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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/10/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. NZ ID UF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 19.09.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7501/2024 R.G. proposta da
e per essa quale mandataria con rappresentanza Parte_1
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Angelo, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
Castioni, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 40/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari, in data 09.01.2024, nel giudizio iscritto al n. 1700/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.09.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.07.2024, l
[...]
nella qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_1
, ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Giudice di Pace di Bari aveva rigettato la domanda di condanna della (d'ora in avanti Controparte_2
) al pagamento, in favore della della somma di € CP_2 Pt_1
461,95, di cui € 250,00 per compensazione pecuniaria ai sensi del
Reg. UE n.261/2004 ed € 211,95 per il rimborso delle spese extra sostenute dalla per la cancellazione del volo. Pt_1
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva, per un verso, errato nel rigettare la domanda, nonostante la convenuta non avesse fornito né la prova che la cancellazione del volo era dipesa da causa ad essa non imputabile e, per altro verso, non aveva correttamente valutato la documentazione, prodotta dalla compagnia aerea, contestata dall'attrice nella comparsa conclusionale, ha chiesto in riforma, della sentenza di primo grado,
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
05.11.2024, si è costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_2
l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese dell'appello.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
19.09.2025, fissata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'appello, essendo infondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
II.
3-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda, oggetto di causa.
II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti che:
1) in data 03.10.2022 aveva acquistato dalla Parte_1 compagnia un biglietto per il volo EJU2835, in CP_2 partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa e con arrivo a quello di Bari e che tale volo veniva cancellato;
2) a seguito della cancellazione del volo, aveva sostenuto delle spese extra per complessivi € 211,95 di cui € 161,95 per pernottamento, € 15,00 per i pasti ed € 35,00 per le spese di trasporto.
II. nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 depositata nel corso del precedente grado di giudizio, ha, invece, eccepito:
1) che la cancellazione del volo era dipesa da cause ad essa non imputabili, derivanti in particolare da una restrizione degli slot, imposti da Eurocontrol;
2) che il servizio clienti aveva immediatamente informato l'attrice della cancellazione del volo, avvertendola, altresì, del tempestivo ed avvenuto rimborso delle somme dovute;
3) che a seguito della cancellazione del volo aveva fornito alla tutta l'assistenza necessaria. Pt_1
II.
7-Ciò posto, deve, innanzitutto, osservarsi che quanto eccepito dalla nella comparsa di costituzione e risposta, CP_2 depositata all'udienza del 11.04.20203, non è stato specificamente contestato dalla nella prima difesa utile, essendosi Pt_1 quest'ultima alla medesima udienza limitata ad impugnare e contestare genericamente l'avversa costituzione, senza né prendere espressa posizione sui fatti eccepiti dalla convenuta né contestare specificamente la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
3 II.
8-A ciò si aggiunga che la parte attrice, a fronte della costituzione della convenuta il giorno stesso dell'udienza, non ha nemmeno chiesto al primo giudice, come avrebbe potuto, un rinvio della causa con la concessione di un termine a difesa per prendere posizione sui fatti dedotti dalla convenuta.
II.
9-Tanto premesso, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115
c.p.c., applicabile anche al giudizio dinanzi al giudice di pace, stante la clausola di rinvio contenuta nell'art. 311 c.p.c. “Salvi
i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
II.10-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.11-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto
4 pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.12-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.13-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva
e seria difesa”.
II.14-Nel caso di specie, pertanto, i fatti eccepiti dalla nella comparsa di costituzione, depositata nel precedente CP_2
grado di giudizio, non essendo stati specificamente contestati dalla nella prima difesa utile, in applicazione delle coordinate Pt_1
normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, devono ritenersi non contestati e, in quanto tali, necessitano di essere provati.
