CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1754/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Antonio Rina del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Belvedere n. 10;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a OL (BO) in via Selva n. 102, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Marzano del foro di
Siracusa, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara alla piazza della Repubblica n. 10;
APPELLATO
e di
AVV. (C.F. ) del foro di Bologna, con studio sito in Bologna CP_2 C.F._3 alla via Marsili n. 7, in qualità di Curatore speciale del minore (C.F. Persona_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._4
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2697/2024 dello 02.10.2024, pubblicata il
17.10.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 2697/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, Prima Sezione
Civile, a termine della procedura con R.G.N. 14875/2021; In caso di opposizione condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione nei confronti”, l'appellato così precisava le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio” e l'intervenuto Avv. quale Curatore speciale del minore CP_2 Per_1
chiedeva che “venisse dichiarata la nullità e/o inammissibilità del ricorso in appello per
[...] indeterminatezza
e incertezza del petitum immediato relativo al diritto di visita del genitore non prevalentemente collocatario;
- in ogni caso che l'appello venisse rigettato, in relazione all'impugnazione del “diritto di visita” poiché infondato in fatto e in diritto”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.12.2021 dinanzi al Tribunale di Bologna, il SI. Controparte_1 premesso che in data 14.08.2004 a Modugno (BA) contraeva matrimonio con scegliendo Parte_1 il regime della separazione dei beni, che dall'unione matrimoniale nasceva in data 29.02.2008 a Bologna il figlio che i coniugi stabilivano la residenza della famiglia a Bologna in via AR Melato n. 6, in Per_1 un immobile che il Comune di Bologna aveva concesso in locazione al ricorrente, che da qualche tempo, a causa di continui attriti e litigi con la moglie, l'odierno ricorrente si era visto costretto a lasciare la casa familiare e a trasferirsi dal proprio fratello e che, data l'impossibilità di una riconciliazione con la moglie, si era rivolto ad un legale il quale provvedeva a convocare presso il proprio studio la SI.ra al fine di Parte_1 valutare la possibilità di una separazione consensuale tra i coniugi ma che detto invito era rimasto privo di
2 riscontro alcuno, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dal coniuge , stabilire l'affidamento condiviso ai genitori del figlio con collocazione Parte_1 Per_1 prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna e porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 21.03.2022 si costituiva la SI.ra aderendo alla domanda Parte_1 di separazione ma a differenti condizioni. Nel dettaglio la resistente, dopo avere contestato la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente, chiedeva, fermo restando l'affidamento condiviso del figlio con Per_1 collocazione presso la madre nella casa familiare, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 500,00 mensili e un assegno per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al pagamento da parte del padre dell'80% delle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo. All'udienza del 31 marzo 2022 il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre alla quale di conseguenza era assegnata la casa già familiare di Bologna, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni due dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera e un Per_1 pomeriggio durante la settimana e si riservava in punto a rapporti padre-figlio nei periodi relativi alle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, compresa la modalità di accompagnamento e riaccompagnamento del figlio nonché in punto a richieste economiche, in merito alle quali invitava le parti a produrre ulteriore Per_1 documentazione relativa ai propri redditi ed entrate, entro il termine assegnato. Con ordinanza resa in data
16.04.2022, ad integrazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente regolamentava gli incontri padre-figlio durante le festività natalizie e pasquali e durante le ferie estive, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nominava il giudice istruttore fissando udienza davanti al medesimo e assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e di costituzione.
Il ricorrente, nella memoria integrativa depositata il 12.05.2022, chiedeva l'addebito della separazione in capo alla moglie per avere questa sia instaurato relazione extraconiugale, sia per avere sottratto dal conto corrente cointestato ai coniugi la somma di € 52.000,00 per disporne a proprio esclusivo piacimento.
Successivamente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il P.M., si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 2236/2022. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni assegnando alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste. Nella fase istruttoria, all'udienza dell'1 dicembre 2022 era sentito il figlio minore e, a causa del rifiuto del medesimo, nel frattempo trasferitosi dal padre, di incontrare Per_1
3 la madre, veniva disposto monitoraggio e sostegno dei Servizi Sociali competenti per territorio. In ragione della situazione di stallo dell'operato del Servizio Sociale e della conflittualità tra le parti, veniva nominato
Curatore speciale per il minore nella persona dell'Avv. la quale, dopo avere sentito il Controparte_3 minore esprimeva parere favorevole in ordine alla collocazione prevalente del minore presso Per_1
l'abitazione paterna, non avendo rilevato alcun pregiudizio in capo al minore stesso dalla formalizzazione di una situazione che si protrae dall'estate 2022. Nel corso del giudizio, più precisamente all'udienza del 9 novembre 2023, era espletato l'interrogatorio formale della parte resistente.
