Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 62/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
Proposta da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'Avv. Carola Scovero Passadore (C.F. ), C.F._2
con domicilio eletto presso il di lei studio in Genova, Piazza Galeazzo Alessi, n. 2/17;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, dall'Avv. Luca Zitiello (C.F. ) C.F._3
e dall'Avv. Benedetta Musco Carbonaro ( ed elettivamente C.F._4
domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Corso Europa, n. 13;
-Appellata
1
della sentenza n. 768/22 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 14.12.22 e notificata in data 19.12.22.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, reiterate le istanze istruttorie già formulate in atto di appello e nelle note a verbale di udienza del 20/4/2023, ritenere fondati i motivi di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la responsabilità della appellata per i danni subiti CP_2 dal Sig. in relazione all'investimento per cui è causa per le ragioni esposte Parte_1
e, conseguentemente, condannare il in persona del legale rappresentante COroparte_1
pro tempore, al pagamento della somma di € 23.751,38 o, in subordine, di € 21.939,84, o la somma maggiore o minore risultante dalla CTU, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo, Con vittoria di spese, compresa CTU, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE - per i motivi esposti in atti, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia anche in punto di spese;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza ex adverso impugnata;
IN
VIA INCIDENTALE - riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, a pag. 5, il Giudice di prime cure ha compensato tra le parti le spese di lite, e, per l'effetto, condannare il sig.
a rifondere le spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore della IN Pt_1 CP_2
VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto fondato:
- respingere tutte le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte negli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, ed accogliere le conclusioni rassegnate dalla nel giudizio di primo grado;
- accertare e CP_2
dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo a parte attrice ai sensi dell'art. 1227
c.c. nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del suo concorso colposo;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere la tenuta al pagamento, a qualsivoglia titolo, di somme di denaro CP_2 in favore del cliente, ridurre l'importo da corrispondere al medesimo secondo i criteri indicati
2 in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme;
IN VIA ISTRUTTORIA - respingere tutte le istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese legali oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio nanti Parte_1
il Tribunale di Imperia esponendo: COroparte_1
- che, nella primavera del 2009, gli veniva prospettata da la possibilità di COroparte_1
effettuare operazioni di acquisto di due diamanti dalla società DB (Intermarket Diamond
Business s.p.a.), che aveva fornito all'odierna appellata una brochure informativa;
- che egli, spinto ad effettuare la suddetta operazione dalla Banca, in ragione della consulenza e dalla presenza di quest'ultima in ogni fase del contratto, concludeva l'accordo all'interno dei locali dell'Istituto di credito, acquistando, in particolare, acquistava un primo diamante, certificato IGIF5C81705, colore G, purezza IF, peso 1, per una somma di euro 21.030,00, versata in data 26 giugno 2009 e un secondo diamante, certificato HRD09003734001, colore F, purezza IF, peso 1,12, per un importo di euro 24.846,08, versato in data 4 settembre 2009, per un totale di euro 45.876,08;
- che, successivamente, egli apprendeva che il valore delle pietre acquistate era sensibilmente inferiore al prezzo pagato;
- che aveva posto in essere un'attività di consulenza ingannevole, volta alla COroparte_1 conclusione dell'affare in violazione della disciplina di tutela del consumatore.
Sulla base di tali premesse in fatto, il chiedeva al Tribunale adito la condanna di Pt_1
controparte al risarcimento in forma specifica di euro 45.866,08, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente, quantificato in euro 23.751,38, pari alla differenza tra quanto pagato e l'effettivo valore dei diamanti.
2. Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione COroparte_1
decennale quanto alla proposta di acquisto delle pietre preziose sottoscritto il 26.05.2009 e il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo concluso il contratto di Parte_1
compravendita dei diamanti con DB s.p.a. e contestando nel merito le pretese avversarie.
