TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 3811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3811 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19547/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 19547/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da e in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Stagno D'Alcontres, Mirko Farina e Riccardo
Lana giusta procura in atti;
-attori- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
JO ON giusta procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la – Parte_1 Controparte_1 premesso, il primo, di essere stato, sino al 13.03.2019, titolare di una partecipazione del valore (di euro 42.500,00) pari al 34% del capitale sociale di società già denominata CP_2 ed avente ad oggetto la realizzazione di impianti industriali, e, la seconda, di aver Controparte_3 acquistato in pari data dal la predetta quota di partecipazione sociale - hanno impugnato ex Pt_1 art. 2479 ter c.c., denunciandone in via principale la nullità e, in subordine, l'annullabilità:
a) la deliberazione, emessa dall'assemblea dei soci in data 7.3.2019, di approvazione del bilancio
1 di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2017; CP_2
b) la deliberazione, emessa dall'assemblea (ordinaria) dei soci in data 11.7.2019, di approvazione del bilancio di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2018; CP_2
c) la situazione patrimoniale intermedia della società predisposta in vista dell'assemblea straordinaria dei soci dell'11.7.2019 ed approvata dalla medesima assemblea;
d) la deliberazione di assemblea straordinaria dei soci di dell'11.7.2019, risultante CP_2 dal verbale rogato in pari data dal Notaio di Palermo (con atto rep. n. 4785 – Persona_1 racc. n. 2929), che disponeva la riduzione del capitale sociale a zero ed il contestuale aumento dello stesso fino ad euro 125.000,00;
e) la delibera del consiglio di amministrazione di del 12.09.2019 attestante CP_2
l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data
11.07.2019.
In particolare, con i primi due motivi esposti in citazione alle lett. B) e C) ed Pt_1 [...] hanno dedotto la nullità degli atti impugnati, in quanto illeciti, per aver esposto ed Controparte_1 attestato un falso debito di verso le nuove socie Costruzioni e CP_2 Controparte_4
e per non aver rilevato la mancata copertura delle perdite da Controparte_5 parte di quest'ultima. Al riguardo, infatti, premettendo che con scrittura privata sottoscritta il
24.07.2017 e (la cui partecipazione Controparte_6 Controparte_7 sociale, sottoposta ad espropriazione forzata, veniva successivamente trasferita coattivamente a si impegnavano, quali nuove socie di Controparte_5 Controparte_3
(divenuta in seguito , ad effettuare conferimenti per il complessivo importo di euro CP_2
300.000,00 al fine di ripianare parte del debito contratto dalla stessa società nei confronti di dipendenti, Erario e fornitori, gli attori hanno dedotto che sia nel bilancio chiuso al 31.12.2017, sia nel bilancio chiuso al 31.12.2018 i predetti conferimenti, anziché essere correttamente iscritti nel patrimonio netto in apposito “c/futuro aumento di capitale”, venivano invece falsamente ed erroneamente iscritti (nello stato patrimoniale) fra i debiti e, in particolare, come “debiti v. soci”.
Secondo gli attori, tale falsa rappresentazione contabile consentiva dunque ai soci di
[...]
e (titolari, ciascuno, di una Controparte_8 Controparte_5 partecipazione pari al pari al 33% del capitale sociale) di iscrivere in bilancio passività fittizie e di far dunque emergere una perdita meramente figurativa del capitale sociale, tale da ridurlo al di sotto dello zero e da rendere apparentemente necessaria la ricapitalizzazione della società, poi deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 11.7.2019 - celebratasi in assenza della non convocata socia - in virtù della situazione patrimoniale intermedia della società ex art. Controparte_1
2 2482 bis c.c., riferita al 30.6.2019 e predisposta in vista della medesima assemblea, anch'essa attestante (al pari dei bilanci 2017 e 2018) una falsa perdita del capitale sociale.
