Art. 4.
Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.
Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.
Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione dei contributi per gli scopi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479 , spetta all'Amministrazione della marina mercantile il diritto di ispezionare in qualsiasi momento le imprese pescherecce beneficiarie, a scopo di controllo e di vigilanza sull'effettiva e proficua destinazione dei contributi stessi.
Le imprese sono tenute a fornire ogni informazione ed a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo.