Articolo 85 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 85.

Gli organi corporativi, che a norma dell'art. 2089 del codice possono denunziare al pubblico ministero l'inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, sono la corporazione, l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

La denunzia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell'impresa. Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l'imprenditore, puo' compiere le indagini occorrenti.

L'istanza del pubblico ministero corredata dei documenti e' depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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