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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2297/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2297/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Liverani Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Maestri presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Bovini n.
43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “che, previa comparizione delle parti, esperita la procedura di legge, il Tribunale Parte_1 intestato Voglia emettere sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri ed , in Marocco, nel Comune di Agadir, registrato col n. Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 1281/2008, ordinando ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi ed Parte_1 Controparte_1 essendo trascorsi oltre 12 mesi dalla data della separazione;
- Dare atto che la casa coniugale è stata assegnata alla sig.ra in sede di separazione, Parte_1 quale affidataria e collocataria dei tre figli minori, e confermare l'assegnazione;
- Disporre l'affidamento superesclusivo alla madre dei tre figli minori , e Persona_1 Per_2 Per_3
- Disporre che il sig. versi alla moglie quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli minori la somma mensile complessiva pari ad euro 400,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al compimento del 18° anno di età nonchè fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per i figli il sig. versi alla moglie CP_1 altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di
Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 personale mantenimento, la somma mensile pari ad euro 200,00, entro il 5 di ogni mese, fintanto che non avrà reperito un'attivitàlavorativa che le consenta di avere un livello di vita dignitoso;
- Disporre che gli incontri fra padre e figli, se riprenderanno, siano vigilati, monitorati e protetti presso i Servizi Sociali;
- Confermare che l'assegno di invalidità che viene erogato a favore della figlia disabile sia percepito direttamente dalla ricorrente come pure l'assegno unico/assegni familiari;
- Confermare che l'assegno per il mantenimento dei tre figli ed anche l'assegno di contributo al personale mantenimento della moglie venga versato ex art. 156 c.c. dal datore di lavoro (AN
ZA, con sede in Faenza, loc. Granarolo Faentino, Via Monte Sant'Andrea) del sig. alla sig.ra CP_1
. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge.”
per : “pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
Controparte_1
– disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente dei figliminori dei coniugi presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con se i propri figli, anche disgiuntamente, a week end
pagina 2 di 8 alterni, il sabato e/o la domenica, compatibilmente con i propri turni lavorativi, all'esito di un periodo di 6 mesi nel quale gli incontri padre-figli saranno gestiti e supervisionati dai Servizi Sociali;
– confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla signora in quanto collocataria dei tre Pt_1 figli minori;
– stabilire a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore dei figli minori, nella misura di CP_1
€ 300,00 complessivi al mese, i.e. € 100 ciascuno, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo;
– dare atto che l'assegno unico/assegni familiari e l'assegno di invalidità a favore della figlia disabile siano percepiti dalla signora affinché li destini ai bisogni della prole;
Pt_1
– stabilire che nessun contributo al mantenimento della moglie sia dovuto da parte del sig. in CP_1 ragione della giovane età della medesima (48 anni) , della sua capacità di svolgere attività lavorativa e produrre reddito e della utilità economica di cui ella può godere in quanto unica beneficiaria/percipiente dell'assegno unico/assegni familiari e dell'assegno di invalidità della figlia disabile;
- autorizzare il rilascio/rinnovo del passaporto del sig. sinora ingiustamente ostacolato dalla CP_1 moglie, che ne ha fatto indebitamente materia per indurne la capitolazione sulle pretese economiche, con grave compromissione della fondamentale libertà di circolazione, costituzionalmente sancita, del medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.08.2022 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Marocco, il 17.04.2008, ivi registrato nel Controparte_1
Comune di Agadir al n. 1281/2008, alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i tre figli , e rispettivamente in data 6.05.2010, 7.05.2012 e 7.05.2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con memoria difensiva depositata in data 7.07.2023 si è costituito , che non si è Controparte_1 opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 192/2024, pubblicata il 15.02.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia oltre a relazione dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le pagina 3 di 8 parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 4.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, in relazione al richiesto affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre -, deve premettersi che l'affido condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e pertanto la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo o super-esclusivo ad uno dei genitori, poi, deve essere sorretta per costante giurisprudenza da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ora, nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince che in sede di separazione il Tribunale di
Ravenna ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Risulta infatti come il resistente sia stato condannato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie ed assistiti dai figli minori con sentenza 1497/21 confermata in sede di appello in data 27.05.22.
