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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4617 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
6630/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza dell'01/12/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6630/2024 R.G. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa La Mela come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in NO via Inzerilli n. 71;
RICORRENTE
CONTRO con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p. t. e procuratore speciale P.IVA_1 Controparte_2 come da procura speciale autenticata da notaio in Roma , rep. N. 181515, racc. Persona_1
12772 del 25/07/2024, domiciliata in Siracusa presso lo studio dell'avv. Valeria Leone che la rappresenta e difende in giudizio , come da procura alle liti in atti depositata, via Necropoli
Grotticelle n. 26, Sc. A int. 2 ;
RESISTENTE
c. f. , con Controparte_3 P.IVA_2
Sede in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Reginale in carica p. t. della Direzione
Regionale della Sicilia, come da determina del Presidente del 06.12.2022 n. prot. 320, in giudizio CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri come da procura generale alle liti per atto notaio in Palermo n. rep. 2536, n. racc. 1915, depositata in atti di giudizio;
con domicilio Persona_2 eletto in Catania presso Avvocatura Distrettuale Inail via Cifali 76/A;
RESISTENTE Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 08/07/2024 parte ricorrente impugnava il ruolo n. 2017/000114 portato dalla cartella di pagamento n. 29320170021287481000 notificata il
25.06.2026 con la quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro CP_3
793,68 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili per rate premio riferite agli anni CP_3
2016 e 2017. Impugnava altresì tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti dal ricorrente. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che non era mai avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Da quest'ultima si evinceva che il ruolo era stato reso esecutivo il 25/06/2017 ma non era stato mai comunicato alcun provvedimento presupposto. Poiché l'omessa notifica degli atti presupposti viziava l'intero procedimento esattoriale deduceva la nullità della cartella impugnata e delle partite iscritte a ruolo.
Sotto altro profilo eccepiva il decorso di prescrizione della pretesa dell'ente impositore interessato al recupero coattivo delle somme : “ ed invero gli importi richiesti si riferiscono a contributi previdenziali risalenti agli anni 2016 e 2017, sicché essi risultano inesigibili per il decorso del CP_3 termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3 comma 9 lett. b) della legge 335/1995, senza che l'ente impositore creditore, , ha provveduto tempestivamente a richiedere il CP_3 pagamento degli stessi”. Deduceva altresì che il ricorrente aveva provveduto sempre a versare regolarmente i contributi chiedeva l'annullamento del ruolo 2017/000114 e della cartella di CP_3 pagamento impugnata con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al
13.01.2025, successivamente si costituiva in giudizio in data Controparte_1
01/10/2024 ed in data 12/12/2024 si costituiva CP_3
L' eccepiva la tardività del ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. Controparte_1
24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 in riferimento alla eccezioni di merito della pretesa creditoria ed in riferimento alle doglianze di carattere formale proposte ex art. 617 c.p.c. parimenti tardive ed irrispettose del termine perentorio di legge. Precisava che la notifica della cartella impugnata era avvenuta in data diversa da quella indicata in ricorso ( 25/06/2026), di preciso in data 03/05/2024 come risultava dalla notifica eseguita con deposito presso la e con l'avviso di CP_4 ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito dell'atto , recapitata al destinatario , che allegava alla propria memoria di costituzione in atti di giudizio. Chiedeva pertanto in via preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Sotto altro profilo deduceva la carenza di legittimazione passiva dell' a resistere alle doglianze proposte Controparte_1 in ricorso poiché afferenti l'inesistenza del credito, anche per il decorso di prescrizione, e deduceva che solo l'Ente impositore fosse legittimato a resistere in giudizio, richiamando la pronuncia delle
Sezioni Unite Cassazione n. 7514/2022. Deduceva l'infondatezza del decorso di prescrizione dei contributi e del diritto di procedere alla riscossione dei medesimi sulla base di quanto disposto dal legislatore nell'emergenza sanitaria da covid-19, durante il quale i contributi all'esame andavano a scadere, richiamava l'applicabilità alla fattispecie dei periodi di sospensione del decorso di prescrizione deducendo che nella fattispecie nessuna prescrizione estintiva dei contributi fosse decorsa. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Successivamente costituitasi deduceva in via preliminare la tardività dell'opposizione avverso CP_3
i contributi portati dalla cartella per la violazione del termine perentorio di legge previsto per impugnare gli atti portanti i contributi, ex art. 24 co. 5, D.Lgs. 46/99. Deduceva l'infondatezza della eccepita prescrizione dei crediti e richiamava altresì la prescrizione dei contributi sospesa CP_3 durante il corso della emergenza sanitaria da covid-19, applicabile anche ai contributi all'esame di giudizio 2016-2017 che andavano a scadere nel succitato periodo e concludeva che nessuna prescrizione fosse decorsa nella fattispecie. Deduceva la carenza della propria legittimazione passiva in ordine la notifica degli atti di riscossione ed egli atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Richiamava l'erronea indicazione eseguita in atto introduttivo del giudizio , in riferimento alla data di notifica della cartella impugnata, avvenuta il 03/05/2024 come da documentazione trasmessa da all' medesimo. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. CP_1 CP_3
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte, successivamente con provvedimento del 19.11.2025 questo giudice veniva delegato per la trattazione e decisione del procedimento all'esame. Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte resistente Controparte_1 si evince che la cartella impugnata risulta notificata in data 03/05/2024 con deposito alla
[...] ex art. 139 c.p.c., dall'avviso di ricevimento della cartella si evince che le formalità di CP_4 deposito presso il Comune di residenza sono state eseguite ex art. 139 c.p.c. in data 20/03/2024.
Risultano in atti documentate le formalità di deposito e l'invio della raccomandata informativa. Viene altresì allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata medesima che risulta ricevuta in data
03/05/2024.
In atti viene documentato un primo tentativo di notifica a mezzo plico raccomandato presso il recapito di NO in data 29/01/2018, successivamente la notifica ai sensi dell'art. 139c.p.c. viene eseguita presso il medesimo indirizzo con tutte le formalità di legge provate in atti. Dall'estratto di ruolo depositato in giudizio dalla resistente e da si evince che la cartella CP_3 CP_1 portante i contributi rate premio 2016 e 2017 è stata iscritta a ruolo nel 2017.
Pertanto, provata la notifica della cartella avvenuta il 03 maggio 2024, l'opposizione depositata in data 08/07/2024 risulta inammissibile e tardiva poiché proposta ben oltre i termini di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, parimenti tardiva risulta la doglianza di omessa notifica della cartella che andava proposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. , secondo il richiamo ai termini ordinari per proporre opposizione nel merito e agli atti esecutivi, eseguito dall'art. 29 d.lgs. 46/1999. In ogni caso l'eccezione di omessa notifica di atti prodromici alla cartella risulta infondata poiché per i contributi a differenza di altri atti impositivi, non è necessaria la previa notifica di atti accertativi che siano prodromici alla cartella medesima. In tale senso si è espressa la Cassazione con Ordinanza ex multis del 05/01/2022 n. 183 ove ha precisato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, come regolato dagli articoli 24 e ss.D.Lgs. 46/1999, in difetto di espressa previsione normativa che condizioni la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di sanzioni amministrative, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento. Quanto al decorso della prescrizione dei contributi si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare la genericità dell'eccezione del decorso di prescrizione poiché parte ricorrente non specifica i necessari criteri determinativi di tale doglianza, con riferimento al termine di decorrenza di prescrizione ” dies a quo” ed il “ dies ad quem” cui riferire il giudizio di avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti previdenziali.
In ogni caso la censura risulta infondata nella fattispecie. Nel caso a mano si tratta di contributi previdenziali concernenti 2016 e 2017 ed il termine di prescrizione di cinque anni di cui alla L.
335/1995 andava a scadere rispettivamente il 31.12.2021 ed il 31.12.2022. In tali periodi vigeva la normativa straordinaria dettata per l'emergenza sanitaria da covid-19.
L'art. 37 del D.L. 18/2020 ( “decreto Cura Italia”) ha specificatamente previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali per 129 giorni dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020. Successivamente il Decreto “ RO , art. 11, comma 9 ,
D.L.183/2020 ha disposto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni a decorrere dal
31.12.2020 sino al 30 giugno 2021. I giorni di sospensione complessivi dei contributi erano 311.