All'udienza del 20 febbraio 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status dello 01.09.2022, addebitava la separazione in capo alla moglie Parte_1
- osservato al riguardo come, nonostante la richiesta di addebito avanzata dal marito
[...] Controparte_1
e le puntuali circostanze narrate dal medesimo nella memoria integrativa, oggetto di specifiche richieste istruttorie di interpello, in relazione alla relazione extraconiugale asseritamente instaurata dalla moglie nel
2020 di fatto costringendo il marito a dormire sul divano del salotto, la resistente nella prima difesa utile e per tutto il resto del giudizio non avesse preso posizione sui fatti allegati né cercato di dimostrare che la dedotta relazione extraconiugale si fosse inserita in una situazione coniugale già deteriorata di talché la domanda di addebito doveva ritenersi fondata -, affidava il figlio ad entrambi i genitori, valutato il prevalente Per_1 interesse del minore ne disponeva la collocazione prevalente presso il padre, stabiliva incontri liberi tra madre e figlio - ritenuto che, in considerazione dell'età raggiunta dal figlio, gli incontri non potessero seguire una precisa scansione temporale -, demandava ai Servizi Sociali un sostegno nei confronti del minore per il percorso consigliato dalla NPIA e un sostegno alla genitorialità con possibilità di mediazione in caso di contrasti nelle decisioni inerenti il figlio, poneva a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 50,00 mensili,
[...] Per_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna, compensava le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condannava la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, del restante 50% delle spese di lite che venivano liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri di legge e liquidava il compenso del Curatore speciale nella misura di euro 3.000,00 oltre ad oneri accessori ponendolo a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e da versarsi allo Stato.
2.- Con appello depositato in data 25.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma, in particolare laddove è stato disposto a suo carico l'addebito della separazione e nella parte in cui sono stati stabiliti incontri liberi tra la madre e il figlio, senza la previsione dunque di un calendario
4 di visite e di pernottamenti durante la settimana, durante i giorni festivi e nel periodo estivo. L'appellante si duole in primo luogo di un travisamento dei fatti in ordine al disposto addebito della separazione, il Giudice di prime cure avrebbe affrontato un percorso argomentativo privo di logica alcuna e di approfondimento, limitandosi a citare varie sentenze della Suprema Corte in ordine all'istituto giuridico in questione, perdendo di vita la realtà dei fatti e quanto emerso dall'istruttoria. Diversamente da quanto osservato e ritenuto nella sentenza gravata in ordine ad una mancanza di contestazione dei fatti allegati dal ricorrente e di omessa formulazione di prove orali, l'odierna appellante avrebbe contestato in modo puntuale e dettagliato le lamentele del marito, come può evincersi dal verbale di udienza dello 09.11.2023. Nel corso dell'interrogatorio formale, la SI.ra precisava di avere comunicato al marito nel maggio 2021 la fine della relazione Parte_1
e che entrambi i coniugi conoscevano un certo SI. da qualche tempo prima, affermando inoltre che i Per_2 coniugi dal 2019 vivevano da separati in casa e che la circostanza che il marito dormisse sul divano era stata una sua libera scelta. La SI.ra si duole poi di una valutazione parziale, se non assente, dei fatti in Parte_1 relazione al diritto di visita del genitore non collocatario, che non ha ricevuto alcuna regolamentazione. Si domanda l'appellante a cosa sia servita la presa in carico da parte dei Servizi Sociali al fine di agevolare il rapporto incrinato tra la madre ed il figlio se a tutt'oggi la medesima non vede e incontra il figlio, sentendolo solo sporadicamente. Deduce inoltre l'appellante come non vi sia alcun rapporto di comunicazione con l'altro genitore e come il figlio abbia chiuso i rapporti con la sorella maggiorenne AR e con la famiglia Per_1 materna senza alcuna spiegazione.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte di:
- accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
2697/2024 emessa dal Tribunale di Bologna a definizione del giudizio iscritto al n. 14875/2021 R.G.;
- in caso di opposizione, condannare l'appellato alla rifusione di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 05.02.2025, si è costituito il SI. il quale Controparte_1 ha partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento al motivo di appello in ordine all'addebito della separazione, l'appellato fa rilevare come del tutto correttamente il Giudice di primo grado abbia affermato l'esclusiva responsabilità della separazione in capo alla moglie in quanto la medesima, costituendosi, non avrebbe contestato in alcun modo quanto affermato dal ricorrente marito circa la relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente, con ogni logica conseguenza facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. riguardo alla mancanza di specifica contestazione. Quanto al dedotto vizio circa la mancata regolamentazione delle visite e tempi di permanenza del figlio presso la madre, evidenzia il come opportunamente il Tribunale abbia scelto di non calendarizzare gli incontri CP_1 madre-figlio alla luce del rapporto conflittuale creatosi tra i due e tenuto conto dell'età del figlio. Da ultimo fa
