Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 626/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 626/2025 V.G. promossa da
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 TE
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in
[...] C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Ilaria Marini, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Via
Ombrone n. 3/b, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 1.4.2025 per e , l'Avv. Ilaria Marini, Parte_1 TE concludeva chiedendo: che l'On.le Tribunale emetta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, che i coniugi hanno stabilito e determinato di comune accordo:
1) Autorizzazione a vivere separati
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza dove lo riterrà opportuno e fermo l'obbligo per entrambi di comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza.
2) Affidamento e visite dei figli minori
Entrambi i figli resteranno affidati ad entrambi i genitori prevedendo che gli stessi vengano collocati prevalentemente presso la residenza madre;
la sig.ra continuerà a vivere presso l'immobile acquistato in TE
Monteriggioni in comunione dei beni con il marito secondo la legge rumena, il quale fin da ora si impegna ed obbliga a rilasciare la casa familiare entro 1 mese dall'udienza o dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art 473 bic n. 51 c.p.c. ed a provvedere al pagamento del mutuo fin quando non rilascerà la casa familiare.
I ricorrenti hanno, comunque, stabilito le seguenti modalità di visita minime dei figli minori da parte del padre:
I figli resteranno con il padre a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì all'accompagnamento a scuola del lunedì salvo diverso accordo tra i genitori e comunque fatto salvo gli impegni lavorativi di ciascun genitore.
Nei giorni infrasettimanali il padre terrà i minori un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del giorno successivo nelle settimane in cui gli spetta di stare con loro anche nel fine settimana, mentre per due giorni con pernottamento a settimana e con giorni da concordare in base ai turni di lavoro dei genitori nelle settimane in cui trascorreranno il fine settimana con la madre ferma restando la facoltà di vederlo liberamente e previo accordo.
Durante le vacanze di Natale, i minori staranno con un genitore dal 24 al 30.12 e con l'altro dal
30.12 al 6.01 ad anni alterni mentre per le vacanze Pasquali i bambini staranno ad anni alterni con l'un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze nel periodo estivo il padre e la madre, in aggiunta alla normale frequentazione, potranno trascorrere con i figli un periodo di ulteriori 20 giorni di cui 15 anche consecutivi. I ricorrenti dovranno comunicarsi ogni anno entro il giorno 31 maggio, il detto periodo continuativo ed il luogo ove intenderanno trascorrere le ferie con i minori. 3 / 9
I genitori dichiarano essere loro preciso intendimento che i minori possano continuare a godere di un costruttivo e gratificante rapporto con entrambe le figure genitoriali e con le rispettive famiglie di origine.
Essi si impegnano, pertanto, a comunicarsi ogni e qualsiasi notizia relativa alla salute, educazione ed istruzione dei figli in un'ottica di reale e fattiva cogenitorialità.
Nell'ambito della cura e gestione dei minori i genitori si impegnano a collaborare ed a sostituirsi nell'ottica di dimostrare ai figli costante presenza e partecipazione, ed entrambi si obbligano a far comunicare ogni giorno telefonicamente i bambini con l'altro genitore.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione l'istruzione e la salute dei figli sono assunte congiuntamente dai due genitori;
il singolo genitore assume le decisioni di ordinaria amministrazione relative al tempo di collocamento dei minori, impegnandosi a dare tempestivamente notizia all'altro genitore di ogni fatto o questione di rilevante importanza che riguardi la crescita, l'educazione, il percorso scolastico, la salute o la vita di relazione dei figli.
In caso di proprio impedimento, ciascun genitore si impegna a richiedere la sostituzione all'altro genitore, prima che a ogni altra persona;
i due genitori si impegnano ad attuare il regolamento di collocamento e relativa custodia di cui ai precedenti punti della presente scrittura con atteggiamento collaborativo e di massima elasticità, nel superiore interesse e benessere dei figli;
si impegnano ad assicurare all'altro genitore la più ampia facoltà di comunicazione telefonica, fornendo all'altro genitore un'utenza presso la quale i figli siano sempre raggiungibili, sia permettendo ai minori di comunicare con l'altro genitore a propria discrezione e richiesta mettendo a disposizione il proprio apparecchio telefonico.
Le modalità di visita saranno – in ogni caso - sempre esercitate nel rispetto delle esigenze dei bambini e fatti, comunque, salvi diversi accordi tra i genitori.
3) Casa coniugale
La casa coniugale, sita in Monteriggioni, in VIA MARTIRI di MONTEMAGGIO N. 14, è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi, acquistata nel Dicembre 2014 con un mutuo intestato congiuntamente ad entrambe le odierne parti in causa con addebito mensile sul c/c cointestato presso la Chianti Banca filiale di Monteriggioni n.103876 . Al riguardo le parti si accordano come segue: 4 / 9
1. il IG. si impegna ed obbliga a rilasciare la casa familiare entro 2 mese Parte_1 dall'udienza o dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art 473 bic n. 51 c.p.c. ed a provvedere al pagamento del mutuo al 100% fin quando non rilascerà la casa familiare.
2. Il IG. si impegna, altresì, a trasferire, alla IG. , Parte_1 TE sin d'ora e comunque entro e non oltre la data di accollo del mutuo residuo da parte di quest'ultima, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'abitazione coniugale comprensiva di annessi e connessi come meglio di seguito indicato, nonché dell'intero mobilio ivi presente: appartamento sito nel comune di Monteriggioni;
consistente in un :- appartamento al piano terreno, composto da resede di ingresso, soggiorno pranzo angolo cottura, due camere, due bagni, disimpegno e locale sgombero, ed ulteriore resede. Il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1 particella 217 subalterno 32 graffato con i subalterni 33 e 34, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5 (quattro virgola cinque), superficie catastale totale metri quadrati 93 (novantatré), totale escluse aree scoperte metri quadrati 91 (novantuno), rendita Euro 476,43 (quattrocento- settantasei virgola quarantatré). A confine con: parti condominiali, salvo se altri. muro a retta, Si prende atto che il Per_1
subalterno 41, indicato nell'elenco subalterni quale bene comune non censibile a tutti i subalterni della particella 217 del foglio 1, non è più esistente. Con diritto a quanto censito al Catasto
Fabbricati al foglio 1 particella 217 subalterno 13, locale tecnico, e con diritto di passo sui subalterni 14 a 292.
3. La IG.ra , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad TE
accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante entro sei mesi, salvo ritardi della Banca mutuante.
4. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'emissione del provvedimento del Tribunale di Siena di divorzio con gli oneri a carico di entrambi i coniugi entro 6 mesi dall'emissione del provvedimento di divorzio.
5. Nella casa coniugale rimarrà, sin d'ora, ad abitare la madre ricorrente con i figli, con tutti gli arredi che la compongono.
4) Contributo al mantenimento
Considerata la scelta di affidamento condiviso da parte dei genitori, ma anche la situazione economica tra i medesimi e, vista l'assegnazione della casa familiare, i genitori concordemente 5 / 9
prevedono che il IG. versi alla IG.ra , entro e non Parte_1 TE
oltre il giorno 20 di ciascun mese, euro 400,00 quale contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conte corrente intestato alla IG.ra e già a sua conoscenza. TE
Ciascun genitore si impegna a contribuire alle spese straordinarie del minore in pari misura, a tal fine recependo e accettando integralmente il contenuto del relativo Protocollo adottato presso il Tribunale di Siena che le parti dichiarano di ben conoscere e lo allegano al presente ricorso.
Per i medesimi motivi sopra esposti i ricorrenti concordano che l'assegno unico erogato dallo
Stato relativamente ai figli sia percepito e interamente fruito dalla SI TE
. Il NO , pertanto, indicherà nella relativa domanda che
[...] Parte_1
l'importo al predetto destinato sia versato su conto corrente indicatogli dalla SI
[...]
TE
I genitori si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale dei minori ai soli fini di vacanze e non per dimorarvi per maggiori periodi se non concordati.
4) Situazione patrimoniale dei coniugi.
I ricorrenti si danno atto della reciproca indipendenza economica, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano di non aver nulla a pretendere a tal titolo l'uno dall'altro rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsiasi ulteriori pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e ad oggi azionabili da ciascuna parte fatto salvo quanto di seguito precisato:
MUTUO:
1.il IG. si impegna ed obbliga a rilasciare la casa familiare entro 2 mese Parte_1 dall'udienza o dal deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art 473 bic n. 51 c.p.c. ed a provvedere al pagamento del mutuo al 100% fin quando non rilascerà la casa familiare.
