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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 185 / 2025 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. BERTOLI CATERINA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. TOCCHETTO MARIA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Affidarsi la figlia minore dei coniugi ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre.
2. Prevedersi che il padre tenga con sé la figlia nelle giornate di sabato e domenica,
a settimane alterne, dalle 10.00 del sabato con onere di riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera entro le ore 19.00. I pernotti potranno avvenire solo nella casa della nonna paterna. I genitori danno atto che in funzione della mediazione familiare in essere e tenuto conto delle resistenze attualmente mostrate dalla figlia nell'incontrare il padre, l'avvio di tali modalità nella frequentazione padre/figlia dovrà essere graduale e tener conto delle indicazioni della mediatrice
1 nonché della psicologa che attualmente sta frequentando. In ogni caso, e Per_1 salvo sopravvenute diverse indicazioni, il sig. si obbliga ad osservare le CP_1 prescrizioni già contenute nel provvedimento dd. 14.2.2025 del Tribunale di Udine circa i contatti della bambina con la sua nuova compagna.
3. Confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con ogni Pt_1 pertinenza, arredo e corredo, in funzione della collocazione della minore.
4. Disporsi, che il sig. versi, a titolo di mantenimento della figlia l'importo CP_1 mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, nonché il 60% delle spese straordinarie secondo le modalità e
l'elencazione contenuta nel regolamento delle spese straordinarie del Tribunale di
Udine dd. 28.8.2015 n. 3477/2015. A tali spese farà eccezione quella per la psicoterapia avviata presso la dott.ssa onere, per il corrente anno, Persona_2 interamente a carico della madre.
5. L'assegno unico universale andrà integralmente a vantaggio della madre;
quest'ultima si incaricherà pure di richiedere l'erogazione della dote famiglia il cui accredito verrà ripartito, pro quota tra i genitori a rimborso delle spese anticipate.
6. I genitori convengono di accantonare, come attualmente, quanto erogato a beneficio della figlia a titolo di indennità di frequenza, e di destinare tali importi per far fronte alle spese dentistiche, o altre medico-specialistiche; la gestione di tali spese è affidata alla sig.ra senza obbligo di rendiconto. Pt_1
7. Sancirsi a carico del sig. il pagamento a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie dell'importo mensile annualmente rivalutabile di €
300,00 da corrispondersi con le medesime modalità e scadenze dell'assegno per la figlia minore. Darsi atto che principali componenti di tale assegno sono quelle compensativa e risarcitoria, in funzione dell'accollo del mutuo ipotecario previsto alla clausola di cui infra sub 8), e della rinuncia alla domanda di addebito svolta in giudizio dalla sig.ra Pt_1
8. A titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione prevedersi l'obbligo del sig. di trasferire alla sig. la sua CP_1 Pt_1 quota di proprietà dell'immobile sito in:
− Comune di Udine via Cividale n. 480, foglio 24 particella 1560 subalterno 109, piano 2, interno 7, scala D, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 5, vani 5, sup. cat. totale 90 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 86 metri quadrati, rendita
2 cat. Euro 374,43;
− unità immobiliare ad uso posto auto sita al piano terra de predetto complesso con subalterno 106, particella 392, subalterno 108 e 3, censita presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Udine;
− Comune di Udine Via Cividale n 480, Foglio 24 particella 1560 subalterno 107, piano T, zona censuraria 3, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 13, superficie catastale totale 13 metri quadrati, rendita catastale Euro 20,81;
− unità immobiliare ad uso cantina, sita al piano interrato del predetto complesso, subalterni 5, 28, muri perimetrali e subalterno 40, censita presso il
Catasto dei Fabbricati del Comune di Udine;
− Foglio 24 particella 1560 subalterno 111, via Cividale n. 480, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 8, superficie catastale totale 10 metri quadrati, rendita catastale Euro 12,81.