5 rilevare l'appellato che l'odierna appellante non contribuisce al mantenimento del figlio;
ad oggi infatti non avrebbe mai versato il contributo mensile per il figlio stabilito in corso di giudizio e nella sentenza gravata. domanda quindi alla Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, di: Controparte_1
- respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna oggetto di impugnazione;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4.- All'udienza dello 06.03.2025, presenti entrambi i difensori delle parti, la Corte, rilevato non esservi prova dell'intervenuta notifica del ricorso introduttivo alla Curatrice speciale del minore, autorizzava la parte appellante a depositare la prova della medesima entro il 30 marzo 2025, disponendo rinvio dell'udienza. Alla successiva udienza del 15 maggio 2025, alla presenza dei difensori e dell'appellante personalmente, la Corte nuovamente disponeva rinvio, ritenuta non idonea la prova della notifica fornita dall'appellante non nel corretto formato EML. All'udienza del 24.06.2025, il difensore della parte appellante confermava di aver effettuato la notifica al Curatore e di avere depositato la relativa prova, entrambe le parti davano atto di aver avuto notizia del disinteresse del Curatore a proseguire nell'incarico e chiedevano pertanto che lo stesso venisse sostituito e la Corte rinviava all'udienza del giorno 8 luglio 2025, nominando, al posto dell'attuale
Curatore, l'Avv. disponendo che la Cancelleria ne desse immediata comunicazione al CP_2 nominato curatore e anche all'Avv. CP_3
Con comparsa depositata il 4 luglio 2025 si costituiva l'Avv. del foro di Bologna quale Curatore CP_2 speciale del minore attualmente di anni 17, la quale preliminarmente eccepiva la Persona_1 genericità del petitum immediato e delle domande riproposte, ex art. 346 c.p.c., dalla parte appellante, non riuscendosi a comprendere come, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado debba essere riformata, non potendo aiutare al riguardo le conclusioni formulare dalla SI.ra in primo grado. Peraltro, rilevava Parte_1 il Curatore, secondo consolidata giurisprudenza la riproposizione delle domande deve avvenire in modo espresso, chiaro e specifico, non essendo sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado.
Quanto al motivo di impugnativa in relazione al “diritto di visita” del genitore non collocatario, l'Avv. CP_2 evidenziava la correttezza al riguardo della sentenza impugnata, sia in fatto che in diritto, contenendo detta pronuncia una disciplina del diritto di visita conforme alle modalità solitamente contenute in provvedimenti che devono disporre dell'affidamento e visite di “grandi minori”, la cui volontà deve essere tenuta in assoluta considerazione. Opportunamente infatti si è deciso di non definire un calendario rigido per gli incontri madre- figlio in considerazione dell'età del ragazzo, il quale compirà 18 anni nel prossimo mese di febbraio, e dei verbali e relazioni del Servizio Sociale dai quali emergeva chiaramente che il minore aveva sempre Per_1 contestato alla madre l'incapacità di riconoscere le sue richieste, di lasciargli libertà e di rispettare i suoi spazi.
Peraltro, osserva il Curatore come durante il colloquio con il minore avvenuto il 3 luglio 2025, il Per_1
6 medesimo abbia ribadito che “al momento non se la sente di trascorrere del tempo con la madre, la quale nell'ultimo mese si sarebbe presentata più volte sotto casa senza preavviso, suonando insistentemente il campanello” e a domanda abbia risposto che “l'ultimo incontro spontaneo con la madre risale a più di un anno fa, e anche allora vi ha partecipato controvoglia perché ad ogni piccolo incontro lei tenta di Per_1 trattenerlo per più tempo (stai a dormire, stai una settimana, ecc.) e questo comportamento lo mette a disagio”.
Tanto esposto e dedotto, l'Avv. quale Curatore speciale del minore domandava CP_2 Persona_1 alla Corte di:
- dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso in appello per indeterminatezza e incertezza del petitum immediato relativo al diritto di visita del genitore non prevalentemente collocatario;
- in ogni caso, rigettare l'appello in relazione all'impugnazione del “diritto di visita” poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza dell'8 luglio 2025, l'appellante , l'appellato e il Curatore Parte_1 Controparte_1 speciale del figlio minore si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi avanzate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e passando ora al merito e dunque al primo motivo di appello proposto da , reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e non meriti pertanto Parte_2 accoglimento. Orbene va considerato - come opportunamente ricordato dal Giudice di primo grado - che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ.