II.14-Deve, in particolare, ritenersi pacifico ed incontestato sia che la cancellazione del volo aereo, il cui biglietto era stato acquistato dalla , è dipesa da una limitazione del traffico Pt_1
5 aereo, imposta da Eurocontrol, ovverosia dall'organismo intergovernativo, deputato al controllo ed alla gestione del traffico aereo, sia che la , avuta notizia di tale CP_2
restrizione, si era immediatamente attivata, per contenere i disagi patiti dai passeggeri, fornendo l'assistenza prevista dal
Regolamento Ce n.261/2004, comunicando alla le ragioni della Pt_1
cancellazione, informandola del tempestivo ed avvenuto rimborso del costo del biglietto.
II.15-Tanto precisato, l'art. 2, lettera l) del Regolamento dell'Unione Europea n. definisce la “cancellazione del volo” come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
II.16-Prevede, inoltre, l'art. 5 del citato Regolamento che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo
a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato lo ro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
6 oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del vo lo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previ sto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero
è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.”
II.17-In applicazione delle suddette disposizioni la giurisprudenza sia europea sia nazionale ha chiarito che il vettore aereo per poter essere esonerato dall'obbligo di corrispondere ai passeggeri del volo cancellato la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento citato, è tenuto, non solo a dimostrare l'eccezionalità dell'evento che ha determinato la cancellazione del volo, ma anche di aver adottato tutte le misure, in concreto necessario, per evitare l'inadempimento.
II.18-Vedasi, Corte di Giustizia UE sez. IX, 16/05/2024, n.405
“L'art. 5, par. 3, regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una
«circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia,
7 per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto
a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.
II.19-E, ancora, Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021,
n.28 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione”.
II.20-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torre
Annunziata sez. II, 24/03/2025, n.758 “Il vettore aereo è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo del volo solo se prova che l'evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La compagnia aerea deve dimostrare non solo la sussistenza di circostanze eccezionali, ma anche di aver adottato ogni misura utile, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione (personale, materiale, risorse finanziarie), per evitare l'inadempimento, a meno che ciò non comporti sacrifici insopportabili per l'impresa”.
8 II.21-E, infine, Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/01/2020,
n.18 “In tema di ritardi o cancellazioni di voli aerei, circostanze eccezionali possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea e che sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura o per la sua origine, tanto che, anche laddove la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un problema tecnico sorto improvvisamente e non imputabile ad una carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, né emerso dai regolari, ordinari controlli, l'allegazione e prova di tali circostanze non sarebbe sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta.
Infatti, una volta accertata l'esistenza di una circostanza eccezionale, il vettore non potrebbe, per ciò solo, reputarsi esonerato dall'obbligo della compensazione pecuniaria, essendo a tal scopo richiesta alla compagnia aerea l'ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate "misure del caso", idonee sia a ridurre o impedire la causa dell'inadempimento, sia a far fronte alle conseguenze da essa derivanti (al fine di evitare il ritardo o la cancellazione del volo) ovvero che la compagnia aerea non sarebbe stata comunque in grado di evitare che le circostanze eccezionali cagionassero l'inesatta (o mancata) effettuazione del volo - se non a pena di acconsentire a sacrifici tecnicamente ed economicamente insopportabili – anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale e di risorse finanziarie.
Dunque, lo sforzo probatorio richiesto al vettore non è limitato all'allegazione e prova di un evento, in sé incoercibile, tale da determinare il ritardo ma si estende all'allegazione e prova dell'adozione di misure adeguate ad elidere le conseguenze di quell'evento fino al limite dell'esigibilità, secondo criteri di proporzionalità economica e organizzativa”.
II.22-Nel caso de quo, rammentato che è incontestato che la cancellazione del volo è dipesa da una limitazione del traffico aereo, imposta da Eurocontrol, nel giorno stesso in cui il volo si sarebbe dovuto effettuare, deve evidenziarsi che il considerando n.15 del Regolamento CE n. 261/2004 prevede testualmente che
9 “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento
o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
II.23-Nel caso di specie, pertanto, è evidente che la cancellazione del volo è dipesa da un fattore esterno ed imprevedibile, non imputabile alla CP_2
II.24-A ciò si aggiunga che la Compagnia aerea nulla avrebbe potuto fare per evitare la cancellazione del volo, spettando esclusivamente ad Eurocontrol la gestione del traffico aereo e l'assegnazione degli slot nell'ambito dei quali devono essere effettuati i relativi voli.
II.25-Si rimarca, infine, che è incontestato che l' , a CP_2 seguito della cancellazione del volo, ha prontamente avvisato la
, rimborsandole il costo del biglietto del volo cancellato e Pt_1 fornendone l'assistenza necessaria.
II.26-Essendo, pertanto, la cancellazione del volo dipesa da un fattore eccezionale, estraneo alla sfera di controllo della CP_2 il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di condanna della stessa al pagamento della compensazione pecuniaria.
III.1-È, inoltre, infondato il motivo di gravame, incentrato sulla non corretta valutazione della documentazione, prodotta dalla convenuta, da parte del primo giudice, atteso che, per un verso, non avendo l'attore tempestivamente contestato i fatti allegati dal convenuto, l'esame della stessa era, comunque, ultroneo e, per altro verso, che la documentazione medesima, come allegato dalla stessa dall'atto di appello, è stata contestata soltanto nella Pt_1 comparsa conclusionale, depositata nel precedente grado di giudizio, anziché, come avrebbe dovuto, nella prima difesa utile.
IV.1-È, infine, inammissibile la richiesta di condanna della al rimborso delle spese extra, quantificate in € 211,95, non CP_2 avendo l'appellante, come prescritto a pena di inammissibilità
10 dall'art. 342 c.p.c., specificamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato tale domanda, avendo, invece, incentrato i motivi di gravame esclusivamente sul mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento citato.
IV.
2-Deve, peraltro, rimarcarsi che la circostanza, eccepita dall' sin dalla comparsa di costituzione, depositata nel CP_2 precedente grado di giudizio, secondo cui la Compagnia aerea aveva provveduto a rimborsare immediatamente alla il costo del Pt_1 biglietto, fornendole, altresì, l'assistenza necessaria, deve ritenersi provata, non essendo stata, come già ampiamente evidenziato, contestata dall'attrice nella prima difesa utile.
IV.
3-In definitiva, il gravame, essendo infondato, deve essere rigettato.
V.
1-Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della mandataria
[...]
essendosi quest'ultima, nel mandato con Controparte_1 rappresentanza, impegnata a sostenere le spese processuali, necessarie per il riconoscimento del diritto della , anche Pt_1 in caso di condanna.
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 461,95.
V.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente al modesto valore della controversia, giustifica la riduzione del 50% degli onorari, che vengono liquidati secondo i seguenti prospetti.
Scaglione: fino a € 1.100,00
IMPORTO Parte_3 Parte_4
[...]
131,00 -50% 65,50
[...]
Introduttiva 131,00 -50% 65,50
Trattazione 200,00 -50% 100,00
11 Decisoria 200,00 -50% 100,00
TOTALE € 331,00
VI.
1-Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
VI.
2-L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha in-fatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
VI.
3-In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit.,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 09.07.2024, dalla nella qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza di nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. Controparte_2
40/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari, in data 09.01.2024, nel giudizio iscritto al n. 1700/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l' al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali del Controparte_2 gravame che liquida in € 331,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico di di Controparte_1
12 versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 02.10.2025.
Il Giudice
NZ ID UF
13
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. NZ ID UF;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 19.09.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7501/2024 R.G. proposta da
e per essa quale mandataria con rappresentanza Parte_1
in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore D'Angelo, giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo
Castioni, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 40/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari, in data 09.01.2024, nel giudizio iscritto al n. 1700/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 19.09.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.07.2024, l
[...]