3 3. La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Imperia respingeva le domande attoree.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- avrebbe assunto il ruolo di mero segnalatore a DB s.p.a. della proposta di COroparte_1
acquisto dei diamanti formulata da;
Parte_1
- sarebbe stato provato documentalmente che la era legata alla venditrice DB s.p.a. da CP_2
un accordo di collaborazione, in forza del quale la prima era tenuta a svolgere in favore della seconda un'attività di segnalazione dei clienti interessati all'acquisto di diamanti secondo le modalità specificate da detto accordo, con esplicita esclusione di ogni responsabilità della banca in relazione ai contratti di vendita direttamente stipulati tra i clienti ed DB s.p.a.;
- tra le parti non si sarebbe instaurato un contatto sociale qualificato, perché la Banca non avrebbe assunto nei confronti del né l'obbligo di fornire assistenza di qualsiasi genere Pt_1 in merito all'acquisto di diamanti né l'obbligo di controllare l'attendibilità o la verosimiglianza di quanto riportato nei documenti unilateralmente predisposti da DB né, infine, l'obbligo di verificare se quest'ultima eseguisse in buona fede e al giusto prezzo gli obblighi nascenti dai contratti di compravendita di pietre preziose successivamente conclusi tra le parti;
- in definitiva, sarebbe stato carente di legittimazione passiva in ordine alla COroparte_1
domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità contrattuale, non avendo mai avuto alcun rapporto contrattuale, neppure di fatto, con l'odierno appellante in relazione all'acquisto dei diamanti dalla DB s.p.a.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 17.01.23, impugnava Parte_1
la predetta decisione, deducendo un unico, articolato motivo, con cui si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa aveva qualificato uale mero COroparte_1 segnalatore a DB s.p.a. dell'intenzione del di acquistare i diamanti per cui è causa, Pt_1 desumendone il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto di credito.
In particolare, secondo l'originario attore, la documentazione in atti, nonché la prova testimoniale richiesta e non ammessa dal primo Giudice, avrebbero consentito di ritenere provato quali fossero i contorni - ben più ampi di quelli caratterizzanti il ruolo di un mero segnalatore - delle attività svolte dalla nel procedimento di vendita dei diamanti: CP_2
4 - la DB s.p.a., in base ad apposita convenzione stipulata con avrebbe COroparte_1 erogato a quest'ultima un corrispettivo per ciascuna segnalazione di potenziali clienti andata a buon fine;
- la avrebbe fornito al cliente il materiale divulgativo predisposto da DB s.p.a.; CP_2
- la avrebbe redatto i moduli di acquisto per conto del;
CP_2 Pt_1
- la consegna dei diamanti sarebbe avvenuta nei locali della con incontro programmato CP_2
e organizzato da quest'ultima.
Tali attività poste in essere dall'Istituto di credito consentirebbero di ritenere che, nel caso di specie, tra le parti si sia instaurato un contatto sociale qualificato, fonte di responsabilità contrattuale delle nei confronti del cliente. CP_2
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale di Imperia avrebbe immotivatamente omesso di prendere in considerazione il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato del 20.09.17, con cui il arebbe stato sanzionato per violazione della COroparte_1
disciplina consumeristica proprio in relazione al suo ruolo di intermediario nel mercato dei diamanti.
Nello specifico, il osservava come, in tale documento, l'Autorità Garante aveva Pt_1
concluso con il riconoscimento di una generale responsabilità della Banca per la rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante dell'investimento in diamanti quale “bene rifugio”, per la rappresentazione del prezzo, qualificato come “quotazione di mercato” in realtà non corrispondente a tale concetto, per la rappresentazione, non oggettiva e non aderente alla realtà dell'andamento del mercato dei diamanti e, infine, per la qualifica soggettivamente attribuita alla DB s.p.a. di leader del mercato.
Infine, l'appellante puntualizzava che il quantum del danno patrimoniale da lui patito sarebbe stato pari alla differenza tra la somma originariamente investita (pari a complessivi € 45.866,08, pagati per l'acquisto delle due gemme) e il valore delle pietre (pari a € 22.124,00 al momento dell'acquisto per come stimato dall'esperto ovvero € 23.963,24 secondo le Parte_2
risultanze del listino internazionale Rapaport Diamond Report del 21.01.2021, indicate nell'atto di citazione e non contestate dalla controparte).
