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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 537/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1563/2020 depositato il 05/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100035 2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100035 2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 1563/20 r.g.a. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 193/03/20, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto, nella qualità di socio succeduto alla “Società_1 s.r. l.”, società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, avverso l'avviso di accertamento n.
TVH03A100035/2019, con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2015, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Brindisi, erano state accertate a carico della suddetta società una maggiore IRES di € 12.179,00, una maggiore IRAP di € 3.120,00, una maggiore IVA di euro 16.360,00, maggiori ritenute di € 8.395,00 e comminate sanzioni amministrative pari ad € 10.772,00.
Censura la sentenza impugnata ed ne eccepisce l'erronea motivazione in ordine alla contestata
"responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore".
Sostiene che, nel caso di specie, non essendoci stato alcun riparto di attivo in sede di liquidazione, come emerge dal bilancio finale di liquidazione, non si possa ravvisare alcuna responsabilità del liquidatore in ordine al mancato pagamento delle imposte.
Evidenzia, inoltre, che il procedimento penale a suo carico, in qualità di legale rappresentante, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgv. 74/2000, era stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, in accoglimento della richiesta del P.M.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure sia sotto il sotto il profilo motivazionale che sotto quello logico – giuridico.
Osserva che il ricorrente non ha mai contestato il merito della pretesa tributaria, che deve ritenersi pertanto definitiva per il principio di non contestazione. Eccepisce l'infondatezza e pretestuosità delle doglianze formulate dal predetto, che, pur essendo onerato, non ha fornito alcuna prova per delegittimare la pretesa dell'ufficio.
Chiede, pertanto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante deposita memorie illustrative ed insiste sull'assenza di ogni sua responsabilità in mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento del debito erariale.
Cita a supporto della sua tesi difensiva la sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite- n. 3695 del
12/02/2025, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento, senza che essi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il gravame in esame il contribuente eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione in ordine all'accertata responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore. La doglianza è infondata e pretestuosa.
I primi giudici hanno, correttamente, rilevato come il contribuente non abbia mai contestato le circostanze emerse in corso di verifica e poste in rilievo con l'atto impositivo de quo, in ordine alla mancata presentazione da parte dell'amministratore della società delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2015, alla mancata contabilizzazione nel corso della stessa annualità di ricavi per € 88.000,00 e alla mancata esibizione, durante le operazioni di verifica, di alcun Libro o Registro contabile, “essendosi limitato ad eccepire che l'ufficio non avrebbe fornito alcuna prova di operazioni di riparto effettuate, laddove era suo onere fornire la prova contraria per vincere la presunzione di responsabilità dell'omesso pagamento delle imposte.”
Infatti, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, dall'esame delle attività poste in essere dallo stesso, nella qualità di liquidatore della Società_1 s.r.l., risulta evidente egli era ben consapevole della gravità delle infrazioni commesse e delle conseguenti maggiori imposte dovute dalla società, tant'è che, in data
27.11.2017, poneva in liquidazione la società e successivamente, in data 21.12.2027, ne disponeva la cancellazione dal registro delle imprese.
Tali elementi evidenziano la sua piena responsabilità, quale liquidatore, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R.
602/1973.
Infatti, il comma 5 dell'art. 28 del d. lgs. 175/2014, modificando l'art. 36 del d.p.r. 602/73, stabilisce che: “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti».
Quindi il legislatore, novellando il comma 1 del citato articolo 36 del DPR 602/1973, ha introdotto un'inversione dell'onere della prova statuendo che devono essere i soci ed i rappresentanti/liquidatori a dimostrare di non aver ricevuto alcuna somma e che comunque non sono stati soddisfatti debiti di grado inferiore a quelli erariali. In sostanza, laddove i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto a tutti gli oneri tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti.
La responsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi, ma si estende a tutte le imposte dovute dalla società.
L'avviso di accertamento de quo è stato emesso in data 25.01.2029 nei confronti della società Società_1 s.r.l., “rappresentata dal Signor Ricorrente_1” ed è stato notificato in data 22.02.2019 al Ricorrente_1 “nella qualità di legale rappresentante di Società_1 s.r.l.”, società già estinta in epoca precedente alla notifica dell'accertamento.
Nella parte motiva dell'accertamento viene espressamente specificato che “tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36 del d.p.r. 602/73, nonché dall'art. 2496 c.c., il presente atto sarà notificato al liquidatore, nonché ultimo amministratore della società” aggiungendo che “In particolare, a norma del comma 2 del DPR 602/1973 il liquidatore è direttamente responsabile delle imposte non adempiute durante il periodo di liquidazione e per quelli anteriori. Inoltre il comma 4 del medesimo articolo prevede che alle stesse responsabilità dei liquidatori sono soggetti “gli amministratori che hanno compiuto negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissione nelle scritture contabili”.