Pertanto i contributi 2016, maturando la prescrizione ordinaria nel 2021, aggiungendo 311 giorni di sospensione, si sarebbero prescritti nel 2022( 11.11.2022) . Per i contributi del 2017 alla prescrizione ordinaria di 5 anni ,( che sarebbe maturata il 31.12.2023) va aggiunta la sospensione di 311 giorni , così giungendo alla data del 2023( 11.11.2023). I contributi all'esame, che erano stati affidati all'agente di riscossione ed iscritti a ruolo nel 2017 sono stati altresì sottoposti alla sospensione dei termini di riscossione di cui all'art. 68 comma 1 D.L.
18/2021, che richiama espressamente l'art. 12 D.lgs. 159/2015, per un periodo pari a 542 giorni che vanno ulteriormente ad aggiungersi alla precedente sospensione di 311 giorni sopra specificata .
Pertanto aggiungendo 542 giorni di sospensione, disposti dalle norme indicate , ai contributi del 2016 già sospesi sino al 11.11.2022, la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 04/05/2024 , mentre la cartella di pagamento risulta notificata il 03/05/2024 quando la prescrizione non era ancora maturata.
Per i contributi 2017 che erano sati sospesi complessivamente 311gg sino al 11.11.2023 , con l'applicazione della sospensione di 542 giorni , la prescrizione sarebbe decorsa in data 04.05.2025 e pertanto alla data di notifica della cartella del 03/05/2024 non era ancora maturata.
Nella fattispecie, per i contributi all'esame del 2016 e 2017, nessuna prescrizione era decorsa alla data di notifica della cartella, notificazione perfezionata il 03/05/2024.
Il ricorso pertanto appare infondato e non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese di giudizio, la dichiarazione reddituale di esenzione da condanna al pagamento delle spese di lite, richiamata in ricorso e documentata in atti, rende irripetibili le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6630/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t. e nei confronti di , in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t. con ricorso depositato in data 08/07/2024, rigettata ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento 29320170021287481000 e del ruolo impugnato n. 2017/000114, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 28/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza dell'01/12/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6630/2024 R.G. promosso
DA nato ad [...] il [...] c. f. in giudizio Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marisa La Mela come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in NO via Inzerilli n. 71;
RICORRENTE
CONTRO con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p. t. e procuratore speciale P.IVA_1 Controparte_2 come da procura speciale autenticata da notaio in Roma , rep. N. 181515, racc. Persona_1
12772 del 25/07/2024, domiciliata in Siracusa presso lo studio dell'avv. Valeria Leone che la rappresenta e difende in giudizio , come da procura alle liti in atti depositata, via Necropoli
Grotticelle n. 26, Sc. A int. 2 ;
RESISTENTE
c. f. , con Controparte_3 P.IVA_2
Sede in Roma via IV Novembre 144, in persona del Direttore Reginale in carica p. t. della Direzione
Regionale della Sicilia, come da determina del Presidente del 06.12.2022 n. prot. 320, in giudizio CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maugeri come da procura generale alle liti per atto notaio in Palermo n. rep. 2536, n. racc. 1915, depositata in atti di giudizio;
con domicilio Persona_2 eletto in Catania presso Avvocatura Distrettuale Inail via Cifali 76/A;
RESISTENTE Oggetto : opposizione ad intimazione pagamento e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 08/07/2024 parte ricorrente impugnava il ruolo n. 2017/000114 portato dalla cartella di pagamento n. 29320170021287481000 notificata il
25.06.2026 con la quale di Catania ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro CP_3
793,68 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili per rate premio riferite agli anni CP_3
2016 e 2017. Impugnava altresì tutti gli atti presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti dal ricorrente. A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva che non era mai avvenuta notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento impugnata. Da quest'ultima si evinceva che il ruolo era stato reso esecutivo il 25/06/2017 ma non era stato mai comunicato alcun provvedimento presupposto. Poiché l'omessa notifica degli atti presupposti viziava l'intero procedimento esattoriale deduceva la nullità della cartella impugnata e delle partite iscritte a ruolo.