n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso
7 eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificarsi l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I ord. n. 16691/2020). In particolare, poi, nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, grava sulla parte che richiede, per inosservanza dell'obbligo medesimo, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. 08.11.2022, n. 32837; Cass. civ. ord. VI-I n. 1685/2015 ove si legge che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”,
Cass. civ. Sez. I, n. 2059/2012; Cass. civ. Sez. I n. 3923/2018). Diversamente da quanto dedotto e ritenuto dall'odierna appellante - a fronte di una chiara allegazione in fatto da parte del ricorrente nella memoria integrativa circa una relazione extraconiugale intrattenuta nel 2020 dalla moglie la quale nell'estate del 2021 di fatto costringeva il marito a dormire nel divano del salotto il quale da ultimo, stanco di dormire sul divano e del fatto che la moglie avesse preso l'abitudine di trascorrere il fine settimana fuori casa, decideva di lasciare la casa familiare per trasferirsi a vivere dal fratello e poi nella casa di proprietà del padre - la resistente, nella prima difesa utile e per tutto il giudizio, non prendeva posizione alcuna sui fatti puntualmente narrati dal ricorrente né cercava di dimostrare tramite prove orali che la dedotta e non contestata relazione extraconiugale si inserisse in una situazione matrimoniale già irreversibilmente deteriorata (la convenuta, dopo la memoria integrativa del ricorrente, depositava memoria di costituzione nella quale non contestava in modo alcuno la circostanza dell'instaurazione della relazione extraconiugale, neppure chiedendo in modo espresso il rigetto della domanda di addebito e non depositava alcuna memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Condivisibilmente, applicando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti allegati dal ricorrente ovvero, per quanto qui interessa, la relazione extraconiugale instaurata tra la moglie e la definitiva cessazione a causa di detta relazione dell'affectio coniugalis con la conseguente intollerabilità della convivenza devono intendersi pienamente provate. Di contro l'odierna appellante non si è messa in prova al fine di dimostrare che il rapporto matrimoniale fosse già irrimediabilmente disgregato.
8 Superflui in un quadro probatorio così ricostruito si rilevano gli esiti dell'interpello deferito alla SI.ra la quale, dopo avere peraltro sostanzialmente confermato la relazione extraconiugale e riferito che Parte_1 comunicava al marito la fine della relazione il 3 maggio 2021, si limita ad affermare che il matrimonio “era già compromesso” e che la circostanza del dormire sul divano da parte del SI. “è stata una sua libera CP_1 scelta, per me non c'era problema a dormire ancora insieme”.
Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo di appello. Condivisibilmente, in considerazione dell'età del minore e del rapporto difficile tra madre e figlio il quale nell'estate del 2022 decideva di andare a vivere dal padre, il Tribunale di Bologna riteneva opportuno non fissare un calendario preciso di incontri tra la madre e il figlio, lasciando ampia libertà al riguardo. Del resto, l'Avv. quale Curatore speciale del CP_2 minore, nella memoria di costituzione, dopo avere dato conto delle risultanze del colloquio avuto con il 3 luglio 2025 nel corso del quale il medesimo ha ribadito che al momento non se la sente di Per_1 trascorrere del tempo con la madre e affermato che l'ultimo incontro spontaneo con la madre risale a più di un anno fa, e anche allora vi ha partecipato controvoglia, chiede rigettarsi il gravame proposto dalla madre SI.ra in relazione alla regolamentazione degli incontri madre-figlio, e ciò in considerazione Parte_1 dell'età del minore e della volontà chiaramente espressa dal medesimo. E' indubbio che anche una cornice giuridica prefissata degli incontri non potrebbe andare contro la volontà di un minore ultraquattordicenne - lo si ricorda, compirà 18 anni il prossimo mese di febbraio. Per_1
L'appello proposto da va dunque rigettato, con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Il totale rigetto delle domande svolte dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale e ciò per entrambe le parti appellate ovvero CP_1
e il Curatore speciale).
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 I- RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
e dell'appellato AVV. , quale CURATORE SPECIALE del Controparte_1 CP_2 minore, delle spese di lite che si liquidano per ciascuno in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna l'11 luglio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe de Rosa)
Il Consigliere rel. (Dott.ssa Anna Orlandi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1754/2024 promosso da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Antonio Rina del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Belvedere n. 10;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] in data [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a OL (BO) in via Selva n. 102, rappresentato e difeso dall'Avv. Sonia Marzano del foro di
Siracusa, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara alla piazza della Repubblica n. 10;
APPELLATO
e di
AVV. (C.F. ) del foro di Bologna, con studio sito in Bologna CP_2 C.F._3 alla via Marsili n. 7, in qualità di Curatore speciale del minore (C.F. Persona_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]; C.F._4
APPELLATO
Procuratore Generale
INTERVENUTO
1 IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2697/2024 dello 02.10.2024, pubblicata il
17.10.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti e insistevano per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 2697/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, Prima Sezione
Civile, a termine della procedura con R.G.N. 14875/2021; In caso di opposizione condannare il convenuto alla refusione di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione nei confronti”, l'appellato così precisava le proprie conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_1
Corte di Appello adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respingere l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio” e l'intervenuto Avv. quale Curatore speciale del minore CP_2 Per_1
chiedeva che “venisse dichiarata la nullità e/o inammissibilità del ricorso in appello per
[...] indeterminatezza
e incertezza del petitum immediato relativo al diritto di visita del genitore non prevalentemente collocatario;
- in ogni caso che l'appello venisse rigettato, in relazione all'impugnazione del “diritto di visita” poiché infondato in fatto e in diritto”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 20.12.2021 dinanzi al Tribunale di Bologna, il SI. Controparte_1 premesso che in data 14.08.2004 a Modugno (BA) contraeva matrimonio con scegliendo Parte_1 il regime della separazione dei beni, che dall'unione matrimoniale nasceva in data 29.02.2008 a Bologna il figlio che i coniugi stabilivano la residenza della famiglia a Bologna in via AR Melato n. 6, in Per_1 un immobile che il Comune di Bologna aveva concesso in locazione al ricorrente, che da qualche tempo, a causa di continui attriti e litigi con la moglie, l'odierno ricorrente si era visto costretto a lasciare la casa familiare e a trasferirsi dal proprio fratello e che, data l'impossibilità di una riconciliazione con la moglie, si era rivolto ad un legale il quale provvedeva a convocare presso il proprio studio la SI.ra al fine di Parte_1 valutare la possibilità di una separazione consensuale tra i coniugi ma che detto invito era rimasto privo di
2 riscontro alcuno, tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale dal coniuge , stabilire l'affidamento condiviso ai genitori del figlio con collocazione Parte_1 Per_1 prevalente presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna e porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore di euro 150,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa depositata in data 21.03.2022 si costituiva la SI.ra aderendo alla domanda Parte_1 di separazione ma a differenti condizioni. Nel dettaglio la resistente, dopo avere contestato la ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente, chiedeva, fermo restando l'affidamento condiviso del figlio con Per_1 collocazione presso la madre nella casa familiare, un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 500,00 mensili e un assegno per il figlio di euro 250,00 mensili oltre al pagamento da parte del padre dell'80% delle spese straordinarie da sostenersi per il medesimo. All'udienza del 31 marzo 2022 il Presidente del Tribunale, sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disponeva l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente Per_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre alla quale di conseguenza era assegnata la casa già familiare di Bologna, stabiliva che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni due dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera e un Per_1 pomeriggio durante la settimana e si riservava in punto a rapporti padre-figlio nei periodi relativi alle vacanze scolastiche, natalizie e pasquali, compresa la modalità di accompagnamento e riaccompagnamento del figlio nonché in punto a richieste economiche, in merito alle quali invitava le parti a produrre ulteriore Per_1 documentazione relativa ai propri redditi ed entrate, entro il termine assegnato. Con ordinanza resa in data
16.04.2022, ad integrazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente regolamentava gli incontri padre-figlio durante le festività natalizie e pasquali e durante le ferie estive, poneva a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere a favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 250,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi anticipatamente entro il giorno 8 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, nominava il giudice istruttore fissando udienza davanti al medesimo e assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di memoria integrativa e di costituzione.
Il ricorrente, nella memoria integrativa depositata il 12.05.2022, chiedeva l'addebito della separazione in capo alla moglie per avere questa sia instaurato relazione extraconiugale, sia per avere sottratto dal conto corrente cointestato ai coniugi la somma di € 52.000,00 per disporne a proprio esclusivo piacimento.
Successivamente, i difensori delle parti precisavano le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il P.M., si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n. 2236/2022. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni assegnando alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste. Nella fase istruttoria, all'udienza dell'1 dicembre 2022 era sentito il figlio minore e, a causa del rifiuto del medesimo, nel frattempo trasferitosi dal padre, di incontrare Per_1
3 la madre, veniva disposto monitoraggio e sostegno dei Servizi Sociali competenti per territorio. In ragione della situazione di stallo dell'operato del Servizio Sociale e della conflittualità tra le parti, veniva nominato
Curatore speciale per il minore nella persona dell'Avv. la quale, dopo avere sentito il Controparte_3 minore esprimeva parere favorevole in ordine alla collocazione prevalente del minore presso Per_1
l'abitazione paterna, non avendo rilevato alcun pregiudizio in capo al minore stesso dalla formalizzazione di una situazione che si protrae dall'estate 2022. Nel corso del giudizio, più precisamente all'udienza del 9 novembre 2023, era espletato l'interrogatorio formale della parte resistente.