Gli attori hanno inoltre dedotto la nullità delle deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci di dell'11.7.2019 e la conseguente nullità della delibera del consiglio di amministrazione della CP_2 società del 12.09.2019 (attestante l'esecuzione del deliberato aumento di capitale) per difetto assoluto di informazione di non essendo stata quest'ultima convocata alla Controparte_1 predetta assemblea nonostante fosse già divenuta socia di per aver precedentemente CP_2 acquistato la partecipazione di in data 13.3.2019. Pt_1
Infine, gli attori hanno dedotto l'invalidità delle deliberazioni impugnate poiché affette da abuso di maggioranza, in quanto adottate all'unico scopo di escludere il socio di minoranza dalla compagine sociale.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e/o Controparte_2
l'improcedibilità delle domande avversarie per difetto di legittimazione attiva dovuta a carenza di interesse ad agire sia di che di e l'inammissibilità Controparte_1 Parte_1 dell'impugnazione del bilancio di esercizio 2017 ex art. 2434-bis, comma 1, c.c. per essere stata proposta dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2018; sempre in via preliminare ha chiesto al
Tribunale di dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 20 dello Statuto di nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 medesime domande in quanto infondate per le ragioni indicate nella propria comparsa costitutiva.
Così delineati i fatti e le questioni oggetto del procedimento, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni formulate in via preliminare dalla società convenuta.
Ebbene, è in primo luogo infondata l'eccezione di difetto di competenza dell'adito Tribunale di
Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, che la società convenuta ha sollevato in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 20 del proprio statuto secondo cui “Tutte le controversie tra i soci e la Società, tra i soci e l'Assemblea, tra i Soci e gli Amministratori e i liquidatori, sono devolute al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi, dal
Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove risulta iscritta la società”. Al riguardo, va infatti evidenziato che gli attori hanno impugnato le delibere di approvazione dei bilanci di relativi agli esercizi 2017 e 2018 e la contestuale Controparte_2 delibera di adozione di aumento di capitale a copertura delle perdite ivi rilevate, deducendone – tra i vari profili rilevati - la nullità per illiceità stante la contrarietà ai principi di verità e correttezza della rappresentazione patrimoniale della società fornita dai medesimi bilanci di esercizio. Ne consegue che la controversia verte su diritti indisponibili delle parti e non è pertanto suscettibile di
3 devoluzione ad arbitrato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (Cass., Sez. 6-3, n. 20674 del 13.10.2016 e n. 13031 del
13.10.2014). L'eccezione di arbitrato va dunque respinta.
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di che è Controparte_1 socia del per aver acquistato le quote da con atto pubblico Controparte_2 Parte_1 stipulato il 13.3.2019 (a rogito del notaio Rep. n. 7376 e Racc. n. 5965). A nulla Persona_2 rileva infatti l'avvenuta contemporanea proposizione, da parte dell'odierna convenuta, di azione – introduttiva del giudizio iscritto presso questo Tribunale con il n. R.G. 9664/2019 - volta ad ottenere la pronunzia di invalidità della predetta cessione di quota, considerato che l'esperimento di tale azione non ha mai privato di efficacia il trasferimento della partecipazione sociale effettuato in favore di e che il relativo giudizio (R.G. n. 9664/2019) è stato abbandonato Controparte_1 dalla stessa essendo stato dichiarato estinto con ordinanza del G.I. in data Controparte_2
13.11.2024 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Non altrettanto può dirsi per che con la cessione di quote del 13.3.2019 è Parte_1 uscito dalla compagine sociale già prima dell'esercizio dell'azione qui in esame.
La posizione di ex socio della rivestita dal - e da questo rivendicata Controparte_2 Pt_1 nell'affermare la validità l'efficacia della cessione delle quote attuata in favore di Controparte_1
– priva lo stesso di legittimazione all'impugnazione dei bilanci e delle conseguenti
[...] determinazioni.
Deve, infatti, rilevarsi che, se è vero che l'azione con cui si impugni la delibera di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e veridicità integra una fattispecie di nullità (cfr., ex multis,
Cass. Civ. n. 4120/2016; n. 4874/2006) e che la nullità di una delibera di società di capitali può essere fatta valere “da chiunque vi abbia interesse” nel più ampio termine di tre anni, tuttavia è pur sempre necessario che l'attore – che non sia socio - deduca con precisione quale sia l'interesse concreto ed attuale all'impugnativa: è peraltro più stringente la verifica di tale condizione
4 dell'azione in ambito societario, la cui disciplina contempera, all'evidenza, la finalità di assicurare la legittimità delle decisioni sociali con le esigenze di stabilità delle delibere adottate dagli organi sociali, anche in considerazione della molteplicità dei soggetti che hanno fatto affidamento sulle delibere impugnate (cfr. Trib. Milano – SSI – sent. N. 9851/2018, N. 5850/2016).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del bilancio di esercizio 2017 sollevata ai sensi dell'art. 2434 bis, comma 1, c.c., occorre osservare che la disposizione
(applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter cc.), che disciplina una specifica ipotesi di carenza di interesse ad agire, risulta coerente con l'esigenza di stabilità delle vicende societarie prima ricordata e tiene conto del fatto che la finalità informativa di un bilancio si esaurisce, una volta approvato il successivo;
questo, infatti, è destinato a costituire per i terzi il nuovo ed attuale punto di riferimento per la conoscenza della situazione economico- finanziaria della società (in termini, cfr. Trib. Milano sent. n. 8138/2019). Poiché il bilancio relativo all'esercizio 2018 risulta approvato dall'assemblea dei soci in data 11.7.2019, l'impugnazione introdotta successivamente (con atto di citazione notificato il 14.11.2019) non è, quindi, ammissibile con riguardo al bilancio dell'esercizio 2017. La proposta impugnazione va dunque esaminata nel merito solamente in ordine al bilancio di esercizio 2018.
Orbene, nel caso di specie (oltre che per la mancanza in atti di risultanze documentali di segno contrario), è circostanza pacifica tra le parti che l'odierna attrice nonostante Controparte_1 fosse già divenuta titolare della quota pari al 34% del capitale sociale di per averla Controparte_2 acquistata da con atto pubblico in data 13.3.2019, non veniva in alcun modo Parte_1 convocata per l'assemblea dei soci (sia in sede ordinaria che straordinaria) svoltasi in data
11.7.2019.
Tale omessa convocazione è stata motivata da sul rilievo dell'invalidità della Controparte_2 cessione della quota societaria in favore di in quanto contraria al proprio Controparte_1 statuto societario. Ma tale argomentazione non può giustificare la totale pretermissione dell'odierna attrice dalla citata assemblea in quanto l'atto di cessione di quota ha prodotto effetti sin dalla data della sua stipula e non è mai stato invalidato, essendo stato (come già detto) dichiarato estinto in data 13.11.2024 il giudizio R.G. n. 9664/2019 instaurato da per l'accertamento Controparte_2 dell'invalidità del medesimo atto di cessione. Orbene, in base al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte sul dettato normativo dell'art. 2479, comma 3, c.c., “In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla
5 mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo” (così Cass., Sez. 1 civ., 16.9.2019 n. 22987; cfr. anche
Cass., Sez.
6-1 civ., 31.10.2018 n. 27736). Deve essere pertanto accolta l'impugnazione (in parte qua) proposta da con la conseguenza che vanno dichiarate nulle, per difetto Controparte_1 assoluto di informazione di quest'ultima, le delibere con le quali l'assemblea dei soci di CP_2 dell'11.7.2019, in assenza della socia attrice dovuta alla mancata convocazione della stessa,
[...] approvava (in sede ordinaria) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e (in sede straordinaria) approvava la situazione patrimoniale intermedia della società ex art. 2482 bis c.c. riferita al 30.6.2019 (predisposta dall'organo amministrativo in vista della medesima assemblea) e disponeva la riduzione del capitale sociale a zero ed il contestuale aumento dello stesso fino ad euro
125.000,00. La dichiarazione di nullità delle predette deliberazioni assembleari deve essere estesa all'impugnata deliberazione emessa dal consiglio di amministrazione di il CP_2
12.09.2019 per aver essa leso i diritti della socia concretizzando dunque nel Controparte_1 caso di specie il pregiudizio cui l'art. 2388, comma 4, c.c. subordina l'ammissibilità dell'impugnazione delle determinazioni dell'organo amministrativo proposta dai soci. La delibera amministrativa in questione attestava infatti l'esecuzione, da parte delle socie Controparte_6
e dell'aumento di capitale deliberato
[...] Controparte_5 illegittimamente da queste ultime alla precedente assemblea straordinaria dell'11.7.2019 in assenza della socia impossibilitata a partecipare alla medesima assemblea per averne Controparte_1
l'organo amministrativo di totalmente omesso la convocazione. CP_2
Ritiene dunque il Tribunale che la circostanza dell'omessa convocazione della socia
[...]
è da sola determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità delle Controparte_1 impugnate deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci in data 11.7.2019 e dal consiglio di amministrazione in data 12.09.2019, restando quindi assorbita ogni valutazione in ordine agli altri profili di nullità dedotti dalla stessa parte attrice.
Con riguardo al regolamento delle spese di lite, in considerazione della difesa unica in giudizio delle due parti attrici, l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'attore e Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio 2017 determinano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese del giudizio, che, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (che, in ragione della sua complessità, si colloca a tal fine nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000) e dell'attività difensiva svolta in giudizio, si liquidano, nell'intero, nel complessivo importo di euro 13.173,00 - di cui euro 9.142,00 per il giudizio di merito (applicando il parametro medio per le fasi studio e introduttiva e il
6 parametro minimo per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo stati acquisiti mezzi di prova diversi da documenti) ed in euro 4.031,00 per il procedimento cautelare in corso di causa
(considerata sia la prima fase cautelare, sia quella di reclamo ed applicando i parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria trattandosi di cautelare introdotto dopo l'avvio dell'azione di merito) - oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
la convenuta soccombente va dunque condannata a pagare all'attrice vittoriosa CP_2 [...] la residua metà dell'intero importo sopra indicato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'impugnazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017;
- dichiara la nullità delle deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci di in data CP_2
11.7.2019 e della deliberazione emessa dal consiglio di amministrazione della stessa società in data
12.9.2019;
- Compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del giudizio, che liquida, nell'intero, nell'importo complessivo di euro 13.173,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA. come per legge;
condanna, quindi, la convenuta a pagare CP_2 all'attrice la residua metà del predetto importo. Controparte_1
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 18/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 19547/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da e in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 Controparte_1 tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Stagno D'Alcontres, Mirko Farina e Riccardo
Lana giusta procura in atti;
-attori- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
JO ON giusta procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la – Parte_1 Controparte_1 premesso, il primo, di essere stato, sino al 13.03.2019, titolare di una partecipazione del valore (di euro 42.500,00) pari al 34% del capitale sociale di società già denominata CP_2 ed avente ad oggetto la realizzazione di impianti industriali, e, la seconda, di aver Controparte_3 acquistato in pari data dal la predetta quota di partecipazione sociale - hanno impugnato ex Pt_1 art. 2479 ter c.c., denunciandone in via principale la nullità e, in subordine, l'annullabilità:
a) la deliberazione, emessa dall'assemblea dei soci in data 7.3.2019, di approvazione del bilancio
1 di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2017; CP_2
b) la deliberazione, emessa dall'assemblea (ordinaria) dei soci in data 11.7.2019, di approvazione del bilancio di esercizio di chiuso al 31 dicembre 2018; CP_2
c) la situazione patrimoniale intermedia della società predisposta in vista dell'assemblea straordinaria dei soci dell'11.7.2019 ed approvata dalla medesima assemblea;
d) la deliberazione di assemblea straordinaria dei soci di dell'11.7.2019, risultante CP_2 dal verbale rogato in pari data dal Notaio di Palermo (con atto rep. n. 4785 – Persona_1 racc. n. 2929), che disponeva la riduzione del capitale sociale a zero ed il contestuale aumento dello stesso fino ad euro 125.000,00;
e) la delibera del consiglio di amministrazione di del 12.09.2019 attestante CP_2
l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data
11.07.2019.
In particolare, con i primi due motivi esposti in citazione alle lett. B) e C) ed Pt_1 [...] hanno dedotto la nullità degli atti impugnati, in quanto illeciti, per aver esposto ed Controparte_1 attestato un falso debito di verso le nuove socie Costruzioni e CP_2 Controparte_4
e per non aver rilevato la mancata copertura delle perdite da Controparte_5 parte di quest'ultima. Al riguardo, infatti, premettendo che con scrittura privata sottoscritta il
24.07.2017 e (la cui partecipazione Controparte_6 Controparte_7 sociale, sottoposta ad espropriazione forzata, veniva successivamente trasferita coattivamente a si impegnavano, quali nuove socie di Controparte_5 Controparte_3
(divenuta in seguito , ad effettuare conferimenti per il complessivo importo di euro CP_2
300.000,00 al fine di ripianare parte del debito contratto dalla stessa società nei confronti di dipendenti, Erario e fornitori, gli attori hanno dedotto che sia nel bilancio chiuso al 31.12.2017, sia nel bilancio chiuso al 31.12.2018 i predetti conferimenti, anziché essere correttamente iscritti nel patrimonio netto in apposito “c/futuro aumento di capitale”, venivano invece falsamente ed erroneamente iscritti (nello stato patrimoniale) fra i debiti e, in particolare, come “debiti v. soci”.
Secondo gli attori, tale falsa rappresentazione contabile consentiva dunque ai soci di
[...]
e (titolari, ciascuno, di una Controparte_8 Controparte_5 partecipazione pari al pari al 33% del capitale sociale) di iscrivere in bilancio passività fittizie e di far dunque emergere una perdita meramente figurativa del capitale sociale, tale da ridurlo al di sotto dello zero e da rendere apparentemente necessaria la ricapitalizzazione della società, poi deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 11.7.2019 - celebratasi in assenza della non convocata socia - in virtù della situazione patrimoniale intermedia della società ex art. Controparte_1
2 2482 bis c.c., riferita al 30.6.2019 e predisposta in vista della medesima assemblea, anch'essa attestante (al pari dei bilanci 2017 e 2018) una falsa perdita del capitale sociale.
Gli attori hanno inoltre dedotto la nullità delle deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci di dell'11.7.2019 e la conseguente nullità della delibera del consiglio di amministrazione della CP_2 società del 12.09.2019 (attestante l'esecuzione del deliberato aumento di capitale) per difetto assoluto di informazione di non essendo stata quest'ultima convocata alla Controparte_1 predetta assemblea nonostante fosse già divenuta socia di per aver precedentemente CP_2 acquistato la partecipazione di in data 13.3.2019. Pt_1
Infine, gli attori hanno dedotto l'invalidità delle deliberazioni impugnate poiché affette da abuso di maggioranza, in quanto adottate all'unico scopo di escludere il socio di minoranza dalla compagine sociale.
Costituitasi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e/o Controparte_2
l'improcedibilità delle domande avversarie per difetto di legittimazione attiva dovuta a carenza di interesse ad agire sia di che di e l'inammissibilità Controparte_1 Parte_1 dell'impugnazione del bilancio di esercizio 2017 ex art. 2434-bis, comma 1, c.c. per essere stata proposta dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2018; sempre in via preliminare ha chiesto al
Tribunale di dichiarare la propria incompetenza sulla presente controversia in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 20 dello Statuto di nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_2 medesime domande in quanto infondate per le ragioni indicate nella propria comparsa costitutiva.
Così delineati i fatti e le questioni oggetto del procedimento, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni formulate in via preliminare dalla società convenuta.
Ebbene, è in primo luogo infondata l'eccezione di difetto di competenza dell'adito Tribunale di
Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, che la società convenuta ha sollevato in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 20 del proprio statuto secondo cui “Tutte le controversie tra i soci e la Società, tra i soci e l'Assemblea, tra i Soci e gli Amministratori e i liquidatori, sono devolute al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, da nominarsi, dal
Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio del luogo ove risulta iscritta la società”. Al riguardo, va infatti evidenziato che gli attori hanno impugnato le delibere di approvazione dei bilanci di relativi agli esercizi 2017 e 2018 e la contestuale Controparte_2 delibera di adozione di aumento di capitale a copertura delle perdite ivi rilevate, deducendone – tra i vari profili rilevati - la nullità per illiceità stante la contrarietà ai principi di verità e correttezza della rappresentazione patrimoniale della società fornita dai medesimi bilanci di esercizio. Ne consegue che la controversia verte su diritti indisponibili delle parti e non è pertanto suscettibile di
3 devoluzione ad arbitrato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (Cass., Sez. 6-3, n. 20674 del 13.10.2016 e n. 13031 del
13.10.2014). L'eccezione di arbitrato va dunque respinta.
