TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1205/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da omicidio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Miranda Parte_1
ATTORE
E
, nato il [...] a [...] e res.te in Trecase (NA) Controparte_1
Via Di Ruggiero n.57 P.T. int. 2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 20.02.2020 , nato il [...], Parte_1 esponeva di essere figlio convivente di nato il [...], che Persona_1 in data 11.02.2001 rimase vittima di omicidio volontario commesso da CP_1
, nelle circostanze di tempo, luogo e secondo le modalità descritte nella
[...] sentenza penale irrevocabile n. 5/2004 emessa dalla Corte d'Assise di Salerno, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Salerno e dalla Suprema Corte di
Cassazione. Con tali sentenze penali il fu riconosciuto colpevole Controparte_1 del delitto di omicidio volontario ex. artt. 575-577 comma 1 n. 4 c.p. in relazione all'art. 61c. 1 c. p., per aver provocato la morte di mediante Persona_1 coltellate inferte al torace, a seguito di una lite verificatasi in Pagani all'entrata della discoteca Kubaklan, verso le ore 00.30, con morte verificatasi un'ora dopo circa presso il nosocomio di Pagani. Il veniva condannato alla pena Controparte_1
1
di anni quattordici di reclusione, nonché al risarcimento danni a favore delle costituite parti civili tra cui l'attore , da liquidarsi in separata sede Parte_1 civile e con l'attribuzione di una provvisionale di euro 20.000,00. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e quantificare i danni subiti da esso attore per effetto del predetto delitto ai sensi degli artt. 651 c.p.p. e 185 c.p., con condanna del al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_1 complessiva somma di euro 1.265.000,00, di cui euro 300.000,00 per il danno patrimoniale per lucro cessante, euro 550.000,00 per danno morale, euro 380.000,00 per danno non patrimoniale per la perdita del vincolo parentale, euro 135.000,00 per danno psico fisico alla salute pari ad invalidità permanente nella misura di 15 punti percentuali;
con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso all'effettivo soddisfo e facendo presente di essere stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Nocera
Inferiore n. 16 del 18.06 2019.
Non si costituiva in giudizio , sebbene ad esso ritualmente Controparte_1 notificato l'atto di citazione, per cui si procedeva in sua contumacia.
Rigettata ogni richiesta istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Invero l'attore ha provato non solo la propria legittimazione attiva e la titolarità
d'azione, ma anche tutti i fatti di causa mediante la documentazione prodotta, in particolare le sentenze penali della Corte di Assise di Salerno n. 5/2004, della Corte di Assise di Appello n. 17/2005 e quella n. 516/2006 della Corte Suprema della
Corte di Cassazione.
L'attore ha anche prodotto la sentenza civile n. 1837/2018, pubblicata il 26.11.2018, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in un analogo procedimento risarcitorio instaurato dalla madre e dalla sorella dell'attore, ebbe a condannare il CP_1
al pagamento in favore di ciascuna delle attrici della somma di euro
[...]
450.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 148.000,00 per danno patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La predetta sentenza civile del Tribunale di Nocera Inferiore, resa per i danni subiti dalla nata l'[...], sorella di e figlia di Parte_2 Parte_1
per la medesima causale ed avente ad oggetto un petitum del Persona_1 tutto analogo, non risulta essere stata impugnata ed è quindi passata in giudicato. La decisone costituisce, quindi, senza dubbio, una linea guida per il presente
2
procedimento, atteso che questo giudice ne condivide la motivazione in fatto ed in diritto, segnatamente in relazione al mancato riconoscimento di un danno biologico e morale iure hereditatis, tenuto conto che la morte del avvenne Persona_1 subito dopo l'azione criminosa, per cui il de cuius non ebbe modo di maturare un autonomo danno biologico e morale, trasmissibile agli eredi. La predetta sentenza civile è condivisibile anche riguardo al mancato riconoscimento di un danno biologico, relazionale ed esistenziale iure proprio in capo alla parte attrice, sia perché
– nel caso in esame - l'attore aveva all'epoca del fatto omicidiario solo sette anni, età in cui più facilmente si sopportano gli eventi negativi della vita, sia perché non emerge dalla documentazione prodotta la possibilità di configurare in capo all'attore una vera e propria patologia invalidante permanente scaturita da quel fatto. Peraltro le tabelle milanesi, nella determinazione dei criteri per la liquidazione del danno da perdita di uno stretto congiunto, tengono conto di tutti gli aspetti pregiudizievoli – esclusi quelli patrimoniali - derivabili e derivati dall'aver perso improvvisamente uno stretto congiunto. Come deciso con il predetto precedente giurisprudenziale nocerino, la liquidazione va fatta: 1) per il danno non patrimoniale, omnicomprensivo, da perdita parentale, valutato in via equitativa con il ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano;
2) per il danno patrimoniale da lucro cessante, atteso che il lavorava e assicurava alla famiglia monoreddito le Persona_1 entrate necessarie al sostentamento di moglie e figli.
Orbene per il danno da perdita parentale, si condivide come congrua in via equitativa la somma di euro 450.000,00 in considerazione che l'attore ed il de cuius avevano al momento del fatto rispettivamente sette anni e ventotto anni, che erano conviventi, che vi erano altri stretti congiunti conviventi (madre e sorella dell'attore), che il fatto ebbe a consistere in una violenta volontaria ed ingiustificata azione omicidiaria
(circostanza quest'ultima che giustifica una liquidazione secondo i parametri massimi).
Per quanto riguarda il danno patrimoniale da lucro cessante, per la perdita del sostentamento che il padre assicurava all'attore, risulta che il Persona_1 avesse un reddito mensile di circa euro 1.200,00 al mese e quindi di euro 14.400,00
l'anno, che rapportati alla prevedibile vita lavorativa del de cuius di almeno altri 31 anni, fanno euro 446.400,00 di cui si può ritenere che una quota di almeno euro
148.800,00 sarebbe stata destinata al figlio più piccolo, fino alla sua definitiva sistemazione familiare e completa autonomia economica.
3
Il danno complessivo risarcibile all'attore ammonta quindi ad euro 598.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento mortale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995. Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento parziale della domanda, rispetto all'importo richiesto, sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese di giudizio e porre la restante metà a carico del convenuto, con liquidazione come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 1.000.001,00 ed euro
2.000.000,00, tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 598.800,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento mortale fino all'effettivo soddisfo secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della restante metà e cioè di euro 9.487,75 per compensi di difesa, oltre rimborso di metà del contributo unificato e della marca da bollo, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dell'Erario, atteso che l'attore risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. di Nocera Inferiore n. 16 del 18.06.2019.
Così deciso in data 6/06/2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
4