9. A fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso notaio di fiducia della sig. entro 30 gg. dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, a spese Pt_1 suddivise per metà tra i coniugi, la sig.ra si accolla, nei rapporti interni con Pt_1 il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario dd. 23.3.2020 Rep. 19543,
Raccolta n. 16335, notaio dott. Persona_3
10. Il sig. si obbliga a riconoscere alla moglie, al momento del pagamento CP_1 delle imposte, un importo pari alle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo.
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante e a promuovere l'istanza di cui al comma secondo art. 23
DPGR, alla Regione FVG e alla Banca Mediocredito FVG quale ente erogatore ai fini del trasferimento in capo alla sig.ra ex art. 33 LR n. 1/2016 del contributo Pt_1 già concesso ai coniugi con provvedimento dd. 12.5.2022.
12. Disporsi, sempre a titolo di definizione della crisi familiare il trasferimento in capo alla sig.ra della proprietà dell'autovettura Renault Twingo tg. FR429FR Pt_1 fermo l'obbligo per il sig. di provvedere al pagamento delle rate residue CP_1 del finanziamento in essere a suo nome e con spese del trasferimento a suo carico;
darsi atto che l'autovettura Peugeot 205 tg. EX609SS già di proprietà della sig.ra
a seguito di un incidente verificatosi mentre la vettura era nella custodia del Pt_1 sig. è stata rottamata, e ciò nonostante la sig.ra continuerà a pagare CP_1 Pt_1 le rate ancora a scadere del finanziamento in essere a suo nome.
3 13. Prevedersi l'obbligo del sig. di rimborsare, previa esibizione anche via CP_1 mail o messaggio whatsapp di documentazione idonea, il 50% delle spese Per_ veterinarie, anticipate dalla sig per i tre cani ( e intestati ai Pt_1 Per_5 Per_6 coniugi, e rimasti nella sua custodia.
14. Darsi atto che la sig. rinuncia alla domanda di addebito e che il sig. Pt_1 accetta tale rinuncia. CP_1
15. Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11.10.2014; dall'unione è nata Per_1 in data 02.10.2015, affetta da disturbi dello spettro autistico, per i quali è stata riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3 L. n. 104/1992.
La sig.ra con ricorso depositato in data 27.01.2025, ha adito il Tribunale di Pt_1
Udine, chiedendo la separazione dal marito, con addebito della crisi a quest'ultimo
(avendola lasciata per un'altra donna, nel dicembre 2024), oltre all'affidamento esclusivo (o in subordine condiviso) di in proprio favore, collocamento Per_1 prevalente della minore presso di sé, assegnazione della casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) a sé, un assegno di mantenimento per la figlia di euro
500,00 e per sé di euro 700,00 a carico del resistente, oltre al rimborso delle spese straordinarie da parte del padre per l'80%.
Inoltre, la ricorrente, esponendo di essere molto preoccupata per (avendo la Per_1 minore risentito dell'abbandono del padre e mostrando difficoltà anche all'idea di conoscere la nuova compagna che egli avrebbe già introdotto nella famiglia di origine) e lamentando una situazione economica precaria a differenza di quella del marito, chiedeva altresì al Tribunale, in via indifferibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.15 c.p.c., di ammonire il sig. a non promuovere contatti tra CP_1 la minore e persone estranee al nucleo familiare e/o non conosciute, senza il consenso della madre;
di regolamentare il diritto di visita paterno a fine settimana
(sabato e domenica) alterni;
di porre a carico del resistente gli assegni di mantenimento supra indicati.
Il giudice istruttore, ritenuti non sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, fissava (oltre all'udienza del giudizio principale di merito) anche un'udienza, nel contraddittorio tra le parti, per la discussione delle misure urgenti richieste dalla ricorrente.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo, in sintesi: il rigetto della pretesa CP_1
4 di divieto di contatti tra la figlia e gli amici non familiari;
l'attivazione della mediazione familiare;
l'affidamento condiviso della minore, con frequentazioni a fine settimana alterni, dal sabato al lunedì mattina;
la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento per pari ad euro 350,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie;
il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie.