In ragione della esperienza traumatica subita in figlio rifiuta a tutt'oggi di vedere il padre (cfr. Per_2 relazione dei Sevizi Sociali).
Come rilevato dai Servizi Sociali il resistente non è stato collaborante nella organizzazione degli incontri protetti con i figli tanto che gli stessi risultano essere stati interrotti e soltanto da poco ripresi solo con le due figlie con le quali il padre manifesta comunque difficoltà e inadeguatezza di approccio
(cfr relazione Servizi Sociali).
Ancora risulta come mai il resistente abbia spontaneamente concorso al mantenimento dei tre figli, assicurato alla madre solo tramite il pagamento diretto da parte del datore di lavoro e ad oggi cessato risultando terminato il rapporto lavorativo di da dicembre 2023. CP_1
L'assenza ed il disinteresse anche economico del padre per i figli unitamente ai suoi agiti violenti in presenza dei figli medesimi e la conflittualità ancora in essere tra le parti che impedisce una normale cogestione della responsabilità genitoriale portano il Collegio a ritenere opportuno l'affidamento super- esclusivo dei figli alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima nella casa coniugale che deve essere assegnata quindi a Parte_1
Circa le modalità e i tempi di visita del padre, poi, questi potrà vedere i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori pagina 4 di 8 se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento del padre.
Quanto al mantenimento dei tre figli da parte del padre si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che a far data dal 2023 il resistente di anni 71, prima dipendente di AN ZA, è disoccupato e percepisce pensione di € 750,00 mensili.
La ricorrente, di anni 50, risulta disoccupata, vive presso la casa coniugale (alloggio popolare) e risulta godere unicamente del reddito di inclusione di € 700,00 mensili oltre a pensione di invalidità di €
200,00 della figlia ed assegno unico per i tre figli. Per_1 pagina 5 di 8 Orbene il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi (Cassazione 39411/2017; Cassazione
34952/2018).
In assenza di rigorosa prova circa l'impossibilità oggettiva del resistente di reperire redditi superiori e tenuto conto della modifica della sua situazione reddituale rispetto al giudizio di separazione il Collegio reputa equo porre a carico dello stesso obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 300,00 (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal
Protocollo in essere presso codesto Tribunale. Con assegno unico per i figli ed assegno di invalidità per la figlia disabile interamente alla madre.
Ciò detto, con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, Parte_1 in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
pagina 6 di 8 In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va in ogni caso premesso anche con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio che che denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. (Cassazione n.
16313/2025).
L'assenza nel caso di specie della precondizione dello squilibrio patrimoniale tra le parti entrambe allo stato disoccupate e prive di alcun patrimonio esclude ex sé il riconoscimento a favore della ricorrente di assegno divorzile.
Quanto alla domanda relativa al pagamento diretto a carico dell'Inps anziché a carico del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento per i figli la stessa deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse avendo il legislatore introdotto con l'art. 473 bis .37 cpc, applicabile per il caso di titoli azionati successivamente al 28.02.23, la possibilità per il creditore di ottenere la corresponsione periodica del contributo spettante dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato.
La ricorrente potrà quindi avvalersi di tale procedimento stragiudiziale che prescinde dall'intervento del giudice del conflitto familiare.
Quanto infine alla domanda proposta dal resistente relativo all'autorizzazione al rilascio del passaporto per sé deve rilevarsi la incompetenza dell'adito Tribunale stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare ex art. 3 L.1185/1967.
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devono essere compensate tra le parti. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2297/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei tre figli minori a presso la quale gli stessi Parte_1 devono essere collocati nella casa coniugale che alla medesima deve essere assegnata;
- dispone che il padre veda i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento di
[...]
; Controparte_1
- pone a carico di obbligo di versare a assegno di mantenimento Controparte_2 Parte_1 per i figli minori entro il giorno 5 di ogni mese di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
con assegno di invalidità per la figlia disabile ed assegno unico per i figli interamente alla ricorrente;
- respinge la domanda di previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno di mantenimento per i figli;
- dichiara la carenza di competenza del Collegio in materia di rilascio del passaporto in favore del resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2297/2022 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Liverani Parte_1 C.F._1 presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliata in Faenza Corso Garibaldi n. 85, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._2
Maestri presso lo studio del quale difensore è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via Bovini n.
43, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per “che, previa comparizione delle parti, esperita la procedura di legge, il Tribunale Parte_1 intestato Voglia emettere sentenza che dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri ed , in Marocco, nel Comune di Agadir, registrato col n. Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 8 1281/2008, ordinando ai competenti Uffici dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle seguenti condizioni:
- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi ed Parte_1 Controparte_1 essendo trascorsi oltre 12 mesi dalla data della separazione;
- Dare atto che la casa coniugale è stata assegnata alla sig.ra in sede di separazione, Parte_1 quale affidataria e collocataria dei tre figli minori, e confermare l'assegnazione;
- Disporre l'affidamento superesclusivo alla madre dei tre figli minori , e Persona_1 Per_2 Per_3
- Disporre che il sig. versi alla moglie quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli minori la somma mensile complessiva pari ad euro 400,00, entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fino al compimento del 18° anno di età nonchè fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
- Disporre che oltre all'assegno mensile di mantenimento per i figli il sig. versi alla moglie CP_1 altresì il 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo concordato fra il Tribunale di
Ravenna ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015;
- Disporre che il sig. versi alla moglie , quale contributo al suo Controparte_1 Parte_1 personale mantenimento, la somma mensile pari ad euro 200,00, entro il 5 di ogni mese, fintanto che non avrà reperito un'attivitàlavorativa che le consenta di avere un livello di vita dignitoso;
- Disporre che gli incontri fra padre e figli, se riprenderanno, siano vigilati, monitorati e protetti presso i Servizi Sociali;
- Confermare che l'assegno di invalidità che viene erogato a favore della figlia disabile sia percepito direttamente dalla ricorrente come pure l'assegno unico/assegni familiari;
- Confermare che l'assegno per il mantenimento dei tre figli ed anche l'assegno di contributo al personale mantenimento della moglie venga versato ex art. 156 c.c. dal datore di lavoro (AN
ZA, con sede in Faenza, loc. Granarolo Faentino, Via Monte Sant'Andrea) del sig. alla sig.ra CP_1
. Pt_1
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge.”
per : “pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
Controparte_1
– disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente dei figliminori dei coniugi presso la madre, con possibilità per il padre di vedere e tenere con se i propri figli, anche disgiuntamente, a week end
pagina 2 di 8 alterni, il sabato e/o la domenica, compatibilmente con i propri turni lavorativi, all'esito di un periodo di 6 mesi nel quale gli incontri padre-figli saranno gestiti e supervisionati dai Servizi Sociali;
– confermare l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla signora in quanto collocataria dei tre Pt_1 figli minori;
– stabilire a carico del sig. un contributo al mantenimento a favore dei figli minori, nella misura di CP_1
€ 300,00 complessivi al mese, i.e. € 100 ciascuno, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie di cui al vigente Protocollo;
– dare atto che l'assegno unico/assegni familiari e l'assegno di invalidità a favore della figlia disabile siano percepiti dalla signora affinché li destini ai bisogni della prole;
Pt_1
– stabilire che nessun contributo al mantenimento della moglie sia dovuto da parte del sig. in CP_1 ragione della giovane età della medesima (48 anni) , della sua capacità di svolgere attività lavorativa e produrre reddito e della utilità economica di cui ella può godere in quanto unica beneficiaria/percipiente dell'assegno unico/assegni familiari e dell'assegno di invalidità della figlia disabile;
- autorizzare il rilascio/rinnovo del passaporto del sig. sinora ingiustamente ostacolato dalla CP_1 moglie, che ne ha fatto indebitamente materia per indurne la capitolazione sulle pretese economiche, con grave compromissione della fondamentale libertà di circolazione, costituzionalmente sancita, del medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.08.2022 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con , celebrato in Marocco, il 17.04.2008, ivi registrato nel Controparte_1
Comune di Agadir al n. 1281/2008, alle condizioni di cui al ricorso allegando che dall'unione erano nati i tre figli , e rispettivamente in data 6.05.2010, 7.05.2012 e 7.05.2012. Per_1 Per_2 Per_3
Con memoria difensiva depositata in data 7.07.2023 si è costituito , che non si è Controparte_1 opposto alla domanda di divorzio, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie della pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione ed adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è intervenuto il P.M. e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti difensivi.
Con sentenza non definitiva n. 192/2024, pubblicata il 15.02.2024, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia oltre a relazione dei Servizi Sociali, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le pagina 3 di 8 parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio con ordinanza depositata il 4.04.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
Orbene, quanto alle condizioni accessorie al divorzio - e, segnatamente, in relazione al richiesto affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre -, deve premettersi che l'affido condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare e pertanto la regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo o super-esclusivo ad uno dei genitori, poi, deve essere sorretta per costante giurisprudenza da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Ora, nel caso di specie dalla documentazione in atti si evince che in sede di separazione il Tribunale di
Ravenna ha disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre.
Risulta infatti come il resistente sia stato condannato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie ed assistiti dai figli minori con sentenza 1497/21 confermata in sede di appello in data 27.05.22.
In ragione della esperienza traumatica subita in figlio rifiuta a tutt'oggi di vedere il padre (cfr. Per_2 relazione dei Sevizi Sociali).
Come rilevato dai Servizi Sociali il resistente non è stato collaborante nella organizzazione degli incontri protetti con i figli tanto che gli stessi risultano essere stati interrotti e soltanto da poco ripresi solo con le due figlie con le quali il padre manifesta comunque difficoltà e inadeguatezza di approccio
(cfr relazione Servizi Sociali).
Ancora risulta come mai il resistente abbia spontaneamente concorso al mantenimento dei tre figli, assicurato alla madre solo tramite il pagamento diretto da parte del datore di lavoro e ad oggi cessato risultando terminato il rapporto lavorativo di da dicembre 2023. CP_1
L'assenza ed il disinteresse anche economico del padre per i figli unitamente ai suoi agiti violenti in presenza dei figli medesimi e la conflittualità ancora in essere tra le parti che impedisce una normale cogestione della responsabilità genitoriale portano il Collegio a ritenere opportuno l'affidamento super- esclusivo dei figli alla madre con collocamento degli stessi presso la medesima nella casa coniugale che deve essere assegnata quindi a Parte_1
Circa le modalità e i tempi di visita del padre, poi, questi potrà vedere i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori pagina 4 di 8 se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento del padre.
Quanto al mantenimento dei tre figli da parte del padre si osserva quanto segue.
Va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
In ipotesi di determinazione del mantenimento dei figli con modalità diverse da quelle già statuite in sede di separazione la sostanziale modifica da apportarsi in sede di divorzio deve trovare giustificazione in circostanze nuove sopravvenute.
Infatti il provvedimento di revisione, in sede di divorzio, dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie, dagli atti di causa, risulta che a far data dal 2023 il resistente di anni 71, prima dipendente di AN ZA, è disoccupato e percepisce pensione di € 750,00 mensili.
La ricorrente, di anni 50, risulta disoccupata, vive presso la casa coniugale (alloggio popolare) e risulta godere unicamente del reddito di inclusione di € 700,00 mensili oltre a pensione di invalidità di €
200,00 della figlia ed assegno unico per i tre figli. Per_1 pagina 5 di 8 Orbene il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli il cui obbligo non viene meno con la perdita del lavoro a meno che provi l'impossibilità oggettiva di reperire le sostanze economiche per adempiere ai propri obblighi (Cassazione 39411/2017; Cassazione
34952/2018).
