Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 72
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di motivazione, poiché la cartella di pagamento, quale primo atto con cui l'ente impositore ha fatto valere la pretesa, non conteneva gli elementi necessari per consentire al contribuente di individuare la pretesa e predisporre una difesa puntuale. L'amministrazione non ha provato l'esistenza di atti prodromici all'iscrizione a ruolo e la cartella non riportava elementi sufficienti per la verifica del credito.

  • Accolto
    Soccombenza delle parti intimate

    La Corte ha ritenuto sussistenti le ragioni di soccombenza e causalità per la ripartizione delle spese processuali, condannando le parti intimate in solido al rimborso delle spese in favore della parte ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 72
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo