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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da società (P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ravera (C.F. Pt_1 P.IVA_1
- del Foro di Genova e C.F._1 Email_1 [...]
( del Foro di Macerata in Parte_2 CodiceFiscale_2 Email_2 forza di mandato allegato al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in 62012 AN Marche (MC) - Piazza San Domenico Savio n. 5 quali dichiarano di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax e/o ai loro indirizzi di posta elettronica certificata sopra indica
Parte appellante
Contro
( ) di in pers. leg. rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 incorporante per fusione 28 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 8 Simeone Valentini ( ) ed elettivamente domiciliata in AN Marche C.F._3
(MC) Via Einaudi n. 298
APPELLATA
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di mandato ed altro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale conveniva in giudizio la , chiedendo la revoca del d.i. opposto e il Parte_3 Controparte_4 rigetto di qualsiasi pretesa di essendo ogni suo credito estinto ex art. 1241 c.c. . In via CP_4 riconvenzionale accertare che la era creditrice verso la della somma di € Pt_3 Controparte_4
27.113,91 in forza di propria fattura n. 11174 dell' 06/06/2018 e, tenuto conto della parziale compensazione intervenuta tra i reciproci crediti, condannare la a pagarle la Controparte_4 residua somma di € 13.240,07 ovvero quella diversa maggiore e/o minore meglio verificata.
Si costituiva in giudizio la (poi per intervenuta fusione), la quale a Controparte_4 CP_1 sua volta contestava l'esistenza del credito vantato dalla e chiedeva il rigetto Parte_3 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale .
Il primo giudice fondava la propria decisione sulle ragioni in fatto e diritto che si espongono in sintesi:
1) Nel caso di specie la sussistenza del credito della parte opposta risulta provata dai documenti prodotti nella fase monitoria e per stessa ammissione dell'opponente la quale, viceversa, ha eccepito un controcredito. L'odierna opponente, dunque, agiva nel presente giudizio per sentire dichiarare non dovute le somme pretese da in ragione di CP_4
€13.873,84 con riferimento al contratto di mandato e rappresentanza sottoscritto con la avente ad oggetto le pratiche doganali riguardanti la spedizione di merce per via Parte_3 area con la . Controparte_5
pagina 2 di 8 Parte 2) deduceva, infatti, che, stante il protratto mancato pagamento del suo credito da parte della società di HO KO, aveva provveduto ad addebitare Controparte_6
e fatturare alla destinataria l'importo dovuto quale corrispettivo per il trasporto CP_4 effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1689 ce. e di avere trattenuto a parziale CP_ compensazione del maggior credito vantato, i fondi di € 13.240 ricevuti da 28 .
3) Tuttavia, l'onere della proca di tale credito non era stato assolto dalla la quale, Parte_3
Parte mentre da un lato l'originaria esistenza del diritto di 28 Srl in uno alla sua precisa entità, essendovi pertanto una non contestazione, nulla aveva prodotto e dimostrato in relazione al proprio diritto di credito fondato unicamente sulla fattura n. 111714 del 8.6.18. per la somma di euro 21.113,91, che come noto, essendo la fattura commerciale, cioè un atto giuridico a contenuto partecipativo che si struttura secondo le forme di una dichiarazione unilaterale prodotta dall'emittente e indirizzata all'altra parte, non può costituire valida prova del credito vantato.
4) A ciò si aggiungeva che dalla produzione documentale in atti non si evinceva su quali basi e Parte con quale iter logico matematico si sia determinato l'importo richiesto da e ciò a prescindere dal principio di diritto per cui "indipendentemente tuttavia dalla clausola diporto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra "ipso iure" al mittente non soltanto nei "diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore", ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689 c.c., comma 2, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti (sul punto invocandosi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del
01/12/2003, e la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19225 del 20/08/2013; id. Sez.
3-. Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).
5) Per cui, la mancata prova delle allegazioni di Ots produceva il necessario rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Parte
§ 2 – Interpone appello senza la formulazione di precisi motivi, lamentando un generico malgoverno, da parte della sentenza impugnata, delle risultanze di primo grado. A non difforme soluzione conduce la (meramente) formale indicazione di un motivo così articolato pagina 3 di 8 Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti nonché erronea valutazione dei documenti agli atti da parte del Tribunale – esistenza di prova agli atti del processo del credito richiesto in via riconvenzionale di e suo avvenuto assolvimento dell'onere della prova a tale titolo. Pt_3
Sebbene si applichi il “vecchio rito” cioè la formulazione dell'art. 342 c.p.c. ante Cartabia, è pur sempre doveroso porsi le seguenti domande :
1) Se sia possibile, da parte di questa Corte, enucleare i motivi d'appello, direttamente dalle argomentazioni che vengono esposte nell'atto d'appello stesso.
2) Fino a che punto possano spingersi i poteri del giudice d'appello nel fare tale tipo di operazione.
Il primo quesito deve avere risposta affermativa, alla luce del vecchio testo dell'articolo 342 del codice di procedura civile, vale a dire proprio prima dell'intervento della riforma Cartabia, la cui ultima novella non interessa il presente procedimento e che sicuramente restringe ulteriormente la valenza dell'appello come mezzo di gravame “a critica libera” : il n. 2) del vecchio testo viene sostituito e si articola nella nuova formulazione dello stesso e dell'aggiunta dell'ulteriore n 3) .
Dal momento, però, che la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente alla data del 28 Febbraio 2023, occorre tener fermo l'orientamento di questa Corte, che sottolinea come i giudici di legittimità propendano per un'interpretazione elastica dell'articolo 342 cpc, nel senso che, ad esempio, per Cass. n. 2681/2022 (ordinanza)
“l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico.”
Sulla stessa linea, ad esempio, Cass. 7675/2019, secondo la quale non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
In disparte restando, però, altre questioni quali quelle dell'incidenza sulla liquidazione del quantum delle spese processuali, segnatamente in caso di vittoria della parte che ha scarsamente articolato i propri motivi di appello.
pagina 4 di 8 Il secondo quesito merita una risposta che tenga conto del fatto che, in un certo senso, anche solo quale rivisitazione dei motivi d'appello al fine di rendere conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale la decisione viene raggiunta dal giudice di II grado, l'enucleazione dei motivi di appello va condotto tramite criteri di massima obiettività.
Il che, tra l'altro, impone che, delle argomentazioni proposte dall'appellante, debbano essere tenute in considerazione solamente quelle che non comportino un'integrazione, da parte del Giudice, dei motivi stessi, anche solo al fine di rendere più comprensibile quanto è inespresso, che dunque resterà fuori dal perimetro di quanto deve essere esaminato.
Tale integrazione, infatti, comporterebbe, in ultima analisi, l'esercizio di poteri officiosi incompatibili col sistema processuale.
Date queste premesse, l'unico motivo verrà ad essere valutato nel rispetto dei criteri di enucleazione di cui sopra.
L'appellata , incorporante per fusione 28 si è costituita ed ha CP_1 Controparte_3 controdedotto, chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 3 - Obblighi di 28 srl confermati dal primo giudice ma non aventi seguito in tema di statuizioni
Osserva l''appellante il riconoscimento in sentenza che
“ quale destinataria del trasporto de quo, sarebbe tenuta al pagamento del corrispettivo del CP_4 Parte vettore e in ciò in forza del principio di diritto da questi espressamente richiamato in parte motiva per cui "indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra "ipso iure" al mittente non soltanto nei "diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore", ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689 c.c., comma 2, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti da trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è "condicio iuris" de/l'esercizio di quei diritti' (sul punto cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cii., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018)”.
Tuttavia, una volta correttamente affermato tale principio di diritto il Tribunale di Fermo, alquanto Parte sorprendentemente, ha ugualmente rigettato l'opposizione di (che, altrimenti, avrebbe invece accolto) in quanto, a suo dire, l'odierna appellante nulla avrebbe prodotto e dimostrato in relazione al proprio diritto di credito;
questo perché, stando al giudice di prime cure, a sua comprova vi sarebbe stato agli atti “unicamente la sua fattura n. 111714 del 8.6.18. per la somma di euro 27.113,91, che come noto, essendo la fattura commerciale un atto giuridico a contenuto partecipativo che si struttura secondo le forme di una dichiarazione unilaterale prodotta dall'emittente indirizzata all'altra parte, non può costituire valida prova del credito vantato”. pagina 5 di 8 La questione è posta in maniera errata.
L'affermazione principale da cui parte il giudice di prime cure riguarda enunciazioni generali in tema di contratto di trasporto, nonché degli obblighi che ne discendono.
Tali mere enunciazioni, in quanto tali, potevano benissimo essere omesse, non avendo alcun collegamento con gli obblighi, in concreto, maturati, o piuttosto non maturati.
Colgono invece nel segno le osservazioni in senso contrario esposte dall'appellato, e non completamente sviluppate nella motivazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la documentazione prodotta da idonea, nella sua prospettiva, a provare la sussistenza del credito Pt_3 da essa maturato per il trasporto de quo risulta inidonea a comprovare 1) le modalità di determinazione dell'importo richiesto 2) l'obbligo, in sé, di pagamento in capo alla CP_4
Quello che risulta certo dalla documentazione è che la spedizione collegata alla controversia in oggetto riguardava tre soggetti: la in qualità di vettore, la in qualità di Pt_3 Controparte_7 obbligata al pagamento della spedizione e la in qualità di obbligata al pagamento delle pratiche CP_4 doganali.
In questo contesto, la proposta/offerta/quotazione n. del 20.02.2018 e lo scambio di NumeroDiCar_1 mail, avvenuto in pari data, tra la il Sig. della e la è un Pt_3 Tes_1 Controparte_7 CP_4 mero indizio isolato, insufficiente, di per sé solo, a dare conto di un incontro di volontà che rendeva l'appellata controparte, insieme a , obbligata al pagamento della Controparte_7 spedizione.
In questo senso, è anche corretta l'ulteriore notazione di secondo la quale lo scambio di mail CP_4 non può assumere prova documentale di ciò, in quanto si trattava di condivisione delle informazioni, nell'ambito di un contatto operativo fra i tre soggetti interessati. Del resto, a dare riscontro alla mail di trasmissione della quotazione è stato il Sig. della , il quale Testimone_2 Controparte_7 ha scritto “Confermiamo ed attendiamo piano voli”.
§ 4 – Sul ruolo di che attesterebbe il coinvolgimento della società appellata Testimone_2
Altra circostanza che dimostrerebbe il pieno coinvolgimento della società appellata nella trattativa, nel negozio di trasporto e nell'obbligazione escussa in via riconvenzionale, risiederebbe nel ruolo di di cui si è accennato al par. precedente. In tal senso O.T.S. afferma : Testimone_2
pagina 6 di 8 “… il sig. titolare della fantomatica “mittente” del trasporto T & S Consulting Testimone_2 Sourcing Limited di HO KO (lui però è di Sant' Elpidio a Mare !!) - ossia colui che secondo la Parte controparte avrebbe dovuto pagare il trasporto a (ma si è ben guardato dal farlo) – non è affatto uno sconosciuto imprenditore straniero ma è, guarda un po', il cugino in primo grado del Sig. Pt_4
(questa difesa ha già prodotto in primo grado il certificato di nascita dei Sigg.
[...] Pt_4
e sub. 12-13 e lo stato di Famiglia sub. 14) che a sua volta è il marito
[...] Testimone_2 Tes_1 della Sig. come visto proprietaria al 100% sia della “vecchia” (oggi Parte_5 CP_4 Parte_6
che della “vecchia” e cancellata (cfr. atto di matrimonio prodotto da questa difesa
[...] Parte_6 in primo grado sub. 11)!!!
La sig. (madre del Sig. , marito della Sig.ra e il sig. Persona_1 Parte_4 Parte_5 (padre del Sig. sono (erano) infatti tra loro fratelli. Persona_2 Testimone_2
Contr E a questo punto, a pensar male, è assai probabile che l'acronimo “ presente nella denominazione sociale della fantomatica mittente di HO KO Parte_7 stia, in realtà, per ”, ossia rispettivamente cugino del marito e marito e della sig.ra Persona_3
proprietaria della “vecchia” oggi “nuova” e della “vecchia” e Parte_5 CP_4 Parte_6 cancellata tutti di Sant'Elpidio a Mare!!! Parte_6
Sul punto, innanzitutto, l'asserita qualità del avrebbe comportato, non solo dal punto di vista Tes_1 logico, ma soprattutto giuridico, che lo stesso fosse stato evocato in giudizio.
Se il costituisce il collegamento necessario tra la ” oggi “nuova” e della Tes_1 CP_4 Parte_6
“vecchia” e cancellata e di HO KO, egli doveva Parte_6 Parte_7 essere coinvolto nella vicenda giudiziaria ed ancora di più per il fatto che, con sicurezza, viene esposta dall'appellante la natura fantomatica di di HO KO. Parte_7
A questo punto, però, ogni valutazione del primo giudice, ed anche di questo giudice d'appello, a prescindere da elementi che potrebbero attestare una certa verosimiglianza di fatto, deve arrestarsi perché, come detto, l'obbligazione “effettiva” non può essere in alcun modo delibata, dal momento che avrebbe dovuto avere una domanda adeguata alla prospettazione, che non è stata formulata in tal modo,
e dovendo essere, per di più, veicolata o accompagnata da declaratoria di simulazione assoluta dal punto di vista soggettivo.
La domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 - rigetta l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di II grado spese che si liquidano, per la Fase di studio della controversia, in € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
1.418,00; per la fase di trattazione, in € 3.045,00; per la Fase decisionale, in € 3.470,00; il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dr. Gianmichele Marcelli Presidente
Dr. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dr. Cesare Marziali Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1095 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa da società (P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucio Ravera (C.F. Pt_1 P.IVA_1
- del Foro di Genova e C.F._1 Email_1 [...]
( del Foro di Macerata in Parte_2 CodiceFiscale_2 Email_2 forza di mandato allegato al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in 62012 AN Marche (MC) - Piazza San Domenico Savio n. 5 quali dichiarano di volere ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax e/o ai loro indirizzi di posta elettronica certificata sopra indica
Parte appellante
Contro
( ) di in pers. leg. rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 incorporante per fusione 28 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 8 Simeone Valentini ( ) ed elettivamente domiciliata in AN Marche C.F._3
(MC) Via Einaudi n. 298
APPELLATA
Oggetto: sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Fermo, in tema di mandato ed altro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale conveniva in giudizio la , chiedendo la revoca del d.i. opposto e il Parte_3 Controparte_4 rigetto di qualsiasi pretesa di essendo ogni suo credito estinto ex art. 1241 c.c. . In via CP_4 riconvenzionale accertare che la era creditrice verso la della somma di € Pt_3 Controparte_4
27.113,91 in forza di propria fattura n. 11174 dell' 06/06/2018 e, tenuto conto della parziale compensazione intervenuta tra i reciproci crediti, condannare la a pagarle la Controparte_4 residua somma di € 13.240,07 ovvero quella diversa maggiore e/o minore meglio verificata.
Si costituiva in giudizio la (poi per intervenuta fusione), la quale a Controparte_4 CP_1 sua volta contestava l'esistenza del credito vantato dalla e chiedeva il rigetto Parte_3 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale .
Il primo giudice fondava la propria decisione sulle ragioni in fatto e diritto che si espongono in sintesi:
1) Nel caso di specie la sussistenza del credito della parte opposta risulta provata dai documenti prodotti nella fase monitoria e per stessa ammissione dell'opponente la quale, viceversa, ha eccepito un controcredito. L'odierna opponente, dunque, agiva nel presente giudizio per sentire dichiarare non dovute le somme pretese da in ragione di CP_4
€13.873,84 con riferimento al contratto di mandato e rappresentanza sottoscritto con la avente ad oggetto le pratiche doganali riguardanti la spedizione di merce per via Parte_3 area con la . Controparte_5
pagina 2 di 8 Parte 2) deduceva, infatti, che, stante il protratto mancato pagamento del suo credito da parte della società di HO KO, aveva provveduto ad addebitare Controparte_6
e fatturare alla destinataria l'importo dovuto quale corrispettivo per il trasporto CP_4 effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1689 ce. e di avere trattenuto a parziale CP_ compensazione del maggior credito vantato, i fondi di € 13.240 ricevuti da 28 .