nella qualità di mandataria con rappresentanza di Controparte_1
, ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, con Parte_1 la quale il Giudice di Pace di Bari aveva rigettato la domanda di condanna della (d'ora in avanti Controparte_2
) al pagamento, in favore della della somma di € CP_2 Pt_1
461,95, di cui € 250,00 per compensazione pecuniaria ai sensi del
Reg. UE n.261/2004 ed € 211,95 per il rimborso delle spese extra sostenute dalla per la cancellazione del volo. Pt_1
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva, per un verso, errato nel rigettare la domanda, nonostante la convenuta non avesse fornito né la prova che la cancellazione del volo era dipesa da causa ad essa non imputabile e, per altro verso, non aveva correttamente valutato la documentazione, prodotta dalla compagnia aerea, contestata dall'attrice nella comparsa conclusionale, ha chiesto in riforma, della sentenza di primo grado,
l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
05.11.2024, si è costituita la la quale, dopo aver eccepito CP_2
l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese dell'appello.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
19.09.2025, fissata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2 II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'appello, essendo infondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
II.
3-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda, oggetto di causa.
II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti che:
1) in data 03.10.2022 aveva acquistato dalla Parte_1 compagnia un biglietto per il volo EJU2835, in CP_2 partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa e con arrivo a quello di Bari e che tale volo veniva cancellato;
2) a seguito della cancellazione del volo, aveva sostenuto delle spese extra per complessivi € 211,95 di cui € 161,95 per pernottamento, € 15,00 per i pasti ed € 35,00 per le spese di trasporto.
II. nella comparsa di costituzione e risposta, Parte_2 depositata nel corso del precedente grado di giudizio, ha, invece, eccepito:
1) che la cancellazione del volo era dipesa da cause ad essa non imputabili, derivanti in particolare da una restrizione degli slot, imposti da Eurocontrol;
2) che il servizio clienti aveva immediatamente informato l'attrice della cancellazione del volo, avvertendola, altresì, del tempestivo ed avvenuto rimborso delle somme dovute;
3) che a seguito della cancellazione del volo aveva fornito alla tutta l'assistenza necessaria. Pt_1
II.
7-Ciò posto, deve, innanzitutto, osservarsi che quanto eccepito dalla nella comparsa di costituzione e risposta, CP_2 depositata all'udienza del 11.04.20203, non è stato specificamente contestato dalla nella prima difesa utile, essendosi Pt_1 quest'ultima alla medesima udienza limitata ad impugnare e contestare genericamente l'avversa costituzione, senza né prendere espressa posizione sui fatti eccepiti dalla convenuta né contestare specificamente la documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
3 II.
8-A ciò si aggiunga che la parte attrice, a fronte della costituzione della convenuta il giorno stesso dell'udienza, non ha nemmeno chiesto al primo giudice, come avrebbe potuto, un rinvio della causa con la concessione di un termine a difesa per prendere posizione sui fatti dedotti dalla convenuta.
II.
9-Tanto premesso, deve rilevarsi che a norma dell'art. 115
c.p.c., applicabile anche al giudizio dinanzi al giudice di pace, stante la clausola di rinvio contenuta nell'art. 311 c.p.c. “Salvi
i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
II.10-In applicazione del principio di non contestazione, codificato dalla suddetta disposizione, la Suprema Corte (Cass.
8647/2016) ha chiarito che “Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere”.
II.11-Si veda, altresì, Cass. 5191/2008
“L'onere di contestazione tempestiva deriva da tutto il sistema processuale, come si evince dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, così come previsto dall'art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova),
l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto
4 pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.12-Nonché, in epoca più recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Mantova, 16/08/2024, n.732 “Il principio di contestazione tempestiva (con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati,
e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato) è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Infatti, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione e prova, l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio”.
II.13-E, infine, Tribunale Forlì, sez. I, 03/10/2024, n.799 “Si ha specifica contestazione ex art. 115 c.p.c. solo a fronte di una negazione specifica dei fatti posti alla base della pretesa agita in giudizio, l'avversa confutazione si concretizza nell'allegazione di altri fatti diversi e/o incompatibili nonché con una tempestiva
e seria difesa”.
II.14-Nel caso di specie, pertanto, i fatti eccepiti dalla nella comparsa di costituzione, depositata nel precedente CP_2
grado di giudizio, non essendo stati specificamente contestati dalla nella prima difesa utile, in applicazione delle coordinate Pt_1
normative e giurisprudenziali, innanzi richiamate, devono ritenersi non contestati e, in quanto tali, necessitano di essere provati.
II.14-Deve, in particolare, ritenersi pacifico ed incontestato sia che la cancellazione del volo aereo, il cui biglietto era stato acquistato dalla , è dipesa da una limitazione del traffico Pt_1
5 aereo, imposta da Eurocontrol, ovverosia dall'organismo intergovernativo, deputato al controllo ed alla gestione del traffico aereo, sia che la , avuta notizia di tale CP_2
restrizione, si era immediatamente attivata, per contenere i disagi patiti dai passeggeri, fornendo l'assistenza prevista dal
Regolamento Ce n.261/2004, comunicando alla le ragioni della Pt_1
cancellazione, informandola del tempestivo ed avvenuto rimborso del costo del biglietto.
II.15-Tanto precisato, l'art. 2, lettera l) del Regolamento dell'Unione Europea n. definisce la “cancellazione del volo” come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
II.16-Prevede, inoltre, l'art. 5 del citato Regolamento che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo
a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato lo ro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
6 oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del vo lo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previ sto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero
è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.”
II.17-In applicazione delle suddette disposizioni la giurisprudenza sia europea sia nazionale ha chiarito che il vettore aereo per poter essere esonerato dall'obbligo di corrispondere ai passeggeri del volo cancellato la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento citato, è tenuto, non solo a dimostrare l'eccezionalità dell'evento che ha determinato la cancellazione del volo, ma anche di aver adottato tutte le misure, in concreto necessario, per evitare l'inadempimento.
II.18-Vedasi, Corte di Giustizia UE sez. IX, 16/05/2024, n.405
“L'art. 5, par. 3, regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una
«circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia,
7 per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto
a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.
II.19-E, ancora, Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021,
n.28 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione”.
II.20-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torre
Annunziata sez. II, 24/03/2025, n.758 “Il vettore aereo è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo del volo solo se prova che l'evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La compagnia aerea deve dimostrare non solo la sussistenza di circostanze eccezionali, ma anche di aver adottato ogni misura utile, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione (personale, materiale, risorse finanziarie), per evitare l'inadempimento, a meno che ciò non comporti sacrifici insopportabili per l'impresa”.
8 II.21-E, infine, Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/01/2020,
n.18 “In tema di ritardi o cancellazioni di voli aerei, circostanze eccezionali possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea e che sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura o per la sua origine, tanto che, anche laddove la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un problema tecnico sorto improvvisamente e non imputabile ad una carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, né emerso dai regolari, ordinari controlli, l'allegazione e prova di tali circostanze non sarebbe sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta.
Infatti, una volta accertata l'esistenza di una circostanza eccezionale, il vettore non potrebbe, per ciò solo, reputarsi esonerato dall'obbligo della compensazione pecuniaria, essendo a tal scopo richiesta alla compagnia aerea l'ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate "misure del caso", idonee sia a ridurre o impedire la causa dell'inadempimento, sia a far fronte alle conseguenze da essa derivanti (al fine di evitare il ritardo o la cancellazione del volo) ovvero che la compagnia aerea non sarebbe stata comunque in grado di evitare che le circostanze eccezionali cagionassero l'inesatta (o mancata) effettuazione del volo - se non a pena di acconsentire a sacrifici tecnicamente ed economicamente insopportabili – anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale e di risorse finanziarie.
Dunque, lo sforzo probatorio richiesto al vettore non è limitato all'allegazione e prova di un evento, in sé incoercibile, tale da determinare il ritardo ma si estende all'allegazione e prova dell'adozione di misure adeguate ad elidere le conseguenze di quell'evento fino al limite dell'esigibilità, secondo criteri di proporzionalità economica e organizzativa”.