A pag. 21 dello stesso atto impositivo l'odierno appellante viene indicato tra i “Soggetti coobbligati”
“responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo, nella misura e nelle forme previste dalla normativa civilistica e tributaria”. L'avviso di accertamento è stato, quindi, notificato a Ricorrente_1, già socio della Società_1 s.r.l., anche per la qualità rivestita nella società (già legale rappresentante e, poi, liquidatore) e per le violazioni individuate e contestategli.
Infondata e pretestuosa è, pertanto, la doglianza del Ricorrente_1 circa la mancata notifica di un autonomo avviso di accertamento.
Osserva questa Corte che l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che si applica alle società estinte o cessate dopo la data del 13.12.2014, così recita: “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.”
L'estinzione della società sul piano fiscale ha conseguenze differenti da quello civile;
la società una volta cancellata dalla Camera di Commercio è "estinta" ad ogni effetto civilistico, ma resta "in vita" per il ricevimento di atti di liquidazione, avvisi di rettifica e di accertamento.
Con la suddetta norma il legislatore ha disposto la sopravvivenza delle società estinte, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dalla cancellazione dal registro delle imprese;
conseguentemente, il potere di rappresentanza della società estinta permane in capo al liquidatore per cinque anni dalla cancellazione.
E', pertanto, valido l'accertamento nei confronti della persona giuridica, notificato al liquidatore, in quanto persona fisica, che rappresenta la società estinta per cinque anni. Così è avvenuto nel caso di specie!!!
Il contribuente, con il secondo motivo di gravame, sostiene che, non essendoci stato alcun riparto di attivo, non poteva essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti in qualità di socio
Anche tale doglianza è infondata e deve essere rigettata.
Va ricordato che l'avviso di accertamento de quo traeva origine dal p.v.c. redatto in data 11/01/2018 dalla Guardia di Finanza di Brindisi a conclusione della verifica fiscale eseguita nei confronti della società in questione per gli anni dal 2013 al 26.09.2017.
La società, nell'anno che ci occupa, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ai fini Iva e non aveva esibito, nel corso della verifica, alcun Libro o Registro contabile.
La pretesa tributaria, di cui all'impugnato avviso di accertamento, non è stata contestata nel merito e, pertanto, si è cristallizzata.
Il ricorrente, quindi, non può invocare l'insussistenza di attività nel patrimonio della società, poiché, come emerge dall'avviso impugnato, nell'anno 2015 sono stati percepiti ricavi in totale evasione di imposta. Tali somme non potevano emergere dal bilancio di liquidazione ufficiale della società perché non registrate contabilmente nei modi e nei termini imposti dalla legge
L'avviso di accertamento, è bene ribadirlo, si è reso definitivo per mancata impugnazione, limitatamente a tale contestazione, e, pertanto, risulta definitivamente accertata la percezione, nell'anno 2015, di ricavi in totale evasione di imposta.
La Corte di Cassazione, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare che la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire del Fisco creditore e che “il fatto che il bilancio di liquidazione della società estinta non preveda ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire.” (cfr. Cass. Sent. n. 9672 del 19/04/2018).
Il novellato comma 1 del citato articolo 36 del D.P.R. 602/1973 statuisce che devono essere i soci ed i rappresentanti/liquidatori a dimostrare di non aver ricevuto alcuna somma e che comunque non sono stati soddisfatti debiti di grado inferiore a quelli erariali. In sostanza, laddove i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto a tutti gli oneri tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta.
L'appellante non ha fornito la prova di non aver percepito i ricavi accertati definitivamente con l'avviso di accertamento in esame.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, l'intervenuto decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Brindisi nell'ambito del giudizio penale a carico del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società “Società_1 S.r.l.”, stante il principio di autonomia tra processo tributario e processo penale.
Con la recente riforma del sistema sanzionatorio solo “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario” può avere efficacia diretta e vincolante, a determinate condizioni e previa valutazione del giudice tributario, nel giudizio tributario di merito.
Nella fattispecie in esame non è intervenuta alcuna sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato, ma soltanto un decreto di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini, che, pertanto, è assolutamente ininfluente ai fini del presente giudizio.
L'appello è infondato e pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Lecce, 24 luglio 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
24/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 24/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1563/2020 depositato il 05/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana, 120 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 193/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/03/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100035 2019 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A100035 2019 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente depositato ed iscritto al n. 1563/20 r.g.a. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 193/03/20, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal predetto, nella qualità di socio succeduto alla “Società_1 s.r. l.”, società estinta e cancellata dal Registro delle Imprese, avverso l'avviso di accertamento n.