3) Tuttavia, l'onere della proca di tale credito non era stato assolto dalla la quale, Parte_3
Parte mentre da un lato l'originaria esistenza del diritto di 28 Srl in uno alla sua precisa entità, essendovi pertanto una non contestazione, nulla aveva prodotto e dimostrato in relazione al proprio diritto di credito fondato unicamente sulla fattura n. 111714 del 8.6.18. per la somma di euro 21.113,91, che come noto, essendo la fattura commerciale, cioè un atto giuridico a contenuto partecipativo che si struttura secondo le forme di una dichiarazione unilaterale prodotta dall'emittente e indirizzata all'altra parte, non può costituire valida prova del credito vantato.
4) A ciò si aggiungeva che dalla produzione documentale in atti non si evinceva su quali basi e Parte con quale iter logico matematico si sia determinato l'importo richiesto da e ciò a prescindere dal principio di diritto per cui "indipendentemente tuttavia dalla clausola diporto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra "ipso iure" al mittente non soltanto nei "diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore", ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689 c.c., comma 2, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell'esercizio di quei diritti (sul punto invocandosi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del
01/12/2003, e la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n.
19225 del 20/08/2013; id. Sez.
3-. Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).
5) Per cui, la mancata prova delle allegazioni di Ots produceva il necessario rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Parte
§ 2 – Interpone appello senza la formulazione di precisi motivi, lamentando un generico malgoverno, da parte della sentenza impugnata, delle risultanze di primo grado. A non difforme soluzione conduce la (meramente) formale indicazione di un motivo così articolato pagina 3 di 8 Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti nonché erronea valutazione dei documenti agli atti da parte del Tribunale – esistenza di prova agli atti del processo del credito richiesto in via riconvenzionale di e suo avvenuto assolvimento dell'onere della prova a tale titolo. Pt_3
Sebbene si applichi il “vecchio rito” cioè la formulazione dell'art. 342 c.p.c. ante Cartabia, è pur sempre doveroso porsi le seguenti domande :
1) Se sia possibile, da parte di questa Corte, enucleare i motivi d'appello, direttamente dalle argomentazioni che vengono esposte nell'atto d'appello stesso.
2) Fino a che punto possano spingersi i poteri del giudice d'appello nel fare tale tipo di operazione.
Il primo quesito deve avere risposta affermativa, alla luce del vecchio testo dell'articolo 342 del codice di procedura civile, vale a dire proprio prima dell'intervento della riforma Cartabia, la cui ultima novella non interessa il presente procedimento e che sicuramente restringe ulteriormente la valenza dell'appello come mezzo di gravame “a critica libera” : il n. 2) del vecchio testo viene sostituito e si articola nella nuova formulazione dello stesso e dell'aggiunta dell'ulteriore n 3) .
Dal momento, però, che la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente alla data del 28 Febbraio 2023, occorre tener fermo l'orientamento di questa Corte, che sottolinea come i giudici di legittimità propendano per un'interpretazione elastica dell'articolo 342 cpc, nel senso che, ad esempio, per Cass. n. 2681/2022 (ordinanza)
“l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico.”
Sulla stessa linea, ad esempio, Cass. 7675/2019, secondo la quale non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni e critica vincolata.
In disparte restando, però, altre questioni quali quelle dell'incidenza sulla liquidazione del quantum delle spese processuali, segnatamente in caso di vittoria della parte che ha scarsamente articolato i propri motivi di appello.
pagina 4 di 8 Il secondo quesito merita una risposta che tenga conto del fatto che, in un certo senso, anche solo quale rivisitazione dei motivi d'appello al fine di rendere conto dell'iter logico-giuridico attraverso il quale la decisione viene raggiunta dal giudice di II grado, l'enucleazione dei motivi di appello va condotto tramite criteri di massima obiettività.