All'udienza del 20 febbraio 2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza del 17 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in seguito alla sentenza parziale sullo status dello 01.09.2022, addebitava la separazione in capo alla moglie Parte_1
- osservato al riguardo come, nonostante la richiesta di addebito avanzata dal marito
[...] Controparte_1
e le puntuali circostanze narrate dal medesimo nella memoria integrativa, oggetto di specifiche richieste istruttorie di interpello, in relazione alla relazione extraconiugale asseritamente instaurata dalla moglie nel
2020 di fatto costringendo il marito a dormire sul divano del salotto, la resistente nella prima difesa utile e per tutto il resto del giudizio non avesse preso posizione sui fatti allegati né cercato di dimostrare che la dedotta relazione extraconiugale si fosse inserita in una situazione coniugale già deteriorata di talché la domanda di addebito doveva ritenersi fondata -, affidava il figlio ad entrambi i genitori, valutato il prevalente Per_1 interesse del minore ne disponeva la collocazione prevalente presso il padre, stabiliva incontri liberi tra madre e figlio - ritenuto che, in considerazione dell'età raggiunta dal figlio, gli incontri non potessero seguire una precisa scansione temporale -, demandava ai Servizi Sociali un sostegno nei confronti del minore per il percorso consigliato dalla NPIA e un sostegno alla genitorialità con possibilità di mediazione in caso di contrasti nelle decisioni inerenti il figlio, poneva a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 50,00 mensili,
[...] Per_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna, compensava le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condannava la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, del restante 50% delle spese di lite che venivano liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri di legge e liquidava il compenso del Curatore speciale nella misura di euro 3.000,00 oltre ad oneri accessori ponendolo a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e da versarsi allo Stato.
2.- Con appello depositato in data 25.11.2024, la SI.ra ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la riforma, in particolare laddove è stato disposto a suo carico l'addebito della separazione e nella parte in cui sono stati stabiliti incontri liberi tra la madre e il figlio, senza la previsione dunque di un calendario
4 di visite e di pernottamenti durante la settimana, durante i giorni festivi e nel periodo estivo. L'appellante si duole in primo luogo di un travisamento dei fatti in ordine al disposto addebito della separazione, il Giudice di prime cure avrebbe affrontato un percorso argomentativo privo di logica alcuna e di approfondimento, limitandosi a citare varie sentenze della Suprema Corte in ordine all'istituto giuridico in questione, perdendo di vita la realtà dei fatti e quanto emerso dall'istruttoria. Diversamente da quanto osservato e ritenuto nella sentenza gravata in ordine ad una mancanza di contestazione dei fatti allegati dal ricorrente e di omessa formulazione di prove orali, l'odierna appellante avrebbe contestato in modo puntuale e dettagliato le lamentele del marito, come può evincersi dal verbale di udienza dello 09.11.2023. Nel corso dell'interrogatorio formale, la SI.ra precisava di avere comunicato al marito nel maggio 2021 la fine della relazione Parte_1
e che entrambi i coniugi conoscevano un certo SI. da qualche tempo prima, affermando inoltre che i Per_2 coniugi dal 2019 vivevano da separati in casa e che la circostanza che il marito dormisse sul divano era stata una sua libera scelta. La SI.ra si duole poi di una valutazione parziale, se non assente, dei fatti in Parte_1 relazione al diritto di visita del genitore non collocatario, che non ha ricevuto alcuna regolamentazione. Si domanda l'appellante a cosa sia servita la presa in carico da parte dei Servizi Sociali al fine di agevolare il rapporto incrinato tra la madre ed il figlio se a tutt'oggi la medesima non vede e incontra il figlio, sentendolo solo sporadicamente. Deduce inoltre l'appellante come non vi sia alcun rapporto di comunicazione con l'altro genitore e come il figlio abbia chiuso i rapporti con la sorella maggiorenne AR e con la famiglia Per_1 materna senza alcuna spiegazione.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte di:
- accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n.
2697/2024 emessa dal Tribunale di Bologna a definizione del giudizio iscritto al n. 14875/2021 R.G.;
- in caso di opposizione, condannare l'appellato alla rifusione di spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 05.02.2025, si è costituito il SI. il quale Controparte_1 ha partitamente contestato l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con riferimento al motivo di appello in ordine all'addebito della separazione, l'appellato fa rilevare come del tutto correttamente il Giudice di primo grado abbia affermato l'esclusiva responsabilità della separazione in capo alla moglie in quanto la medesima, costituendosi, non avrebbe contestato in alcun modo quanto affermato dal ricorrente marito circa la relazione extraconiugale intrattenuta dalla resistente, con ogni logica conseguenza facendo applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. riguardo alla mancanza di specifica contestazione. Quanto al dedotto vizio circa la mancata regolamentazione delle visite e tempi di permanenza del figlio presso la madre, evidenzia il come opportunamente il Tribunale abbia scelto di non calendarizzare gli incontri CP_1 madre-figlio alla luce del rapporto conflittuale creatosi tra i due e tenuto conto dell'età del figlio. Da ultimo fa
5 rilevare l'appellato che l'odierna appellante non contribuisce al mantenimento del figlio;
ad oggi infatti non avrebbe mai versato il contributo mensile per il figlio stabilito in corso di giudizio e nella sentenza gravata. domanda quindi alla Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, di: Controparte_1
- respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Bologna oggetto di impugnazione;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4.- All'udienza dello 06.03.2025, presenti entrambi i difensori delle parti, la Corte, rilevato non esservi prova dell'intervenuta notifica del ricorso introduttivo alla Curatrice speciale del minore, autorizzava la parte appellante a depositare la prova della medesima entro il 30 marzo 2025, disponendo rinvio dell'udienza. Alla successiva udienza del 15 maggio 2025, alla presenza dei difensori e dell'appellante personalmente, la Corte nuovamente disponeva rinvio, ritenuta non idonea la prova della notifica fornita dall'appellante non nel corretto formato EML. All'udienza del 24.06.2025, il difensore della parte appellante confermava di aver effettuato la notifica al Curatore e di avere depositato la relativa prova, entrambe le parti davano atto di aver avuto notizia del disinteresse del Curatore a proseguire nell'incarico e chiedevano pertanto che lo stesso venisse sostituito e la Corte rinviava all'udienza del giorno 8 luglio 2025, nominando, al posto dell'attuale
Curatore, l'Avv. disponendo che la Cancelleria ne desse immediata comunicazione al CP_2 nominato curatore e anche all'Avv. CP_3
Con comparsa depositata il 4 luglio 2025 si costituiva l'Avv. del foro di Bologna quale Curatore CP_2 speciale del minore attualmente di anni 17, la quale preliminarmente eccepiva la Persona_1 genericità del petitum immediato e delle domande riproposte, ex art. 346 c.p.c., dalla parte appellante, non riuscendosi a comprendere come, secondo l'appellante, la sentenza di primo grado debba essere riformata, non potendo aiutare al riguardo le conclusioni formulare dalla SI.ra in primo grado. Peraltro, rilevava Parte_1 il Curatore, secondo consolidata giurisprudenza la riproposizione delle domande deve avvenire in modo espresso, chiaro e specifico, non essendo sufficiente un richiamo generico alle deduzioni e conclusioni di primo grado.
Quanto al motivo di impugnativa in relazione al “diritto di visita” del genitore non collocatario, l'Avv. CP_2 evidenziava la correttezza al riguardo della sentenza impugnata, sia in fatto che in diritto, contenendo detta pronuncia una disciplina del diritto di visita conforme alle modalità solitamente contenute in provvedimenti che devono disporre dell'affidamento e visite di “grandi minori”, la cui volontà deve essere tenuta in assoluta considerazione. Opportunamente infatti si è deciso di non definire un calendario rigido per gli incontri madre- figlio in considerazione dell'età del ragazzo, il quale compirà 18 anni nel prossimo mese di febbraio, e dei verbali e relazioni del Servizio Sociale dai quali emergeva chiaramente che il minore aveva sempre Per_1 contestato alla madre l'incapacità di riconoscere le sue richieste, di lasciargli libertà e di rispettare i suoi spazi.
Peraltro, osserva il Curatore come durante il colloquio con il minore avvenuto il 3 luglio 2025, il Per_1
6 medesimo abbia ribadito che “al momento non se la sente di trascorrere del tempo con la madre, la quale nell'ultimo mese si sarebbe presentata più volte sotto casa senza preavviso, suonando insistentemente il campanello” e a domanda abbia risposto che “l'ultimo incontro spontaneo con la madre risale a più di un anno fa, e anche allora vi ha partecipato controvoglia perché ad ogni piccolo incontro lei tenta di Per_1 trattenerlo per più tempo (stai a dormire, stai una settimana, ecc.) e questo comportamento lo mette a disagio”.
Tanto esposto e dedotto, l'Avv. quale Curatore speciale del minore domandava CP_2 Persona_1 alla Corte di:
- dichiarare la nullità e/o inammissibilità del ricorso in appello per indeterminatezza e incertezza del petitum immediato relativo al diritto di visita del genitore non prevalentemente collocatario;
- in ogni caso, rigettare l'appello in relazione all'impugnazione del “diritto di visita” poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza dell'8 luglio 2025, l'appellante , l'appellato e il Curatore Parte_1 Controparte_1 speciale del figlio minore si riportavano ai rispettivi atti, insistendo per l'accoglimento delle domande e conclusioni ivi avanzate e la Corte tratteneva la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in punto a svolgimento del processo e passando ora al merito e dunque al primo motivo di appello proposto da , reputa la Corte come lo stesso non sia fondato e non meriti pertanto Parte_2 accoglimento. Orbene va considerato - come opportunamente ricordato dal Giudice di primo grado - che, per consolidato insegnamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr., tra le numerose, Cass. civ.
n. 14042/2008; Cass. civ. n. 2740/2008; Cass. civ. n. 279/2000). La violazione degli obblighi di natura imperativa derivanti dal rapporto coniugale determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra detta violazione e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva e comparativa del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale;
gli atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, dunque, devono presumersi cause efficienti del formarsi o del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a meno che non si constati la mancanza di nesso
7 eziologico con la crisi coniugale mediante un accertamento attento e rigoroso. La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificarsi l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I ord. n. 16691/2020). In particolare, poi, nel caso di violazione dell'obbligo di fedeltà, grava sulla parte che richiede, per inosservanza dell'obbligo medesimo, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (vedasi, Cass. civ. Sez. I ord. 08.11.2022, n. 32837; Cass. civ. ord. VI-I n. 1685/2015 ove si legge che “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”,
Cass. civ. Sez. I, n. 2059/2012; Cass. civ. Sez. I n. 3923/2018). Diversamente da quanto dedotto e ritenuto dall'odierna appellante - a fronte di una chiara allegazione in fatto da parte del ricorrente nella memoria integrativa circa una relazione extraconiugale intrattenuta nel 2020 dalla moglie la quale nell'estate del 2021 di fatto costringeva il marito a dormire nel divano del salotto il quale da ultimo, stanco di dormire sul divano e del fatto che la moglie avesse preso l'abitudine di trascorrere il fine settimana fuori casa, decideva di lasciare la casa familiare per trasferirsi a vivere dal fratello e poi nella casa di proprietà del padre - la resistente, nella prima difesa utile e per tutto il giudizio, non prendeva posizione alcuna sui fatti puntualmente narrati dal ricorrente né cercava di dimostrare tramite prove orali che la dedotta e non contestata relazione extraconiugale si inserisse in una situazione matrimoniale già irreversibilmente deteriorata (la convenuta, dopo la memoria integrativa del ricorrente, depositava memoria di costituzione nella quale non contestava in modo alcuno la circostanza dell'instaurazione della relazione extraconiugale, neppure chiedendo in modo espresso il rigetto della domanda di addebito e non depositava alcuna memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Condivisibilmente, applicando il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti allegati dal ricorrente ovvero, per quanto qui interessa, la relazione extraconiugale instaurata tra la moglie e la definitiva cessazione a causa di detta relazione dell'affectio coniugalis con la conseguente intollerabilità della convivenza devono intendersi pienamente provate. Di contro l'odierna appellante non si è messa in prova al fine di dimostrare che il rapporto matrimoniale fosse già irrimediabilmente disgregato.
8 Superflui in un quadro probatorio così ricostruito si rilevano gli esiti dell'interpello deferito alla SI.ra la quale, dopo avere peraltro sostanzialmente confermato la relazione extraconiugale e riferito che Parte_1 comunicava al marito la fine della relazione il 3 maggio 2021, si limita ad affermare che il matrimonio “era già compromesso” e che la circostanza del dormire sul divano da parte del SI. “è stata una sua libera CP_1 scelta, per me non c'era problema a dormire ancora insieme”.
Parimenti infondato risulta anche il secondo motivo di appello. Condivisibilmente, in considerazione dell'età del minore e del rapporto difficile tra madre e figlio il quale nell'estate del 2022 decideva di andare a vivere dal padre, il Tribunale di Bologna riteneva opportuno non fissare un calendario preciso di incontri tra la madre e il figlio, lasciando ampia libertà al riguardo. Del resto, l'Avv. quale Curatore speciale del CP_2 minore, nella memoria di costituzione, dopo avere dato conto delle risultanze del colloquio avuto con il 3 luglio 2025 nel corso del quale il medesimo ha ribadito che al momento non se la sente di Per_1 trascorrere del tempo con la madre e affermato che l'ultimo incontro spontaneo con la madre risale a più di un anno fa, e anche allora vi ha partecipato controvoglia, chiede rigettarsi il gravame proposto dalla madre SI.ra in relazione alla regolamentazione degli incontri madre-figlio, e ciò in considerazione Parte_1 dell'età del minore e della volontà chiaramente espressa dal medesimo. E' indubbio che anche una cornice giuridica prefissata degli incontri non potrebbe andare contro la volontà di un minore ultraquattordicenne - lo si ricorda, compirà 18 anni il prossimo mese di febbraio. Per_1
L'appello proposto da va dunque rigettato, con integrale conferma della sentenza Parte_1 impugnata.
Il totale rigetto delle domande svolte dall'appellante induce a non discostarsi dal criterio della soccombenza in punto a spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'assenza di attività istruttoria e alla ridotta attività per la fase decisionale, stante il rito camerale e l'assenza di difese conclusive scritte (dunque, valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio ed introduttiva e minimo per quella decisionale e ciò per entrambe le parti appellate ovvero CP_1
e il Curatore speciale).
[...]
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto (vedi
Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
9 I- RESPINGE l'appello proposto da;
Parte_1
II- CONDANNA l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
e dell'appellato AVV. , quale CURATORE SPECIALE del Controparte_1 CP_2 minore, delle spese di lite che si liquidano per ciascuno in complessivi € 5.211,00, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
III - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna l'11 luglio 2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe de Rosa)
Il Consigliere rel. (Dott.ssa Anna Orlandi)
10