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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/09/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3207/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3207/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. RONCHETTI FRANCESCA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. VIRDO' ROSELLA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 16 SETTEMBRE 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv Ronchetti Parte_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3207/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. RONCHETTI FRANCESCA (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. VIRDO' ROSELLA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTA contumace nel giudizio di merito
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: (1) convalidare l'intimato sfratto per morosità ed ordinare alla Sig.ra di rilasciare Controparte_1
l'immobile ammobiliato condotto in locazione e relativi annessi e pertinenze liberi da persone e proprie cose e nelle condizioni in cui venne consegnato, fissando la data di esecuzione dello sfratto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione per il rilascio;
(2) in caso di opposizione dell'intimata sentir emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, fissando la data di esecuzione dello sfratto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione per il rilascio;
(3) in ogni caso emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a carico della Sig.ra
[...]
per il pagamento della somma di €. 2.321,00 per canoni scaduti, nonché per il CP_1 pagamento di canoni da scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge e alle spese di procedura;
(4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 2 di 4 1) Accertare e dichiarare la grave inadempienza di parte locatrice, su cui ex art. 1575 c.c. grava l'onere di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto;
2) Accertare e dichiarare che le comprovate difficoltà economiche la Sig.ra percettrice di reddito CP_1 di inclusione e l'esistenza di un minore di anni 12 non consentono di emettere ordinanza di rilascio immediato e per l'effetto
3) non convalidare lo sfratto;
4) per il caso di emissione di ordinanza di rilascio, concedere alla Sig.ra e al figlio minore CP_1
il diritto di permanere nell'immobile per un termine fino ad ulteriori dodici mesi e Persona_1 comunque per un termine non inferiore a mesi sei;
5) non emettere ingiunzione di pagamento, stante la ferma opposizione sul punto di parte conduttrice per la spiegata eccezione di inadempimento di controparte e in considerazione della successiva domanda riconvenzionale che si svolgerà nei termini del deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c.;
6) In via riconvenzionale, condannare parte locatrice al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai sottaciuti vizi dell'immobile, da accertarsi in corso di causa e comunque dettagliabili nella successiva fase di merito;
7) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio
(Conclusioni così formulate nella comparsa di costituzione all'intimazione di sfratto per morosità)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva il comportamento processuale tenuto dall'opponente , la Controparte_1 quale, una volta emessa l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc, si è completamente disinteressata del giudizio, omettendo la partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria e rimanendo contumace nel presente giudizio. Si ribadisce quanto già affermato da questo stesso giudice nella fase sommaria conseguente all'intimazione di sfratto per morosità, e cioè, che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della
Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di pagina 3 di 4 inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, all'art. 9 del contratto di locazione intercorrente tra le parti, la conduttrice ha espressamente dichiarato “di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto” mentre non ha dato alcuna prova di aver sollevato, prima della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, alcuna eccezione in merito a vizi e difetti dell'immobile locato né la sussistenza degli stessi è stata in alcun modo provata. Al contrario, la locatrice, ha depositato una perizia a firma del tecnico
Geom. recatosi presso l'immobile oggetto di locazione in data 26.07.2024, dalla quale si Persona_2 evince l'inesistenza dei vizi lamentati dalla conduttrice, con l'opposizione allo sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti datato
7.01.2020 e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia al nr. 000103-erie 3T, per colpa della conduttrice;
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 01.08.2024;
condanna al pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione pari ad € 2321,00 Controparte_1 oltre ai canoni scaduti fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 76,00 per spese ed € Controparte_1
2500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 16 SETTEMBRE 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3207/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 Avv. RONCHETTI FRANCESCA ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Avv. VIRDO' ROSELLA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 16 SETTEMBRE 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi: per l'Avv Ronchetti Parte_1 Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3207/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. RONCHETTI FRANCESCA (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. VIRDO' ROSELLA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTA contumace nel giudizio di merito
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: (1) convalidare l'intimato sfratto per morosità ed ordinare alla Sig.ra di rilasciare Controparte_1
l'immobile ammobiliato condotto in locazione e relativi annessi e pertinenze liberi da persone e proprie cose e nelle condizioni in cui venne consegnato, fissando la data di esecuzione dello sfratto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione per il rilascio;
(2) in caso di opposizione dell'intimata sentir emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva, fissando la data di esecuzione dello sfratto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione per il rilascio;
(3) in ogni caso emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, a carico della Sig.ra
[...]
per il pagamento della somma di €. 2.321,00 per canoni scaduti, nonché per il CP_1 pagamento di canoni da scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre agli interessi di legge e alle spese di procedura;
(4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali.
Per Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito:
pagina 2 di 4 1) Accertare e dichiarare la grave inadempienza di parte locatrice, su cui ex art. 1575 c.c. grava l'onere di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto;
2) Accertare e dichiarare che le comprovate difficoltà economiche la Sig.ra percettrice di reddito CP_1 di inclusione e l'esistenza di un minore di anni 12 non consentono di emettere ordinanza di rilascio immediato e per l'effetto
3) non convalidare lo sfratto;
4) per il caso di emissione di ordinanza di rilascio, concedere alla Sig.ra e al figlio minore CP_1
il diritto di permanere nell'immobile per un termine fino ad ulteriori dodici mesi e Persona_1 comunque per un termine non inferiore a mesi sei;
5) non emettere ingiunzione di pagamento, stante la ferma opposizione sul punto di parte conduttrice per la spiegata eccezione di inadempimento di controparte e in considerazione della successiva domanda riconvenzionale che si svolgerà nei termini del deposito della memoria integrativa successiva all'ordinanza ex art. 426 c.p.c.;
6) In via riconvenzionale, condannare parte locatrice al risarcimento di tutti i danni conseguenti ai sottaciuti vizi dell'immobile, da accertarsi in corso di causa e comunque dettagliabili nella successiva fase di merito;
7) Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio
(Conclusioni così formulate nella comparsa di costituzione all'intimazione di sfratto per morosità)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si rileva il comportamento processuale tenuto dall'opponente , la Controparte_1 quale, una volta emessa l'ordinanza di rilascio ex art 665 cpc, si è completamente disinteressata del giudizio, omettendo la partecipazione al tentativo di mediazione obbligatoria e rimanendo contumace nel presente giudizio. Si ribadisce quanto già affermato da questo stesso giudice nella fase sommaria conseguente all'intimazione di sfratto per morosità, e cioè, che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della
Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di pagina 3 di 4 inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, all'art. 9 del contratto di locazione intercorrente tra le parti, la conduttrice ha espressamente dichiarato “di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto” mentre non ha dato alcuna prova di aver sollevato, prima della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, alcuna eccezione in merito a vizi e difetti dell'immobile locato né la sussistenza degli stessi è stata in alcun modo provata. Al contrario, la locatrice, ha depositato una perizia a firma del tecnico
Geom. recatosi presso l'immobile oggetto di locazione in data 26.07.2024, dalla quale si Persona_2 evince l'inesistenza dei vizi lamentati dalla conduttrice, con l'opposizione allo sfratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti datato
7.01.2020 e registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Perugia al nr. 000103-erie 3T, per colpa della conduttrice;
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 01.08.2024;
condanna al pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione pari ad € 2321,00 Controparte_1 oltre ai canoni scaduti fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 76,00 per spese ed € Controparte_1
2500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 16 SETTEMBRE 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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