Sotto altro profilo eccepiva il decorso di prescrizione della pretesa dell'ente impositore interessato al recupero coattivo delle somme : “ ed invero gli importi richiesti si riferiscono a contributi previdenziali risalenti agli anni 2016 e 2017, sicché essi risultano inesigibili per il decorso del CP_3 termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3 comma 9 lett. b) della legge 335/1995, senza che l'ente impositore creditore, , ha provveduto tempestivamente a richiedere il CP_3 pagamento degli stessi”. Deduceva altresì che il ricorrente aveva provveduto sempre a versare regolarmente i contributi chiedeva l'annullamento del ruolo 2017/000114 e della cartella di CP_3 pagamento impugnata con vittoria di spese di giudizio.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione al
13.01.2025, successivamente si costituiva in giudizio in data Controparte_1
01/10/2024 ed in data 12/12/2024 si costituiva CP_3
L' eccepiva la tardività del ricorso proposto oltre il termine di cui all'art. Controparte_1
24 comma 5 D.Lgs. 46/1999 in riferimento alla eccezioni di merito della pretesa creditoria ed in riferimento alle doglianze di carattere formale proposte ex art. 617 c.p.c. parimenti tardive ed irrispettose del termine perentorio di legge. Precisava che la notifica della cartella impugnata era avvenuta in data diversa da quella indicata in ricorso ( 25/06/2026), di preciso in data 03/05/2024 come risultava dalla notifica eseguita con deposito presso la e con l'avviso di CP_4 ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito dell'atto , recapitata al destinatario , che allegava alla propria memoria di costituzione in atti di giudizio. Chiedeva pertanto in via preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Sotto altro profilo deduceva la carenza di legittimazione passiva dell' a resistere alle doglianze proposte Controparte_1 in ricorso poiché afferenti l'inesistenza del credito, anche per il decorso di prescrizione, e deduceva che solo l'Ente impositore fosse legittimato a resistere in giudizio, richiamando la pronuncia delle
Sezioni Unite Cassazione n. 7514/2022. Deduceva l'infondatezza del decorso di prescrizione dei contributi e del diritto di procedere alla riscossione dei medesimi sulla base di quanto disposto dal legislatore nell'emergenza sanitaria da covid-19, durante il quale i contributi all'esame andavano a scadere, richiamava l'applicabilità alla fattispecie dei periodi di sospensione del decorso di prescrizione deducendo che nella fattispecie nessuna prescrizione estintiva dei contributi fosse decorsa. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Successivamente costituitasi deduceva in via preliminare la tardività dell'opposizione avverso CP_3
i contributi portati dalla cartella per la violazione del termine perentorio di legge previsto per impugnare gli atti portanti i contributi, ex art. 24 co. 5, D.Lgs. 46/99. Deduceva l'infondatezza della eccepita prescrizione dei crediti e richiamava altresì la prescrizione dei contributi sospesa CP_3 durante il corso della emergenza sanitaria da covid-19, applicabile anche ai contributi all'esame di giudizio 2016-2017 che andavano a scadere nel succitato periodo e concludeva che nessuna prescrizione fosse decorsa nella fattispecie. Deduceva la carenza della propria legittimazione passiva in ordine la notifica degli atti di riscossione ed egli atti interruttivi del decorso di prescrizione.
Richiamava l'erronea indicazione eseguita in atto introduttivo del giudizio , in riferimento alla data di notifica della cartella impugnata, avvenuta il 03/05/2024 come da documentazione trasmessa da all' medesimo. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. CP_1 CP_3
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte, successivamente con provvedimento del 19.11.2025 questo giudice veniva delegato per la trattazione e decisione del procedimento all'esame. Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalla parte resistente Controparte_1 si evince che la cartella impugnata risulta notificata in data 03/05/2024 con deposito alla
[...] ex art. 139 c.p.c., dall'avviso di ricevimento della cartella si evince che le formalità di CP_4 deposito presso il Comune di residenza sono state eseguite ex art. 139 c.p.c. in data 20/03/2024.
Risultano in atti documentate le formalità di deposito e l'invio della raccomandata informativa. Viene altresì allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata medesima che risulta ricevuta in data
03/05/2024.
In atti viene documentato un primo tentativo di notifica a mezzo plico raccomandato presso il recapito di NO in data 29/01/2018, successivamente la notifica ai sensi dell'art. 139c.p.c. viene eseguita presso il medesimo indirizzo con tutte le formalità di legge provate in atti. Dall'estratto di ruolo depositato in giudizio dalla resistente e da si evince che la cartella CP_3 CP_1 portante i contributi rate premio 2016 e 2017 è stata iscritta a ruolo nel 2017.
Pertanto, provata la notifica della cartella avvenuta il 03 maggio 2024, l'opposizione depositata in data 08/07/2024 risulta inammissibile e tardiva poiché proposta ben oltre i termini di cui all'art. 24 comma 5 D.Lgs. 46/1999, parimenti tardiva risulta la doglianza di omessa notifica della cartella che andava proposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. , secondo il richiamo ai termini ordinari per proporre opposizione nel merito e agli atti esecutivi, eseguito dall'art. 29 d.lgs. 46/1999. In ogni caso l'eccezione di omessa notifica di atti prodromici alla cartella risulta infondata poiché per i contributi a differenza di altri atti impositivi, non è necessaria la previa notifica di atti accertativi che siano prodromici alla cartella medesima. In tale senso si è espressa la Cassazione con Ordinanza ex multis del 05/01/2022 n. 183 ove ha precisato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, come regolato dagli articoli 24 e ss.D.Lgs. 46/1999, in difetto di espressa previsione normativa che condizioni la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di sanzioni amministrative, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento. Quanto al decorso della prescrizione dei contributi si osserva quanto segue.
Occorre evidenziare la genericità dell'eccezione del decorso di prescrizione poiché parte ricorrente non specifica i necessari criteri determinativi di tale doglianza, con riferimento al termine di decorrenza di prescrizione ” dies a quo” ed il “ dies ad quem” cui riferire il giudizio di avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti previdenziali.
In ogni caso la censura risulta infondata nella fattispecie. Nel caso a mano si tratta di contributi previdenziali concernenti 2016 e 2017 ed il termine di prescrizione di cinque anni di cui alla L.
335/1995 andava a scadere rispettivamente il 31.12.2021 ed il 31.12.2022. In tali periodi vigeva la normativa straordinaria dettata per l'emergenza sanitaria da covid-19.
L'art. 37 del D.L. 18/2020 ( “decreto Cura Italia”) ha specificatamente previsto la sospensione del decorso dei termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali per 129 giorni dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020. Successivamente il Decreto “ RO , art. 11, comma 9 ,
D.L.183/2020 ha disposto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni a decorrere dal
31.12.2020 sino al 30 giugno 2021. I giorni di sospensione complessivi dei contributi erano 311.
Pertanto i contributi 2016, maturando la prescrizione ordinaria nel 2021, aggiungendo 311 giorni di sospensione, si sarebbero prescritti nel 2022( 11.11.2022) . Per i contributi del 2017 alla prescrizione ordinaria di 5 anni ,( che sarebbe maturata il 31.12.2023) va aggiunta la sospensione di 311 giorni , così giungendo alla data del 2023( 11.11.2023). I contributi all'esame, che erano stati affidati all'agente di riscossione ed iscritti a ruolo nel 2017 sono stati altresì sottoposti alla sospensione dei termini di riscossione di cui all'art. 68 comma 1 D.L.
18/2021, che richiama espressamente l'art. 12 D.lgs. 159/2015, per un periodo pari a 542 giorni che vanno ulteriormente ad aggiungersi alla precedente sospensione di 311 giorni sopra specificata .
Pertanto aggiungendo 542 giorni di sospensione, disposti dalle norme indicate , ai contributi del 2016 già sospesi sino al 11.11.2022, la prescrizione definitiva sarebbe decorsa in data 04/05/2024 , mentre la cartella di pagamento risulta notificata il 03/05/2024 quando la prescrizione non era ancora maturata.
Per i contributi 2017 che erano sati sospesi complessivamente 311gg sino al 11.11.2023 , con l'applicazione della sospensione di 542 giorni , la prescrizione sarebbe decorsa in data 04.05.2025 e pertanto alla data di notifica della cartella del 03/05/2024 non era ancora maturata.
Nella fattispecie, per i contributi all'esame del 2016 e 2017, nessuna prescrizione era decorsa alla data di notifica della cartella, notificazione perfezionata il 03/05/2024.
Il ricorso pertanto appare infondato e non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese di giudizio, la dichiarazione reddituale di esenzione da condanna al pagamento delle spese di lite, richiamata in ricorso e documentata in atti, rende irripetibili le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6630/2024 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p. t. e nei confronti di , in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t. con ricorso depositato in data 08/07/2024, rigettata ogni contraria eccezione e domanda così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento 29320170021287481000 e del ruolo impugnato n. 2017/000114, con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 28/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo