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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/12/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per l'1/12/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7491 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1
Napoletano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza dell'1/12/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/10/2023 il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di far accertare l'illegittimità del provvedimento del 30/3/2022 con cui l' aveva richiesto la CP_1 ripetizione della somma di € 12.901,12, con condanna dell' alla restituzione di somme CP_1 eventualmente trattenute a tale titolo.
Deduceva a tal fine il ricorrente che era titolare della pensione cat. INVCIV n. 00077782; che l' con raccomandata n. 68981607935-3 del 30/03/2022 aveva comunicato che per il periodo CP_1 dal 01/01/2018 al 30/04/2022 erano state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante, in quanto l'importo dei redditi risultava superiore ai limiti stabiliti dalla legge per un
1
importo complessivo di € 12.901,12; che con successiva raccomandata del 26/7/2022 era stata richiesta la restituzione dell'importo in 24 rate mensili;
che aveva proposto ricorso amministrativo, ma invano;
che egli, negli anni in questione, aveva percepito redditi compatibili con la prestazione riconosciuta;
che per il periodo suddetto, contrariamente a quanto sostenuto dall' , non aveva CP_1 ricevuto alcuna quota di pensione di reversibilità del defunto padre;
che già dal 2012 non viveva più con la madre, titolare di pensione di reversibilità; che dunque non sussisteva alcun indebito e che in ogni caso un eventuale indebito sarebbe stato irripetibile per buona fede.
Si costituiva in giudizio l' , il quale evidenziava che il ricorrente risultava contitolare della CP_1 pensione di reversibilità cat. SO n. 24055046 con decorrenza 11/2010; che dalla ricostituzione scaturita dalla lista pensioni da verificare n. 2015920700037, definita in data 30/03/2022, era derivato l'indebito n. 16915776 pari ad € 12.901,12; che la somma dei redditi da lavoro dipendente
(accertati tramite consultazione delle dichiarazioni reddituali) e la quota ad esso attribuita a titolo di Pa contitolarità aveva determinato il superamento del limite reddituale previsto dalla norma per il riconoscimento della prestazione di invalidità civile;
che di conseguenza ne era derivata la riduzione della prestazione nell'anno 2018 e la revoca dal 01/01/2019; che dunque il recupero dell'indebito era legittimo.
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La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Oggetto del giudizio è l'accertamento dell'indebito assistenziale, la cui restituzione è stata richiesta dall' con comunicazione del 30/3/2022. L'indebito deriva dalla revoca dell'assegno di CP_1 invalidità civile per superamento del limite reddituale e riguarda il periodo 01/01/2018 al
30/04/2022; nella comunicazione suddetta l' specifica – con una formulazione alquanto CP_1 generica – che “l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto”. CP_1
Ebbene, dalle deduzioni delle parti e dai documenti depositati si evince che l' abbia revocato CP_1 la prestazione e richiesto la restituzione delle somme riscosse a titolo di invalidità civile per il periodo da gennaio 2018 ad aprile 2022 in quanto il ricorrente nel corso di questi anni avrebbe superato il limite reddituale per godere della prestazione assistenziale, dovendo sommare al reddito percepito e dichiarato una quota di pensione di reversibilità, riscossa materialmente dalla madre ma a lui ascrivibile. Il ricorrente sul punto ha dedotto e documentato di non aver Persona_1 riscosso quelle somme materialmente e di non vivere più con sua madre dal 2012.
Ebbene, stando così i fatti, poiché non è contestata la circostanza cha la quota di pensione di reversibilità, sebbene riscossa dalla madre del ricorrente, sia a lui imputabile e dunque debba sommarsi ai suoi redditi, questo Giudice ritiene che l'indebito sia sussistenza;
tuttavia, tale indebito non è ripetibile dall' per le seguenti ragioni. CP_1
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Deve applicarsi in materia il principio ribadito di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13223/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché
l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)”.
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26036/2019, aveva già così specificato:
“L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr., in termini, Cass. n. 26036/2019).
Nel caso di specie, non vi è alcun elemento prodotto dall' da cui desumere che il ricorrente CP_1 abbia dolosamente occultato i suoi redditi all'Istituto Previdenziale. Anzi, paradossalmente, la quota di pensione di reversibilità che non era stata considerata ai fini del calcolo del limite reddituale per il godimento della prestazione di invalidità civile, è stata erogata proprio dall' Controparte_2
e dunque dell'esistenza di essa l' era perfettamente a conoscenza. CP_1
La circostanza che tale quota non sia mai stata attribuita al ricorrente nel corso degli anni non è dipesa da dolo del ricorrente, il quale non l'ha materialmente neppure percepita, venendo riscossa dalla madre congiuntamente alla quota di pensione di reversibilità di quest'ultima.
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo il ricorrente occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale, mentre l' può sospendere e revocare l'erogazione della CP_1 prestazione se sussistono i presupposti con apposita comunicazione, in relazione al periodo precedente tale comunicazione la somma già erogata è irripetibile.
In definitiva, la domanda del ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, deve dichiararsi non dovuta la ripetizione della somma di € 12.901,12, richiesta dall' con provvedimento del CP_1
30/3/2022. Non risulta che l' abbia trattenuto delle somme a titolo di recupero indebito, anzi CP_1
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ha richiesto espressamente il pagamento al ricorrente mediante versamenti volontari, sicchè l' CP_1 allo stato non può essere condannato a restituire alcunchè.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella CP_1 misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
12/10/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la ripetizione della somma di €
12.901,12, richiesta dall' con provvedimento del 30/3/2022; CP_1
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in € 1.865,00 per compensi al difensore, oltre RSG
CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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