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.23, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. COroparte_1
348 bis c.p.c. e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
5 In particolare, secondo l'appellata:
- la statuizione del primo Giudice circa il difetto di legittimazione passiva di COroparte_1 sarebbe stata corretta perché gli obblighi risarcitori conseguenti all'eventuale accoglimento delle domande sarebbero potuti sorgere unicamente in capo a DB s.p.a., ossia al soggetto con cui l'odierno appellante aveva concluso il contratto di compravendita de quo, e non in capo alla che non aveva mai avuto alcun rapporto contrattuale con il cliente in relazione CP_2 all'acquisto dei diamanti;
- come si evincerebbe chiaramente dalla lettura della convenzione intervenuta tra CP_1
e DB s.p.a., le parti avrebbero circoscritto il ruolo della a quello di mero
[...] CP_2
segnalatore, escludendone esplicitamente qualsivoglia ruolo fattivo nelle trattative, nella conclusione e nella gestione del rapporto di compravendita, intercorso unicamente tra DB
s.p.a. e il cliente;
- non sarebbe stata fornita da parte avversa prova della asserita condotta sollecitativa e promozionale della e tale circostanza non potrebbe presumersi in ragione del fatto che CP_2 dall'operazione per cui è causa la abbia conseguito una commissione;
CP_2
- il riferimento avversario al Provvedimento AGCM sarebbe da ritenere inidoneo e, in ogni caso, insufficiente a fondare le domande avversarie, in quanto non conterrebbe alcun riferimento alla fattispecie in esame;
- in nessuna parte della documentazione pubblicitaria o contrattuale predisposta da IBD s.p.a.
e consegnata dalla Banca al cliente si indicava la possibilità di liquidare le pietre preziose in maniera agevole e in tempi certi e celeri;
- la pretesa responsabilità da contatto sociale qualificato della sarebbe stata sostenuta da CP_2 controparte in primo grado solo con la prima memoria istruttoria, a fronte dell'asserita violazione della disciplina consumeristica argomentata nell'atto introduttivo, con conseguente inammissibile mutatio libelli; in ogni caso, nella fattispecie in esame, sulla non gravava CP_2
alcun obbligo di protezione né esisteva un affidamento del cliente che meritasse particolare tutela;
- non sarebbe stata condivisibile la quantificazione del danno ex adverso operata, tra l'altro perché il prezzo indicato dal listino Rapaport riguarderebbe il mero valore grezzo delle pietre e non terrebbe conto di tutti i costi aggiuntivi che inevitabilmente si verificherebbero nella filiera di intermediazione, quali il deposito delle pietre in locali custoditi, il loro tatuaggio, nonché
6 un'eventuale polizza assicurativa;
in ogni caso, ove fosse ritenuto esistente e provato un danno, ai fini della corretta determinazione del quantum si dovrebbe detrarre dal corrispettivo originariamente pagato dal cliente a DB s.p.a. il valore effettivo che i diamanti presentavano al momento dell'acquisto;
- la prova testimoniale richiesta da controparte sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 2722 c.c. e/o irrilevante.
Inoltre, costituendosi in giudizio, impugnava in via incidentale il capo della COroparte_1
sentenza di prime cure, con cui il Tribunale di Imperia aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Sul punto, l'appellata sosteneva che, ad oggi, dovrebbe ritenersi ormai affermato e prevalente l'orientamento giurisprudenziale che esclude il difetto di legittimazione passiva della e CP_2 la responsabilità della stessa nell'ambito dei contratti di acquisto dei diamanti conclusi fra i clienti e DB s.p.a., sicché il contrasto giurisprudenziale addotto dal primo Giudice a sostegno della propria decisione di compensare le spese di lite non sarebbe più attuale.
6. Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, all'udienza del
15.02.24, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, e la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica, decorsi i termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
7. La Corte, con ordinanza del 24.05.24, disponeva la rimessione della causa in istruttoria al fine di svolgere un consulenza tecnica d'ufficio, affidando all'esperto nominato dott. il seguente quesito: “Dica il CTU il valore dei diamanti per cui è causa, al Persona_1 momento dell'acquisto, con conseguente verifica della congruità del prezzo pagato rispetto a detto valore dell'epoca, nonché rispetto al valore dei beni ad oggi. Specifichi se dagli atti di causa risulti che sia stata pagata dagli acquirenti l'IVA, quantifichi il margine ordinario di guadagno abitualmente in uso tra i rivenditori, oculatamente selezionati da una Banca, ed indichi - tenendone conto nei relativi calcoli - la percentuale secondo la quale il valore standard Rapaport dei diamanti all'epoca, nonché ad oggi, possa essere ridotto in ragione dell'utilizzo dei parametri Rapaport in scambi tra professionisti, o in scambi tra consumatori
e professionisti, ovvero altri consumatori”.
8. La Corte, con ordinanza del 06.12.24, verificato l'avvenuto deposito della consulenza tecnica d'ufficio e viste le note scritte con cui le parti avevano nuovamente precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni sessanta
7 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
9. Decorsi tali ultimi termini, la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. L'appello principale è fondato e deve essere accolto, per i motivi che seguono.