Il che, tra l'altro, impone che, delle argomentazioni proposte dall'appellante, debbano essere tenute in considerazione solamente quelle che non comportino un'integrazione, da parte del Giudice, dei motivi stessi, anche solo al fine di rendere più comprensibile quanto è inespresso, che dunque resterà fuori dal perimetro di quanto deve essere esaminato.
Tale integrazione, infatti, comporterebbe, in ultima analisi, l'esercizio di poteri officiosi incompatibili col sistema processuale.
Date queste premesse, l'unico motivo verrà ad essere valutato nel rispetto dei criteri di enucleazione di cui sopra.
L'appellata , incorporante per fusione 28 si è costituita ed ha CP_1 Controparte_3 controdedotto, chiedendo il rigetto dell'appello.
§ 3 - Obblighi di 28 srl confermati dal primo giudice ma non aventi seguito in tema di statuizioni
Osserva l''appellante il riconoscimento in sentenza che
“ quale destinataria del trasporto de quo, sarebbe tenuta al pagamento del corrispettivo del CP_4 Parte vettore e in ciò in forza del principio di diritto da questi espressamente richiamato in parte motiva per cui "indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra "ipso iure" al mittente non soltanto nei "diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore", ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell'art. 1689 c.c., comma 2, nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti da trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è "condicio iuris" de/l'esercizio di quei diritti' (sul punto cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cii., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018)”.
Tuttavia, una volta correttamente affermato tale principio di diritto il Tribunale di Fermo, alquanto Parte sorprendentemente, ha ugualmente rigettato l'opposizione di (che, altrimenti, avrebbe invece accolto) in quanto, a suo dire, l'odierna appellante nulla avrebbe prodotto e dimostrato in relazione al proprio diritto di credito;
questo perché, stando al giudice di prime cure, a sua comprova vi sarebbe stato agli atti “unicamente la sua fattura n. 111714 del 8.6.18. per la somma di euro 27.113,91, che come noto, essendo la fattura commerciale un atto giuridico a contenuto partecipativo che si struttura secondo le forme di una dichiarazione unilaterale prodotta dall'emittente indirizzata all'altra parte, non può costituire valida prova del credito vantato”. pagina 5 di 8 La questione è posta in maniera errata.
L'affermazione principale da cui parte il giudice di prime cure riguarda enunciazioni generali in tema di contratto di trasporto, nonché degli obblighi che ne discendono.
Tali mere enunciazioni, in quanto tali, potevano benissimo essere omesse, non avendo alcun collegamento con gli obblighi, in concreto, maturati, o piuttosto non maturati.
Colgono invece nel segno le osservazioni in senso contrario esposte dall'appellato, e non completamente sviluppate nella motivazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la documentazione prodotta da idonea, nella sua prospettiva, a provare la sussistenza del credito Pt_3 da essa maturato per il trasporto de quo risulta inidonea a comprovare 1) le modalità di determinazione dell'importo richiesto 2) l'obbligo, in sé, di pagamento in capo alla CP_4
Quello che risulta certo dalla documentazione è che la spedizione collegata alla controversia in oggetto riguardava tre soggetti: la in qualità di vettore, la in qualità di Pt_3 Controparte_7 obbligata al pagamento della spedizione e la in qualità di obbligata al pagamento delle pratiche CP_4 doganali.
In questo contesto, la proposta/offerta/quotazione n. del 20.02.2018 e lo scambio di NumeroDiCar_1 mail, avvenuto in pari data, tra la il Sig. della e la è un Pt_3 Tes_1 Controparte_7 CP_4 mero indizio isolato, insufficiente, di per sé solo, a dare conto di un incontro di volontà che rendeva l'appellata controparte, insieme a , obbligata al pagamento della Controparte_7 spedizione.