È altresì infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di che è Controparte_1 socia del per aver acquistato le quote da con atto pubblico Controparte_2 Parte_1 stipulato il 13.3.2019 (a rogito del notaio Rep. n. 7376 e Racc. n. 5965). A nulla Persona_2 rileva infatti l'avvenuta contemporanea proposizione, da parte dell'odierna convenuta, di azione – introduttiva del giudizio iscritto presso questo Tribunale con il n. R.G. 9664/2019 - volta ad ottenere la pronunzia di invalidità della predetta cessione di quota, considerato che l'esperimento di tale azione non ha mai privato di efficacia il trasferimento della partecipazione sociale effettuato in favore di e che il relativo giudizio (R.G. n. 9664/2019) è stato abbandonato Controparte_1 dalla stessa essendo stato dichiarato estinto con ordinanza del G.I. in data Controparte_2
13.11.2024 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Non altrettanto può dirsi per che con la cessione di quote del 13.3.2019 è Parte_1 uscito dalla compagine sociale già prima dell'esercizio dell'azione qui in esame.
La posizione di ex socio della rivestita dal - e da questo rivendicata Controparte_2 Pt_1 nell'affermare la validità l'efficacia della cessione delle quote attuata in favore di Controparte_1
– priva lo stesso di legittimazione all'impugnazione dei bilanci e delle conseguenti
[...] determinazioni.
Deve, infatti, rilevarsi che, se è vero che l'azione con cui si impugni la delibera di approvazione del bilancio per difetto di chiarezza e veridicità integra una fattispecie di nullità (cfr., ex multis,
Cass. Civ. n. 4120/2016; n. 4874/2006) e che la nullità di una delibera di società di capitali può essere fatta valere “da chiunque vi abbia interesse” nel più ampio termine di tre anni, tuttavia è pur sempre necessario che l'attore – che non sia socio - deduca con precisione quale sia l'interesse concreto ed attuale all'impugnativa: è peraltro più stringente la verifica di tale condizione
4 dell'azione in ambito societario, la cui disciplina contempera, all'evidenza, la finalità di assicurare la legittimità delle decisioni sociali con le esigenze di stabilità delle delibere adottate dagli organi sociali, anche in considerazione della molteplicità dei soggetti che hanno fatto affidamento sulle delibere impugnate (cfr. Trib. Milano – SSI – sent. N. 9851/2018, N. 5850/2016).
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del bilancio di esercizio 2017 sollevata ai sensi dell'art. 2434 bis, comma 1, c.c., occorre osservare che la disposizione
(applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter cc.), che disciplina una specifica ipotesi di carenza di interesse ad agire, risulta coerente con l'esigenza di stabilità delle vicende societarie prima ricordata e tiene conto del fatto che la finalità informativa di un bilancio si esaurisce, una volta approvato il successivo;
questo, infatti, è destinato a costituire per i terzi il nuovo ed attuale punto di riferimento per la conoscenza della situazione economico- finanziaria della società (in termini, cfr. Trib. Milano sent. n. 8138/2019). Poiché il bilancio relativo all'esercizio 2018 risulta approvato dall'assemblea dei soci in data 11.7.2019, l'impugnazione introdotta successivamente (con atto di citazione notificato il 14.11.2019) non è, quindi, ammissibile con riguardo al bilancio dell'esercizio 2017. La proposta impugnazione va dunque esaminata nel merito solamente in ordine al bilancio di esercizio 2018.
Orbene, nel caso di specie (oltre che per la mancanza in atti di risultanze documentali di segno contrario), è circostanza pacifica tra le parti che l'odierna attrice nonostante Controparte_1 fosse già divenuta titolare della quota pari al 34% del capitale sociale di per averla Controparte_2 acquistata da con atto pubblico in data 13.3.2019, non veniva in alcun modo Parte_1 convocata per l'assemblea dei soci (sia in sede ordinaria che straordinaria) svoltasi in data
11.7.2019.