II.22-Nel caso de quo, rammentato che è incontestato che la cancellazione del volo è dipesa da una limitazione del traffico aereo, imposta da Eurocontrol, nel giorno stesso in cui il volo si sarebbe dovuto effettuare, deve evidenziarsi che il considerando n.15 del Regolamento CE n. 261/2004 prevede testualmente che
9 “Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l'impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento
o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni”.
II.23-Nel caso di specie, pertanto, è evidente che la cancellazione del volo è dipesa da un fattore esterno ed imprevedibile, non imputabile alla CP_2
II.24-A ciò si aggiunga che la Compagnia aerea nulla avrebbe potuto fare per evitare la cancellazione del volo, spettando esclusivamente ad Eurocontrol la gestione del traffico aereo e l'assegnazione degli slot nell'ambito dei quali devono essere effettuati i relativi voli.
II.25-Si rimarca, infine, che è incontestato che l' , a CP_2 seguito della cancellazione del volo, ha prontamente avvisato la
, rimborsandole il costo del biglietto del volo cancellato e Pt_1 fornendone l'assistenza necessaria.
II.26-Essendo, pertanto, la cancellazione del volo dipesa da un fattore eccezionale, estraneo alla sfera di controllo della CP_2 il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di condanna della stessa al pagamento della compensazione pecuniaria.
III.1-È, inoltre, infondato il motivo di gravame, incentrato sulla non corretta valutazione della documentazione, prodotta dalla convenuta, da parte del primo giudice, atteso che, per un verso, non avendo l'attore tempestivamente contestato i fatti allegati dal convenuto, l'esame della stessa era, comunque, ultroneo e, per altro verso, che la documentazione medesima, come allegato dalla stessa dall'atto di appello, è stata contestata soltanto nella Pt_1 comparsa conclusionale, depositata nel precedente grado di giudizio, anziché, come avrebbe dovuto, nella prima difesa utile.
IV.1-È, infine, inammissibile la richiesta di condanna della al rimborso delle spese extra, quantificate in € 211,95, non CP_2 avendo l'appellante, come prescritto a pena di inammissibilità
10 dall'art. 342 c.p.c., specificamente impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato tale domanda, avendo, invece, incentrato i motivi di gravame esclusivamente sul mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento citato.
IV.
2-Deve, peraltro, rimarcarsi che la circostanza, eccepita dall' sin dalla comparsa di costituzione, depositata nel CP_2 precedente grado di giudizio, secondo cui la Compagnia aerea aveva provveduto a rimborsare immediatamente alla il costo del Pt_1 biglietto, fornendole, altresì, l'assistenza necessaria, deve ritenersi provata, non essendo stata, come già ampiamente evidenziato, contestata dall'attrice nella prima difesa utile.
IV.
3-In definitiva, il gravame, essendo infondato, deve essere rigettato.
V.
1-Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere poste a carico della mandataria
[...]
essendosi quest'ultima, nel mandato con Controparte_1 rappresentanza, impegnata a sostenere le spese processuali, necessarie per il riconoscimento del diritto della , anche Pt_1 in caso di condanna.
V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 461,95.
V.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente al modesto valore della controversia, giustifica la riduzione del 50% degli onorari, che vengono liquidati secondo i seguenti prospetti.
Scaglione: fino a € 1.100,00
IMPORTO Parte_3 Parte_4
[...]
131,00 -50% 65,50
[...]
Introduttiva 131,00 -50% 65,50
Trattazione 200,00 -50% 100,00
11 Decisoria 200,00 -50% 100,00
TOTALE € 331,00
VI.
1-Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
VI.
2-L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha in-fatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
VI.
3-In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit.,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 09.07.2024, dalla nella qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza di nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. Controparte_2
40/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari, in data 09.01.2024, nel giudizio iscritto al n. 1700/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l' al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese processuali del Controparte_2 gravame che liquida in € 331,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. DÁ atto dell'obbligo, a carico di di Controparte_1
12 versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 02.10.2025.
Il Giudice
NZ ID UF
13