TVH03A100035/2019, con cui, con riferimento all'anno d'imposta 2015, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza di Brindisi, erano state accertate a carico della suddetta società una maggiore IRES di € 12.179,00, una maggiore IRAP di € 3.120,00, una maggiore IVA di euro 16.360,00, maggiori ritenute di € 8.395,00 e comminate sanzioni amministrative pari ad € 10.772,00.
Censura la sentenza impugnata ed ne eccepisce l'erronea motivazione in ordine alla contestata
"responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore".
Sostiene che, nel caso di specie, non essendoci stato alcun riparto di attivo in sede di liquidazione, come emerge dal bilancio finale di liquidazione, non si possa ravvisare alcuna responsabilità del liquidatore in ordine al mancato pagamento delle imposte.
Evidenzia, inoltre, che il procedimento penale a suo carico, in qualità di legale rappresentante, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgv. 74/2000, era stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, in accoglimento della richiesta del P.M.
Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Resiste l'Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Brindisi e chiede la conferma della sentenza di primo grado, in quanto immune da censure sia sotto il sotto il profilo motivazionale che sotto quello logico – giuridico.
Osserva che il ricorrente non ha mai contestato il merito della pretesa tributaria, che deve ritenersi pertanto definitiva per il principio di non contestazione. Eccepisce l'infondatezza e pretestuosità delle doglianze formulate dal predetto, che, pur essendo onerato, non ha fornito alcuna prova per delegittimare la pretesa dell'ufficio.
Chiede, pertanto, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante deposita memorie illustrative ed insiste sull'assenza di ogni sua responsabilità in mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento del debito erariale.
Cita a supporto della sua tesi difensiva la sentenza della Corte di Cassazione-Sezioni Unite- n. 3695 del
12/02/2025, secondo cui l'accertamento della responsabilità degli ex soci deve avvenire attraverso un autonomo avviso di accertamento, senza che essi possano essere coinvolti automaticamente nel processo relativo alla società estinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il gravame in esame il contribuente eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione in ordine all'accertata responsabilità del liquidatore ed ultimo amministratore. La doglianza è infondata e pretestuosa.
I primi giudici hanno, correttamente, rilevato come il contribuente non abbia mai contestato le circostanze emerse in corso di verifica e poste in rilievo con l'atto impositivo de quo, in ordine alla mancata presentazione da parte dell'amministratore della società delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2015, alla mancata contabilizzazione nel corso della stessa annualità di ricavi per € 88.000,00 e alla mancata esibizione, durante le operazioni di verifica, di alcun Libro o Registro contabile, “essendosi limitato ad eccepire che l'ufficio non avrebbe fornito alcuna prova di operazioni di riparto effettuate, laddove era suo onere fornire la prova contraria per vincere la presunzione di responsabilità dell'omesso pagamento delle imposte.”
Infatti, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, dall'esame delle attività poste in essere dallo stesso, nella qualità di liquidatore della Società_1 s.r.l., risulta evidente egli era ben consapevole della gravità delle infrazioni commesse e delle conseguenti maggiori imposte dovute dalla società, tant'è che, in data
27.11.2017, poneva in liquidazione la società e successivamente, in data 21.12.2027, ne disponeva la cancellazione dal registro delle imprese.
Tali elementi evidenziano la sua piena responsabilità, quale liquidatore, ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R.
602/1973.
Infatti, il comma 5 dell'art. 28 del d. lgs. 175/2014, modificando l'art. 36 del d.p.r. 602/73, stabilisce che: “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti».
Quindi il legislatore, novellando il comma 1 del citato articolo 36 del DPR 602/1973, ha introdotto un'inversione dell'onere della prova statuendo che devono essere i soci ed i rappresentanti/liquidatori a dimostrare di non aver ricevuto alcuna somma e che comunque non sono stati soddisfatti debiti di grado inferiore a quelli erariali. In sostanza, laddove i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto a tutti gli oneri tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti.
La responsabilità del liquidatore non è più limitata alle sole imposte sui redditi, ma si estende a tutte le imposte dovute dalla società.
L'avviso di accertamento de quo è stato emesso in data 25.01.2029 nei confronti della società Società_1 s.r.l., “rappresentata dal Signor Ricorrente_1” ed è stato notificato in data 22.02.2019 al Ricorrente_1 “nella qualità di legale rappresentante di Società_1 s.r.l.”, società già estinta in epoca precedente alla notifica dell'accertamento.
Nella parte motiva dell'accertamento viene espressamente specificato che “tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36 del d.p.r. 602/73, nonché dall'art. 2496 c.c., il presente atto sarà notificato al liquidatore, nonché ultimo amministratore della società” aggiungendo che “In particolare, a norma del comma 2 del DPR 602/1973 il liquidatore è direttamente responsabile delle imposte non adempiute durante il periodo di liquidazione e per quelli anteriori. Inoltre il comma 4 del medesimo articolo prevede che alle stesse responsabilità dei liquidatori sono soggetti “gli amministratori che hanno compiuto negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissione nelle scritture contabili”.
A pag. 21 dello stesso atto impositivo l'odierno appellante viene indicato tra i “Soggetti coobbligati”
“responsabili in solido al pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo, nella misura e nelle forme previste dalla normativa civilistica e tributaria”. L'avviso di accertamento è stato, quindi, notificato a Ricorrente_1, già socio della Società_1 s.r.l., anche per la qualità rivestita nella società (già legale rappresentante e, poi, liquidatore) e per le violazioni individuate e contestategli.
Infondata e pretestuosa è, pertanto, la doglianza del Ricorrente_1 circa la mancata notifica di un autonomo avviso di accertamento.
Osserva questa Corte che l'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, che si applica alle società estinte o cessate dopo la data del 13.12.2014, così recita: “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi,
l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.”
L'estinzione della società sul piano fiscale ha conseguenze differenti da quello civile;
la società una volta cancellata dalla Camera di Commercio è "estinta" ad ogni effetto civilistico, ma resta "in vita" per il ricevimento di atti di liquidazione, avvisi di rettifica e di accertamento.
Con la suddetta norma il legislatore ha disposto la sopravvivenza delle società estinte, ai soli fini fiscali, per la durata di un quinquennio dalla cancellazione dal registro delle imprese;
conseguentemente, il potere di rappresentanza della società estinta permane in capo al liquidatore per cinque anni dalla cancellazione.
E', pertanto, valido l'accertamento nei confronti della persona giuridica, notificato al liquidatore, in quanto persona fisica, che rappresenta la società estinta per cinque anni. Così è avvenuto nel caso di specie!!!
Il contribuente, con il secondo motivo di gravame, sostiene che, non essendoci stato alcun riparto di attivo, non poteva essere avanzata alcuna pretesa nei suoi confronti in qualità di socio
Anche tale doglianza è infondata e deve essere rigettata.
Va ricordato che l'avviso di accertamento de quo traeva origine dal p.v.c. redatto in data 11/01/2018 dalla Guardia di Finanza di Brindisi a conclusione della verifica fiscale eseguita nei confronti della società in questione per gli anni dal 2013 al 26.09.2017.
La società, nell'anno che ci occupa, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione ai fini Iva e non aveva esibito, nel corso della verifica, alcun Libro o Registro contabile.
La pretesa tributaria, di cui all'impugnato avviso di accertamento, non è stata contestata nel merito e, pertanto, si è cristallizzata.
Il ricorrente, quindi, non può invocare l'insussistenza di attività nel patrimonio della società, poiché, come emerge dall'avviso impugnato, nell'anno 2015 sono stati percepiti ricavi in totale evasione di imposta. Tali somme non potevano emergere dal bilancio di liquidazione ufficiale della società perché non registrate contabilmente nei modi e nei termini imposti dalla legge
L'avviso di accertamento, è bene ribadirlo, si è reso definitivo per mancata impugnazione, limitatamente a tale contestazione, e, pertanto, risulta definitivamente accertata la percezione, nell'anno 2015, di ricavi in totale evasione di imposta.
La Corte di Cassazione, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare che la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neppure ai fini dell'interesse ad agire del Fisco creditore e che “il fatto che il bilancio di liquidazione della società estinta non preveda ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire.” (cfr. Cass. Sent. n. 9672 del 19/04/2018).
Il novellato comma 1 del citato articolo 36 del D.P.R. 602/1973 statuisce che devono essere i soci ed i rappresentanti/liquidatori a dimostrare di non aver ricevuto alcuna somma e che comunque non sono stati soddisfatti debiti di grado inferiore a quelli erariali. In sostanza, laddove i liquidatori non riescono a dimostrare di aver assolto a tutti gli oneri tributari, gli stessi rispondono in proprio del versamento dei tributi dovuti dalla società estinta.
L'appellante non ha fornito la prova di non aver percepito i ricavi accertati definitivamente con l'avviso di accertamento in esame.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, l'intervenuto decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini
Preliminari del Tribunale di Brindisi nell'ambito del giudizio penale a carico del ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società “Società_1 S.r.l.”, stante il principio di autonomia tra processo tributario e processo penale.
Con la recente riforma del sistema sanzionatorio solo “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario” può avere efficacia diretta e vincolante, a determinate condizioni e previa valutazione del giudice tributario, nel giudizio tributario di merito.
Nella fattispecie in esame non è intervenuta alcuna sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato, ma soltanto un decreto di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini, che, pertanto, è assolutamente ininfluente ai fini del presente giudizio.
L'appello è infondato e pertanto, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 2.300,00, oltre accessori, come per legge, se dovuti.
Lecce, 24 luglio 2025