Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 537
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Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando che il contribuente non ha contestato le circostanze emerse in verifica riguardanti la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, la mancata contabilizzazione di ricavi e la mancata esibizione di registri contabili. Inoltre, la messa in liquidazione e cancellazione della società sono avvenute in un periodo in cui il liquidatore era consapevole delle infrazioni commesse e delle maggiori imposte dovute. La Corte ha richiamato l'art. 36 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal d. lgs. 175/2014, che prevede l'inversione dell'onere della prova a carico dei liquidatori.

  • Rigettato
    Mancanza di riparto di attivo

    La Corte ha rigettato tale doglianza, ribadendo che la pretesa tributaria, derivante da ricavi in evasione d'imposta accertati per l'anno 2015, non è stata contestata nel merito e si è quindi cristallizzata. La Corte ha citato la giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 9672 del 19/04/2018) secondo cui il fatto che il bilancio di liquidazione non preveda ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

  • Rigettato
    Mancata notifica di autonomo avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto infondata tale doglianza, spiegando che l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 prevede la sopravvivenza delle società estinte ai fini fiscali per cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, durante i quali il potere di rappresentanza permane in capo al liquidatore. L'avviso di accertamento è stato notificato al liquidatore, che rappresenta la società estinta per tale periodo.

  • Rigettato
    Archiviazione procedimento penale

    La Corte ha ritenuto irrilevante il decreto di archiviazione del G.I.P., stante il principio di autonomia tra processo tributario e processo penale. La riforma del sistema sanzionatorio prevede che solo una sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento, possa avere efficacia vincolante nel giudizio tributario. Nel caso di specie, è intervenuto solo un decreto di archiviazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 537
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 537
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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