11. Giova premettere che, nel caso di specie, , a seguito della segnalazione Parte_1
e della promozione dell'opportunità di investimento da parte di ha acquistato COroparte_1 dalla società DB s.p.a. due diamanti, il 26.6.2009 e il 04.09.2009, versando l'importo complessivo di euro 45.876,08.
Tuttavia, come riportato sopra, l'odierno appellante, in un momento successivo, constatava che le suddette pietre avevano un valore inferiore rispetto al prezzo pagato.
Pertanto, si ritiene che la prima questione da affrontare riguardi il ruolo che la ha svolto CP_2
nella descritta operazione commerciale.
In proposito, si evidenzia che questa Corte, in una fattispecie analoga a quella a mani, ha già avuto modo di chiarire che “Questa Corte ritiene innanzitutto sussistente la legittimazione passiva della Il assume che i contratti di compravendita dei diamanti in CP_2 CP_1
argomento sarebbero stati conclusi dai sig.ri con DB e non con la che sarebbe Per_2 CP_2 stata mera segnalatrice dell'affare. Si osserva tuttavia che, come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure, è pacifico che gli appellanti fossero legati alla da un rapporto di CP_2
deposito ed altresì da un rapporto di consulenza, o comunque avessero dei contatti qualificati con funzionari dello stesso Istituto di credito, onde ricevere da queste informazioni sulle più opportune modalità di investimento. 4.7. È inoltre documentalmente provato ed ammesso dal
(v. pag. 31 e 33 dell'atto d'appello incidentale) che i dipendenti della CP_1 CP_2 indicarono ai sig.ri l'operazione di acquisto delle gemme in questione, sottoponendo alla Per_2
loro attenzione alcuni documenti illustrativi di DB in cui i diamanti erano definiti come “beni rifugio” per loro natura “senza finalità speculative”, con “ricollocamento in trasparenza” (v. doc. 1 di parte attrice/ appellante). Risulta inoltre dalla stessa documentazione prodotta dal
in primo grado, l'intesa intercorsa tra la e DB (doc. 2 secondo la CP_1 CP_2 CP_2 quale “La è disponibile” a informare i propri clienti sulla possibilità di acquistare CP_2 diamanti dalla medesima DB. In tale documento al punto 1.1. si evidenzia che “Nel caso di
8 manifestazioni di interesse da parte della propria clientela, la metterà a disposizione il CP_2 materiale divulgativo predisposto a cura e spese della La Banca provvederà a Pt_3
contattare DB al fine di segnalare il potenziale cliente inoltrando le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo.
1.3. DB informa l'acquirente, nel caso anche per il tramite di funzionario della Banca, circa l'esatto ammontare dell'operazione.
1.4. il saldo dell'operazione di acquisto dei diamanti sarà effettuato dall'acquirente dei diamanti stessi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. La Banca accetterà esclusivamente gli ordini di bonifico impartiti dagli acquirenti a favore di La a titolo di corrispettivo per Pt_3 CP_2
l'attività resa riceverà un compenso come definito nell'allegato 1”. A nulla rileva poi che la ritenga di esser estranea rispetto all'acquisto dei diamanti da parte degli appellanti, sol CP_2 perché in tale suddetto accordo di collaborazione al punto 1.1. sì “esclude la da CP_2 qualsiasi responsabilità in ordine ai contratti stipulati” e si legga ugualmente al punto 1.7. che
“la eseguendo esclusivamente l'attività di collegamento fra DB e l'acquirente non CP_2
assumerà alcuna responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati”.
4.8. Ciò in quanto tale convenzione non è stata sottoscritta dagli odierni appellanti, a cui non può quindi opporsi una clausola di assenza di responsabilità contenuta in un contratto o intesa che non li vede parti, ciò alla luce del dettato di cui all'art. 1372 c.c.
4.9. Della responsabilità del CP_1
L'appellante incidentale lamenta che il Tribunale di Genova avrebbe ritenuto dirimente il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(di seguito AGCM), attraverso cui quest'ultima ha rilevato la sussistenza di una presunta pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita di diamanti da investimento da parte di DB e delle due Banche partner, tra cui anche .