Tale omessa convocazione è stata motivata da sul rilievo dell'invalidità della Controparte_2 cessione della quota societaria in favore di in quanto contraria al proprio Controparte_1 statuto societario. Ma tale argomentazione non può giustificare la totale pretermissione dell'odierna attrice dalla citata assemblea in quanto l'atto di cessione di quota ha prodotto effetti sin dalla data della sua stipula e non è mai stato invalidato, essendo stato (come già detto) dichiarato estinto in data 13.11.2024 il giudizio R.G. n. 9664/2019 instaurato da per l'accertamento Controparte_2 dell'invalidità del medesimo atto di cessione. Orbene, in base al principio costantemente affermato dalla Suprema Corte sul dettato normativo dell'art. 2479, comma 3, c.c., “In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla
5 mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo” (così Cass., Sez. 1 civ., 16.9.2019 n. 22987; cfr. anche
Cass., Sez.
6-1 civ., 31.10.2018 n. 27736). Deve essere pertanto accolta l'impugnazione (in parte qua) proposta da con la conseguenza che vanno dichiarate nulle, per difetto Controparte_1 assoluto di informazione di quest'ultima, le delibere con le quali l'assemblea dei soci di CP_2 dell'11.7.2019, in assenza della socia attrice dovuta alla mancata convocazione della stessa,
[...] approvava (in sede ordinaria) il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e (in sede straordinaria) approvava la situazione patrimoniale intermedia della società ex art. 2482 bis c.c. riferita al 30.6.2019 (predisposta dall'organo amministrativo in vista della medesima assemblea) e disponeva la riduzione del capitale sociale a zero ed il contestuale aumento dello stesso fino ad euro
125.000,00. La dichiarazione di nullità delle predette deliberazioni assembleari deve essere estesa all'impugnata deliberazione emessa dal consiglio di amministrazione di il CP_2
12.09.2019 per aver essa leso i diritti della socia concretizzando dunque nel Controparte_1 caso di specie il pregiudizio cui l'art. 2388, comma 4, c.c. subordina l'ammissibilità dell'impugnazione delle determinazioni dell'organo amministrativo proposta dai soci. La delibera amministrativa in questione attestava infatti l'esecuzione, da parte delle socie Controparte_6
e dell'aumento di capitale deliberato
[...] Controparte_5 illegittimamente da queste ultime alla precedente assemblea straordinaria dell'11.7.2019 in assenza della socia impossibilitata a partecipare alla medesima assemblea per averne Controparte_1
l'organo amministrativo di totalmente omesso la convocazione. CP_2
Ritiene dunque il Tribunale che la circostanza dell'omessa convocazione della socia
[...]
è da sola determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di nullità delle Controparte_1 impugnate deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci in data 11.7.2019 e dal consiglio di amministrazione in data 12.09.2019, restando quindi assorbita ogni valutazione in ordine agli altri profili di nullità dedotti dalla stessa parte attrice.
Con riguardo al regolamento delle spese di lite, in considerazione della difesa unica in giudizio delle due parti attrici, l'accertato difetto di legittimazione attiva dell'attore e Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione del bilancio 2017 determinano la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese del giudizio, che, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (che, in ragione della sua complessità, si colloca a tal fine nello scaglione tra euro 52.000 ed euro 260.000) e dell'attività difensiva svolta in giudizio, si liquidano, nell'intero, nel complessivo importo di euro 13.173,00 - di cui euro 9.142,00 per il giudizio di merito (applicando il parametro medio per le fasi studio e introduttiva e il
6 parametro minimo per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo stati acquisiti mezzi di prova diversi da documenti) ed in euro 4.031,00 per il procedimento cautelare in corso di causa
(considerata sia la prima fase cautelare, sia quella di reclamo ed applicando i parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e istruttoria trattandosi di cautelare introdotto dopo l'avvio dell'azione di merito) - oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
la convenuta soccombente va dunque condannata a pagare all'attrice vittoriosa CP_2 [...] la residua metà dell'intero importo sopra indicato. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
- dichiara inammissibile l'impugnazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017;
- dichiara la nullità delle deliberazioni emesse dall'assemblea dei soci di in data CP_2
11.7.2019 e della deliberazione emessa dal consiglio di amministrazione della stessa società in data
12.9.2019;
- Compensa tra le parti, nella misura della metà, le spese del giudizio, che liquida, nell'intero, nell'importo complessivo di euro 13.173,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA. come per legge;
condanna, quindi, la convenuta a pagare CP_2 all'attrice la residua metà del predetto importo. Controparte_1
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 18/09/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
7