In assenza di rigorosa prova circa l'impossibilità oggettiva del resistente di reperire redditi superiori e tenuto conto della modifica della sua situazione reddituale rispetto al giudizio di separazione il Collegio reputa equo porre a carico dello stesso obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente assegno di mantenimento di € 300,00 (100,00 per ogni figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli così come indicate dal
Protocollo in essere presso codesto Tribunale. Con assegno unico per i figli ed assegno di invalidità per la figlia disabile interamente alla madre.
Ciò detto, con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata da va premesso, Parte_1 in diritto, che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6. l.
898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
S.U. n. 18287/2018).
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte, l. 898/1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass. n. 32398/2019).
Il giudizio deve essere espresso, dunque, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
In particolare, la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
pagina 6 di 8 In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (v. da ultimo Cass. n. 35434/2023).
In assenza dell'esplicabilità di tale funzione compensativo-perequativa l'assegno divorzile può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 10614/2023).
Va in ogni caso premesso anche con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno di divorzio che che denominatore comune e condicio sine qua non nell'esame del diritto all'assegno di divorzio deve rinvenirsi nella precondizione dello squilibrio economico-patrimoniale e reddituale conseguente allo scioglimento del vincolo. In caso di sostanziale parità o di squilibrio di entità modesta non si procede alla fase successiva di verifica dell'applicabilità dei criteri elaborati dalle S.U. (Cassazione n.
16313/2025).
L'assenza nel caso di specie della precondizione dello squilibrio patrimoniale tra le parti entrambe allo stato disoccupate e prive di alcun patrimonio esclude ex sé il riconoscimento a favore della ricorrente di assegno divorzile.
Quanto alla domanda relativa al pagamento diretto a carico dell'Inps anziché a carico del datore di lavoro dell'assegno di mantenimento per i figli la stessa deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse avendo il legislatore introdotto con l'art. 473 bis .37 cpc, applicabile per il caso di titoli azionati successivamente al 28.02.23, la possibilità per il creditore di ottenere la corresponsione periodica del contributo spettante dopo la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni direttamente dai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di danaro al soggetto obbligato.
La ricorrente potrà quindi avvalersi di tale procedimento stragiudiziale che prescinde dall'intervento del giudice del conflitto familiare.
Quanto infine alla domanda proposta dal resistente relativo all'autorizzazione al rilascio del passaporto per sé deve rilevarsi la incompetenza dell'adito Tribunale stante la competenza funzionale in materia del Giudice Tutelare ex art. 3 L.1185/1967.
Le spese di lite stante la reciproca parziale soccombenza devono essere compensate tra le parti. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2297/2022, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei tre figli minori a presso la quale gli stessi Parte_1 devono essere collocati nella casa coniugale che alla medesima deve essere assegnata;
- dispone che il padre veda i figli minori in forma vigilata dai Servizi sociali - competenti per territorio in ragione della residenza dei minori - una volta a settimana, salva la facoltà per i Servizi stessi di interrompere tale frequentazione tra il padre ed i minori se disturbante per questi ultimi, o di incrementarla, secondo opportunità, tenuto conto dell'interesse dei minori e del comportamento di
[...]
; Controparte_1
- pone a carico di obbligo di versare a assegno di mantenimento Controparte_2 Parte_1 per i figli minori entro il giorno 5 di ogni mese di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli come da Protocollo in essere presso codesto Tribunale;
con assegno di invalidità per la figlia disabile ed assegno unico per i figli interamente alla ricorrente;
- respinge la domanda di previsione di assegno divorzile in favore della ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS dell'assegno di mantenimento per i figli;
- dichiara la carenza di competenza del Collegio in materia di rilascio del passaporto in favore del resistente;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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