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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1867/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15128/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Contribuente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023610757000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027995878000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160110484757000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1480/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Nominativo_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' intimazione di pagamento 07120259023610757/000, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 07120160027995878000 a dire del resistente notificata in data 15.07.2016, della somma di Euro
70.01;
-cartella n. 07120160110484757000 a dire del resistente notificata in data 04.12.2017, della somma di Euro
22.40 per tassa automobilistica 2011, per un totale complessivo di Euro 92.41
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti, la mancata allegazione degli atti prodromici e la manata indiaczione dei criterio di calcolo degli interessi che sono spropositati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte della contestazione da parte del ricorrente in ordine alla mancata notifica delle due cartelle richiamate nell'intimazione ed oggetto di impugnazione, asseritamente notificate il 15.07.2016 e il 04.12.2017, non è stata fornita in giudizio alcuna prova delle relative notifiche da parte dell'ADER che, pur costituendosi in giudizio, non solo non ha documentato dette notifiche , com'era in suo onere, ma non ha mosso specifiche contestazioni in ordine ai motivi di opposizione.
Posto che la procedura di riscossione è caratterizzata da una sequela procedimentale di atti costituenti ciascuno il presupposto degli atti successivi, la mancata prova della notifica delle cartelle propedeutiche alla intimazione impugnata inficia la legittimità della stessa.
In assenza della prova delle notifiche degli atti presupposti , la pretesa contestata risulta comunque prescritta per il decorso del termine previsto dalla legge.
Il ricorso , avuto riguardo alla fondatezza delle suillustrate censure , va accolto con annullamento dell' intimazione limitatamente alle due cartelle impugnate, senza che sia necessario procedere alla disamina degli altri mezzi d'impugnazione.
La peculiarità della vicenda all'esame giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15128/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Contribuente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259023610757000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160027995878000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160110484757000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1480/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Nominativo_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso l' intimazione di pagamento 07120259023610757/000, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
-cartella n. 07120160027995878000 a dire del resistente notificata in data 15.07.2016, della somma di Euro
70.01;
-cartella n. 07120160110484757000 a dire del resistente notificata in data 04.12.2017, della somma di Euro
22.40 per tassa automobilistica 2011, per un totale complessivo di Euro 92.41
La ricorrente ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione dei crediti, la mancata allegazione degli atti prodromici e la manata indiaczione dei criterio di calcolo degli interessi che sono spropositati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
A fronte della contestazione da parte del ricorrente in ordine alla mancata notifica delle due cartelle richiamate nell'intimazione ed oggetto di impugnazione, asseritamente notificate il 15.07.2016 e il 04.12.2017, non è stata fornita in giudizio alcuna prova delle relative notifiche da parte dell'ADER che, pur costituendosi in giudizio, non solo non ha documentato dette notifiche , com'era in suo onere, ma non ha mosso specifiche contestazioni in ordine ai motivi di opposizione.
Posto che la procedura di riscossione è caratterizzata da una sequela procedimentale di atti costituenti ciascuno il presupposto degli atti successivi, la mancata prova della notifica delle cartelle propedeutiche alla intimazione impugnata inficia la legittimità della stessa.
In assenza della prova delle notifiche degli atti presupposti , la pretesa contestata risulta comunque prescritta per il decorso del termine previsto dalla legge.
Il ricorso , avuto riguardo alla fondatezza delle suillustrate censure , va accolto con annullamento dell' intimazione limitatamente alle due cartelle impugnate, senza che sia necessario procedere alla disamina degli altri mezzi d'impugnazione.
La peculiarità della vicenda all'esame giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
compensa le spese