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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4052/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1 digitale dei difensori avv. Antonio Rosario Bongarzone
( e avv. Paolo Zinzi Email_1
( che la difendono e rappresentano per procura speciale agli Email_2 atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso per Controparte_1 CP_2 delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott. Antonio Cardia, dipendente dello stesso , CP_1 domiciliato in Cagliari presso l' Controparte_3
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Fisica” nonché di 36 mesi di servizio e di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 36 mesi di servizio e/o dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del CP_1
10 luglio 2020.
pagina 1 di 2 Ha, quindi, domandato al Tribunale, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza in capo alla ricorrente del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio e/o ai 24 cfu, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio, di “ordinare al convenuto di inserirlo nella seconda fascia (II fascia) delle CP_1
Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A-020,
A-026, A-027, A-028 ovvero per quelle ritenute, oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge”.
Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo
e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno 2025, n.
12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il Tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4052/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1 digitale dei difensori avv. Antonio Rosario Bongarzone
( e avv. Paolo Zinzi Email_1
( che la difendono e rappresentano per procura speciale agli Email_2 atti del fascicolo telematico,
ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore, difeso per Controparte_1 CP_2 delega allegata al ricorso introduttivo dalla dott. Antonio Cardia, dipendente dello stesso , CP_1 domiciliato in Cagliari presso l' Controparte_3
,
[...] resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 del del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso della laurea in “Fisica” nonché di 36 mesi di servizio e di 24 crediti formativi universitari (cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere attualmente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Cagliari;
- che il conseguimento del diploma e dei 36 mesi di servizio e/o dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati, quali sono le Nuove Prime Fasce delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), ma che il convenuto avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del CP_1
10 luglio 2020.
pagina 1 di 2 Ha, quindi, domandato al Tribunale, previo accertamento e dichiarazione della sussistenza in capo alla ricorrente del possesso del titolo abilitante all'insegnamento costituito dal titolo di studio unitamente ai 36 mesi di servizio e/o ai 24 cfu, ovvero dal solo titolo di studio e/o dal solo titolo di servizio, di “ordinare al convenuto di inserirlo nella seconda fascia (II fascia) delle CP_1
Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A-020,
A-026, A-027, A-028 ovvero per quelle ritenute, oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge”.
Il ha resistito in giudizio. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
È sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo
e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno 2025, n.
12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il Tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
3. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 26 novembre 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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