Sentenza 22 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2002, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0412 3 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA A CORTE SUPRE A DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente - R.G.N. 23819/99 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere - Cron.9714 Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere´ - Ud. 12/12/01 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMERCIAL REFRIGERETION DI AN TO & LI SNC, in persona del suo amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ALESSANDRO, difeso dagli avvocati ANGELO ARCIELLO, GENNARO MARINO, giusta procura a margine;
- ricorrente
contro
UFF IVA SALERNO;
intimato - avverso la sentenza n. 196/98 della2001 Commissione depositata il 2574 tributaria regionale di NAPOLI, -1- 30/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Iva di Salerno ha contestato alla s.n.c. Commercial Refrigeretion di avere emesso due fatture in esenzione di imposta in assenza del presupposto di legge, non essendo la società cessionaria (s.n.c. ZA NI) stata danneggiata direttamente dal sisma del 1980, ed ha quindi emesso due cartelle impugnate dalla contribuente. La Commissione Provinciale ha rigettato il ricorso e la Commissione Regionale ha confermato tale decisione. Ha proposto ricorso la società contribuente convenendo nel giudizio l'Ufficio Iva Salerno, che non si è costituito. La società ha poi presentato una memoria. Motivi della decisione Va rilevato che il ricorso per Cassazione, con il quale è stato convenuto l'ufficio Iva Salerno, è inammissibile poiché è stato indirizzato ed è stato notificato ad un soggetto che non ha, in base al d.lgs.n.546/92, legittimazione a stare nel giudizio di legittimità. Questo soggetto ha legittimazione solo dinanzi alla Commissione Provinciale ed a quella Regionale (art. 10 d.lgs.n.546/92). Il vizio nel quale è incorsa la società contribuente concerne la vocatio in ius e non è quindi sanabile (cfr. per tutte Cass. 2807/99, 12315/99 e 657/00). Nulla va disposto per le spese non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 12.12.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. COR Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcone Dr. PasqualeWill I CANCELLIERE C1 алось DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casano 22 м Oggi. IL CANCELLIERE C1 Casano