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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 13/02/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1330/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1225/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 5 e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2008015119 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2320/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: TE
Resistente: TE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 1005/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data
31/01/2023.
Il ricorrente ha premesso che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. 115/2012 depositata il 9 marzo 2012, accoglieva il ricorso del contribuente riconoscendo il rimborso di euro 47.554,46 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e successivamente ricorso per cassazione, che veniva accolto con rinvio al giudice di secondo grado;
- con sentenza n. 1005/2023, depositata il 31/01/2023, questa Corte di Giustizia Tributaria, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e confermava la sentenza di primo grado che riconosceva il rimborso di euro 47.554,46 oltre gli interessi legali dal 27 marzo 2008 fino al soddisfo;
- in data 31 gennaio 2024 veniva notificato all'Agenzia delle Entrate atto di costituzione in mora (in originale allegato n. 1), con invito a dare esecuzione, entro il termine di trenta giorni, a quanto deciso dai
Giudici;
- l'Ufficio non provvedeva, nei termini, ad eseguire l'adempimento per il quale era stato messo in mora. Pertanto, Ricorrente_1 col presente ricorso chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di:
1) adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza che ha confermato il rimborso di euro 47.554,46 oltre interessi legali;
2) disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta;
3) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha chiesto un rinvio della trattazione per procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento.
Con nota depositata in data 25.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto ad effettuare il pagamento del rimborso per il sisma 90 mediante accrediti nel conto corrente del contribuente, come da esiti analiticamente riportati.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della somma spettante ad Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 1005/2023, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n.
1005/2023.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
AN TO, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1225/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 5 e pubblicata il 31/01/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2008015119 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2320/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: TE
Resistente: TE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso per l'esecuzione del giudicato della sentenza n. 1005/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data
31/01/2023.
Il ricorrente ha premesso che:
- la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, con sentenza n. 115/2012 depositata il 9 marzo 2012, accoglieva il ricorso del contribuente riconoscendo il rimborso di euro 47.554,46 oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo;
- avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e successivamente ricorso per cassazione, che veniva accolto con rinvio al giudice di secondo grado;
- con sentenza n. 1005/2023, depositata il 31/01/2023, questa Corte di Giustizia Tributaria, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e confermava la sentenza di primo grado che riconosceva il rimborso di euro 47.554,46 oltre gli interessi legali dal 27 marzo 2008 fino al soddisfo;
- in data 31 gennaio 2024 veniva notificato all'Agenzia delle Entrate atto di costituzione in mora (in originale allegato n. 1), con invito a dare esecuzione, entro il termine di trenta giorni, a quanto deciso dai
Giudici;
- l'Ufficio non provvedeva, nei termini, ad eseguire l'adempimento per il quale era stato messo in mora. Pertanto, Ricorrente_1 col presente ricorso chiede a questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di:
1) adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza che ha confermato il rimborso di euro 47.554,46 oltre interessi legali;
2) disporre ogni altro provvedimento all'uopo ritenuto opportuno e necessario, compresa la nomina di un commissario ad acta;
3) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del procedimento.
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Ragusa, ha chiesto un rinvio della trattazione per procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento.
Con nota depositata in data 25.11.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto ad effettuare il pagamento del rimborso per il sisma 90 mediante accrediti nel conto corrente del contribuente, come da esiti analiticamente riportati.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto nelle more del giudizio di ottemperanza al pagamento della somma spettante ad Ricorrente_1 in forza della sentenza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 1005/2023, il procedimento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Applicando il principio della soccombenza virtuale l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dal contribuente per ottenere l'esecuzione integrale della sentenza n.
1005/2023.
Applicando i valori minimi tabellari per la non complessità delle questioni giuridiche esaminate, le spese del giudizio di ottemperanza vengono liquidate in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori previsti dalla legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, dichiara estinto il giudizio di ottemperanza proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese sostenute dal ricorrente per il giudizio, che liquida in euro 2.157,50 oltre gli oneri accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025. Il Giudice estensore Il Presidente dr. Tommaso Francola dr. Vincenzo Brancato