In questo senso, è anche corretta l'ulteriore notazione di secondo la quale lo scambio di mail CP_4 non può assumere prova documentale di ciò, in quanto si trattava di condivisione delle informazioni, nell'ambito di un contatto operativo fra i tre soggetti interessati. Del resto, a dare riscontro alla mail di trasmissione della quotazione è stato il Sig. della , il quale Testimone_2 Controparte_7 ha scritto “Confermiamo ed attendiamo piano voli”.
§ 4 – Sul ruolo di che attesterebbe il coinvolgimento della società appellata Testimone_2
Altra circostanza che dimostrerebbe il pieno coinvolgimento della società appellata nella trattativa, nel negozio di trasporto e nell'obbligazione escussa in via riconvenzionale, risiederebbe nel ruolo di di cui si è accennato al par. precedente. In tal senso O.T.S. afferma : Testimone_2
pagina 6 di 8 “… il sig. titolare della fantomatica “mittente” del trasporto T & S Consulting Testimone_2 Sourcing Limited di HO KO (lui però è di Sant' Elpidio a Mare !!) - ossia colui che secondo la Parte controparte avrebbe dovuto pagare il trasporto a (ma si è ben guardato dal farlo) – non è affatto uno sconosciuto imprenditore straniero ma è, guarda un po', il cugino in primo grado del Sig. Pt_4
(questa difesa ha già prodotto in primo grado il certificato di nascita dei Sigg.
[...] Pt_4
e sub. 12-13 e lo stato di Famiglia sub. 14) che a sua volta è il marito
[...] Testimone_2 Tes_1 della Sig. come visto proprietaria al 100% sia della “vecchia” (oggi Parte_5 CP_4 Parte_6
che della “vecchia” e cancellata (cfr. atto di matrimonio prodotto da questa difesa
[...] Parte_6 in primo grado sub. 11)!!!
La sig. (madre del Sig. , marito della Sig.ra e il sig. Persona_1 Parte_4 Parte_5 (padre del Sig. sono (erano) infatti tra loro fratelli. Persona_2 Testimone_2
Contr E a questo punto, a pensar male, è assai probabile che l'acronimo “ presente nella denominazione sociale della fantomatica mittente di HO KO Parte_7 stia, in realtà, per ”, ossia rispettivamente cugino del marito e marito e della sig.ra Persona_3
proprietaria della “vecchia” oggi “nuova” e della “vecchia” e Parte_5 CP_4 Parte_6 cancellata tutti di Sant'Elpidio a Mare!!! Parte_6
Sul punto, innanzitutto, l'asserita qualità del avrebbe comportato, non solo dal punto di vista Tes_1 logico, ma soprattutto giuridico, che lo stesso fosse stato evocato in giudizio.
Se il costituisce il collegamento necessario tra la ” oggi “nuova” e della Tes_1 CP_4 Parte_6
“vecchia” e cancellata e di HO KO, egli doveva Parte_6 Parte_7 essere coinvolto nella vicenda giudiziaria ed ancora di più per il fatto che, con sicurezza, viene esposta dall'appellante la natura fantomatica di di HO KO. Parte_7
A questo punto, però, ogni valutazione del primo giudice, ed anche di questo giudice d'appello, a prescindere da elementi che potrebbero attestare una certa verosimiglianza di fatto, deve arrestarsi perché, come detto, l'obbligazione “effettiva” non può essere in alcun modo delibata, dal momento che avrebbe dovuto avere una domanda adeguata alla prospettazione, che non è stata formulata in tal modo,
e dovendo essere, per di più, veicolata o accompagnata da declaratoria di simulazione assoluta dal punto di vista soggettivo.
La domanda va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di appello di Ancona, definitivamente pronunciando pagina 7 di 8 - rigetta l'appello
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di II grado spese che si liquidano, per la Fase di studio della controversia, in € 2.058,00; per la Fase introduttiva del giudizio, in €
1.418,00; per la fase di trattazione, in € 3.045,00; per la Fase decisionale, in € 3.470,00; il tutto oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 26.5.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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