4.10 Ad avviso di quest'ultimo, CP_1
tuttavia, il riferimento a detto provvedimento AGCM sarebbe inidoneo e insufficiente a fondare la domanda degli appellanti perché tale pronuncia dell'AGCM riguarda comportamenti generali senza entrare in dettaglio dei singoli casi, per cui i fatti indicati in tale provvedimento non sarebbero pacifici neppure dopo la conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio. Questo Collegio osserva che correttamente il Tribunale di Genova ha dato rilievo alle evidenze scaturenti dalla pronuncia dell'AGCM del settembre 2017 confermate dai
Giudici amministrativi.
4.11. Inoltre, il primo Giudice non si è limitato a prendere in esame tali circostanze, ma ha valorizzato altresì le risultanze documentali specifiche della causa prodotte dalle parti, decidendo sulla base del completo quadro probatorio afferente al caso considerato. Ciò detto questa Corte ritiene corretta la qualificazione della fattispecie in esame operata dal Tribunale quale mediazione, con la conseguente responsabilità contrattuale della nei confronti degli appellanti ai sensi dell'art. 1759 c.c., come meglio si dirà appresso. CP_2
9 Il assume che non sarebbe provata la colpevole condotta della perché essa CP_1 CP_2
sarebbe rimasta estranea alla vendita dei diamanti e non avrebbe percepito denaro dai sig.ri
e . 4.12. È emerso, tuttavia, dagli atti di causa che il ha svolto nel Per_2 Per_3 CP_1 caso di specie, appunto l'attività di mediatrice tra l'esigenza di acquisto da parte degli appellanti e l'esigenza di vendita di DB. Si è visto inoltre che nella convenzione richiamata
(tra la e DB, doc.2), in caso di conclusione dell'affare era espressamente previsto un CP_2
corrispettivo per la potendosi altresì rinvenire anche un corrispettivo implicito – come CP_2
correttamente indicato dal Tribunale - ravvisabile nel collegamento negoziale della prestazione fornita con il complesso di servizi bancari a titolo oneroso resi alla clientela.
Risulta in particolare dalla proposta di acquisto dei diamanti in argomento per 50.000 euro, sottoscritta da e prodotta dallo stesso (v. doc. 3 produr. in Persona_4 CP_1 CP_2
primo grado), che in essa è specificato che: il totale pagamento del prezzo verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla consegna dei diamanti che avverrà a mie mani al seguente domicilio: Banca Banco Popolare – sede Agenzia Genova…” 4.13. Deve dunque ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la disciplina generale della mediazione (art. 1754 – 1762
c.c.), col conseguente sorgere dell'obbligazione, di cui all'art. 1759 c.c., in capo alla Banca mediatrice “di comunicare le circostanze a lui note relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare “. In particolare, poiché, come correttamente osservato dal Tribunale, il prezzo dei diamanti è conoscibile sulla base di indici pubblici, deve ritenersi sussistente l'obbligo del
, quale mediatore, di fornire agli appellanti l'informazione “nota “afferente al CP_1
valore di mercato dei diamanti, sulla base dei già menzionati indici. Informazione che proprio perché accessibile facilmente dalla Banca appare fondamentale nell'ambito di un rapporto che sia improntato a buona fede tra l'Istituto di credito, mediatore, e gli appellanti suoi clienti.
Onere talmente essenziale da giustificare completamente questi ultimi, che avrebbero potuto effettuare la medesima verifica, della ritenuta superfluità della stessa.
1.14. La costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che. “Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1,
c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con
l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni” (v. Cass. n. 11371 del
02/05/2023 (Re. 667761 - 02) Pertanto, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informativa resa alla parte futura acquirente circa un dato relativo alla sicurezza della compravendita.
4.15. Inoltre, con riguardo all'attività del mediatore la Corte di Cassazione ha espressamente individuato il
10 “divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero, in tal caso, di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente” (Ordinanza n. 34503 del
11/12/2023 (Re. 669707 - 01).” (Corte d'Appello di Genova, Sez. III, sent. n. 587/24 in causa
Perri e R.G. 913/21 + 936/21, Pres. Estensore dott.ssa Atzeni). COroparte_3
Questa Corte reputa che le trascritte motivazioni possano estendersi alla fattispecie in esame, giacché in essa è emerso che:
- la DB s.p.a., in base ad apposita convenzione stipulata con si era COroparte_1
impegnata a versare quest'ultima un corrispettivo per ciascuna segnalazione di potenziali clienti andata a buon fine;
- la ha fornito al cliente il materiale divulgativo predisposto da DB CP_2 Parte_1
s.p.a.;
- la ha redatto i moduli di acquisto per conto del;
CP_2 Pt_1
- la consegna dei diamanti è avvenuta nei locali della con incontro programmato e CP_2 organizzato da quest'ultima.
Tali circostanze di fatto consentono di concludere che così come nella COroparte_1
controversia esitata nella sentenza n. 587/24 di questa Corte, sopra citata, anche nella presente causa, abbia posto il cliente in relazione con la società di vendita dei diamanti DB s.p.a., assumendo il ruolo di mediatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1754 ss. c.c.
Ed invero, deve osservarsi che l'odierna appellata avrebbe potuto guardare alle quotazioni internazionali dei diamanti per avvedersi del fatto che il prezzo d'acquisto, fissato CO unilateralmente da DB, era più alto della quotazione oggettiva di mercato. sapeva che al valore reale dei diamanti si sommavano altre componenti a carico del cliente, quanto meno la CO propria commissione, oltre al margine di DB. avrebbe potuto agevolmente anche verificare tempi e modi di collocazione dei diamanti e la loro complessa liquidabilità.
CO
, come semplice mediatore, avrebbe dovuto comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che avrebbero potuto influire sulla sua
CO conclusione. , per liberarsi da tale obbligo e dalla responsabilità contrattuale derivante dallo stesso avrebbe dovuto dimostrare nel presente giudizio che aveva, come mediatore,
11 informato compiutamente la parte del proprio ruolo nell'affare, che aveva, quanto meno, suggerito al cliente di verificare la quotazione delle pietre proposte, o che il cliente avesse avuto effettivi e diretti contatti con personale DB tali da fornirle un'informativa completa, accurata CO e corretta, ulteriore rispetto a quella cartacea consegnatale nei locali di . Invero, a fonte del lamentato inadempimento da parte del proprio cliente, l'istituto di credito avrebbe dovuto provare il proprio corretto adempimento (Cass. SS.UU. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, il contenuto della brochure informativa, della proposta d'acquisto e della documentazione relativa alle caratteristiche delle pietre acquistate, al trasporto delle stesse, all'assicurazione dei diamanti predisposta da DB quale servizio di ulteriore garanzia, non può giudicarsi idoneo a interrompere il nesso causale tra condotta e danno e non esclude la responsabilità dell'istituto di credito.
Per quanto concerne il preteso concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227
c.c., eccepito dall'appellata, si evidenzia che non è contestato che, nella fattispecie in esame,
l'appellante si era determinato ad investire in diamanti per la prima volta e, visto anche il rapporto di clientela col , aveva riposto un legittimo affidamento sulla correttezza CP_1
e sicurezza dell'affare, anche alla luce della documentazione suindicata loro fornita.
Conclusivamente, avendo assunto nei confronti del la veste giuridica COroparte_1 Pt_1
di mediatore, deve dirsi responsabile del pregiudizio economico patito dall'appellante a seguito dell'acquisto dei due diamanti per cui è causa, che, come si chiarirà infra illustrando gli esiti della CTU svolta nel presente grado di giudizio, avevano, alla data dell'investimento, un valore sensibilmente inferiore al prezzo versato.
12. Ora, come si è anticipato, nel presente grado di giudizio è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata a quantificare il valore dei diamanti alla data del loro acquisto e alla data odierna, in entrambi i casi utilizzando come parametro i listini Rapaport che, come noto, rappresentano uno standard consolidato per la quotazione dei diamanti.
Premesso che l'operato del CTU appare esente da vizi logici o giuridici e che esso si è svolto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, è possibile affermare, sulla base dei risultati dell'indagine peritale, che le pietre de quibus, alla data dell'acquisto, avevano un valore reale complessivamente pari a euro 18.717,97, a fronte di un prezzo pagato di euro 45.876,08.
A tal riguardo, non è condivisibile la doglianza dell'appellata, secondo cui il CTU, nella relazione definitiva, non avrebbe risposto in modo adeguato alle critiche mosse dall'esperto di
12 parte circa il metodo di calcolo del valore dei diamanti. Infatti, il consulente tecnico d'ufficio,
a pag. 3 del proprio elaborato, ha chiaramente richiamato i rilievi del CTP sul punto e ha convincentemente risposto nel modo seguente: “Si ricorda, tuttavia, come a piè di pagina degli stessi listini Rapaport vi sia la dicitura “Prices in this report reflect our opinion of HIGH CASH
ASKING PRICES. These prices are often discounted and may be substantially higher than actual transaction price (I prezzi in questo rapporto riflettono la nostra opinione sui MASSIMI
PREZZI RICHIESTI IN CONTANTI. Questi prezzi sono spesso scontati e possono essere notevolmente superiori ai prezzi di transazione effettivi”). Si parla dunque di prezzi massimi, e non di prezzi medi di mercato. Circa il ricarico “dal 40 all'80% del prezzo all'ingrosso
(finanche del 100% e oltre nel caso di alcune gioiellerie particolarmente prestigiose)”, ricordo che nel caso specifico non siamo di fronte a gioielli lavorati e griffati da firme famose, ma di fronte a materie prime acquistate a scopo di investimento. Il Sig. , certo in veste di Pt_1
privato, ha acquistato a puro scopo di investimento. Un investimento, per essere considerato tale, deve prevedere un esborso il più vicino possibile al valore venale del bene.”.
Ora, per quanto concerne la quantificazione del danno subito dall'appellante, si richiamano anche su questo punto, condividendole, le considerazioni svolte nella sent. n. 587/24 di questa
Corte: “Dagli atti di causa, come sopra evidenziato, è emerso che l'acquisto dei diamanti è avvenuto tramite la in ragione della mediazione svolta tra gli appellanti e la DB, in cui CP_2
è stata omessa la doverosa diligenza informativa con riguardo ai listini pubblici Rapaport. Tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale ai sig.ri Parte_4
e . Tale danno ad avviso di questa Corte deve essere determinato nella
[...] Parte_5 misura della differenza tra il prezzo pagato da questi ultimi per l'acquisto e l'effettivo valore attuale delle pietre (v. in tal senso sent. Tribunale Bergamo 1583/2023 e Corte d'Appello
Milano sent. 3015/2023).”.
Nella fattispecie in esame, il corrispettivo versato da per l'acquisto dei Parte_1
diamanti è stato pari a euro 45.876,08, mentre il loro valore reale alla data dell'acquisto sulla base dei listini Rapaport è stato determinato dal CTU nella somma di euro 18.717,97.
Cionondimeno, si reputa che quest'ultimo importo debba essere maggiorato del 22% applicando alla transazione per cui è causa l'IVA che, in base a quanto accertato dal CTU, non parrebbe essere stata corrisposta, il che porta ad un totale di Euro 22.835,92.
Per contro, non possono essere prese in considerazione le ulteriori voci menzionate da
[...]
nella comparsa conclusionale depositata in data 14.02.25 (ricarico del 20% per CP_1
13 rivendita al dettaglio, 2,5% per costi doganali, 2,5% per costi relativi alla rete commerciale), trattandosi di importi mai in precedenza dedotti né provati dall'appellata.
Pertanto, si procede a quantificare il pregiudizio subito dall'appellante nel modo seguente:
45.876,08 euro – 22.835,92 euro = 23.040,16 euro.
A tale ultima somma debbono aggiungersi gli interessi, legali e compensativi, nella misura indicata in dispositivo, nonché la rivalutazione monetaria dalla data di deposito della CTU
(09.10.24) fino alla data della presente sentenza., come chiarito da questa Corte sempre nella sent. n. 587/24: “Questa Corte ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (v. Cass. Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022).”.
In definitiva, l'appello principale proposto da è fondato. Parte_1
13. Per quanto riguarda l'appello incidentale proposto dall'appellata avverso il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite, si ritiene che esso sia infondato, non essendo censurabile la decisione del primo Giudice di compensare le spese di lite, avendo egli dato atto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni oggetto di causa.
14. In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la controversia rientrante nello scaglione compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed applicati i valori medi per tutte le fasi.
15. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'appellata.
16. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
- Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1
n. 768/22 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 14.12.22 e notificata in data 19.12.22,
14 - Condanna per le causali sopra esposte, a corrispondere in favore di COroparte_1 [...]
la somma di euro 23.040,16, oltre rivalutazione monetaria dalla data del Parte_1
09.10.2024 sino alla data della presente sentenza, interessi legali dall'esborso ad oggi ed i soli interessi legali sulla somma risultante da oggi al saldo;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite COroparte_1 Parte_1
del giudizio di primo grado, che si liquidano nella somma di euro 5.077,00,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.809,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di e spese di CTU, liquidate come da decreto COroparte_1
di questa Corte del 05.12.24.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 12.03.25
Il Consigliere relatore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente dott.ssa Rossella Atzeni
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