2. Il IG. si impegna, altresì, a trasferire, alla IG. , Parte_1 TE sin d'ora e comunque entro e non oltre la data di accollo del mutuo residuo da parte di quest'ultima, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, senza corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% dell'abitazione coniugale comprensiva di annessi e connessi come meglio di seguito indicato, nonché dell'intero mobilio 6 / 9
ivi presente: appartamento sito nel comune di Monteriggioni;
consistente in un :- appartamento al piano terreno, composto da resede di ingresso, soggiorno pranzo angolo cottura, due camere, due bagni, disimpegno e locale sgombero, ed ulteriore resede. Il tutto censito al Catasto
Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 1 particella 217 subalterno 32 graffato con i subalterni 33 e 34, categoria A/2, classe 2, consistenza vani 4,5 (quattro virgola cinque), superficie catastale totale metri quadrati 93 (novantatré), totale escluse aree scoperte metri quadrati 91 (novantuno), rendita Euro 476,43 (quattrocento- settantasei virgola quarantatré). A confine con: parti condominiali, salvo se altri. muro a retta, Si prende atto che il Per_1
subalterno 41, indicato nell'elenco subalterni quale bene comune non censibile a tutti i subalterni della particella 217 del foglio 1, non è più esistente. Con diritto a quanto censito al Catasto
Fabbricati al foglio 1 particella 217 subalterno 13, locale tecnico, e con diritto di passo sui subalterni 14 a 292.
3. La IG.ra , a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad TE
accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante entro sei mesi, salvo ritardi della Banca mutuante.
4. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'emissione del provvedimento del Tribunale di Siena di divorzio con gli oneri a carico di entrambi i coniugi entro 6 mesi dall'emissione del provvedimento di divorzio.
FINANZIAMENTO COMPASS
I Ricorrenti si impegnano ed obbligano a provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle rate mensili del finanziamento Compass Banca S.p.a. in essere, acceso per l'acquisto di un'autovettura acquistata presso la Superauto s.r.l., fino alla sua totale estinzione come da contratto che si allega (all. 9);
Il IG. provvederà quindi, mensilmente e prima della scadenza del pagamento Parte_1
della rata di finanziamento indicata sul bollettino postale, a versare la quota del 50% della rata indicata sul bollettino alla IG.ra che a sua volta provvederà ad TE
effettuare il pagamento della rata entro la scadenza indicata sul bollettino.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti economici i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni questione e, pertanto, sotto tale profilo dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dell'altro a nessun titolo e ragione.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025 7 / 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.2.2025, e Parte_1 TE
esponevano che in data 4.3.2017 avevano contratto matrimonio civile in
[...]
Romania, che dalla loro unione erano nate in data 21.10.2014 la figlia Persona_2
ed in data 29.11.2016 il figlio;
concludevano chiedendo di Persona_3
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla base della legge rumena da essi designata come applicabile.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
la procuratrice delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate. Ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e , hanno chiesto la Parte_1 TE
pronuncia del divorzio.
Venendo in considerazione un matrimonio tra due stranieri extracomunitari, di nazionalità rumena, celebrato all'estero, in Romania, si deve preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione italiana e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 25 giugno 2019 n. 1111 (regolamento c.d. Bruxelles II-ter), il quale prevede la giurisdizione del Giudice italiano, quale Giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, ai sensi dell'art. 3 lett. a) i) Reg.CE 1111/2019 citato, posto che entrambi i coniugi risultano tuttora residenti in Italia.
Allo stesso modo, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento all'affidamento della prole minore e, in generale, alla responsabilità genitoriale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento Bruxelles II-ter, il quale dispone che la competenza spetta al giudice dello Stato in cui il minore risiede abitualmente al momento in cui è adito.
Quanto invece alla legge applicabile al divorzio, i coniugi, nel ricorso introduttivo del presente procedimento, in applicazione dell'art. 5 comma 1 Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259
(cd. regolamento Roma III), che prevede che “i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti 8 / 9
leggi: a) … o b) … o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”, hanno concordemente designato la legge rumena, in quanto entrambi di cittadinanza rumena.
In tal senso, secondo quanto previsto dal Codul civil rumeno, il divorzio non deve essere preceduto da una separazione personale, istituto del resto ignoto al diritto rumeno e, secondo quanto previsto dall'art. 373 c.c. rumeno, “può avvenire: a) con il consenso dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi…”.
A tal proposito, si deve invero considerare che, come evidenziato in giurisprudenza, la circostanza che il diritto straniero preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi ed il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non si pone in contrasto con il principio dell'ordine pubblico, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (seppure con riferimento al riconoscimento di una sentenza straniera, cfr. Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).
Quanto poi alle “condizioni”, per come ulteriormente disposto dall'art. 374 c.c. rumeno, il divorzio consensuale “può essere pronunciato indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dal fatto che dal matrimonio siano nati o meno figli minorenni”, purché nessuno dei coniugi sia interdetto e previa verifica del “consenso libero e incondizionato di ciascun coniuge”.
Nel caso di specie, quindi, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla legge rumena, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Per quanto riguarda le pattuizioni accessorie al divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ), C.F._1 TE C.F._2
celebrato in data 4.3.2017 in Romania, alle condizioni concordate;
9 / 9
spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao