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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2859/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
AT LD, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12889/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 05720249010989608000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Ader di Latina ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973 in ragione del mancato pagamento di due cartelle presupposte, afferenti a pretese impositive di varia natura ed eccepiva – limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate a titolo di IVA, IRPEF e IRPEG per l'anno
1999, i seguenti motivi di ricorso: 1) omessa notificazione della cartella presupposta;
2) prescrizione dei crediti esattoriali azionati;
3) nullità/illegittimità dell'intimazione opposta per violazione dell'art. 7 st.contr., concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di Latina essendo stata emessa sia l'intimazione di pagamento opposta SIA la prodromica cartella dall'Ader di Latina.
All'udienza del 16/12/2025 veniva accolta la domanda di sospensiva e si rinviava, per il merito, all'udienza odierna all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con memorie del 3/2/2026, l'Avv. Difensore_1 per conto del ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale - in quanto non superata (contrariamente a quanto dedotto in sede di memoria dalla difesa della ricorrente) dalla sospensiva concessa da questa Corte - la questione dell'incompetenza territoriale di questa Corte, come fondatamente eccepita dall'Agenzia resistente, con conseguente declaratoria di incompetenza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 546/1992 in favore della CGT di I grado di Latina, alla stregua di quanto dispone l'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 (“Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”).
Invero, nella specie, sia l'impugnata intimazione di pagamento in epigrafe e sia la prodromica cartella n.
057220070021417752000 sono state emesse dall'Ader della provincia di Latina, sicché la competenza giurisdizionale si radica, agli effetti dell'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 (che impone di tenere conto della sede, per quel che qui rileva, degli agenti della riscossione) innanzi alla Corte di giustizia tributaria di quella città innanzi alla quale andrà riassunta la presente controversia entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza, agli effetti dell'art. 5 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a quanto risulta dall'intestazione, in prima pagina, dell'intimazione impugnata e dalla lettura del “dettaglio del debito” relativo alla prodromica cartella notificata il 18/8/2007 (cfr. pag. 3), ove è indicato quale ente che ha emesso il ruolo
“l'Agenzia delle Entrate di Roma 3”, il che può aver ingenerato, nel contribuente, come pure dedotto in sede di memoria del 3/2/2026, l'errata proposizione innanzi a questa Corte (anziché innanzi a quella di Latina) dell'interposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della CGT di I grado di Latina, assegnando il termine di mesi sei per la riassunzione dalla notifica della presente sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD LI
IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
AT LD, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12889/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INTIMAZIONE n. 05720249010989608000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Ader di Latina ai sensi dell'art. 50 DPR n. 602/1973 in ragione del mancato pagamento di due cartelle presupposte, afferenti a pretese impositive di varia natura ed eccepiva – limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate a titolo di IVA, IRPEF e IRPEG per l'anno
1999, i seguenti motivi di ricorso: 1) omessa notificazione della cartella presupposta;
2) prescrizione dei crediti esattoriali azionati;
3) nullità/illegittimità dell'intimazione opposta per violazione dell'art. 7 st.contr., concludeva quindi per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle entrate – D.P. Roma I che resisteva insistendo per la fondatezza della pretesa impositiva e la legittimità dell'impugnato atto;
in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di Latina essendo stata emessa sia l'intimazione di pagamento opposta SIA la prodromica cartella dall'Ader di Latina.
All'udienza del 16/12/2025 veniva accolta la domanda di sospensiva e si rinviava, per il merito, all'udienza odierna all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con memorie del 3/2/2026, l'Avv. Difensore_1 per conto del ricorrente, insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale - in quanto non superata (contrariamente a quanto dedotto in sede di memoria dalla difesa della ricorrente) dalla sospensiva concessa da questa Corte - la questione dell'incompetenza territoriale di questa Corte, come fondatamente eccepita dall'Agenzia resistente, con conseguente declaratoria di incompetenza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 546/1992 in favore della CGT di I grado di Latina, alla stregua di quanto dispone l'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 (“Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso”).
Invero, nella specie, sia l'impugnata intimazione di pagamento in epigrafe e sia la prodromica cartella n.
057220070021417752000 sono state emesse dall'Ader della provincia di Latina, sicché la competenza giurisdizionale si radica, agli effetti dell'art. 4 d.lgs. n. 546/1992 (che impone di tenere conto della sede, per quel che qui rileva, degli agenti della riscossione) innanzi alla Corte di giustizia tributaria di quella città innanzi alla quale andrà riassunta la presente controversia entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della presente sentenza, agli effetti dell'art. 5 d.lgs. n. 546/1992.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo a quanto risulta dall'intestazione, in prima pagina, dell'intimazione impugnata e dalla lettura del “dettaglio del debito” relativo alla prodromica cartella notificata il 18/8/2007 (cfr. pag. 3), ove è indicato quale ente che ha emesso il ruolo
“l'Agenzia delle Entrate di Roma 3”, il che può aver ingenerato, nel contribuente, come pure dedotto in sede di memoria del 3/2/2026, l'errata proposizione innanzi a questa Corte (anziché innanzi a quella di Latina) dell'interposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della CGT di I grado di Latina, assegnando il termine di mesi sei per la riassunzione dalla notifica della presente sentenza. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. LD LI
IL PRESIDENTE
Dott. Corrado Maffei