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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 2941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2941 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2941/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4737/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562118 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio emesso per omessa dichiarazione della TARI e della TEFA per gli anni 2018-2023, notificato a mezzo posta il 12/12/2024 da OM AP per l'importo di euro 3.421,00 e deduceva la non debenza dell'imposta TARI e TEFA in quanto l'immobile tassato già condotto dalla ricorrente, in locazione,
è stato riconsegnato alla proprietaria Società_1 SPA – Fondo Scoiattolo sin dal 17/06/2021, come da verbale depositato (in all. 2), con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento con riferimento al periodo compreso tra il 1/7/2021 al 31/12/2023.
Nessuno si costituiva l'ente impositore, OM AP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alle annualità 2021 (luglio-dicembre) 2022 (intera annualità) e 2023 (intera annualità, mentre va rigettato con riferimento alle annualità dal 2018 al 2021
(gennaio-giugno), per le quali non risulta che la contribuente abbia effettuato il versamento parziale.
Come risulta dall'allegata produzione documentale, l'odierna ricorrente, quale locatrice, ha riconsegnato alla proprietà Società_1 SPA – Fondo Scoiattolo l'immobile ubicato in Indirizzo_1 (abitazione, cantina e box, come identificato catastalmente al TA ), per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, per omesso pagamento di TARI e TEFA degli anni 2018-2023, a far data dal 17/6/2021 (v. verbale di riconsegna del 17/6/2021).
Pertanto, le somme richieste a titolo di TARI e TEFA relativamente agli anni 2018-2013 con l'avviso di accertamento in epigrafe sono – e restano – dovute limitatamente alle seguenti annualità (e porzione di annualità limitatamente all'anno 2021):
- 2018 (intera annualità);
- 2019 (intera annualità);
- 2020 (intera annualità);
- 2021, in ragione del 50% (a fronte dell'avvenuta riconsegna alla proprietà avvenuta a far data dal 17/6/2021).
Di contro, non sono dovute e, in parte qua, l'impugnato avviso esecutivo va annullato ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – con riferimento agli anni (o porzioni di anni) 2021 (limitatamente ai mesi luglio-dicembre), 2022 (intera annualità)
e 2023 (intera annualità),
All'Amministrazione resistente (Comune di OM AP), non costituita, competerà il ricalcolo del dovuto in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, con emissione di nuovo atto da notificare alla contribuente (parzialmente vittoriosa), non risultando a questa Corte l'avvenuto pagamento parziale delle somme dalla stessa dovute limitatamente al periodo 2018/30 giugno 2021.
Quanto alle spese di giudizio, l'alterna vicenda processuale, avuto riguardo al parziale accoglimento e al parziale rigetto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al periodo compreso tra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2023; rigetta nel resto;
compensa le spese.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 13, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALINI ALDO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4737/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562118 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Ricorrente_1 impugnava, a mezzo difensore, l'avviso di accertamento esecutivo di ufficio emesso per omessa dichiarazione della TARI e della TEFA per gli anni 2018-2023, notificato a mezzo posta il 12/12/2024 da OM AP per l'importo di euro 3.421,00 e deduceva la non debenza dell'imposta TARI e TEFA in quanto l'immobile tassato già condotto dalla ricorrente, in locazione,
è stato riconsegnato alla proprietaria Società_1 SPA – Fondo Scoiattolo sin dal 17/06/2021, come da verbale depositato (in all. 2), con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento con riferimento al periodo compreso tra il 1/7/2021 al 31/12/2023.
Nessuno si costituiva l'ente impositore, OM AP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente alle annualità 2021 (luglio-dicembre) 2022 (intera annualità) e 2023 (intera annualità, mentre va rigettato con riferimento alle annualità dal 2018 al 2021
(gennaio-giugno), per le quali non risulta che la contribuente abbia effettuato il versamento parziale.
Come risulta dall'allegata produzione documentale, l'odierna ricorrente, quale locatrice, ha riconsegnato alla proprietà Società_1 SPA – Fondo Scoiattolo l'immobile ubicato in Indirizzo_1 (abitazione, cantina e box, come identificato catastalmente al TA ), per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, per omesso pagamento di TARI e TEFA degli anni 2018-2023, a far data dal 17/6/2021 (v. verbale di riconsegna del 17/6/2021).
Pertanto, le somme richieste a titolo di TARI e TEFA relativamente agli anni 2018-2013 con l'avviso di accertamento in epigrafe sono – e restano – dovute limitatamente alle seguenti annualità (e porzione di annualità limitatamente all'anno 2021):
- 2018 (intera annualità);
- 2019 (intera annualità);
- 2020 (intera annualità);
- 2021, in ragione del 50% (a fronte dell'avvenuta riconsegna alla proprietà avvenuta a far data dal 17/6/2021).
Di contro, non sono dovute e, in parte qua, l'impugnato avviso esecutivo va annullato ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, d.l.gs n. 546/1992 – come novellato dall'art. 7 della legge 130/2022 – con riferimento agli anni (o porzioni di anni) 2021 (limitatamente ai mesi luglio-dicembre), 2022 (intera annualità)
e 2023 (intera annualità),
All'Amministrazione resistente (Comune di OM AP), non costituita, competerà il ricalcolo del dovuto in esecuzione della presente sentenza, immediatamente esecutiva ex lege, con emissione di nuovo atto da notificare alla contribuente (parzialmente vittoriosa), non risultando a questa Corte l'avvenuto pagamento parziale delle somme dalla stessa dovute limitatamente al periodo 2018/30 giugno 2021.
Quanto alle spese di giudizio, l'alterna vicenda processuale, avuto riguardo al parziale accoglimento e al parziale rigetto, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al periodo compreso tra il 1 luglio 2021 ed il 31 dicembre 2023; rigetta nel resto;
compensa le spese.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Aldo Natalini