All'udienza del 13.02.2025 le parti raggiungevano un accordo parziale in punto frequentazioni padre-figlia; con ordinanza dd. 14.02.2025 il giudice relatore provvedeva, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ponendo a carico del sig. un CP_1 assegno di mantenimento per la figlia pari ad euro 400,00 e per la moglie di euro
300,00 mensili, oltre all'obbligo di rimborso del 60% delle spese straordinarie;
riconosceva, infine, alla mamma l'attribuzione dell'intero ammontare dell'AUU.
Le parti sono comparse personalmente avanti al giudice istruttore in data
28.04.2025; all'esito, il giudice relatore ha emesso i provvedimenti ex art. 473- bis.22 c.p.c. con ordinanza dd. 12.05.2025, confermando le misure già adottate.
Infine, le parti hanno depositato note scritte (sottoscritte personalmente), rassegnando conclusioni congiunte e chiedendo, quindi, che la causa fosse immediatamente rimessa in decisione al Collegio.
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare il tenore stesso delle allegazioni contenute negli atti di causa offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Nulla osta poi all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità agli interessi superiori, morali e materiali, della figlia minore della coppia.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata il Parte_1
20/10/1989 a UDINE (UD) e nato a [...] il Controparte_1
5 26/05/1989 alle seguenti condizioni:
1. Affida la figlia minore dei coniugi ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione prevalente presso la madre.
2. Prevede che il padre tenga con sé la figlia nelle giornate di sabato e domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 del sabato con onere di riaccompagnamento a casa della madre la domenica sera entro le ore 19.00. I pernotti potranno avvenire solo nella casa della nonna paterna. Dà atto che i genitori danno atto che in funzione della mediazione familiare in essere e tenuto conto delle resistenze attualmente mostrate dalla figlia nell'incontrare il padre, l'avvio di tali modalità nella frequentazione padre/figlia dovrà essere graduale e tener conto delle indicazioni della mediatrice nonché della psicologa che attualmente sta Per_1 frequentando. In ogni caso, e salvo sopravvenute diverse indicazioni, il sig. CP_1 si obbliga ad osservare le prescrizioni già contenute nel provvedimento dd.
14.2.2025 del Tribunale di Udine circa i contatti della bambina con la sua nuova compagna;
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con ogni Pt_1 pertinenza, arredo e corredo, in funzione della collocazione della minore;
4. dispone che il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario della CP_1 figlia, l'importo mensile di € 400,00, annualmente rivalutabile, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, nonché il 60% delle spese straordinarie secondo le modalità e l'elencazione contenuta nel regolamento delle spese straordinarie del
Tribunale di Udine dd. 28.8.2015 n. 3477/2015. A tali spese farà eccezione quella per la psicoterapia avviata presso la dott.ssa onere, per il corrente Persona_2 anno, interamente a carico della madre.
5. L'assegno unico universale andrà integralmente a vantaggio della madre;
quest'ultima si incaricherà pure di richiedere l'erogazione della dote famiglia il cui accredito verrà ripartito, pro quota tra i genitori, a rimborso delle spese anticipate.
6. Dà atto che i genitori convengono di accantonare, come attualmente, quanto erogato a beneficio della figlia a titolo di indennità di frequenza, e di destinare tali importi per far fronte alle spese dentistiche, o altre medico- specialistiche;
la gestione di tali spese è affidata alla sig.ra senza obbligo di Pt_1 rendiconto.
7. Dispone che il sig. versi, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della moglie dell'importo mensile annualmente rivalutabile di € 300,00 da
6 corrispondersi con le medesime modalità e scadenze dell'assegno per la figlia minore. Si dà atto che principali componenti di tale assegno sono quelle compensativa e risarcitoria, in funzione dell'accollo del mutuo ipotecario previsto alla clausola di cui infra sub 8), e della rinuncia alla domanda di addebito svolta in giudizio dalla sig.ra Pt_1
8. A titolo di definizione della crisi familiare, quale elemento indispensabile a tale risoluzione, prende atto che il sig. si obbliga a trasferire alla sig. CP_1 Pt_1 la sua quota di proprietà dell'immobile sito in:
− Comune di Udine via Cividale n. 480, foglio 24 particella 1560 subalterno
109, piano 2, interno 7, scala D, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 5, vani 5, sup. cat. totale 90 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 86 metri quadrati, rendita cat. Euro 374,43;
− unità immobiliare ad uso posto auto sita al piano terra de predetto complesso con subalterno 106, particella 392, subalterno 108 e 3, censita presso il
Catasto dei Fabbricati del Comune di Udine;
− Comune di Udine Via Cividale n 480, Foglio 24 particella 1560 subalterno
107, piano T, zona censuraria 3, categoria C/6, classe 1, metri quadrati 13, superficie catastale totale 13 metri quadrati, rendita catastale Euro 20,81;
− unità immobiliare ad uso cantina, sita al piano interrato del predetto complesso, subalterni 5, 28, muri perimetrali e subalterno 40, censita presso il
Catasto dei Fabbricati del Comune di Udine;
− Foglio 24 particella 1560 subalterno 111, via Cividale n. 480, piano S1, zona censuaria 3, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 8, superficie catastale totale
10 metri quadrati, rendita catastale Euro 12,81.
9. A fronte di tale trasferimento da effettuarsi presso notaio di fiducia della sig. entro 30 gg. dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza, a spese Pt_1 suddivise per metà tra i coniugi, prende atto che la sig.ra si accolla, nei Pt_1 rapporti interni con il coobbligato, il pagamento del mutuo ipotecario dd. 23.3.2020
Rep. 19543, Raccolta n. 16335, notaio dott. Persona_3
10. Dà atto che il sig. si obbliga a riconoscere alla moglie, al momento CP_1 del pagamento delle imposte, un importo pari alle detrazioni fiscali di cui beneficerà per gli interessi sul mutuo.
11. Dà atto che i coniugi si impegnano reciprocamente a eseguire le necessarie comunicazioni alla Banca mutuante e a promuovere l'istanza di cui al comma
7 secondo art. 23 DPGR, alla Regione FVG e alla Banca Mediocredito FVG quale ente erogatore ai fini del trasferimento in capo alla sig.ra ex art. 33 LR n. Pt_1
1/2016 del contributo già concesso ai coniugi con provvedimento dd. 12.5.2022.
12. Prende atto che, sempre a titolo di definizione della crisi familiare, le parti hanno concordato il trasferimento in capo alla sig.ra della proprietà Pt_1 dell'autovettura Renault Twingo tg. FR429FR fermo l'obbligo per il sig. di CP_1 provvedere al pagamento delle rate residue del finanziamento in essere a suo nome e con spese del trasferimento a suo carico;
dà atto che l'autovettura Peugeot 205 tg.
EX609SS già di proprietà della sig.ra a seguito di un incidente verificatosi Pt_1 mentre la vettura era nella custodia del sig. è stata rottamata, e ciò CP_1 nonostante la sig.ra continuerà a pagare le rate ancora a scadere del Pt_1 finanziamento in essere a suo nome.
13. Dà atto che le parti hanno concordato l'obbligo del sig. di CP_1 rimborsare, previa esibizione anche via mail o messaggio whatsapp di documentazione idonea, il 50% delle spese veterinarie, anticipate dalla sig Pt_1 per i tre cani ( e intestati ai coniugi, e rimasti nella sua custodia. Per_4 Per_5 Per_6
14. prende atto che la sig. rinuncia alla domanda di addebito e del fatto Pt_1 che il sig. accetta tale rinuncia. CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Udine di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 139 parte 1 anno 2014);
- spese compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
8