia stata prima della posa in opera del materiale una valutazione tecnica di conformità e rispondenza progettuale da parte della DL o della Committenza con il coinvolgimento eventuale del progettista termotecnico, che per quanto rilevabile dagli atti viene messo a conoscenza di quanto realizzato solo ad opere finite al momento delle opportune asseverazioni ai fini fiscali necessarie al conseguimento degli incentivi” (pag. 6 bozza di relazione).
Ad ogni modo, pur ritenendo di condividere le perplessità manifestate dal ctu circa quello che è stato il ruolo del Direttore dei lavori nella vicenda in esame, deve tuttavia rilevarsi che quest'ultima non è stata convenuta in giudizio dall'attore né è stata chiamata quale terzo dalla convenuta, attesa la tardività della sua costituzione nel presente procedimento;
pertanto, una sua eventuale corresponsabilità nella causazione del danno non è stata né avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in questo processo.
Quanto appena detto è confortato anche dall'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui le responsabilità dell'appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al pagina 7 di 10 vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, co. 1 e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, domanda che, nel caso di specie, non è stata proposta (cfr. Cass. civ. n. 14378/2023).
In ogni caso appare dirimente il fatto che non ha comunque fornito alcuna prova del fatto CP_1 che vi era stato accordo sul tipo di materiale isolante fornito, ossia il “polistirene estruso FYOS XPS”, il cui livello di trasmittanza termica è ben inferiore rispetto a quello della “stiferite”, come anche rilevato dal ctu, e che dunque la scelta del nuovo coibente fosse stata approvata dalla committenza o anche solo dal direttore dei lavori.
Ritenuto così accertato l'inadempimento della convenuta e dunque l'an della pretesa attorea, può ora procedersi alla quantificazione delle singole voci di danno.
L'attore ha in primo luogo lamentato il danno costituito dalla mancata percezione delle agevolazioni fiscali previste dall'Ecobonus e pari al 65% per le misure di efficientamento energetico degli involucri.
In merito, il consulente ha affermato che “Le agevolazioni fiscali eventualmente perdute, tenuto conto degli importi dei lavori di efficientamento energetico depositati in atti dalla parte Attrice pari a circa 37.882,73 € oltre a 1020,00€ per gli infissi, possono essere stimate in circa 37.882,73*0.65= 24.623,80€ oltre a 1020,00*0.50= 510,00€ per complessivi circa 25.000,00 €” (pag. 10 bozza di relazione).
In secondo luogo, parte attrice ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 conseguente al maggior fabbisogno energetico dell'immobile a causa della trasmittanza realizzata e dunque dell'aumento dei costi dovuti al consumo energetico.
Il consulente ha spiegato di aver effettuato la stima di tali danni attraverso “una analisi sommaria del bilancio energetico dell'unità abitativa al primo piano (sotto il tetto) sulla base dei dati raccolti da i documenti depositati in atti dalle parti valutando le differenze sul fabbisogno energetico annuo nelle due configurazioni di isolamento della copertura (riportata nell'allegato 4). Per la differenza di fabbisogno energetico, così calcolata si è stimato il costo annuo (posticipato) e quindi attualizzato al presente per un lasso di vita utile della copertura di 50 anni con tasso di sconto (medio riferito al periodo) del 3%” (pag. 11 relazione).
Sul punto, devono essere svolte alcune variazioni rispetto a quanto stimato dal ctu.
Va infatti rilevato che il ctu ha preso in considerazione un periodo di 50 anni, andando a delineare un danno futuro che non può essere oggetto di liquidazione, anche alla luce del riconoscimento del risarcimento dei costi di ripristino dell'immobile di cui si dirà nel prosieguo. Si ritiene pertanto di dover liquidare solamente i costi per il maggior consumo energetico dalla data dell'evento (2020) fino alla data della presente pronuncia, calcolati facendo riferimento al maggior costo annuo così come individuato dal ctu (€ 120,94 annui).
Il quantum risarcitorio rispetto a tale voce di danno è dunque pari ad € 604,07.
pagina 8 di 10 Infine, ha allegato quale ulteriore voce di danno il minor valore sul mercato Parte_1 immobiliare dell'immobile a causa del minor rendimento energetico e i costi per l'adeguamento dell'impianto di efficientamento energetico realizzato dalla convenuta alle prescrizioni di legge.
In merito, è appena il caso di notare che l'appaltatore è tenuto, in virtù del proprio obbligo di diligenza qualificata e di esecuzione a regola d'arte, a conoscere le normative che regolano il tipo di lavorazioni che lo stesso svolge e, in questo caso, i valori minimi di legge previsti in materia di efficientamento energetico degli edifici, senza poter invocare a sua discolpa un'ignoranza degli stessi.
Sul punto valgono poi le già richiamate valutazioni del ctu ing. il quale ha verificato che Per_2
l'impianto realizzato non risponde ai requisiti minimi di trasmittanza previsti dalla normativa in materia.
Quanto alla stima del danno conseguente a tale inadempimento, il consulente ha premesso di aver considerato i costi necessari all'intervento di ripristino e dunque di adeguamento dell'immobile alle soglie legali di efficientamento energetico, concludendo che “la valutazione del minor valore dell'immobile potrà essere valutata pari al costo dell'intervento di ripristino delle condizioni di isolamento così come da progetto stimato pari a 32.269,00 oltre IVA come sopra valutati”, ossia
“complessivamente 35.680,00 € comprensivi di IVA (al 10%)” (pag. 13 relazione).
L'ammontare complessivo del quantum risarcitorio ammonta dunque ad € 61.284,07 IVA inclusa, che la dovrà versare a favore di e a cui dovranno aggiungersi gli interessi CP_1 Parte_1 legali dalla domanda al saldo.
Resta infine da statuire sulle spese di giudizio.
In base al principio della soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice per il presente giudizio vengono poste a carico di parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo, tenuto CP_1 conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (scaglione € 52.000 € 260.000 parametri medi per tutte le fasi). Occorre altresì tenere conto che in corso di causa è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attore ed è stata riservata alla presente sentenza la statuizione sulle spese. Per quanto concerne il procedimento cautelare, in base al principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 26.000,00 – 52.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva).
Non rientrando la controversia odierna fra quelle per cui l'art. 5 d.lgs. 28/2010 prescrive il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità, parte attrice non può chiedere che siano poste a carico della controparte spese non necessarie che tuttavia ha liberamente scelto di sostenere.
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
pagina 9 di 10 - accoglie la domanda di e per l'effetto condanna al pagamento di € Parte_1 Controparte_1
61.284,07 IVA inclusa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale;
- accertato che parte attrice ha diritto alla rifusione delle spese di lite relative al processo di merito nella misura di € 545,00 per spese ed € 14.103,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge e che parte convenuta ha diritto alla rifusione delle spese di lite relative al processo cautelare nella misura di € 2.026,00 per onorari oltre rimborso spese iva e cpa come per legge, operata la compensazione tra i rispettivi debiti condanna alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 545,00 Controparte_1 per spese ed € 12.077,00 per onorari oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu interamente e definitivamente a carico di Controparte_1
Arezzo, 04/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 10 di 10